CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19328 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA OG AN IM, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 14/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Paolo Maestroni, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/02/2025 il Tribunale di Bergamo, concesse le attenuanti generiche e unificati i reati dal vincolo della continuazione, ha condannato AN IM OG alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa (condizionalmente sospesa) per tre episodi di ricettazione commessi il 13/11/2022 (capo E dell'originaria imputazione). All'imputato si contestava di aver ricevuto sulla sua poste-pay tre bonifici per complessivi 4.540 euro provento dei reati di cui agli artt. 617-quater cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19328 Anno 2026 Presidente: NO ND Relatore: AR FA Data Udienza: 24/04/2026 2 pen. (capo B), 615-ter cod. pen. (capo C in esso ritenuto assorbito quello di cui all'art. 615quater di cui al capo A), 640, comma 2, n. 2ter cod. pen. (così riqualificati i fatti di cui al capo D) commessi dal coimputato AN YM Kusi. Con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Brescia, decidendo sull'appello dell'imputato, ha riformato tale pronuncia, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, unificati i reati dal vincolo della continuazione, conformemente alla richiesta di riqualificazione dei fatti formulata in tal senso dall'appellante, ha ritenuto l'OG responsabile del concorso nei reati di cui ai capi B, C e D ascritti al AN, condannandolo alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio formulata (e rigettata) in entrambi i giudizi di merito. Secondo il difensore, non sussistendo connessione tra la ricettazione contestata all'odierno ricorrente e i reati presupposti contestati al AN, l'OG non avrebbe dovuto essere tratto a giudizio insieme al AN innanzi al G.u.p. distrettuale di Brescia, ma gli atti andavano trasmessi al Pubblico Ministero di Bergamo affinché quest'ultimo procedesse con citazione diretta innanzi al Tribunale di quella città. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla omessa citazione della persona offesa nonché al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria istruttoria in appello. Secondo il difensore nel giudizio di primo grado la persona offesa era stata erroneamente citata in giudizio in persona del vecchio rappresentante legale (come tale non legittimato ad esercitare i poteri spettanti alla parte ivi inclusa la remissione della querela). Nel giudizio di appello la difesa aveva quindi chiesto di rinnovare l'istruttoria citando il nuovo legale rappresentante della persona offesa anche al fine di verificare se fosse intenzionato a rimettere la querela;
istanza che la Corte aveva immotivatamente rigettato. 2.3. Con il terzo motivo di deduce, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. La difesa evidenzia che nell'atto di appello, nell'ipotesi in cui fosse stata accolta la richiesta di riqualificazione dei fatti da ricettazione in concorso con reati 3 presupposti, aveva chiesto alla Corte di consentire all'imputato di risarcire i danni cagionati dai reati che, essendo tutti procedibili a querela (a differenza del delitto di ricettazione originariamente contestato) potevano essere estinti ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. La Corte di appello aveva accolto in sentenza la richiesta di riqualificazione ma aveva poi ritenuto inapplicabile l'art. 162-ter cod. pen. in quanto l'imputato non risultava che l'imputato avesse fatto una offerta di risarcimento nel termine prescritto. Motivazione questa che la difesa ritiene illogica e contraddittoria. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, col quale si contesta il rigetto da parte dei Giudici di merito delle eccezioni di incompetenza sollevate nel corso del giudizio, è inammissibile in quanto il ricorrente non ha più interesse a coltivarlo. Ed invero, come detto, nel giudizio di appello, proprio su richiesta della difesa dell'imputato, la Corte territoriale ha escluso che l'OG potesse essere chiamato rispondere del reato di ricettazione (rispetto al quale l'eccezione di incompetenza era stata sollevata), ritenendolo invece responsabile del concorso con il AN nei reati presupposti, per i quali era ed è invece pacifica (e incontestata) sia la competenza del G.u.p. distrettuale di Brescia sia la necessità di procedere con l'udienza preliminare. L'imputato non ha quindi alcun interesse a sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio in relazione ad un delitto che, come da lui richiesto, è stato ritenuto insussistente. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che è inammissibile l'impugnazione mirante alla semplice esattezza teorica della pronuncia giudiziaria, senza alcun concreto interesse giuridico della parte che impugna (ex plurimis Sez. 3, n. 8535 del 01/06/1979, Giacona, Rv. 143153 – 01, in fattispecie, analoga a quella in esame, in cui il ricorso per cassazione era fondato su una pretesa incompetenza del giudice di appello, che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione). 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Questa Corte ha più volte affermato che la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa, prevista dall'art. art. 178 lett. c) cod. proc. pen., così come quella derivante dalla omessa indicazione di tale parte nel decreto che 4 dispone il giudizio, non possono essere eccepite dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza delle disposizioni violate (Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812 – 01; Sez. 6, n. 35555 del 10/04/2003, [...], Rv. 226512 – 01). Del resto, nel caso in esame, a ben vedere, non si lamenta neppure l'omessa citazione della persona offesa ma il fatto che non sarebbe stato indicato e citato il rappresentante legale in carica della persona giuridica che aveva sporto querela;
