TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 193/2020, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROMANO ENRICO
Attore
E
, C.F. C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, , C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
C.F. , C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Albino GIORDANO C.F._5
Convenuti
E
, c.f. , residente in [...], CP_5 C.F._6 rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al presente atto dall'avv. prof. Luigi Principato
(c.f. ) CodiceFiscale_7
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa ai sensi dell'Art. 72 D.LGS. 300/99 e dall'art. 20 D.P.R. 107/2001, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
Terzi chiamati
CONCLUSIONI: come da comparse e note di trattazione versate in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale i sigg.ri , , Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 Controparte_7
chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti Controparte_4
ciascuno per quanto di propria ragione, onere e/o responsabilità, e che fosse emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., pronuncia di trasferimento di proprietà del lotto di terreno sito in Pt_1
riportato in Catasto Terreni al foglio n.41, p.lla 589, in favore di essi convenuti
[...]
rispettivamente per la superficie di mq. 120,00 in favore dei signori e Controparte_2 CP_1
per altra superficie di mq. 58,00 in favore dei signori
[...] CP_3 Parte_2
e per altra superficie di mq. 108 in favore della signora
[...] Controparte_4 Parte_3
, disponendo, per quanto necessario, ogni preventivo adempimento di natura tecnico e
[...]
catastale, con condanna di essi signori e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, e , ciascuno per quanto di propria Parte_2 Controparte_4 Parte_3
ragione, onere e/o responsabilità, al pagamento del residuo del prezzo comprensivo delle spese sostenute dal in adempimento ed in esecuzione della legge 113/1983 e Parte_1
come sta-bilito dall'art. 3 della predetta legge 8.4.1883, n. 113, nella misura rispettivamente di euro
3.704,80 a carico dei signori ed di euro 2.500,00 a carico dei Controparte_2 Controparte_1
signori , e di euro 3.584,32 a carico della CP_3 Parte_2 Controparte_4
signora il tutto oltre interessi, rivalutazione ed ogni altro accessorio dovuto Parte_3 per legge dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
in via gradata instava perché fosse dichiarato risolto per grave inadempimento dei convenuti ciascuno per quanto di propria ragione, onere e/o responsabilità, ogni rapporto di cui alle scritture da essi sottoscritte per cui è causa dichiarando, conseguentemente, la occupazione senza alcun titolo da parte dei predetti signori e , e Controparte_2 Controparte_1 CP_3 Parte_2 Controparte_4
dell'immobile di proprietà del Comune di , con ogni pronuncia Parte_3 Parte_1
consequenziale; in via ulteriormente gradata, perché fosse dichiarata l'occupazione senza alcun titolo da parte dei convenuti dell'immobile di proprietà dell'esponente per Parte_1 cui è causa nonché l'inesistenza in capo ad essi convenuti signori e Controparte_2 CP_1
e , di
[...] CP_3 Parte_2 Controparte_4 Parte_3 qualsivoglia titolo in relazione all'immobile per cui è causa con condanna dei predetti all'immediato rilascio dello stesso immobile, unitamente ad ogni sua accessione, libero e vuoto da persone e cose, al ripristino dello stato dei luoghi, al pagamento di ogni somma dovuta da questi ultimi a titolo di indennità di occupazione “sine titulo” dell'immobile in questione, a partire dalla data della predetta occupazione sino a quella di effettivo rilascio dello stesso immobile nonché, in ogni caso, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da esso in conseguenza della illegittima occupazione, Parte_1 quantificato nella misura dell'importo già corrisposto da essi signori e Controparte_2 CP_1
e , al
[...] CP_3 Parte_2 Controparte_4 Parte_3
il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. Parte_1
Con distinte comparse si costituivano i predetti convenuti che in via preliminare instavano perché fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria i sensi del D.lgs 28/10; nel merito previo accertamento e declaratoria di nullità assoluta ex art. 1418 cc. dell'atto pubblico di trasferimento a rogito del Notaio
Dott. del 22.04.2016, Rep 321670 e Racc. 56540, per violazione di legge, instavano perché CP_5
fossero rigettate tutte le domande perché assolutamente inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto;
che fosse dichiarata l'intervenuta estinzione dell'obbligazione assunta da essi convenuti per impossibilità sopravvenuta, definitiva ed incolpevole della prestazione, ai sensi degli artt. 1256
c.c. e, conseguentemente, il diritto alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 e dell'art. 1458 c.c. delle somme come versate, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che fosse riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione e/o di risarcimento del danno con compensazione parziale e/o totale di quanto già corrisposto con vittoria di spese e competenze da distrarsi per dichiarato anticipo.
