Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
Non è ravvisabile l'interesse dell'indagato al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia annullato la misura cautelare emessa nei propri confronti, nemmeno nella prospettiva - tale da sostanziare un interesse solo eventuale e futuro - dell'esito di altra impugnazione cautelare promossa dal P.M. contro il medesimo provvedimento di annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2006, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/12/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1462
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 030592/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI DE N. IL 09/12/1943;
avverso ORDINANZA del 01/06/2006 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. A. Di Popolo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
quanto segue:
IL CO ricorre, tramite difensore, per cassazione avverso il provvedimento emesso in data 1.6.2006 dal TdR di Torino con il quale il predetto Collegio cautelare, accogliendo la impugnazione del predetto indagato, ha annullato la ordinanza di custodia cautelare a suo tempo emessa a carico del Gillione.
L'estensore del ricorso sostiene che l'indagato ha comunque interesse a ricorrere in cassazione, anche a fronte di un provvedimento favorevole da parte del TdR, in quanto, essendo stato proposto ricorso dal PM e non essendo prevista in materia cautelare la impugnazione incidentale, torna opportuno ribadire e valorizzare quelle argomentazioni pur proposte al TdR, ma non prese in considerazione da tale giudice, in quanto ritenute assorbite dal motivo esaminato e accolto.
Sostiene il ricorrente la nullità del provvedimento cautelare in quanto: a) il difensore di ufficio era incompatibile per essere stato designato quale legale anche di altri indagati le cui posizioni erano in conflitto con quelle del IL, b) il difensore di ufficio, appartenete al Foro di Torino, non era in grado di assistere alla perquisizione effettuata a Ozzano Monferrato, c) la ordinanza di custodia cautelare non fu tempestivamente notificata, in violazione dell'art. 111 Cost., ne' alcuna informazione della attività investigativa in corso fu data all'interessato, d) è mancata qualsiasi valutazione degli elementi favorevoli al IL, e) il contenuto delle conversazioni intercettate (specialmente le nn. 56 e 40) è stato riportato in maniera frammentaria e, dunque, tale da falsificarne il senso, f) dette conversazioni spesso si svolgono in dialetto e sono state "tradotte" da persona che non conosce il piemontese, g) le condizioni di salute del ricorrente non avrebbero consentito la detenzione dello stesso, h) mancava qualsiasi esigenza cautelare, i) nessuna motivazione è stata prodotta per giustificare le adozione della più grave tra le misure cautelari.
Tanto premesso, va subito detto che il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., lett. a) e art.568 c.p.p., comma 4. L'istituto del riesame invero adempie alla funzione di assicurare un controllo immediato sui provvedimenti che incidono sulla libertà personale e sulla sfera degli interessi delle parti.
Ne consegue che la cessazione, per effetto di qualunque causa, dell'efficacia del provvedimento determina l'impossibilità di ravvisare un qualsiasi interesse all'ablazione di quest'ultimo, con conseguente inammissibilità dell'eventuale richiesta proposta (ASN 199001986-RV 185556 e, per quanto riguarda la sostituzione di misura meno affittiva, ASN 199802157-RV 212232).
Ne consegue ulteriormente che non può avere interesse alcuno al ricorso per cassazione l'indagato nei cui confronti il TdR abbia annullato il provvedimento restrittivo;
ne' può essere ipotizzato un interesse meramente eventuale e futuro (in vista di un pericolo di accoglimento del ricorso del PM), sia perché mancherebbe l'oggetto della impugnazione (un provvedimento pregiudizievole), sia perché l'interesse a impugnare deve sussistere al momento della proposizione dell'impugnazione (ASN 199403968-RV 199380). Nè potrebbe sostenersi che, in tal modo, risulterebbe compresso il diritto di difesa, atteso che, da un lato, l'indagato può produrre note difensive nel procedimento istaurato su iniziativa del PM, dall'altro, lo svolgimento dell'udienza Secondo lo schema di cui all'art. 127 c.p.p., consente la presenza innanzi alla Corte di legittimità del difensore dell'indagato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende, che si stima equo fissare in Euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento Euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2007