Art. 2.
Gli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo sono approvati (allegati 3 e 4).
Gli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo sono approvati (allegati 3 e 4).