A seguito di chiamata in causa ritualmente formulata dall'attore alla prima udienza, si è costituita l' , che instava perché fosse accertato e dichiarato difetto di legittimazione Controparte_6 passiva dell' , nel merito eccepiva l'inammissibilità della domanda ed in via Controparte_6
Gradata e nel merito perché fosse rigettata la domanda con vittoria delle spese.
Si costituiva altresì il terzo chiamato che instava per il rigetto della domanda CP_5
siccome infondata in fatto e diritto;
deduceva in particolare l'inesistenza dell'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche, in ogni l'assenza di una nullità manifesta dell'atto come rilevato dal
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, del 17 maggio
2016, nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, con vittori adi spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa, espletato con esito negativo il tentativo di mediazione, all'esito della trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate come da note di trattazione veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Riguardo alla domanda principale di trasferimento ex art. 2932 c.c. occorre osservare quanto segue. Come è noto, la legge n. 113/1983 ha statuito all'art. 1 che “In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio Parte_1
dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge”. L'art. 3 della citata legge ha, poi, previsto che “La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di Parte_1
terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
”; “È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto” (art. 5 della richiamata legge).
Con atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, per notar Rep. n. 321670, CP_5
Racc. n. 56540 l' , in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Controparte_6
Finanze, ha venduto in favore del che ha acquistato, “la piena proprietà Parte_1 Pt_1 dell'area estesa catastalmente Ha 18.60.68 (ettari diciotto, are sessanta e centiare sessantotto) delimitata: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, ad est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a Controparte_8 ovest dalla rimanente parte del ”. Controparte_8
Orbene, in base alla legge n. 113/1983 il trasferimento della proprietà delle aree in favore dei singoli occupanti avviene in una duplice fase, essendo previsto che in un primo luogo il CP_6 trasferisca il compendio al Comune di e in un secondo luogo che quest'ultimo Parte_1
Comune venda i lotti di terreno ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre
1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, purché tali opere siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico.
Ciò posto, ritiene il Giudicante, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale alla quale si ritiene di aderire, che in mancanza di una previsione espressa in senso contrario, in occasione del trasferimento del compendio dal al Comune di si sia verificato il CP_6 Parte_1
trasferimento in favore del secondo anche delle costruzioni realizzate dai singoli occupanti. Invero, tali costruzioni, insistendo su aree demaniali, erano riconducibili al patrimonio del CP_6 siccome dallo stesso acquisite in forza di accessione ai sensi dell'art. 934 c.c. (principio applicabile anche rispetto ai beni edificati su area demaniale, così Cass. 24.06.2009 n. 14791).
L'atto di trasferimento del compendio dal Demanio al Comune di del 22.04.2016 – Parte_1
sempre richiamato in premessa - non contempla anche il trasferimento delle costruzioni;
invero fa riferimento ad un'area estesa catastalmente Ha 18.60.68, e ai “terreni”. Tuttavia, è noto che, ove venga trasferito un terreno, in mancanza di diversa pattuizione scritta, il trasferimento del terreno include anche quello del fabbricato eventualmente sovrastante. E il trasferimento di un fabbricato, sebbene nell'atto non se ne faccia riferimento, implica il rispetto della normativa urbanistica (legge n. 47/1985 e/o D.P.R. n. 380/2001), compreso l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n.
