CASS
Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 9223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9223 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da CI IG - Presidente - Sent. n. sez. 116/2026 MA TE RE CC - 27/01/2026 IL MA R.G.N. 37691/2025 ID LA IO EZ - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL LA, nata a [...] il [...]
Contro
: Ministero dell’Economia e della Finanze;
Ministero della Giustizia;
avverso l’ordinanza del 01/10/2025 del Tribunale di Brindisi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FA ZZ;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore AR ST, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanza, nel senso dell’inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9223 Anno 2026 Presidente: IG CI Relatore: EZ IO Data Udienza: 27/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (c.d. «T.U. spese giustizia», di seguito anche: «T.U.»), è stata accolta l’opposizione proposta avverso declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in favore di LA AL. 2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse di LA AL fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 99 T.U. nonché la violazione di legge in termini di difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata condanna del Ministero della Giustizia, totalmente soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore dell’opponente, integralmente vittorioso in ragione dell’accoglimento della detta opposizione. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile. 2. Occorre premettere che, come già ribadito dalla Suprema Corte, tanto in sede penale quanto in quella civile, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di patrocinio a Spese dello Stato, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all’attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al beneficio (ex plurimis: Sez. 3, n. 22757 del 04/04/2018, Sall, Rv. 273108 – 01; Sez. 4, n. 29990 del 27/06/2007, Minà, Rv.237000 – 01; Sez. U, n.25931 del 24/04/2008, Albanese, Rv. 239632 – 01, in motivazione). 2.1. Per un verso, infatti, gli effetti dell’ammissione al patrocinio non decorrono dalla data del relativo provvedimento bensì da quella in cui è stata presentata la domanda (art. 109 T.U.) e, per altro verso, l’art. 75 T.U. espressamente estende gli effetti dell’ammissione a tutte le procedure, derivate e accidentali, comunque connesse al procedimento penale: tra esse dev’essere annoverata quella originata dal rigetto o, come nella specie, dalla dichiarazione 3 d’inammissibilità della domanda di ammissione. In dette procedure deve altresì includersi anche quella di opposizione al provvedimento di rigetto o dichiarativo d’inammissibilità dell’istanza di cui all’art. 99 T.U., in quanto direttamente connesso alla proposizione dell’istanza e all’interesse del patrocinando, quindi quella che è culminata con il provvedimento oggetto di attuale ricorso per cassazione (si vedano sul punto, per la giurisprudenza di legittimità civile, ex plurimis: Sez. civ. 2, n. 30380 del 02/11/2023, Rv. 669227-01, Sez. civ. 2, n. 35691 del 05/12/2022, 666334 – 01, quanto al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest’ultimo un procedimento derivato, accidentale ma comunque connesso al processo principale). 2.2. Diversamente è stato invece ritenuto in ordine al differente procedimento di opposizione al decreto di pagamento dei compensi attivato dal difensore (di cui all’art. 170 T.U.), nel quale quest’ultimo è titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato e non ricompreso nell’ambito di applicabilità dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Solo in relazione a tale ultimo procedimento il difensore opponente potrà vantare un diritto al riconoscimento degli onorari e delle spese relativi a esso secondo i principi che disciplinano la materia nei giudizi contenziosi, quindi in applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (in tal senso Sez. U, n. 25931 del 2008, 24/04/2008, Albanese, Rv. 239632 – 01, cit., nonché, ex plurimis, le decisioni di cui ai riferimenti giurisprudenziali innanzi richiamati e Sez. civ. 2, n. 3606 dell’ 08/02/2024, RV. 670001 – 01). 2.3. Ne consegue che le spese di lite del procedimento di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ovvero, come nella specie, dichiarativo dell’inammissibilità dell’istanza stessa non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dovendosi liquidare il compenso dell’avvocato nelle forme e nei modi di cui all’art. 82 T.U. 3. Orbene, nel procedimento all’esito del quale è stato emesso il provvedimento impugnato, accertata la notificazione dell’opposizione al Ministero della Giustizia (non legittimato passivo) il giudice di merito ha disposto l’integrazione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, unica legittimata passiva. All’esito è stata pronunciata ordinanza con la quale, accolta l’opposizione e ammessa la parte richiedente al beneficio, esplicitamente non si è provveduto sulle spese di lite, ancorché in ragione dell’essersi costituita in giudizio la sola parte non soccombente (cioè, per quanto rileva in questa sede, l’attuale ricorrente). 4 3.1. Ne conseguono due ragioni autonomamente fondanti l’inammissibilità delle censure. 3.2. Pur facendo impropriamente riferimento all’art. 91 cod. proc. civ. e alla circostanza della costituzione della sola parte non soccombente, il giudice di merito sostanzialmente non ha pronunciato sulle spese di lite, in conformità al principio di cui innanzi con il quale invece la ricorrente non si confronta, che, pertanto, nella specie, potranno essere liquidate nelle forme e nei modi di cui all’art. 82 T.U. (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, ex plurimis: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01, in motivazione;
