Decreto cautelare 15 novembre 2025
Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 24/12/2025, n. 23744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23744 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13846/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13846 del 2025, proposto da EN RG, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Migliorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione e mancato inserimento della ricorrente nell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova scritta del 23 ottobre 2025, sessione ore 08:00, relativo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia”, per il profilo “Codice 02: n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”, pubblicato in data 28 ottobre 2025, con il quale è stato comunicato l'esito negativo della prova scritta della ricorrente, per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 richiesto per accedere alla graduatoria degli idonei;
- ove occorra e ove adottato, del verbale di correzione della prova della ricorrente;
- del punteggio di 20,25/30 attribuito alla ricorrente all’esito della prova di cui sopra;
- ove e per quanto occorra, degli atti amministrativi con i quali risultano approvati le domande di esame della prova “ de qua ” e le relative risposte, somministrate alla ricorrente nella sessione del 23 ottobre 2025 (sessione ore 08:00), con provvedimento avente data e numero sconosciuti;
- di ogni altro atto comunque presupposto, precedente, connesso, collegato e consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto;
nonchè per l’accertamento dell’interesse, in capo alla parte ricorrente:
- alla corretta votazione complessiva superiore a 21/30 riportata dalla ricorrente;
- alla correttezza della risposta fornita da parte della ricorrente al quesito n. 5 della prova scritta, con eliminazione della relativa penalità di -0,25 e assegnazione del punteggio positivo di +0,75;
- al conseguente riconoscimento della ricorrente quale idonea alla successiva fase della procedura concorsuale;
e per la conseguente condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere in tal senso, con la conseguente aggiunta di +1,00 punto (di cui +0,25 per lo storno della penalità attribuita e +0,75 per l’assegnazione della risposta esatta per il quesito n. 5) e rideterminazione del punteggio finale della prova scritta da attribuire alla medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ER BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente, che alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia ha conseguito il punteggio di 20,25/30, conseguentemente non risultando idonea, si duole degli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento a cagione dell’illegittimità degli stessi dedotta per il seguente vizio:
“ Violazione degli art. 3, 51 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. Eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, erroneità e difetto assoluto dei presupposti, erroneità manifesta, arbitrarietà. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Eccesso di potere per inconferenza ed irragionevolezza nell'assegnazione del punteggio ai quesiti della prova scritta della ricorrente, ingiustizia manifesta”.
La ricorrente lamenta, in particolare, che, in occasione della prova scritta sostenuta nell’ambito della procedura concorsuale in epigrafe, alla stessa sarebbe stato sottoposto un quesito formulato in maniera erronea.
Secondo la prospettazione ricorsuale, infatti, con riguardo alla domanda n. 5 (così formulata: “ Indicare un sinonimo di “indulgenza” con le seguenti opzioni: a) bonarietà b) clemenza c) tolleranza”), l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto corretta solo la risposta sub c) (“ tolleranza ”), mentre anche la risposta sub b) (“ clemenza ”), flaggata dalla ricorrente come corretta, avrebbe dovuto essere considerata. Sostiene quest’ultima, al riguardo, che il dizionario Treccani per il termine “indulgenza” riporta tra i sinonimi proprio “clemenza”, analogamente al Dizionario dei sinonimi e contrari della lingua italiana (Ulrico Hoepli Editore S.p.A.; Autore: Michele Giocondi), così come altre fonti di analoga diffusione e attendibilità.
3. Si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. Nel merito hanno resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
4. Alla Camera di consiglio del 2 dicembre 2025, dato avviso alle parti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a. stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
6. Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti e relativa al dedotto difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto è il soggetto con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio .
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare ai candidati, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quiz o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall' Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242, nonché, in un analogo precedente, TAR Catanzaro, ordinanza n. 76 del 13 febbraio 2025).
Tanto premesso con riguardo ai confini del sindacato del G.A., deve pure darsi atto che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo.
