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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/05/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3557 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA quale impresa designata ex art. 286 D.lgs. 209/2005 dal F.G.V.S. Parte_1
per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Vincenzo Grimaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in
Castellammare di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 93;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in primo grado, dagli avv.ti Stefano Liguori e Ferdinando Ingenito, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
APPELLATA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
02.12.2024
FATTO E DIRITTO
La società in persona del legale rappresentante p.t., citava in Controparte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, la in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., quale impresa designata ex art. 286 D.lgs. 209/2005 dal F.G.V.S. per la
1 Regione Campania, per essere risarcita dei danni patrimoniali occorsi a seguito al sinistro verificatosi lungo la SS. 145 Sorrentina, il giorno 29.09.2017, ore 19.00 circa.
Più nello specifico, l'attrice deduceva che il motoveicolo Honda Sh 300 tg. ED54576 di sua proprietà, condotto da ed assicurato con la nelle dette Parte_2 Controparte_2
circostanze di tempo e luogo, procedeva a velocità moderata la suddetta strada statale con direzione
Castellammare di Stabia, allorquando giunto alla progressiva chilometrica 12,700, si trovava innanzi un autoveicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, il quale oltrepassava la linea continua di mezzeria per eseguire il sorpasso di un altro veicolo che lo precedeva, invadendo così quasi del tutto la corsia di pertinenza dell'Honda SH;
al fine di evitare un impatto frontale, il conducente del motociclo deviava a destra e perdeva il controllo dei veicolo, rovinando al suolo unitamente allo stesso, abbattendosi sul lato destro;
il conducente dell'autovettura dopo aver determinato la caduta del motoveicolo, si allontanava senza prestare soccorso, rendendo impossibile l'identificazione del veicolo e della relativa targa;
circa trenta minuti dopo l'evento, intervenivano sul luogo gli agenti della Polizia Stradale di Sorrento, che redigevano rapporto dell'accaduto; a causa del sinistro, il motociclo attoreo riportava ingenti e diffusi danni alla parte anteriore e laterale destra;
le richieste di risarcimento inoltrate- ai sensi degli artt. 148 e 283 del d.lgs. n. 209/2005 alla restavano prive di alcun riscontro così come l'invito alla stipula di Parte_3
convenzione di negoziazione assistita.
La chiedeva, pertanto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del CP_1 conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro, di condannare la quale impresa designata per la Campania dal F.G.V.S., al Controparte_3
risarcimento di tutti i danni riportati dal motoveicolo Honda SH tg. ED54576, per un importo contenuto entro il limite di euro 1.032,00, salvo emendatio libelli nelle forme e nei termini di legge.
Instaurato il contradditorio, all'udienza del 31.10.2018 si costituiva la Controparte_3
che eccepiva la inammissibilità della domanda di cui all'art. 283, comma 1 lett. a, la nullità
[...] della citazione nonché l'improponibilità della domanda;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria e in via subordinata, eccepiva la responsabilità del conducente del motociclo attoreo nella causazione dell'evento.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 1033/20 il Giudice di Pace adito, accertata la proponibilità della domanda e la legittimazione passiva della accoglieva la domanda attorea atteso che la prova Parte_3
testimoniale confermava le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso;
condannava la convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 1.000,00, già
2 detratta la franchigia di euro 500,00 e comprensiva dell'IVA e del fermo tecnico. Il giudice condannava la soccombente alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., sulla base di cinque motivi di impugnazione: 1) censura l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 283, comma 1, lett. 1) C.d.A. per difetto di allegazione e prova in ordine al fatto che il conducente del motoveicolo tg. ED54576 avesse riportato gravi lesioni;
2) lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. – 115 e 116 c.p.c. per l'errata valutazione del materiale istruttorio acquisito;
3) in via subordinata, eccepisce il prevalente o quanto meno egual concorso di colpa del conducente del veicolo nella causazione del sinistro;
4) contesta l'errata ed eccessiva liquidazione dei danni;
5) si duole dell'erroneità ed illegittimità delle statuizione relative al regolamento delle spese processuali.