Sez. 2, n. 17281 dell’08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2018, Furlan, Rv. 276062 – 01). 3.3. È il caso di rilevare che all’evidenziata manifesta infondatezza delle doglianze si aggiunge comunque l’inammissibilità delle stesse per carenza d’interesse concreto e attuale in capo alla ricorrente. Con il ricorso per cassazione, che pure reca nel frontespizio l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia, ci si duole della mancata condanna alle spese del Ministero della Giustizia – in tesi difensiva, totalmente soccombente – al pagamento delle spese processuali in favore dell’opponente, che, per la ricorrente, sarebbe integralmente vittorioso in ragione dell’accoglimento della detta opposizione. Orbene, è pacifico il principio di diritto per cui rispetto all’opposizione ex art. 99 T.U. è legittimata passiva la sola Agenzia delle Entrate e non il Ministero della Giustizia, diversamente da quanto avviene con riferimento al differente giudizio di opposizione al decreto di liquidazione (disciplinato dall’art. 170 T.U.) che ha natura contenziosa e vede il Ministero della Giustizia essere il debitore convenuto (ex plurimis: Sez. 4, n. 44913 del 12710/2023, Ronzitti, Rv. 285326 – 01; Sez. 4, n. 39024 del 20/09/2022, Aissani, Rv. 283585 – 01; quanto alla giurisprudenza di legittimità in sede civile si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 8516 del 29/05/12, Rv. 262818 – 01, Sez. civ. 6-2, n. 5806 del 22/02/2022, Rv. 664066 – 01, oltre che i precedenti conformi in essa richiamati). Sicché, già dalla stessa prospettazione della ricorrente, difetta in capo all’impugnante l’interesse attuale e concreto al ricorso in quanto preordinato a ottenere una condanna alle spese – come detto, comunque non pronunciabile – del Ministero della Giustizia che, non essendo legittimato passivo nel procedimento ex art. 99 T.U., non può essere considerato soccombente nel procedimento di opposizione in oggetto (per l’attualità e la concretezza 5 dell’interesse a ricorrere per cassazione, ex plurimis, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01). 4. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati). La ricorrente deve altresì essere condannata alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio di legittimità dal Ministero dell’Economia e delle Finanze resistente che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Così deciso il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA ZZ UC GN
Contro
: Ministero dell’Economia e della Finanze;
Ministero della Giustizia;
avverso l’ordinanza del 01/10/2025 del Tribunale di Brindisi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FA ZZ;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore AR ST, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanza, nel senso dell’inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9223 Anno 2026 Presidente: IG CI Relatore: EZ IO Data Udienza: 27/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (c.d. «T.U. spese giustizia», di seguito anche: «T.U.»), è stata accolta l’opposizione proposta avverso declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in favore di LA AL. 2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse di LA AL fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 99 T.U. nonché la violazione di legge in termini di difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata condanna del Ministero della Giustizia, totalmente soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore dell’opponente, integralmente vittorioso in ragione dell’accoglimento della detta opposizione. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile. 2. Occorre premettere che, come già ribadito dalla Suprema Corte, tanto in sede penale quanto in quella civile, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di patrocinio a Spese dello Stato, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all’attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al beneficio (ex plurimis: Sez. 3, n. 22757 del 04/04/2018, Sall, Rv. 273108 – 01; Sez. 4, n. 29990 del 27/06/2007, Minà, Rv.237000 – 01; Sez. U, n.25931 del 24/04/2008, Albanese, Rv. 239632 – 01, in motivazione). 2.1. Per un verso, infatti, gli effetti dell’ammissione al patrocinio non decorrono dalla data del relativo provvedimento bensì da quella in cui è stata presentata la domanda (art. 109 T.U.) e, per altro verso, l’art. 75 T.U. espressamente estende gli effetti dell’ammissione a tutte le procedure, derivate e accidentali, comunque connesse al procedimento penale: tra esse dev’essere annoverata quella originata dal rigetto o, come nella specie, dalla dichiarazione 3 d’inammissibilità della domanda di ammissione. In dette procedure deve altresì includersi anche quella di opposizione al provvedimento di rigetto o dichiarativo d’inammissibilità dell’istanza di cui all’art. 99 T.U., in quanto direttamente connesso alla proposizione dell’istanza e all’interesse del patrocinando, quindi quella che è culminata con il provvedimento oggetto di attuale ricorso per cassazione (si vedano sul punto, per la giurisprudenza di legittimità civile, ex plurimis: Sez. civ. 2, n. 30380 del 02/11/2023, Rv. 669227-01, Sez. civ. 2, n. 35691 del 05/12/2022, 666334 – 01, quanto al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest’ultimo un procedimento derivato, accidentale ma comunque connesso al processo principale). 