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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
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Art. 1517. Uniforme e impiego 1. Il personale della banda, in servizio, indossa le uniformi stabilite dagli appositi regolamenti. 2. Il relativo armamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri non e' portato nella esecuzione dei concerti. 3. Al personale delle bande musicali e' vietato svolgere qualsiasi attivita' esterna alla banda stessa, senza esplicita preventiva autorizzazione delle autorita' dalle quali dipende l'impiego della rispettiva banda. 4. Agli orchestrali puo' essere richiesto, in caso di necessita', di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine. 5. Sono considerati strumenti affini:
a) flauto, ottavino; b) oboe, corno inglese; c) l'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni; d) fagotto, contrabasso ad ancia; e) corno; f) tromba in Sib, tromba in Fa, ((...)) , flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib; g) ((tromba in Sib basso,)) trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso; h) percussioni in generale (compreso il pianoforte).
a) flauto, ottavino; b) oboe, corno inglese; c) l'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni; d) fagotto, contrabasso ad ancia; e) corno; f) tromba in Sib, tromba in Fa, ((...)) , flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib; g) ((tromba in Sib basso,)) trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso; h) percussioni in generale (compreso il pianoforte).
Commentario • 1
- 1. Pretesa punitiva e reato commesso all’esteroGiovanni Dalla Pria · https://www.diritto.it/ · 18 febbraio 2021 · 0.9316132
SOMMARIO. 1. Normativa. – 2. Territorialità della legge penale. – 3. Questioni concettuali. – 4. Condizioni obiettive di punibilità. – 5. Condizioni di procedibilità. – 6. Delitto politico. 1) Normativa Il Codice penale dedica ai reati commessi all'estero gli artt. 7, 8, 9 e 10 di cui al Titolo I (“Della legge penale”) del Libro I (“Dei reati in generale”). Li accomuna, oltre il fatto di reato extra moenia, la qualificazione da parte della legge penale italiana, attraverso la formula “è punito secondo la legge italiana” (o “secondo la legge medesima”)1. In tal senso, l'art. 11, comma 2, c.p., profilando la deroga al principio del ne bis in idem, ammette il rinnovamento del giudizio …
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