47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, in mancanza delle quali l'atto di trasferimento è da ritenersi nullo. E' chiaro che se la mancanza delle indicazioni non sia dipesa dall'insussistenza del provvedimento concessorio, del permesso di costruire o della domanda di sanatoria al tempo in cui gli atti sono stati stipulati (ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al
01.09.1967), l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della relativa domanda, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 ovvero del comma 4 dell'art. 46 sopra menzionati.
Pertanto, nel caso in esame l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, ha provveduto al trasferimento in favore del Comune di insieme ai terreni, anche dei fabbricati ivi Parte_1 insistenti (cui fa riferimento lo stesso atto all'art. 2: “sopra alcuni dei singoli lotti in cui è di fatto scomposto l'appezzamento di terreno sorgono i fabbricati e i manufatti edilizi realizzati, a propria cura ed a proprie spese, dagli occupanti i lotti medesimi”), in mancanza di diversa pattuizione in forma scritta. Non risulta, tuttavia, rispettato l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n.
47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001. Ne consegue la nullità del citato atto di trasferimento, salva la possibilità di procedere alla conferma ai sensi del comma 3 dell'art. 40 legge n. 47/1985 ovvero del comma 4 dell'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, sempre che sussista la regolarità urbanistica dei fabbricati.
Né può ritenersi applicabile la normativa di cui all'art. 3 (Modalità di cessione degli immobili) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (v. anche 6 comma dell'art. 11-quinquies (Dismissione di immobili) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito in sede di conversione dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), o del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge (c.d.
Sblocca Italia) 11 novembre 2014, n. 164, che ha modificato i commi 18 e 19 del suddetto art. 3 del decreto legge n. 351 del 2001, aggiungendo il comma 19-bis, con conseguente esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti, posto che trattasi di normativa applicabile ad ipotesi di dismissioni di immobili pubblici, tra cui non rientra il trasferimento degli immobili dal Demanio al Comune di di cui alla legge n. 113/1983. Parte_1
Infine, non può dirsi sorto ex lege un diritto di superficie in capo agli occupanti i singoli lotti.
Invero, non può ritenersi che la legge n. 113/1983 si ponga quale eccezione al principio generale di accessione, e che quindi a questo principio si sia derogato legittimando (tra l'altro, retroattivamente) la nascita di un diritto di superficie ex lege in capo agli occupanti-costruttori, e che conseguentemente l'atto di trasferimento dal al abbia ad oggetto esclusivamente CP_6 Pt_1
le aree ma non anche le costruzioni. Invero, la citata legge n. 113/1983 non prevede espressamente la nascita di un diritto di superficie in capo agli occupanti, diritto tra che tra l'altro andrebbe loro riconosciuto retroattivamente. Né può desumersi la stessa dal riferimento contenuto nell'art. 5 al
“diritto di superficie”. Invero, tale disposizione impone il divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto. Orbene, è chiaro che il riferimento al “diritto di superficie” è da intendersi alla costruzione: in altre parole, il divieto di alienazione ivi indicato riguarda sia il terreno che la costruzione realizzata. Infine, si evidenzia che l'atto di trasferimento dal al CP_6 Pt_1 non sarebbe comunque esente dalla citata nullità, posto che per evitare la stessa dall'atto dovrebbe risultare espressamente il mancato trasferimento delle costruzioni, e ciò non è desumibile dal citato atto.
Alla luce di quanto esposto, essendo nullo l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, vale a dire il titolo di proprietà in capo al Comune di va rigettata la domanda avanzata Parte_1 dallo stesso ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ne deriva che la domanda ex art. 2932 deve ritenersi non fondata con la derivante declaratoria di rigetto.
