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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8404/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180008868732000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4304/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data 22/06/2024, esclusivamente in relazione alla cartella di pagamento da essa richiamata n. 293 2018 0008868732 000 per complessivi euro
8.284,78, riferita a pretese a titolo di IMU per l'anno 2012 in relazione ad immobili siti in territorio comunale di Zafferano Etnea.
La ricorrente fondava la richiesta di annullamento della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione impugnata sulla base dei motivi come di seguito riassunti.
1) l'illegittimità della procedura di riscossione per omessa notifica della cartella di pagamento;
2) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
3) Illegittimità dell'atto perché l'uso di banche dati, strumenti informatici, invii telematici non sottoposti al controllo di un soggetto od organo depositario di poteri e di correlate responsabilità in ambito "digitale" genera danni per la destinataria;
4) l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione della ricorrente;
eccepiva anche la carenza di legittimazione passiva per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta da parte resistente.
In particolare, parte resistente eccepisce la tardiva costituzione del ricorrente, sul presupposto che il ricorso sia stato depositato in data 24/10/2024 e quindi dopo trenta giorni dalla sua notifica all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, avvenuta in data 18.9.2024.
L'eccezione è infondata.
Invero, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, ovvero dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione (cfr. Cass. Ordinanza n. 8124 del
21/03/2023).
Nella fattispecie in esame il ricorso risulta ricevuto in data 25/09/2024 ed il ricorrente si è costituito in data
24/10/2024; ne consegue che, alla luce del principio su richiamato, risulta rispettato il termine di trenta giorni previsto ex lege.
Parte resistente eccepisce inoltre la carenza di legittimazione passiva e comunque l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. Anche questa eccezione deve essere disattesa.
L'art.14 comma 6 bis del D.lgs. n.546/1992 prevede che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Nella fattispecie in esame il vizio di notifica eccepito riguarda una cartella di pagamento emessa dallo stesso soggetto giuridico che ha emesso l'intimazione di pagamento impugnata, con la conseguenza che non si prospetta nella specie alcun ipotesi di litisconsorzio necessario.
Parte ricorrente ha chiamato in giudizio l'agenzia di riscossione, che ove ritenuto opportuno, avrebbe potuto chiamare in giudizio l'ente impositore. In mancanza di tale chiamata, l'agente della riscossione risponde dell'intero operato, avendo piena legittimazione passiva in quanto soggetto che ha notificato l'atto impugnato.
Nel merito, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto per quanto di ragione.
Parte resistente ha documentato la rituale notifica della cartella di pagamento oggetto di contestazione, avvenuta in data 09/10/2018.
Parte ricorrente contesta la regolarità della notifica della cartella a mezzo servizio postale, sotto diversi profili:
1) non è stata eseguita dalle poste italiane ma da un soggetto privato non autorizzato;
2) non è stata trasmessa la raccomandata informativa;
3) l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto in modo indecifrabile.
Tutte le contestazioni sono prive di fondamento.
Al riguardo vale osservare che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. n.
8416/2019 e 299 e 300 del 2020, confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5,
7.7.2021, n. 19369), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del
2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica della cartella di pagamento.
Nel periodo nel quale è intervenuta la notificazione (09/10/2018) è fatto notorio – e comunque facilmente acquisibile anche su internet – che la Società_1, soggetto privato che aveva curato la notifica, era munito di una licenza individuale specifica e, quindi, era pienamente legittimato a notificare gli atti tributari.
Nella specie l'avviso di ricevimento è stato sottoscritto dall'addetto alla casa o ufficio;
sebbene non sia facilmente leggibile la firma, non v'è dubbio che la ricezione sia avvenuta da parte di persona legittimata, tenuto conto della valenza fidefacente fino a querela di falso che ha l'attestazione dell'incaricato alla consegna, in qualità di esercente un pubblico servizio.
Non era necessaria la comunicazione della c.d. raccomandata informativa.
Ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, infatti, la notifica della cartella di pagamento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento si ha per eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dalle persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La norma non prevede, quindi, nel caso di consegna a terzi l'invio della raccomandata informativa, necessaria invece nelle ipotesi di cui all'art.140 c.
p.c., cioè nelle ipotesi di c.d. irreperibilità relativa del destinatario (cioè, nel caso in cui non si trovi nessuno a casa ovvero le persone conviventi o il portiere rifiutino di ricevere l'atto). È evidente, di conseguenza, che nel caso di specie non era necessaria la raccomandata informativa, atteso che la cartella risulta consegnata a terzi soggetti legittimati a ricevere l'atto.
Sennonché, la legittimità della notifica della cartella di pagamento in data 09/10/2018, non ha precluso l'estinzione della pretesa per decorso del termine quinquennale di prescrizione ed è sotto questo profilo che va, quindi, accolto il ricorso.
La notifica in data 22/06/2024 dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è, infatti, avvenuta tardivamente, allorquando era orma decorso il termine quinquennale di prescrizione.
L'unica sospensione che ha operato nel caso di specie è quella relativa all'emergenza sanitaria per covid-19 ed in particolare la sospensione prevista dall'art. 67 del d.l. n.18/2020, con il quale si sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza di tutta l'attività di accertamento fiscale e di recupero crediti dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 (ovvero 85 giorni), periodo insufficiente per impedire la prescrizione della pretesa.
Gli altri periodi di sospensione richiamati da parte resistente non operano, infatti, nei confronti delle imposte locali, come quella oggetto del presente giudizio.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, la pretesa impositiva risulta estinta per decorso del termine di prescrizione, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento va annullata con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2018 0008868732 000.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, essendo estinta la pretesa per decorso del termine di prescrizione.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1.736,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute, da distrarsi a favore del difensore antistatario, Avv. Avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania lì 5 dicembre 2025
Il Presidente est.
BO FA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8404/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180008868732000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4304/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data 22/06/2024, esclusivamente in relazione alla cartella di pagamento da essa richiamata n. 293 2018 0008868732 000 per complessivi euro
8.284,78, riferita a pretese a titolo di IMU per l'anno 2012 in relazione ad immobili siti in territorio comunale di Zafferano Etnea.
La ricorrente fondava la richiesta di annullamento della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione impugnata sulla base dei motivi come di seguito riassunti.
1) l'illegittimità della procedura di riscossione per omessa notifica della cartella di pagamento;
2) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
3) Illegittimità dell'atto perché l'uso di banche dati, strumenti informatici, invii telematici non sottoposti al controllo di un soggetto od organo depositario di poteri e di correlate responsabilità in ambito "digitale" genera danni per la destinataria;
4) l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione della ricorrente;
eccepiva anche la carenza di legittimazione passiva per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta da parte resistente.
In particolare, parte resistente eccepisce la tardiva costituzione del ricorrente, sul presupposto che il ricorso sia stato depositato in data 24/10/2024 e quindi dopo trenta giorni dalla sua notifica all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, avvenuta in data 18.9.2024.
L'eccezione è infondata.
Invero, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, ovvero dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione (cfr. Cass. Ordinanza n. 8124 del
21/03/2023).
Nella fattispecie in esame il ricorso risulta ricevuto in data 25/09/2024 ed il ricorrente si è costituito in data
24/10/2024; ne consegue che, alla luce del principio su richiamato, risulta rispettato il termine di trenta giorni previsto ex lege.
Parte resistente eccepisce inoltre la carenza di legittimazione passiva e comunque l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. Anche questa eccezione deve essere disattesa.
L'art.14 comma 6 bis del D.lgs. n.546/1992 prevede che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Nella fattispecie in esame il vizio di notifica eccepito riguarda una cartella di pagamento emessa dallo stesso soggetto giuridico che ha emesso l'intimazione di pagamento impugnata, con la conseguenza che non si prospetta nella specie alcun ipotesi di litisconsorzio necessario.
Parte ricorrente ha chiamato in giudizio l'agenzia di riscossione, che ove ritenuto opportuno, avrebbe potuto chiamare in giudizio l'ente impositore. In mancanza di tale chiamata, l'agente della riscossione risponde dell'intero operato, avendo piena legittimazione passiva in quanto soggetto che ha notificato l'atto impugnato.
Nel merito, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto per quanto di ragione.
Parte resistente ha documentato la rituale notifica della cartella di pagamento oggetto di contestazione, avvenuta in data 09/10/2018.
Parte ricorrente contesta la regolarità della notifica della cartella a mezzo servizio postale, sotto diversi profili:
1) non è stata eseguita dalle poste italiane ma da un soggetto privato non autorizzato;
2) non è stata trasmessa la raccomandata informativa;
3) l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto in modo indecifrabile.
Tutte le contestazioni sono prive di fondamento.
Al riguardo vale osservare che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. n.
8416/2019 e 299 e 300 del 2020, confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5,
7.7.2021, n. 19369), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del
2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica della cartella di pagamento.
Nel periodo nel quale è intervenuta la notificazione (09/10/2018) è fatto notorio – e comunque facilmente acquisibile anche su internet – che la Società_1, soggetto privato che aveva curato la notifica, era munito di una licenza individuale specifica e, quindi, era pienamente legittimato a notificare gli atti tributari.
Nella specie l'avviso di ricevimento è stato sottoscritto dall'addetto alla casa o ufficio;
sebbene non sia facilmente leggibile la firma, non v'è dubbio che la ricezione sia avvenuta da parte di persona legittimata, tenuto conto della valenza fidefacente fino a querela di falso che ha l'attestazione dell'incaricato alla consegna, in qualità di esercente un pubblico servizio.
Non era necessaria la comunicazione della c.d. raccomandata informativa.
Ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, infatti, la notifica della cartella di pagamento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento si ha per eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dalle persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La norma non prevede, quindi, nel caso di consegna a terzi l'invio della raccomandata informativa, necessaria invece nelle ipotesi di cui all'art.140 c.
p.c., cioè nelle ipotesi di c.d. irreperibilità relativa del destinatario (cioè, nel caso in cui non si trovi nessuno a casa ovvero le persone conviventi o il portiere rifiutino di ricevere l'atto). È evidente, di conseguenza, che nel caso di specie non era necessaria la raccomandata informativa, atteso che la cartella risulta consegnata a terzi soggetti legittimati a ricevere l'atto.
Sennonché, la legittimità della notifica della cartella di pagamento in data 09/10/2018, non ha precluso l'estinzione della pretesa per decorso del termine quinquennale di prescrizione ed è sotto questo profilo che va, quindi, accolto il ricorso.
La notifica in data 22/06/2024 dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è, infatti, avvenuta tardivamente, allorquando era orma decorso il termine quinquennale di prescrizione.
L'unica sospensione che ha operato nel caso di specie è quella relativa all'emergenza sanitaria per covid-19 ed in particolare la sospensione prevista dall'art. 67 del d.l. n.18/2020, con il quale si sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza di tutta l'attività di accertamento fiscale e di recupero crediti dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 (ovvero 85 giorni), periodo insufficiente per impedire la prescrizione della pretesa.
Gli altri periodi di sospensione richiamati da parte resistente non operano, infatti, nei confronti delle imposte locali, come quella oggetto del presente giudizio.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, la pretesa impositiva risulta estinta per decorso del termine di prescrizione, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento va annullata con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2018 0008868732 000.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, essendo estinta la pretesa per decorso del termine di prescrizione.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1.736,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute, da distrarsi a favore del difensore antistatario, Avv. Avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania lì 5 dicembre 2025
Il Presidente est.
BO FA