2.2. Diversamente è stato invece ritenuto in ordine al differente procedimento di opposizione al decreto di pagamento dei compensi attivato dal difensore (di cui all’art. 170 T.U.), nel quale quest’ultimo è titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato e non ricompreso nell’ambito di applicabilità dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Solo in relazione a tale ultimo procedimento il difensore opponente potrà vantare un diritto al riconoscimento degli onorari e delle spese relativi a esso secondo i principi che disciplinano la materia nei giudizi contenziosi, quindi in applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (in tal senso Sez. U, n. 25931 del 2008, 24/04/2008, Albanese, Rv. 239632 – 01, cit., nonché, ex plurimis, le decisioni di cui ai riferimenti giurisprudenziali innanzi richiamati e Sez. civ. 2, n. 3606 dell’ 08/02/2024, RV. 670001 – 01). 2.3. Ne consegue che le spese di lite del procedimento di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ovvero, come nella specie, dichiarativo dell’inammissibilità dell’istanza stessa non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dovendosi liquidare il compenso dell’avvocato nelle forme e nei modi di cui all’art. 82 T.U. 3. Orbene, nel procedimento all’esito del quale è stato emesso il provvedimento impugnato, accertata la notificazione dell’opposizione al Ministero della Giustizia (non legittimato passivo) il giudice di merito ha disposto l’integrazione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, unica legittimata passiva. All’esito è stata pronunciata ordinanza con la quale, accolta l’opposizione e ammessa la parte richiedente al beneficio, esplicitamente non si è provveduto sulle spese di lite, ancorché in ragione dell’essersi costituita in giudizio la sola parte non soccombente (cioè, per quanto rileva in questa sede, l’attuale ricorrente). 4 3.1. Ne conseguono due ragioni autonomamente fondanti l’inammissibilità delle censure. 3.2. Pur facendo impropriamente riferimento all’art. 91 cod. proc. civ. e alla circostanza della costituzione della sola parte non soccombente, il giudice di merito sostanzialmente non ha pronunciato sulle spese di lite, in conformità al principio di cui innanzi con il quale invece la ricorrente non si confronta, che, pertanto, nella specie, potranno essere liquidate nelle forme e nei modi di cui all’art. 82 T.U. (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, ex plurimis: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01, in motivazione;
Sez. 2, n. 17281 dell’08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2018, Furlan, Rv. 276062 – 01). 3.3. È il caso di rilevare che all’evidenziata manifesta infondatezza delle doglianze si aggiunge comunque l’inammissibilità delle stesse per carenza d’interesse concreto e attuale in capo alla ricorrente. Con il ricorso per cassazione, che pure reca nel frontespizio l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia, ci si duole della mancata condanna alle spese del Ministero della Giustizia – in tesi difensiva, totalmente soccombente – al pagamento delle spese processuali in favore dell’opponente, che, per la ricorrente, sarebbe integralmente vittorioso in ragione dell’accoglimento della detta opposizione. Orbene, è pacifico il principio di diritto per cui rispetto all’opposizione ex art. 99 T.U. è legittimata passiva la sola Agenzia delle Entrate e non il Ministero della Giustizia, diversamente da quanto avviene con riferimento al differente giudizio di opposizione al decreto di liquidazione (disciplinato dall’art. 170 T.U.) che ha natura contenziosa e vede il Ministero della Giustizia essere il debitore convenuto (ex plurimis: Sez. 4, n. 44913 del 12710/2023, Ronzitti, Rv. 285326 – 01; Sez. 4, n. 39024 del 20/09/2022, Aissani, Rv. 283585 – 01; quanto alla giurisprudenza di legittimità in sede civile si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 8516 del 29/05/12, Rv. 262818 – 01, Sez. civ. 6-2, n. 5806 del 22/02/2022, Rv. 664066 – 01, oltre che i precedenti conformi in essa richiamati). Sicché, già dalla stessa prospettazione della ricorrente, difetta in capo all’impugnante l’interesse attuale e concreto al ricorso in quanto preordinato a ottenere una condanna alle spese – come detto, comunque non pronunciabile – del Ministero della Giustizia che, non essendo legittimato passivo nel procedimento ex art. 99 T.U., non può essere considerato soccombente nel procedimento di opposizione in oggetto (per l’attualità e la concretezza 5 dell’interesse a ricorrere per cassazione, ex plurimis, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01). 4. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati). La ricorrente deve altresì essere condannata alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio di legittimità dal Ministero dell’Economia e delle Finanze resistente che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Così deciso il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA ZZ UC GN