Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10570 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
1 0570 /01 REPU BLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISARCIENTO Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 23 01/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. 23,88 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 3587 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 10/04/01 - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: OFFICINA MECCANICA GRU BENAZZATO SRL, in persona del A legale rappresentante pro tempore, Sig.ra RT M A Pierangela, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato LANIA ALDO LUCIO, che la difende unitamente agli avvocati CRESPI EZIO, CRESPI MARIO, giusta delega in atti;
IL SOLE 24 ORE 15000 - ricorrente 0 2 AGO. 200 -
contro
EVARE-DCV ID TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L CARO 62, presso lo studio dell'avvocato CARLETTI D., DI LONARDO VIRGILIO, giusta 2001 difeso dall'avvocato 628 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 114/98 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 28/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato DI LEONARDO Virgilio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. xt i S -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 9-14 novembre 1977 Con atto TO PL conveniva in giudizio, l'Ing. dinanzi al Tribunale di Melfi, l'Officina Meccanica Gru ZZ s.r.l. corrente in Lonate Pozzolo rappresentante (Varese), in persona del suo legale pro-tempore, esponendo: -che esso attore, in data 23.7.76, aveva commissionato alla predetta Officina Meccanica, tramite il rappresentante di zona della stessa, una gru automatica modello I B 24/35/700, portata f f kg.700 a m. 35 di sbracci, con carro di traslazione i su binario normale, ruote gommate ed accessori;
A -che quale corrispettivo era stato pattuito il pagamento di L.10.000.000 e la cessione in permuta di due gru usate da parte del PL e si era data esecuzione al contratto mediante ritiro di una delle gru usate e dazione della pulsantiera completa concordata come omaggio, stabilendo il termine del 21.8.1976 per la consegna della gru;
-che la società ZZ era però venuta meno agli obblighi assunti, pretendendo una maggiorazione di prezzo di L.2.000.000, fermi gli altri accordi;
-che malgrado le proteste, pressato dalle 3 necessità del cantiere, esso PL si era accordato per una maggiorazione di L.
1.000.000 e la gru era stata consegnata il 14.12.1976, @ montata a fine gennaio 1977, con ritardo di cinque mesi rispetto alla data di consegna originariamente pattuita. Tanto premesso l'attore, assumendo di aver subito danni a causa del ritardato avvio del cantiere, chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento di detti danni, che, previa compensazione del residuo prezzo ancora da t pagare, (pami a L.5.945.000), andavano a suo dire u quantificati in L.24.988.495, oltre accessori. A Si costituiva la società ZZ esponendo di non aver mai accettato il prezzo originario di L.10.000.000 oltre le permute, aggiungendo che non era stato concordato il termine di consegna indicato dall'attore, dal momento che il rappresentante di zona, Rag. Napoliello, aveva solo condotto trattative per una proposta di acquisto all'accettazione della che rimaneva subordinata e che il contratto si era casa proponente, perfezionato solo nel dicembre 1977, secondo gli accordi da ultimo indicati, con regolare consegna nei termini stabiliti. 4 Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda in via riconvenzionale, la condanna del attorea ei PL al pagamento del residuo prezzo non ancora versato e dallo stesso riconosciuto. Con successivo atto notificato il 31.1 10. 11.78 lo stesso PL conveniva in separato giudizio la società ZZ, esponendo che la notte del 30.12.77 la gru in discorso era crollata e che la venditrice, riconoscendo che vi era stato il а у strutture della cuspide, cedimento delle dopo н con l'impegno di ripararla e averla rit rata А rimontarla a sue spese, non l'aveva più restituita, pretendendo le spese di trasporto e il pagamento del residuo prezzo, già oggetto del primo giudizio. Chiedeva, pertanto, la restituzione della gru e la condanna della convenuta al risarcimento degli ulteriori danni subiti, quantificati in L.38.667.000 oltre accessori. Si costituiva la ZZ esponendo che la mancata restituzione della gru era conseguenza dell'esercizio del legittimo diritto di ritenzione per il pagamento delle riparazioni, di metà delle spese dei trasporti e del residuo prezzo, non avendo mai essa accettato di provvedere a sue spese alla riparazione della gru medesima. 5 e completata l'istruttoria Riunite le due cause di prova testimoniale il l'espletamento con 11-15Tribunale, con sentenza luglio 1996, condannava la ZZ SR alla restituzione della gru oggetto del giudizio illecitamente ritenuta, con obbligo di riconsegnarla al PL riparata а perfetta regola d'arte e normalmente funzionante, mediante rimontaggio presso il cantiere di Rionero in Vulture dal quale era stata а prelevata;