Ne deriva, altresì, che la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di condanna dei convenuti al pagamento del residuo del prezzo comprensivo delle spese sostenute oltre interessi, e le ulteriori domande subordinate di risoluzione e di declaratoria occupazione senza alcun titolo da parte del predetto con condanna all'immediato rilascio dello stesso immobile, non possono trovare accoglimento in virtù della declaratoria di nullità dell'atto del 22.4.2016.
Passando alle domande riconvenzionali, in ragione dell'accertata nullità non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell'attore alla conferma dell'atto nullo, ex art. 40, co. 3, l.
28 febbraio 1985 n. 47 e alla conseguente stipulazione di un atto valido, atteso che sebbene ciascuna delle parti possa compiere l'atto di conferma previsto dal 3° comma dell'art. 40 legge n.
47/1985 o del 4° comma dell'art. 46 dpr 380/2001 per integrare le menzioni mancanti con effetti sostanzialmente sananti, ma l'esercizio di tale potere – che non è avvenuto neppure nelle more del presente giudizio – non è coartabile attraverso una imposizione giudiziale né superabile mediante una pronuncia giudiziale sostitutiva.
La domanda del convenuto di restituzione del corrispettivo versato risulta, invece, fondate.
La stessa, formulata in via del tutto subordinata e, quindi, nell'ipotesi di accertata nullità della compravendita del 22.4.2016 e di impossibilità di ottenerne la sanatoria in via giudiziale, ha il significato sostanziale, implicito ma inequivoco, di revoca delle proposte di acquisto, revoca ben possibile perché formulata dopo la scadenza del termine del previsto termine di irrevocabilità ex art. 1329 c.c. in mancanza di prova di accettazione da parte del di Pt_1 Pt_1 Pt_1
Conseguentemente, i pagamenti eseguiti in forza della predetta proposta – non accettata ed ormai revocata – sono privi di causa e devono essere restituiti.
Del resto ai sensi dell'art. 2033 c.c., a chi abbia pagato in base ad un contratto dichiarato nullo, pertanto privo di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale, il diritto alla ripetizione dell'indebito (solutio indebiti).
Pertanto, occorre condannare l'attore alla restituzione dei pagamenti effettivamente eseguiti dai convenuti e così quantificati, non contestati dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 1; nei confronti di e € 8.160,00 oltre interessi e rivalutazione dal versamento alla CP_2 CP_1 ripetizione effettiva delle somme e per ed € 3.944,00 CP_3 Parte_2 Controparte_4
oltre interessi e rivalutazione dal versamento alla ripetizione effettiva delle somme.
Le domande di “garanzia” dell'attore nei confronti dei terzi chiamati – così genericamente formulate alla prima udienza – devono intendersi assorbite dalla presente pronuncia;
le stesse non sono state adeguatamente articolate nell'atto di chiamata in giudizio, del resto non trovano fondamento esclusivamente nelle comparse di risposta ma trattandosi di nullità le ragoni in fatto e diritto erano nel patrimonio di conoscenza e/o conoscibilità dell'attore; per di più, nella memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. l'attore ha esplicitamente affermato di avere chiamato in causa Notaio CP_5
e dell' esclusivamente al fine di estendere nei loro confronti l'efficacia di Controparte_6
giudicato dell'eventuale declaratoria di nullità della compravendita previa declaratoria di sussistenza di litisconsorzio con l' e declaratoria di responsabilità del notaio. Controparte_6
Per quanto riguarda le spese del giudizio, in ragione della peculiarità delle questioni trattate in fatto ed in diritto, sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in persona del Giudice Dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede;
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) ACCOGLIE la domanda di ripetizione e, per l'effetto, condanna il al Parte_1 pagamento nei confronti di e € 8.160,00 e nei confornti di CP_2 CP_1 CP_3
ed € 3.944,00 oltre interessi e rivalutazione dal versamento alla Parte_2 Controparte_4
ripetizione effettiva delle somme.
