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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 453/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4104/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - PIva
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAM. n. 20251013800114508 CONTR. IRRIGUO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Parte ricorrente si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento con vittoria delle spese di lite.
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante impugnava l'avviso di pagamento, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, relativo a contributi consortili cd. irrigui per terreni dovuti al Consorzio di Bonifica Bacino inferiore del Volturno per l'anno 2022, chiedendone l'annullamento: deduceva parte ricorrente l'assenza di qualsivoglia beneficio diretto a vantaggio dei fondi interessati dalla imposizione.
Depositava contro deduzioni il Consorzio convenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Rappresenta principio noto, in tema di contributi consortili, che qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto: l'indirizzo, più volte affermato, muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. per tutte Cass. n.
4671/2012; Cass. n. 13176/2014). Viceversa, in caso di mancata inclusione del cespite nel perimetro di contribuzione e/o di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul consorzio l'onere di provare la qualità , in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il
"catasto consortile", avente mere finalità repertoriali. Consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera allegazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ( cfr. Cass. n. 654-12; sez. un. n. 11722-10).
Tali principi, di carattere generale, risultano ribaditi anche con riferimento ai contributi cd. irrigui, in relazione ai quali la Suprema Corte ha più volte chiarito –ponendone così l'accento sulla natura di tributo e non di tariffa- che il presupposto impositivo è dato dalla mera disponibilità irrigua, id est dalla mera esistenza di opere (non necessariamente a servizio esclusivo del cespite tassato) destinate a soddisfare il fabbisogno idrico del fondo.
Si afferma, in alcuni recenti arresti giurisprudenziali (Cass. n. 24733/2023; Cass. 3899/2025) che «In materia di contributi consortili dovuti per il servizio irriguo i piani di classifica di regola possono distinguere una quota fissa e una quota di esercizio o variabile. La prima è costituita dall'insieme dei costi che garantiscono la potenzialità del servizio, secondo quanto stabilito dal regolamento irriguo consortile, ai fini della tenuta in efficienza e/o messa in funzione degli impianti, la quale è indispensabile anche in assenza di utilizzo. La seconda è costituita dall'insieme delle spese sostenute dal consorzio per distribuire la risorsa irrigua, secondo le modalità di computo previste dal regolamento vigente, e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti più propriamente legata all'erogazione del servizio. Per entrambe le quote il presupposto impositivo del contributo dovuto è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, con la differenza che, mentre per la quota fissa il contributo è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo, la quota variabile, invece, è dovuta in relazione al quantitativo di acqua effettivamente utilizzato». «Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica, e i contributi dovuti siano comprensivi di una quota fissa e di una quota variabile, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio;
con riferimento alla quota variabile o di esercizio, invece, è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta e ciò anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore.
Così tracciate le coordinate di riferimento, deve osservarsi che le contestazioni del ricorrente, volte a prospettare la assenza di impianti serventi il proprio fondo, risultano superate dalla produzione in giudizio, da parte del convenuto consorzio, di un estratto del piano di classifica, che attesta l'inclusione dell'intero territorio comunale nel cui ambito ricadono gli immobili interessati dalla tassazione nel perimetro di cd. contribuenza e la specifica comprensione degli stessi in uno dei macro bacini territoriali interessati dalle opere di irrigazione: trattasi di produzione documentale che, in aderenza alle premesse svolte, fonda una presunzione di vantaggio per i fondi del contribuente e che giustifica l'imposizione tributaria, senza che ex adverso siano stati allegati e documentati elementi, di necessaria specificità e concretezza, in grado di fondare una diversa conclusione.
Viene, in altri termini, ad essere provato da parte dell'ente quel beneficio di “disponibilità irrigua” che certamente fonda in prima battuta la imposizione tributaria quanto alla quota cd. fissa (dovuta, in sostanza, per la sola esistenza di opere irrigue di carattere generale).
Analogamente dovuta, peraltro, sulla scorta dei medesimi presupposti è anche la quota variabile: la pacifica
(oltre che documentata) insistenza sul fondo di colture “idro esigenti” fonda una presunzione di effettivo utilizzo del servizio, espressamente consentendo il Regolamento per la gestione e la conservazione degli impianti irrigui consortili –in copia versato in atti dalla convenuta- la determinazione, per i comprensori non attrezzati con contatori, della tariffa in maniera forfetaria in base alla destinazione di uso del suolo. Né elementi di segno contrario in ordine ai presupposti impositivi si traggono dalla relazione tecnica agli atti, allegata al ricorso, che di fatto attesta unicamente la presenza sul fondo interessato di un pozzo artesiano, circostanza dalla quale alla evidenza non può trarsi, quale ulteriore indefettibile conseguenza, quella della mancata utilizzazione da parte del consorziato del sistema irriguo resogli disponibile dal Consorzio (il che appare tanto più vero alla luce della circostanza, che emerge dalla stessa relazione, del mancato riscontro da parte del tecnico, all'atto del sopralluogo, di in un impianto di irrigazione funzionante).