circostanza questa che, peraltro, è stata meramente dedotta ma in alcun modo documentata dal ricorrente, sul quale gravava, ai fini della autosufficienza del ricorso, l'onere di allegare (o quanto meno indicare) gli atti processuali comprovanti il suo assunto. Quanto invece alla richiesta di rinnovare l'istruttoria in appello mediante la citazione del querelante, al fine di sondare la sua eventuale intenzione di rimettere la querela, è evidente che si tratta di ipotesi non contemplata da alcuna norma del codice di procedura e che non è certamente ricompresa tra i casi in cui il giudice di appello può o deve rinnovare l'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Correttamente la richiesta della difesa è stata quindi respinta dalla Corte territoriale. Va poi evidenziato che un vero e proprio obbligo per il giudice di verificare la disponibilità ad una eventuale remissione di querela è previsto dall'art. 554-bis comma 4 cod. proc. pen., unicamente in primo grado, per il giudice dell'udienza predibattimentale e solo ove il querelante sia presente in aula. 3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente si duole in sostanza di non essere stato messo dai Giudici di appello in condizione di estinguere i reati mediante il risarcimento, nonostante gli stessi giudici avessero riqualificato i fatti a lui ascritti in delitti procedibili a querela. Al riguardo occorre, in primo luogo, rilevare che il meccanismo di estinzione dei reati procedibili a querela previsto dall'art. 162-ter cod. pen. è chiaramente modellato per il processo di primo grado e per i casi in cui il reato contestato è ab origine procedibile a querela. La possibilità che tale meccanismo possa trovare applicazione quando la procedibilità a querela sopravvenga dopo che è scaduto il termine ultimo per il risarcimento (vale a dire la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) non sembra essere stata contemplata dal legislatore. Questa Corte, tuttavia, ha avuto modo di affermare che nel caso in qui il fatto per cui si procede diviene procedibile a querela, vuoi per effetto di mutamento normativo vuoi per riqualificazione operata nel corso del processo di merito, la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter cod. pen. può essere invocata anche se il risarcimento del danno non è intervenuto nel termine 5 perentorio previsto da tale disposizione;
tuttavia, si è precisato che, in tali casi, l'imputato, dopo aver avuto conoscenza della sopravvenuta procedibilità a querela del fatto a lui ascritto originariamente procedibile ex officio, ha l'obbligo di effettuare il risarcimento o l'offerta reale ex art. 1208 cod. civ. (se del caso previa richiesta di un termine ove dimostri l'impossibilità di adempiere), in modo da porre il giudice di merito in condizione di valutare la serietà dell'offerta e la congruità del risarcimento e dunque la applicabilità dell'art. 162-ter cod. pen. (si veda Sez. 4, n. 29160 del 05/07/2024, [...], Rv. 286654 – 01, per il caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato per mutamento legislativo;
Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023, dep. 2024, Lucchesi, Rv. 285631 – 01, che ha affermato analogo principio nel caso di riqualificazione del reato operata dalla sentenza di primo grado). Occorre tuttavia rilevare che, nel caso in esame, la riqualificazione è stata operata solo con la sentenza di appello, sicché, come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, l'unica soluzione praticabile per poter applicare l'art. 162- ter cod. pen. era che l'imputato, prima della decisione, effettuasse il risarcimento o l'offerta reale (ovvero chiedesse quanto meno un termine per effettuarli); cosa che invece non è avvenuta. La motivazione della sentenza impugnata è quindi sul punto giuridicamente corretta e comunque non manifestamente illogica. Del resto, neppure il difensore è stato in grado di indicare la diversa procedura che nel caso in esame la Corte di appello avrebbe dovuto seguire. Va infine rilevato che secondo quanto affermato da questa Corte la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è rilevabile anche in sede di legittimità (quando non è stato possibile invocarne l'applicazione nel giudizio di merito), ma solo a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine di legge e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta (Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021, [...], Rv. 282059 – 01): condizioni queste che non ricorrono, per quanto detto, nel caso in esame, tanto più che l'imputato non ha formalizzato una offerta di risarcimento neppure dopo aver appreso della intervenuta riqualificazione dei reati da parte della sentenza di appello. 4. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA AR ND NO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Paolo Maestroni, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/02/2025 il Tribunale di Bergamo, concesse le attenuanti generiche e unificati i reati dal vincolo della continuazione, ha condannato AN IM OG alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa (condizionalmente sospesa) per tre episodi di ricettazione commessi il 13/11/2022 (capo E dell'originaria imputazione). All'imputato si contestava di aver ricevuto sulla sua poste-pay tre bonifici per complessivi 4.540 euro provento dei reati di cui agli artt. 617-quater cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19328 Anno 2026 Presidente: NO ND Relatore: AR FA Data Udienza: 24/04/2026 2 pen. (capo B), 615-ter cod. pen. (capo C in esso ritenuto assorbito quello di cui all'art. 615quater di cui al capo A), 640, comma 2, n. 2ter cod. pen. (così riqualificati i fatti di cui al capo D) commessi dal coimputato AN YM Kusi. Con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Brescia, decidendo sull'appello dell'imputato, ha riformato tale pronuncia, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, unificati i reati dal vincolo della continuazione, conformemente alla richiesta di riqualificazione dei fatti formulata in tal senso dall'appellante, ha ritenuto l'OG responsabile del concorso nei reati di cui ai capi B, C e D ascritti al AN, condannandolo alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio formulata (e rigettata) in entrambi i giudizi di merito. Secondo il difensore, non sussistendo connessione tra la ricettazione contestata all'odierno ricorrente e i reati presupposti contestati al AN, l'OG non avrebbe dovuto essere tratto a giudizio insieme al AN innanzi al G.u.p. distrettuale di Brescia, ma gli atti andavano trasmessi al Pubblico Ministero di Bergamo affinché quest'ultimo procedesse con citazione diretta innanzi al Tribunale di quella città. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla omessa citazione della persona offesa nonché al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria istruttoria in appello. Secondo il difensore nel giudizio di primo grado la persona offesa era stata erroneamente citata in giudizio in persona del vecchio rappresentante legale (come tale non legittimato ad esercitare i poteri spettanti alla parte ivi inclusa la remissione della querela). Nel giudizio di appello la difesa aveva quindi chiesto di rinnovare l'istruttoria citando il nuovo legale rappresentante della persona offesa anche al fine di verificare se fosse intenzionato a rimettere la querela;
istanza che la Corte aveva immotivatamente rigettato. 2.3. Con il terzo motivo di deduce, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. La difesa evidenzia che nell'atto di appello, nell'ipotesi in cui fosse stata accolta la richiesta di riqualificazione dei fatti da ricettazione in concorso con reati 3 presupposti, aveva chiesto alla Corte di consentire all'imputato di risarcire i danni cagionati dai reati che, essendo tutti procedibili a querela (a differenza del delitto di ricettazione originariamente contestato) potevano essere estinti ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. La Corte di appello aveva accolto in sentenza la richiesta di riqualificazione ma aveva poi ritenuto inapplicabile l'art. 162-ter cod. pen. in quanto l'imputato non risultava che l'imputato avesse fatto una offerta di risarcimento nel termine prescritto. Motivazione questa che la difesa ritiene illogica e contraddittoria. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, col quale si contesta il rigetto da parte dei Giudici di merito delle eccezioni di incompetenza sollevate nel corso del giudizio, è inammissibile in quanto il ricorrente non ha più interesse a coltivarlo. Ed invero, come detto, nel giudizio di appello, proprio su richiesta della difesa dell'imputato, la Corte territoriale ha escluso che l'OG potesse essere chiamato rispondere del reato di ricettazione (rispetto al quale l'eccezione di incompetenza era stata sollevata), ritenendolo invece responsabile del concorso con il AN nei reati presupposti, per i quali era ed è invece pacifica (e incontestata) sia la competenza del G.u.p. distrettuale di Brescia sia la necessità di procedere con l'udienza preliminare. L'imputato non ha quindi alcun interesse a sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio in relazione ad un delitto che, come da lui richiesto, è stato ritenuto insussistente. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che è inammissibile l'impugnazione mirante alla semplice esattezza teorica della pronuncia giudiziaria, senza alcun concreto interesse giuridico della parte che impugna (ex plurimis Sez. 3, n. 8535 del 01/06/1979, Giacona, Rv. 143153 – 01, in fattispecie, analoga a quella in esame, in cui il ricorso per cassazione era fondato su una pretesa incompetenza del giudice di appello, che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione). 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Questa Corte ha più volte affermato che la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa, prevista dall'art. art. 178 lett. c) cod. proc. pen., così come quella derivante dalla omessa indicazione di tale parte nel decreto che 4 dispone il giudizio, non possono essere eccepite dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza delle disposizioni violate (Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812 – 01; Sez. 6, n. 35555 del 10/04/2003, [...], Rv. 226512 – 01). Del resto, nel caso in esame, a ben vedere, non si lamenta neppure l'omessa citazione della persona offesa ma il fatto che non sarebbe stato indicato e citato il rappresentante legale in carica della persona giuridica che aveva sporto querela;