3) RIGETTA ogni ulteriore domanda;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Paola, 27.1.2025
IL GIUDICE
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 193/2020, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROMANO ENRICO
Attore
E
, C.F. C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, , C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
C.F. , C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Albino GIORDANO C.F._5
Convenuti
E
, c.f. , residente in [...], CP_5 C.F._6 rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al presente atto dall'avv. prof. Luigi Principato
(c.f. ) CodiceFiscale_7
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa ai sensi dell'Art. 72 D.LGS. 300/99 e dall'art. 20 D.P.R. 107/2001, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
Terzi chiamati
CONCLUSIONI: come da comparse e note di trattazione versate in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale i sigg.ri , , Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 Controparte_7
chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti Controparte_4
ciascuno per quanto di propria ragione, onere e/o responsabilità, e che fosse emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., pronuncia di trasferimento di proprietà del lotto di terreno sito in Pt_1
riportato in Catasto Terreni al foglio n.41, p.lla 589, in favore di essi convenuti
[...]
rispettivamente per la superficie di mq. 120,00 in favore dei signori e Controparte_2 CP_1
per altra superficie di mq. 58,00 in favore dei signori
[...] CP_3 Parte_2
e per altra superficie di mq. 108 in favore della signora
[...] Controparte_4 Parte_3
, disponendo, per quanto necessario, ogni preventivo adempimento di natura tecnico e
[...]
catastale, con condanna di essi signori e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, e , ciascuno per quanto di propria Parte_2 Controparte_4 Parte_3
ragione, onere e/o responsabilità, al pagamento del residuo del prezzo comprensivo delle spese sostenute dal in adempimento ed in esecuzione della legge 113/1983 e Parte_1
come sta-bilito dall'art. 3 della predetta legge 8.4.1883, n. 113, nella misura rispettivamente di euro
3.704,80 a carico dei signori ed di euro 2.500,00 a carico dei Controparte_2 Controparte_1
signori , e di euro 3.584,32 a carico della CP_3 Parte_2 Controparte_4
signora il tutto oltre interessi, rivalutazione ed ogni altro accessorio dovuto Parte_3 per legge dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
in via gradata instava perché fosse dichiarato risolto per grave inadempimento dei convenuti ciascuno per quanto di propria ragione, onere e/o responsabilità, ogni rapporto di cui alle scritture da essi sottoscritte per cui è causa dichiarando, conseguentemente, la occupazione senza alcun titolo da parte dei predetti signori e , e Controparte_2 Controparte_1 CP_3 Parte_2 Controparte_4
dell'immobile di proprietà del Comune di , con ogni pronuncia Parte_3 Parte_1
consequenziale; in via ulteriormente gradata, perché fosse dichiarata l'occupazione senza alcun titolo da parte dei convenuti dell'immobile di proprietà dell'esponente per Parte_1 cui è causa nonché l'inesistenza in capo ad essi convenuti signori e Controparte_2 CP_1
e , di
[...] CP_3 Parte_2 Controparte_4 Parte_3 qualsivoglia titolo in relazione all'immobile per cui è causa con condanna dei predetti all'immediato rilascio dello stesso immobile, unitamente ad ogni sua accessione, libero e vuoto da persone e cose, al ripristino dello stato dei luoghi, al pagamento di ogni somma dovuta da questi ultimi a titolo di indennità di occupazione “sine titulo” dell'immobile in questione, a partire dalla data della predetta occupazione sino a quella di effettivo rilascio dello stesso immobile nonché, in ogni caso, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da esso in conseguenza della illegittima occupazione, Parte_1 quantificato nella misura dell'importo già corrisposto da essi signori e Controparte_2 CP_1
e , al
[...] CP_3 Parte_2 Controparte_4 Parte_3
il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. Parte_1
Con distinte comparse si costituivano i predetti convenuti che in via preliminare instavano perché fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria i sensi del D.lgs 28/10; nel merito previo accertamento e declaratoria di nullità assoluta ex art. 1418 cc. dell'atto pubblico di trasferimento a rogito del Notaio
Dott. del 22.04.2016, Rep 321670 e Racc. 56540, per violazione di legge, instavano perché CP_5
fossero rigettate tutte le domande perché assolutamente inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto;
che fosse dichiarata l'intervenuta estinzione dell'obbligazione assunta da essi convenuti per impossibilità sopravvenuta, definitiva ed incolpevole della prestazione, ai sensi degli artt. 1256
c.c. e, conseguentemente, il diritto alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 e dell'art. 1458 c.c. delle somme come versate, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che fosse riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione e/o di risarcimento del danno con compensazione parziale e/o totale di quanto già corrisposto con vittoria di spese e competenze da distrarsi per dichiarato anticipo.
A seguito di chiamata in causa ritualmente formulata dall'attore alla prima udienza, si è costituita l' , che instava perché fosse accertato e dichiarato difetto di legittimazione Controparte_6 passiva dell' , nel merito eccepiva l'inammissibilità della domanda ed in via Controparte_6
Gradata e nel merito perché fosse rigettata la domanda con vittoria delle spese.
Si costituiva altresì il terzo chiamato che instava per il rigetto della domanda CP_5
siccome infondata in fatto e diritto;
deduceva in particolare l'inesistenza dell'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche, in ogni l'assenza di una nullità manifesta dell'atto come rilevato dal
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, del 17 maggio
2016, nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, con vittori adi spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa, espletato con esito negativo il tentativo di mediazione, all'esito della trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate come da note di trattazione veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Riguardo alla domanda principale di trasferimento ex art. 2932 c.c. occorre osservare quanto segue. Come è noto, la legge n. 113/1983 ha statuito all'art. 1 che “In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio Parte_1
dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge”. L'art. 3 della citata legge ha, poi, previsto che “La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di Parte_1
terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
”; “È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto” (art. 5 della richiamata legge).
Con atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, per notar Rep. n. 321670, CP_5
Racc. n. 56540 l' , in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Controparte_6
Finanze, ha venduto in favore del che ha acquistato, “la piena proprietà Parte_1 Pt_1 dell'area estesa catastalmente Ha 18.60.68 (ettari diciotto, are sessanta e centiare sessantotto) delimitata: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, ad est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a Controparte_8 ovest dalla rimanente parte del ”. Controparte_8
Orbene, in base alla legge n. 113/1983 il trasferimento della proprietà delle aree in favore dei singoli occupanti avviene in una duplice fase, essendo previsto che in un primo luogo il CP_6 trasferisca il compendio al Comune di e in un secondo luogo che quest'ultimo Parte_1
Comune venda i lotti di terreno ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre
1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, purché tali opere siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico.
Ciò posto, ritiene il Giudicante, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale alla quale si ritiene di aderire, che in mancanza di una previsione espressa in senso contrario, in occasione del trasferimento del compendio dal al Comune di si sia verificato il CP_6 Parte_1
trasferimento in favore del secondo anche delle costruzioni realizzate dai singoli occupanti. Invero, tali costruzioni, insistendo su aree demaniali, erano riconducibili al patrimonio del CP_6 siccome dallo stesso acquisite in forza di accessione ai sensi dell'art. 934 c.c. (principio applicabile anche rispetto ai beni edificati su area demaniale, così Cass. 24.06.2009 n. 14791).
L'atto di trasferimento del compendio dal Demanio al Comune di del 22.04.2016 – Parte_1
sempre richiamato in premessa - non contempla anche il trasferimento delle costruzioni;
invero fa riferimento ad un'area estesa catastalmente Ha 18.60.68, e ai “terreni”. Tuttavia, è noto che, ove venga trasferito un terreno, in mancanza di diversa pattuizione scritta, il trasferimento del terreno include anche quello del fabbricato eventualmente sovrastante. E il trasferimento di un fabbricato, sebbene nell'atto non se ne faccia riferimento, implica il rispetto della normativa urbanistica (legge n. 47/1985 e/o D.P.R. n. 380/2001), compreso l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n.