Spese compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4104/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - PIva
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAM. n. 20251013800114508 CONTR. IRRIGUO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Parte ricorrente si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento con vittoria delle spese di lite.
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante impugnava l'avviso di pagamento, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, relativo a contributi consortili cd. irrigui per terreni dovuti al Consorzio di Bonifica Bacino inferiore del Volturno per l'anno 2022, chiedendone l'annullamento: deduceva parte ricorrente l'assenza di qualsivoglia beneficio diretto a vantaggio dei fondi interessati dalla imposizione.
Depositava contro deduzioni il Consorzio convenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Rappresenta principio noto, in tema di contributi consortili, che qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto: l'indirizzo, più volte affermato, muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. per tutte Cass. n.
4671/2012; Cass. n. 13176/2014). Viceversa, in caso di mancata inclusione del cespite nel perimetro di contribuzione e/o di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul consorzio l'onere di provare la qualità , in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il
"catasto consortile", avente mere finalità repertoriali. Consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera allegazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ( cfr. Cass. n. 654-12; sez. un. n. 11722-10).
Tali principi, di carattere generale, risultano ribaditi anche con riferimento ai contributi cd. irrigui, in relazione ai quali la Suprema Corte ha più volte chiarito –ponendone così l'accento sulla natura di tributo e non di tariffa- che il presupposto impositivo è dato dalla mera disponibilità irrigua, id est dalla mera esistenza di opere (non necessariamente a servizio esclusivo del cespite tassato) destinate a soddisfare il fabbisogno idrico del fondo.
Si afferma, in alcuni recenti arresti giurisprudenziali (Cass. n. 24733/2023; Cass. 3899/2025) che «In materia di contributi consortili dovuti per il servizio irriguo i piani di classifica di regola possono distinguere una quota fissa e una quota di esercizio o variabile. La prima è costituita dall'insieme dei costi che garantiscono la potenzialità del servizio, secondo quanto stabilito dal regolamento irriguo consortile, ai fini della tenuta in efficienza e/o messa in funzione degli impianti, la quale è indispensabile anche in assenza di utilizzo. La seconda è costituita dall'insieme delle spese sostenute dal consorzio per distribuire la risorsa irrigua, secondo le modalità di computo previste dal regolamento vigente, e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti più propriamente legata all'erogazione del servizio. Per entrambe le quote il presupposto impositivo del contributo dovuto è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, con la differenza che, mentre per la quota fissa il contributo è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo, la quota variabile, invece, è dovuta in relazione al quantitativo di acqua effettivamente utilizzato». «Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica, e i contributi dovuti siano comprensivi di una quota fissa e di una quota variabile, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio;
con riferimento alla quota variabile o di esercizio, invece, è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta e ciò anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore.
Così tracciate le coordinate di riferimento, deve osservarsi che le contestazioni del ricorrente, volte a prospettare la assenza di impianti serventi il proprio fondo, risultano superate dalla produzione in giudizio, da parte del convenuto consorzio, di un estratto del piano di classifica, che attesta l'inclusione dell'intero territorio comunale nel cui ambito ricadono gli immobili interessati dalla tassazione nel perimetro di cd. contribuenza e la specifica comprensione degli stessi in uno dei macro bacini territoriali interessati dalle opere di irrigazione: trattasi di produzione documentale che, in aderenza alle premesse svolte, fonda una presunzione di vantaggio per i fondi del contribuente e che giustifica l'imposizione tributaria, senza che ex adverso siano stati allegati e documentati elementi, di necessaria specificità e concretezza, in grado di fondare una diversa conclusione.
Viene, in altri termini, ad essere provato da parte dell'ente quel beneficio di “disponibilità irrigua” che certamente fonda in prima battuta la imposizione tributaria quanto alla quota cd. fissa (dovuta, in sostanza, per la sola esistenza di opere irrigue di carattere generale).
Analogamente dovuta, peraltro, sulla scorta dei medesimi presupposti è anche la quota variabile: la pacifica
(oltre che documentata) insistenza sul fondo di colture “idro esigenti” fonda una presunzione di effettivo utilizzo del servizio, espressamente consentendo il Regolamento per la gestione e la conservazione degli impianti irrigui consortili –in copia versato in atti dalla convenuta- la determinazione, per i comprensori non attrezzati con contatori, della tariffa in maniera forfetaria in base alla destinazione di uso del suolo. Né elementi di segno contrario in ordine ai presupposti impositivi si traggono dalla relazione tecnica agli atti, allegata al ricorso, che di fatto attesta unicamente la presenza sul fondo interessato di un pozzo artesiano, circostanza dalla quale alla evidenza non può trarsi, quale ulteriore indefettibile conseguenza, quella della mancata utilizzazione da parte del consorziato del sistema irriguo resogli disponibile dal Consorzio (il che appare tanto più vero alla luce della circostanza, che emerge dalla stessa relazione, del mancato riscontro da parte del tecnico, all'atto del sopralluogo, di in un impianto di irrigazione funzionante).
Spese compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio