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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/12/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4148/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 18/12/2025
Giudice: dott. LU TI
La causa è chiamata alle ore 11:04.
Compaiono:
Per , l'avv. TALINI SERENA Parte_1
Per , l'avv. POLI ANDREA ,. Controparte_1
Per essuno CP_2
Il Giudice invita i difensori i a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Talini conclude come da atto di appello e riportandosi agli atti e in particolare alla comparsa conclusionale ai fini della discussione.
L'avv. Poli conclude come da comparsa di costituzione in appello e discute la causa riportandosi alla comparsa conclusionale.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione quindi il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. N. R.G. 4148/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LU TI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4148/2019 degli Affari Contenziosi Civili, Secondo grado, avente ad oggetto: “Solo danni a cose”
Vertente tra
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Talini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via G. Giusti, n. 18, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
e
(P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del procuratore ad negotia pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
EA Poli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuliano Terme (PI),
Via L. Alamanni, n. 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
e
(C.F. ) CP_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Come da suesteso verbale di udienza.
Premesso in fatto
nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Parte_1
, ha interposto appello avverso la sentenza n. 601/2019 emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Pisa e pubblicata in data 03.09.2019 che, definitivamente decidendo la causa, ha accolto solo in parte la domanda risarcitoria dei danni subiti dal veicolo di proprietà di , a seguito del sinistro stradale verificatosi in località Parte_2
IO (PI) in data 04.02.2017 e ha compensato per la metà le spese di lite.
In particolare, ha osservato:
- che, in data 04.02.2017, alle ore 13:30 circa, , conducente della Controparte_4 vettura targata DM503MD, di proprietà di , assicurata con la Parte_2 compagnia giunto allo stop dell'incrocio sito Controparte_3 località IO (PI), tra Via Brodolini e via Cammeo, è stato tamponato dalla vettura targata CE915XD, di proprietà di e, nell'occasione, condotta CP_2 da Persona_1
- che la responsabilità del sinistro, come risulta dal modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da entrambe le parti, è stata addebitata al conducente del veicolo sopraggiungente, per aver tamponato il veicolo di proprietà nello stesso senso di marcia e nella stessa fila;
Pt_2
- che per le riparazioni del mezzo danneggiato, la proprietaria si è rivolta alla
Carrozzeria da che ha riscontrato i danni come descritti nel preventivo di Parte_1 spesa n. 8657 del 06.02.2017, per complessivi € 5.663,29, IVA compresa;
- che per il fermo tecnico del veicolo è stato chiesto il rimborso di € 455,00, oltre
IVA, pari a € 65,00 al giorno per sette giorni;
- che in data 06.02.2017, è stato sottoscritto atto di cessione del credito in favore della
; Parte_1
- che, per l'assistenza e la gestione stragiudiziale del sinistro, l'odierna appellante si è rivolta allo che, in data 07.02.2017, ha inoltrato richiesta di Controparte_5 risarcimento danni alla compagnia assicurativa della danneggiata;
- che, per l'attività espletata, lo ha presentato un progetto di notula per Controparte_5
€ 700,00;
- che l'Assicurazione, con comunicazione del 21.03.2017, ha inoltrato un assegno bancario dell'importo di € 3.445,00, privo di dettaglio, accettato dalla cessionaria in conto del maggiore avere, in quanto non satisfattivo, residuando la somma di €
2.918,29;
- che è stato successivamente inoltrato alla Compagnia invito a aderire alla procedura di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro;
- che nel giudizio di primo grado, nel quale le controparti sono rimaste contumaci, il
Giudice ha accolto solo parzialmente la domanda di parte attrice, condannando l'Assicurazione al solo rimborso di ulteriori € 400,00, a titolo di risarcimento del danno in via equitativa per fermo tecnico del veicolo, compensando per la metà le spese di lite;
- che il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato le prove offerte in comunicazione dall'attrice, operando una erronea ricostruzione dei fatti di causa;
- che è stata regolarmente prodotta dall'appellante la fattura emessa per l'importo ricevuto a titolo di acconto, nella quale è stata considerata la somma di € 3.445,00 come comprensiva di IVA;
- che il Giudice di prime cure, inoltre, ha attribuito rilevanza probatoria alla sola perizia del fiduciario della Compagnia assicurativa, senza considerare tutti gli ulteriori documenti prodotti dall'attrice, idonei a provare l'entità dei danni subiti dal mezzo incidentato;
- che la pronuncia di primo grado è errata nella misura in cui riconosce come tempestiva l'offerta formulata dall'Assicurazione al danneggiato, pur essendo stato l'assegno inoltrato in data 21.03.2017, a fronte di una richiesta di risarcimento datata 07.02.2017;
- che il Giudice ha errato nel pronunciarsi sull'oggetto della domanda, soffermandosi sulla richiesta di rimborso dei costi del c.d. noleggio auto sostitutiva, mai avanzata dall'attore, attenendo, invece, la voce di costo richiesta al fermo tecnico del veicolo;
- che è stata erroneamente negata la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali, nonostante fosse stata tempestivamente prodotta la fattura emessa dallo CP_5
[...]
- che le spese di assistenza stragiudiziale sono state ritenute sproporzionate e prive del carattere di utilità e necessità, data la linearità della vicenda e del quantum oggetto del contendere;
- che tali motivazioni sono meramente apparenti e non tengono conto di tutti gli elementi fattuali della fattispecie in esame;
- che in materia di risarcimento danni da sinistro stradale l'attività di assistenza e consulenza da parte di un professionista è garantita dai principi di uguaglianza e del diritto di difesa;
- che è impugnato anche il capo relativo alle spese di lite, dovendo essere censurata la scelta del Giudice di compensarle per la metà, vista la “reciproca soccombenza”;
- che il Giudice di pace avrebbe dovuto valutare il comportamento tenuto dalla compagnia assicurativa prima dell'introduzione del giudizio non solo ai fini della condanna alle spese di lite, ma anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dei Controparte_3 motivi di appello ex adverso dedotti. In particolare, ha rilevato:
- che la decisione di prime cure risulta corretta e ineccepibile in ordine alla valutazione della documentazione prodotta da parte attrice;
- che la stessa appellante ha specificato, nei propri preventivi, che il noleggio di veicoli sostitutivi rappresenta uno dei servizi che la Parte_1 fornisce ai propri clienti;
- che il Giudice di primo grado ha correttamente negato il risarcimento di tale voce di danno, ritenendo non provata l'esigenza di ricorrere al noleggio di un veicolo sostitutivo;
- che il Giudice ha, altresì, correttamente ritenuto che non dovesse essere riconosciuto alcun importo a titolo di IVA, avendo la Compagnia provveduto ad inviare offerta reale pari all'imponibile, relativo alla riparazione del mezzo;
- che la perizia di stima del danno, documento valorizzato dal Giudice di pace, è stato prodotto e fatto proprio dalla stessa attrice del giudizio di primo grado;
- che l'offerta reale da parte della Compagnia è stata formalizzata nel rispetto dei termini di legge, tenuto conto del momento in cui il perito fiduciario dell'Assicurazione è stato messo in condizione di visionare il mezzo danneggiato;
- che l'importo di € 400,00, liquidato in via equitativa dal Giudice per il risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, è da ritenersi congruo;
- che la stessa appellante ha affermato di aver limitato la richiesta di risarcimento per fermo tecnico a sette giorni;
- che lo svolgimento di CTU nel giudizio di primo grado sarebbe stato irrilevante e superfluo, risultando il costo delle riparazioni concordato tra le parti;
- che la Compagnia assicurativa ha, infatti, provveduto ad inviare la somma corrispondente al costo delle riparazioni, al netto dell'IVA;
- che il Giudice di pace ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere le spese richieste per l'assistenza stragiudiziale;
- che è stata fatta corretta applicazione del principio della soccombenza in punto di spese di lite;
- che i motivi di appello sono, pertanto, infondati e tali da ritenere sussistente una ipotesi di lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nessuno si è costituito per . CP_2
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 02.07.2020, il Giudice originariamente assegnatario del fascicolo, ha disposto lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio volta a valutare i danni subiti dal veicolo per cui è causa e a stimare il costo delle riparazioni.
La causa è stata successivamente istruita anche mediante assunzione di prova orale per testi.
A seguito di numerosi rinvii necessari al completamento dell'attività istruttoria, il nuovo
Giudice assegnatario del fascicolo ha rinviato per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 06.06.2024.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 06.06.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato, infine, a questo Giudice il fascicolo, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 18.12.2025, le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
****
Non ponendosi questioni di rito, anche con riguardo ai dettami degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c., possono delibarsi i motivi di impugnazione articolati da Parte_1
tutti inerenti al quantum debeatur.