47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, in mancanza delle quali l'atto di trasferimento è da ritenersi nullo. E' chiaro che se la mancanza delle indicazioni non sia dipesa dall'insussistenza del provvedimento concessorio, del permesso di costruire o della domanda di sanatoria al tempo in cui gli atti sono stati stipulati (ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al
01.09.1967), l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della relativa domanda, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 ovvero del comma 4 dell'art. 46 sopra menzionati.
Pertanto, nel caso in esame l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, ha provveduto al trasferimento in favore del Comune di insieme ai terreni, anche dei fabbricati ivi Parte_1 insistenti (cui fa riferimento lo stesso atto all'art. 2: “sopra alcuni dei singoli lotti in cui è di fatto scomposto l'appezzamento di terreno sorgono i fabbricati e i manufatti edilizi realizzati, a propria cura ed a proprie spese, dagli occupanti i lotti medesimi”), in mancanza di diversa pattuizione in forma scritta. Non risulta, tuttavia, rispettato l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n.
47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001. Ne consegue la nullità del citato atto di trasferimento, salva la possibilità di procedere alla conferma ai sensi del comma 3 dell'art. 40 legge n. 47/1985 ovvero del comma 4 dell'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, sempre che sussista la regolarità urbanistica dei fabbricati.
Né può ritenersi applicabile la normativa di cui all'art. 3 (Modalità di cessione degli immobili) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (v. anche 6 comma dell'art. 11-quinquies (Dismissione di immobili) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito in sede di conversione dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), o del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge (c.d.
Sblocca Italia) 11 novembre 2014, n. 164, che ha modificato i commi 18 e 19 del suddetto art. 3 del decreto legge n. 351 del 2001, aggiungendo il comma 19-bis, con conseguente esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti, posto che trattasi di normativa applicabile ad ipotesi di dismissioni di immobili pubblici, tra cui non rientra il trasferimento degli immobili dal Demanio al Comune di di cui alla legge n. 113/1983. Parte_1
Infine, non può dirsi sorto ex lege un diritto di superficie in capo agli occupanti i singoli lotti.
Invero, non può ritenersi che la legge n. 113/1983 si ponga quale eccezione al principio generale di accessione, e che quindi a questo principio si sia derogato legittimando (tra l'altro, retroattivamente) la nascita di un diritto di superficie ex lege in capo agli occupanti-costruttori, e che conseguentemente l'atto di trasferimento dal al abbia ad oggetto esclusivamente CP_6 Pt_1
le aree ma non anche le costruzioni. Invero, la citata legge n. 113/1983 non prevede espressamente la nascita di un diritto di superficie in capo agli occupanti, diritto tra che tra l'altro andrebbe loro riconosciuto retroattivamente. Né può desumersi la stessa dal riferimento contenuto nell'art. 5 al
“diritto di superficie”. Invero, tale disposizione impone il divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto. Orbene, è chiaro che il riferimento al “diritto di superficie” è da intendersi alla costruzione: in altre parole, il divieto di alienazione ivi indicato riguarda sia il terreno che la costruzione realizzata. Infine, si evidenzia che l'atto di trasferimento dal al CP_6 Pt_1 non sarebbe comunque esente dalla citata nullità, posto che per evitare la stessa dall'atto dovrebbe risultare espressamente il mancato trasferimento delle costruzioni, e ciò non è desumibile dal citato atto.
Alla luce di quanto esposto, essendo nullo l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, vale a dire il titolo di proprietà in capo al Comune di va rigettata la domanda avanzata Parte_1 dallo stesso ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ne deriva che la domanda ex art. 2932 deve ritenersi non fondata con la derivante declaratoria di rigetto.
