Articolo 22 della Legge 11 gennaio 1957, n. 6
Articolo 21Articolo 23
Versione
13 febbraio 1957
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Versione
18 agosto 1967
Art. 22. ((Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.
L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.
Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo))
Entrata in vigore il 18 agosto 1967
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