cichiarava interamente compensate tra le parti i rispettivi crediti derivanti dal saldo del н residuo prezzo del macchinario, compresi interessi, e dai danni per l'illegittimo esercizio del diritto di ritenzione, valutati questi ultimi in via equitativa in misura corrispondente al suddetto credito della controparte;
rigettava nel resto tutte le altre domande proposte dall'attore in via principale e dalla società convenuta in via riconvenzionale;
compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio. Proposto gravame dalla ZZ SR la Corte 21.4-28.5.98, d'appello di Potenza, con sentenza rigettava l'impugnazione e dichiarava interamente compensate tra le parti le maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la ZZ SR sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso TO PL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cpc. Ritiene la ricorrente, contrariamente all'assunto della Corte del merito, del tutto b corretto, legittimo ed in linea con la richiamata l norma processualcivilistica in tema di specificità A dei motivi d'appello, il proprio "atteggiamento processuale" espresso nella sede naturale della e consistito, in occasione della"conclusionale" critica alla lamentata compensazione, nella negazione dell'esistenza (ancor prima della liquidità ed esigibilità) del contrapposto credito risarcitorio del PL. La doglianza è infondata. Correttamente la Corte del merito ha invero, in ossequio al principio "tantum devolutum quantum appellatum", circoscritto l'esame del gravame di merito proposto dall'attuale ricorrente nell'ambito dei due motivi in esso specificati, con esclusione delle censure contenute nella comparsa 7 conclusionale di prime cure, ritenendo in particolare di non poter prendere in considerazione la richiesta intesa ad ottenere il rigetto delle "domande attoree" sulla base del generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di cui al giudizio di primo grado. E del resto in questa sede la ZZ, contrasto con l'altro principio in dell' "autosufficienza" del ricorso per cassazione, non ha assolutamente specificato quali fatti e f t sarebbero stati valutati dal primo circostanze l modo inadeguato ed erroneo, sì da giudice in A nell'applicazione dell'istituto della sfociare compensazione giudiziale e nella condanna alla riconsegna della gru riparata e perfetta regola d'arte. Con il secondo mezzo si deduce errata interpretazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cc.. Rileva la ricorrente che difettavano nel caso di specie i presupposti della compensazione giudiziale degli opposti crediti riconosciuta dalla Corte territoriale giacchè, a parte l'assoluta carenza di certezza ed esigibilità dell'asserito credito risarcitorio avversario, era da escludersi liquidità dello stesso,la facile e pronta 8 desumibile proprio dalla circostanza che per esso il giudice d'appello, in assenza di elementi ricorso oggettivi di raffronto, era alla liquidazione equitativa. La censura non ha pregio. На ritenuto la Corte territoriale conforme a diritto la compensazione operata dai giudici di primo grado tra il credito vantato dalla convenuta ZZ e quello vantato dall'attore PL. н Premessc, invero, che vertendosi nel caso di н а specie in tema di compensazione giudiziale, a tenore del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1243 CC il giudice, qualora il debito opposto in compensazione non è liquido, ma di facile e pronta liquidazione, può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente e può anche sospendere la condanna per il credito liquido, fino all'accertamento del credito opposto in compensazione, ha dato atto il giudice d'appello che il Tribunale, dopo aver riconosciuto fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, attuale ricorrente, nel primo dei due giudizi riuniti, intesa ad ottenere il pagamento del residuo prezzo della gru ed aver quantificato in L.