Ne deriva, altresì, che la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di condanna dei convenuti al pagamento del residuo del prezzo comprensivo delle spese sostenute oltre interessi, e le ulteriori domande subordinate di risoluzione e di declaratoria occupazione senza alcun titolo da parte del predetto con condanna all'immediato rilascio dello stesso immobile, non possono trovare accoglimento in virtù della declaratoria di nullità dell'atto del 22.4.2016.
Passando alle domande riconvenzionali, in ragione dell'accertata nullità non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell'attore alla conferma dell'atto nullo, ex art. 40, co. 3, l.
28 febbraio 1985 n. 47 e alla conseguente stipulazione di un atto valido, atteso che sebbene ciascuna delle parti possa compiere l'atto di conferma previsto dal 3° comma dell'art. 40 legge n.
47/1985 o del 4° comma dell'art. 46 dpr 380/2001 per integrare le menzioni mancanti con effetti sostanzialmente sananti, ma l'esercizio di tale potere – che non è avvenuto neppure nelle more del presente giudizio – non è coartabile attraverso una imposizione giudiziale né superabile mediante una pronuncia giudiziale sostitutiva.
La domanda del convenuto di restituzione del corrispettivo versato risulta, invece, fondate.
La stessa, formulata in via del tutto subordinata e, quindi, nell'ipotesi di accertata nullità della compravendita del 22.4.2016 e di impossibilità di ottenerne la sanatoria in via giudiziale, ha il significato sostanziale, implicito ma inequivoco, di revoca delle proposte di acquisto, revoca ben possibile perché formulata dopo la scadenza del termine del previsto termine di irrevocabilità ex art. 1329 c.c. in mancanza di prova di accettazione da parte del di Pt_1 Pt_1 Pt_1
Conseguentemente, i pagamenti eseguiti in forza della predetta proposta – non accettata ed ormai revocata – sono privi di causa e devono essere restituiti.
Del resto ai sensi dell'art. 2033 c.c., a chi abbia pagato in base ad un contratto dichiarato nullo, pertanto privo di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale, il diritto alla ripetizione dell'indebito (solutio indebiti).
Pertanto, occorre condannare l'attore alla restituzione dei pagamenti effettivamente eseguiti dai convenuti e così quantificati, non contestati dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 1; nei confronti di e € 8.160,00 oltre interessi e rivalutazione dal versamento alla CP_2 CP_1 ripetizione effettiva delle somme e per ed € 3.944,00 CP_3 Parte_2 Controparte_4
oltre interessi e rivalutazione dal versamento alla ripetizione effettiva delle somme.
Le domande di “garanzia” dell'attore nei confronti dei terzi chiamati – così genericamente formulate alla prima udienza – devono intendersi assorbite dalla presente pronuncia;
le stesse non sono state adeguatamente articolate nell'atto di chiamata in giudizio, del resto non trovano fondamento esclusivamente nelle comparse di risposta ma trattandosi di nullità le ragoni in fatto e diritto erano nel patrimonio di conoscenza e/o conoscibilità dell'attore; per di più, nella memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. l'attore ha esplicitamente affermato di avere chiamato in causa Notaio CP_5
e dell' esclusivamente al fine di estendere nei loro confronti l'efficacia di Controparte_6
giudicato dell'eventuale declaratoria di nullità della compravendita previa declaratoria di sussistenza di litisconsorzio con l' e declaratoria di responsabilità del notaio. Controparte_6
Per quanto riguarda le spese del giudizio, in ragione della peculiarità delle questioni trattate in fatto ed in diritto, sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in persona del Giudice Dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede;
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) ACCOGLIE la domanda di ripetizione e, per l'effetto, condanna il al Parte_1 pagamento nei confronti di e € 8.160,00 e nei confornti di CP_2 CP_1 CP_3
ed € 3.944,00 oltre interessi e rivalutazione dal versamento alla Parte_2 Controparte_4
ripetizione effettiva delle somme.
3) RIGETTA ogni ulteriore domanda;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Paola, 27.1.2025
IL GIUDICE
Dr. Alberto Caprioli