circostanza questa che, peraltro, è stata meramente dedotta ma in alcun modo documentata dal ricorrente, sul quale gravava, ai fini della autosufficienza del ricorso, l'onere di allegare (o quanto meno indicare) gli atti processuali comprovanti il suo assunto. Quanto invece alla richiesta di rinnovare l'istruttoria in appello mediante la citazione del querelante, al fine di sondare la sua eventuale intenzione di rimettere la querela, è evidente che si tratta di ipotesi non contemplata da alcuna norma del codice di procedura e che non è certamente ricompresa tra i casi in cui il giudice di appello può o deve rinnovare l'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Correttamente la richiesta della difesa è stata quindi respinta dalla Corte territoriale. Va poi evidenziato che un vero e proprio obbligo per il giudice di verificare la disponibilità ad una eventuale remissione di querela è previsto dall'art. 554-bis comma 4 cod. proc. pen., unicamente in primo grado, per il giudice dell'udienza predibattimentale e solo ove il querelante sia presente in aula. 3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente si duole in sostanza di non essere stato messo dai Giudici di appello in condizione di estinguere i reati mediante il risarcimento, nonostante gli stessi giudici avessero riqualificato i fatti a lui ascritti in delitti procedibili a querela. Al riguardo occorre, in primo luogo, rilevare che il meccanismo di estinzione dei reati procedibili a querela previsto dall'art. 162-ter cod. pen. è chiaramente modellato per il processo di primo grado e per i casi in cui il reato contestato è ab origine procedibile a querela. La possibilità che tale meccanismo possa trovare applicazione quando la procedibilità a querela sopravvenga dopo che è scaduto il termine ultimo per il risarcimento (vale a dire la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) non sembra essere stata contemplata dal legislatore. Questa Corte, tuttavia, ha avuto modo di affermare che nel caso in qui il fatto per cui si procede diviene procedibile a querela, vuoi per effetto di mutamento normativo vuoi per riqualificazione operata nel corso del processo di merito, la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter cod. pen. può essere invocata anche se il risarcimento del danno non è intervenuto nel termine 5 perentorio previsto da tale disposizione;
tuttavia, si è precisato che, in tali casi, l'imputato, dopo aver avuto conoscenza della sopravvenuta procedibilità a querela del fatto a lui ascritto originariamente procedibile ex officio, ha l'obbligo di effettuare il risarcimento o l'offerta reale ex art. 1208 cod. civ. (se del caso previa richiesta di un termine ove dimostri l'impossibilità di adempiere), in modo da porre il giudice di merito in condizione di valutare la serietà dell'offerta e la congruità del risarcimento e dunque la applicabilità dell'art. 162-ter cod. pen. (si veda Sez. 4, n. 29160 del 05/07/2024, [...], Rv. 286654 – 01, per il caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato per mutamento legislativo;
Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023, dep. 2024, Lucchesi, Rv. 285631 – 01, che ha affermato analogo principio nel caso di riqualificazione del reato operata dalla sentenza di primo grado). Occorre tuttavia rilevare che, nel caso in esame, la riqualificazione è stata operata solo con la sentenza di appello, sicché, come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, l'unica soluzione praticabile per poter applicare l'art. 162- ter cod. pen. era che l'imputato, prima della decisione, effettuasse il risarcimento o l'offerta reale (ovvero chiedesse quanto meno un termine per effettuarli); cosa che invece non è avvenuta. La motivazione della sentenza impugnata è quindi sul punto giuridicamente corretta e comunque non manifestamente illogica. Del resto, neppure il difensore è stato in grado di indicare la diversa procedura che nel caso in esame la Corte di appello avrebbe dovuto seguire. Va infine rilevato che secondo quanto affermato da questa Corte la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è rilevabile anche in sede di legittimità (quando non è stato possibile invocarne l'applicazione nel giudizio di merito), ma solo a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine di legge e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta (Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021, [...], Rv. 282059 – 01): condizioni queste che non ricorrono, per quanto detto, nel caso in esame, tanto più che l'imputato non ha formalizzato una offerta di risarcimento neppure dopo aver appreso della intervenuta riqualificazione dei reati da parte della sentenza di appello. 4. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA AR ND NO