4.946.000 la somma a tale titolo 9 dovuta al Flacido, maggiorata dei soli interessi legali dalla domanda (non avendo la creditrice dato prova del maggior danno ex art. 1224 cc) aveva accolto (parzialmente) la domanda formulata dall'attore nel secondo giudizio, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni rivenienti dalla mancata restituzione della gru, determinandoli, in via equitativa (con valutazione alla data della e comprensivi anche deglipronuncia della sentenza interessi legali dalla domanda) in una somma pari corrispondente al credito vantato dalla A maggioratecontroparte, vale а dire L.
4.946.000 degli interessi legali dalla domanda. potentina На ritenuto pertanto la Corte decisamente legittima la statuizione dei primi giudici dal momento che il credito vantato dal PL per i danni subiti a causa della mancata restituzione della gru era stato reso liquido con proposito Cass. l'impugnata pronuncia (v. a tal n. 1114/95) e determinato in via equitativa, con esclusione dell'obbligo di indicarne conseguente analiticamer.te le singole componenti, e posto altresì che della sussistenza dei danni medesimi non era possibile dubitare essendo stato il cantiere dell'attore privato per un lasso temporale 10 molto lungo di unʼattrezzatura indispensabile nel settore delle costruzioni edilizie. Ebbene non ritiene il Collegio che nel ragionamento dei giudici del gravame di merito, confermativo della compensazione giudiziale tra gli opposti crediti operata dal Tribunale, possano ravvisarsi i denunciati errori interpretativi sulle (tanCantonorme disciplinanti il suindicato istituto più che è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e non può formare oggetto di sindacato di legittimità stabilire se ricorrano gli estremi richiesti dalla legge perché possa operare la compensazione giudiziale V. Cass. n.4921/93, n.10.065/96), ne va trascurata la considerazione, opportunatamente fatta dal controricorrente compensazione era egli PL, che dell'avvenuta il più legittimato a dolersi avendo chiesto a titolo risarcitorio una somma nettamente superiore a quella liquidatagli in via equitativa in misura pari al riconosciuto credito di controparte. Con 11 terzo motivo si denunzia contraddittorietà della motivazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2756 ultimo comma della prova su CC, nonché illogica valutazione punto decisivo della controversia. 11 Deduce la ricorrente la manifesta contraddittorietà della gravata sentenza laddove da una parte riconosce fondata ed accoglie la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il saldo del prezzo ancora dovutole e dall'altra le nega la possibilità di opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 CC о quantomeno di esercitare il diritto di ritenzione ex art. 2756 ultimo comma stesso codice, a fronte delle riparazioni eseguite к e non pagate dal PL. ы Rileva altresì la lacunosità della sentenza н А d'appello nel punto in cui essa ZZ, cui pacificament.e non era stato saldato il prezzo d'acquisto né pagato il costo delle riparazioni, era stata condannata al risarcimento dei presunti danni per non aver "restituito" la gru. provvedutoIl PL, infatti, non avendo neppure con ritardo di un anno al saldo del prezzo, non poteva pretendere la "gratuità" delle prestazioni di riparazione della gru, donde la legittimità del diritto di ritenzione essendo altresì le prestazioni di riparazione della stessa, commissionate ad essa ricorrente, certamente finalizzate alla conservazione del macchinario ed alla sua funzionalità. 12 Le doglianze non possono essere accolte. Ha affermato il giudice d'appello, nel disattendere il secondo motivo del gravame di merito proposto dalla ZZ, che poiché i primi dichiarato illegittima lagiudici avevano ritenzione della gru operata dall'attuale ricorrente, non potendosi ritenere sussistente, nel caso di specie, il diritto di cui all'art. 2756 cc, e posto altresì che nessuna impugnativa era stata mossa avverso tale statuizione (sulla quale si era e l perciò formato il giudicato interno) dovevasi l A ritenere senza meno corretta la conseguente condanna della società alla restituzione della gru in questione da lei illecitamente detenuta, con riconsegnarla al PL "riparata e obbligo di perfetta regola d'arte e normalmente funzionante, mediante rimontaggio presso il cantiere di Rionero in Vulture.......". Era fin troppo evidente, infatti, che il deterioramento della cennata attrezzatura, dovuta al trascorrere del tempo ed