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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/09/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3098/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10/9/2025, vertente tra , nato a [...] Parte_1
(FR) il 17/2/1975, c.f. , difeso dall'avv. Angela Caprio, e CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il [...], c.f. , difesa dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
Castagnacci Francesca, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29/11/2024 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1
l'1/9/2001 a Settefrati (FR) secondo il rito concordatario e di aver avuto Controparte_1 Per_ dalla donna le figlie nata il [...]) e (nata il [...]), ha chiesto che il Per_1
Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 17/4/2025, la signora non si è opposta alla CP_1 separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 10/9/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla Per_ definizione della lite alle seguenti condizioni: “Affidamento congiunto della figlia , con collocazione preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di frequentarla liberamente in base alle esigenze di lavoro e alle inclinazioni della minore;
riconoscimento in favore della signora di un assegno di € 100,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario della CP_1 Per_ figlia;
attribuzione per intero alla signora degli assegni unici dovuti per la CP_1 Per_ figlia;
suddivisione a metà delle elative spese straordinarie in applicazione del
Protocollo in vigore presso il Tribunale;
rinuncia alla domanda di addebito da parte del signor
; nulla per la figlia titolo di mantenimento;
spese di lite compensate“ Parte_1 Per_1
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre,
1 appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3098/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Settefrati (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Settefrati (FR) dell'anno 2001, al numero 5, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 Controparte_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 10/9/2025
il giudice estensore Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3098/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10/9/2025, vertente tra , nato a [...] Parte_1
(FR) il 17/2/1975, c.f. , difeso dall'avv. Angela Caprio, e CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il [...], c.f. , difesa dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
Castagnacci Francesca, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29/11/2024 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1
l'1/9/2001 a Settefrati (FR) secondo il rito concordatario e di aver avuto Controparte_1 Per_ dalla donna le figlie nata il [...]) e (nata il [...]), ha chiesto che il Per_1
Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 17/4/2025, la signora non si è opposta alla CP_1 separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 10/9/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla Per_ definizione della lite alle seguenti condizioni: “Affidamento congiunto della figlia , con collocazione preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di frequentarla liberamente in base alle esigenze di lavoro e alle inclinazioni della minore;
riconoscimento in favore della signora di un assegno di € 100,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario della CP_1 Per_ figlia;
attribuzione per intero alla signora degli assegni unici dovuti per la CP_1 Per_ figlia;
suddivisione a metà delle elative spese straordinarie in applicazione del
Protocollo in vigore presso il Tribunale;
rinuncia alla domanda di addebito da parte del signor
; nulla per la figlia titolo di mantenimento;
spese di lite compensate“ Parte_1 Per_1
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre,
1 appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3098/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Settefrati (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Settefrati (FR) dell'anno 2001, al numero 5, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 Controparte_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 10/9/2025
il giudice estensore Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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