[...]
Con il primo motivo di gravame, viene censurata la pronuncia di primo grado nella misura in cui ha ritenuto pienamente satisfattiva la somma corrisposta dalla
Compagnia assicurativa in via stragiudiziale, in quanto proporzionata alla tipologia di riparazioni effettuate, facendo propri i risultati della perizia elaborata dal perito fiduciario dell'Assicurazione e omettendo di prendere posizione in ordine alla documentazione prodotta dall'attrice.
È, altresì, censurata la decisione del Giudice di pace di non riconoscere alcun importo a titolo di IVA sulle riparazioni, in assenza di apposita fattura attestante il relativo versamento.
Orbene, reputa il Tribunale che, con riferimento alla quantificazione dei costi di riparazione debbano essere recepite le conclusioni della CTU espletata in fase di gravame, in quanto immuni da censure, anche in punto di costi di manodopera e materiali di consumo, così superandosi la stima diversamente decisa in primo grado.
È fondata la censura relativa al mancato riconoscimento dell'IVA.
Deve, infatti, essere riconosciuta l'IVA sulla somma corrisposta per la riparazione del veicolo incidentato, trattandosi di onere accessorio e consequenziale cui il risarcimento del danno si estende, pur nell'ipotesi in cui la riparazione non sia ancora avvenuta, costituendo un esborso comunque dovuto e necessario rispetto al ristoro del bene danneggiato (cfr. Cass. Sez. II, n. 33369/2022).
È, pertanto, dovuto l'importo di € 3.358,12, oltre IVA, per complessivi € 4.096,91.
Quanto al rimborso delle spese di c.d. noleggio auto sostitutiva, rileva il Tribunale che tale voce di spesa non è stata oggetto di richiesta da parte dell'appellante.
Nel preventivo della Carrozzeria cessionaria la voce “Auto sostitutiva” è evidentemente posta in alternativa a quella di “Fermo tecnico” (cfr. doc. 03), risultando l'importo pari a € 455,00 pacificamente corrispondente, nel caso di specie, al costo del fermo tecnico del veicolo per sette giorni, e il cui costo deve conseguentemente essere riconosciuto, non ravvisandosi elementi per la riduzione in via equitativa operata dal Giudice di Pace.
Con il terzo motivo di appello è impugnato l'omesso riconoscimento delle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale. Reputa il Tribunale di aderire alla tesi restrittiva, per la quale “in caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per
l'attività stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (Cass. Sez. 6 n.
16612/2021; Cass. Sez. 6 n. 6422/2017). Nel caso in esame non solo difetta l'attestazione dell'esborso, ma anche la dimostrazione della concreta attività professionale espletata, salvo l'invio di alcune raccomandate.
In definitiva, tenuto conto degli importi già corrisposti dall'assicurazione convenuta, pari a € 3.445,00, da detrarre rispetto alla somma complessiva spettante all'attrice (€
4.096,91), i convenuti, in solido, sono tenuti al pagamento in favore di parte attrice di €
706,91 (651,91 + 55,00) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali a far data dalla domanda. Spetta, altresì, il rimborso delle spese di CTP, per € 477,36, oltre interessi legali dal dì dell'esborso al saldo.
La riforma, pur parziale, della sentenza di prime cure, impone di riconsiderarne il capo delle spese di lite (cfr. ex multis, Cass. 01/06/2016, n. 11423; 11/06/2008), che tuttavia merita conferma nella ripartizione e negli importi in questa sede. Le spese di lite dell'appello, tenuto conto della misura dell'accoglimento e delle oscillazioni giurisprudenziali sull'onere della prova in tema di spese stragiudiziali, sono, invece, compensate per la metà, e liquidate nella restante parte come in dispositivo, parametri medi dello scaglione di valore, ridotti anche in considerazione dell'attività processuale in concreto espletata. Sono poste definitivamente a carico dell'appellata per i ¾ le spese di CTU, la residua quota a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 di ulteriori € 706,91 a titolo di risarcimento del danno;
[...]
- conferma per il resto la sentenza impugnata, anche in punto di spese di lite;
- condanna al pagamento in favore di parte attrice Controparte_3 della metà delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 1.400,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta, oltre al rimborso per intero delle anticipazioni;
- pone definitivamente a carico dell'appellata per i ¾ le spese di CTU, la residua quota a carico dell'appellante.
Pisa, 18 dicembre 2025
Il Giudice
LU TI
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.