alla custodia della stessa all'aperto, non era certamente imputabile al PL ma piuttosto al comportamento "contra legem" tenuto dalla ZZ che non aveva all'attuale resistente la gru inteso restituire riparazioni, accampando un ritirata per le 13 inesistente diritto di ritenzione. Ebbene, a tali corrette considerazioni del giudice d'appello la ricorrente oppone, inammissibilmente in questa sede, questioni о del tutto nuove in quanto mai enunciate nelle pregresse fasi di merito, quali la violazione dell'art. 1460 CC per esserle stata negata la possibilità di esercitare nei confronti dell'avversario l'eccezione di inadempimento di cui alla suindicata norma, ○ dichiarate coperte dal giudicato interno ad essa sfavorevole (senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione dinanzi a questa Suprema Corte) quale la violazione dell'art. 2756 cc per il mancato riconoscimento ad essa ZZ del diritto di ritenzione da tale norma previsto. Con il quarto mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 CC, ed insufficiente motivazione al riguardo. In difetto di una prova sicura di un danno subito dal PL e nell'assenza di qualsiasi elemento atto ad individuarne la sostanza e le componenti, non ricorrevano nella specie, ad avviso della ZZ, le condizioni per procedere ad una valutazione "equitativa" dello stesso, tra l'altro neppure invocata dall'attuale resistente, né il 14 giudice del gravame di merito aveva adeguatamente motivato la sua decisione di far ricorso alla norma di cui all'art. 1226 cc e tanto meno aveva indicato i criteri seguiti per operare in concreto la liquidazione. La doglianza è inammissibile in quanto esula dai motivi del gravame di merito qualsiasi specifica critica alla valutazione equitativa dei danni operata dal giudice di prime cure, critica enuncia per la prima volta in che la ricorrente legittimità a supporto della questa sede di legittimità della compensazione contestata giudiziale. Con il quinto ed ultimo motivo si denunzia, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 1774 CC nonché insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Reputa la ricorrente manifestamente erroneo ed illogico, cltre che frutto di violazione della l'affermazione del giudice suindicata norma, d'appello secondo cui ZZ era tenuta a essa ripristinare a perfetta regola d'arte un macchinario prodotto e consegnato nel 1976, ormai fuori commercio, non più in linea con le sopraggiunte normative regolanti la produzione ed 15 il commercio delle gru, ed ormai ridotto ad un rottame senza alcun valore. violazione dell'art. 1774 CC Quanto alla essendo dubitabile lacome, non Osserva configurabilità nel caso di specie di un contratto di deposito (quantomeno "collegato" e "connesso" ad un altro contratto, finalizzato alla riparazione della gru, con conseguente possibile configurazione di un contratto "misto") avendo essa ricorrente correttamente adempiuto al suo obbligo principale ы (riparazioni) ed a quello accessorio di (custodia н da riparare) le spese perdella cosa la о restituzione della gru, da farsi nel luogo in cui essa doveva esser custodita, erano a carico del depositante PL, cui erano da imputare le conseguenze del mai effettuato "ritiro" della gru riparata. Ed in ogni caso, secondo un principio ricavabile dall'art. 1221 CC, al PL non bene in condizioni poteva esser consegnato un diverse da quelle in cui lo stesso si sarebbe trovato se fosse stato da sempre presso il depositante (si sarebbe pur sempre trattato di una vent'anni e quindi non certo gru di cltre "nuova"). 16 Anche tale ultima doglianza non può sottrarsi alla sorte delle precedenti. Ed invero, a parte che per la prima volta in questa sede, e quindi inammissibilmente, la ZZ ha dedotto la violazione degli artt. 1774 e 1221 CC, del tutto esente da vizi logici appare la motivazione della Corte potentina secondo la quale le conseguenze della mancata tempestiva restituzione della gru al PL non potevano che gravare sulla attuale ricorrente, conseguentemente obbligata a riconsegnare al predetto il macchinario riparato а regola d'arte 109T 250.000 e (e non certamente 456T 100000 perfettamente funzionante TOT.350.000 "nuovo"), così come statuito dai primi giudici. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
compensa tra le La Corte, rigetta il ricorso e parti le spese del presente giudizio. Roma 10.4.2001. sonn Meritiei stersen Mak IL CANCELLIERE 01 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2060 2001 Frany vatania