Nel caso di specie, la formulazione del quesito n. 5 è decettiva, essendo presenti, fra le opzioni di risposta, due risposte corrette, ovverossia quella individuata come corretta dall’Amministrazione e quella indicata come tale dalla ricorrente.
È ben vero, infatti, che la parola “clemenza” è indicata fra i sinonimi di indulgenza in numerosi vocabolari e dizionari (vedi vocabolario Treccani e le altre fonti allegate dalla ricorrente).
Anche sul sito Sinonimi.it, come indicato dalla parte, fra i sinonimi di indulgenza compaiono “assoluzione, bontà, clemenza, comprensione, condiscendenza, dolcezza, misericordia, pazienza, pietà, tolleranza, compiacenza ”.
Poiché il quesito richiedeva espressamente di individuare, fra le opzioni di risposta, un sinonimo della parola indulgenza, al candidato avrebbe dovuto essere sottoposta una rosa di parole fra le quali solo una (e non più di una) identificava il corretto sinonimo.
Né convince quanto evidenziato dalla commissione di concorso nel verbale n. 10 del 7 novembre 2025, ove la stessa conclude nel senso della correttezza della sola risposta sub c) in quanto “ Indulgenza deriva dal verbo latino "indulgeo" che significa "compiacere", "condiscendere", "assecondare" e "perdonare". Solamente tolleranza reca in sè tutti i significati citati. Benchè la clemenza sia definita come la disponibilità all'indulgenza e al perdono non si può dire che chi è clemente con qualcuno ne assecondi il comportamento ”.
È ben vero che il quesito non richiedeva al candidato né di ricostruire l’etimologia della parola indulgenza, né di individuare, fra le opzioni date, la parola che recasse in sé tutti i significati del termine indulgenza e che, dunque, fosse, in tutto, identica a questo, ma solo di individuare un sinonimo di indulgenza fra le opzioni date. Orbene, il sinonimo non è una parola che racchiude in sé tutti i significati di un’altra, ma una “parola (o espressione) che, in linea astratta e generale, ha lo stesso significato di un’altra, pur ammettendo caratteristiche e valori differenziati particolari o di ordine stilistico” (Vocabolario Treccani). Dunque si tratta di una parola che, pur nella sua diversità per componenti semantiche, livelli stilistici, ambiti d'uso, diffusione geografica, ha un significato simile o quasi uguale (ma non identico) a quello di un'altra parola, tale per cui la prima è affine ed interscambiabile con quest’ultima.
Per tale ragione la parola “clemenza” è indicata nei vocabolari e dizionari dei sinonimi e contrari come sinonimo di “indulgenza”, nonostante non sia, etimologicamente e semanticamente, perfettamente coincidente con il significato di quest’ultima parola.
Ne consegue che, essendo esatte sia la risposta sub b) che quella sub c), recanti senz’altro, ciascuna, un sinonimo di indulgenza, alla ricorrente, che ha indicato come corretta la risposta sub b), non avrebbe dovuto essere comminata la penalità di -0,25 punti ed avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di + 0,75.
Alla stregua delle conclusioni sin qui raggiunte con riguardo al quesito n. 5, attesa la presenza di due risposte esatte, la corretta valutazione della prova scritta della ricorrente, in relazione a quest’ultimo quesito, comporta l’attribuzione alla stessa di un ulteriore punto dato dal riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta e + 0,25 quale recupero della penalità erroneamente comminatale.
8. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con l’effetto che l’Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito alla ricorrente, elidendo la penalità comminatale ed attribuendole il punteggio dovuto per la risposta data quale risposta corretta.
8.1. Essendo superata la prova di resistenza, raggiungendo in tal modo la ricorrente il punteggio minimo di 21/30 prescritto per il superamento della prova scritta, l’Amministrazione è conseguentemente tenuta alla valutazione dei titoli in suo possesso ed al suo inserimento in graduatoria con il punteggio risultante dalla somma di quello concernente la prova scritta e del punteggio che avrà assegnato in relazione ai titoli.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €700,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
ER BE, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER BE | RI RI |
IL SEGRETARIO