Quindi l'appellante, in epigrafe indicata, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla Controparte_1
poiché inammissibile ed infondata, con condanna al pagamento delle spese del doppio
[...] grado di giudizio e alla restituzione in favore dell'impresa designata della somma di euro 2.848,16 incassata dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento sino all'effettiva restituzione. In subordine, chiedeva di accertarsi il pari concorso dei conducenti e dichiarare il risarcimento integralmente assorbito nella franchigia legale, disponendo altresì la compensazione delle spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'improponibilità dell'appello per decorrenza dei termini, e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, deduceva la corretta valutazione operata dal Giudice di primo grado alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti e contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del
24.10.2022, previa concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Con ordinanza del 17.01.2023, ritenuta la causa non matura per la decisione, il precedente giudice istruttore disponeva di rimettersi la causa sul ruolo e nominava il consulente p.a. per l'espletamento di consulenza tecnica;
all'udienza del Persona_1
13.03.2023, rilevata la rinuncia all'incarico da parte del nominato CTU, veniva nominato in sostituzione il p.a. . Persona_2
Una volta depositato l'elaborato peritale in data 03.05.2024, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 14.12.24 e veniva introitata a sentenza, assegnando termini –
3 con decorrenza dal 20.12.2024- di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 1033/2020 è stata depositata in data 22.06.2020 e l'appello notificato in data 15.07.2020).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 15.07.2020.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez., Ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello può accogliersi per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del Giudice di Pace nella parte in cui si affermava la sussistenza della “legittimazione passiva della convenuta Parte_3
in persona del legale rapp.te p.t., in nome e per conto del F.G.V.S. territorialmente
[...] competente per la Regione Campania, rientrando il caso in questione nel comma I, lett. a) dell'art.
283 CdA. Tale norma prevede che “il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona in caso di danni gravi alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare”.
4 La compagnia assicurativa lamenta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 283, comma 1, lett. a) del Codice delle Assicurazioni poiché l'attrice non allegava né dimostrava in giudizio che a seguito del sinistro, il conducente del motoveicolo aveva riportato lesioni da cui siano derivati postumi permanenti eccedenti i 9 punti di invalidità permanente.
L'appellante eccepisce, contrariamente rispetto a quanto affermato dal giudice di primo grado,
l'assenza di alcuna prova certa e obiettiva sul punto, atteso che non era da ritenersi attendibile e non poteva attribuirsi alcun valore probatorio alla relazione di parte redatta in assenza di contraddittorio dal fiduciario nominato dalla stessa né l'istruttoria orale era da ritenersi esaustiva sul CP_1
punto atteso che il teste si limitava a riferire che il conducente lamentava dolori alla gamba sinistra.
Inoltre, censura la decisione nella parte in cui si afferma che la relazione medica di parte sarebbe stata “peraltro non contestata”, poiché l'impresa designata disconosceva espressamente l'efficacia probatoria della documentazione esibita dall'attrice.
Ai suddetti rilievi, la resistente oppone l'infondatezza del motivo di impugnazione e rileva che alla prima udienza di comparizione del 20.07.2018, stante la mancata costituzione della compagnia assicurativa, l'attrice depositava in giudizio la perizia medico-legale del dott. dalla Persona_3
quale si evinceva che il conducente del veicolo attorea aveva riportato lesioni superiori a 9 punti percentuali, segnatamente nella misura del 18%. Rilevava altresì che successivamente al deposito documentale, in data 31.10.2018 si costituiva la che non contestava la predetta Parte_3
perizia, la quale non veniva mai impugnata né disconosciuta specificatamente neanche nei successivi verbali di causa.
Ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a), Il , costituito Controparte_4
presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali CP_5
vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato. In tale ipotesi, il secondo comma delimita l'oggetto del risarcimento ai soli danni alla persona, precisando che soltanto in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500,00, per la parte eccedente tale ammontare.
In assenza di una definizione di “danni gravi alla persona”, la giurisprudenza oramai pacifica ha precisato che, in caso di sinistro causato da circolazione di veicolo non identificato, il presupposto del “danno grave alla persona”, alla cui ricorrenza l'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 subordina la risarcibilità del danno alle cose, va identificato nell'accertamento di una invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo (Cass. civ., sez. 3,
Sentenza n. 24214 del 27-11-2015).
Circa l'onere della prova, il danneggiato deve dimostrare il fatto generatore del danno ossia le modalità del sinistro, la attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del
5 conducente dell'altro mezzo, le lesioni, il nesso di causalità e, inoltre, che il veicolo è rimasto sconosciuto ( cfr. da ultimo Cass. n. 10540/2023).
Nella fattispecie risulta per tabulas che sin dalla costituzione in mora (nota inviata Parte_4
a mezzo p.e.c. alla ed alla Consap Spa sin dal 22.02.2018), ha reso edotta Parte_3
l'odierna appellante dell'applicabilità, al sinistro per cui si controverte, della disciplina dettata dal II comma dell'art. 283 con riferimento ai danni materiali subiti dai veicoli, agendo poi di conseguenza in giudizio, ed in sede di prima udienza, entro la quale nel giudizio innanzi al giudice di Pace viene fissato il thema decidendum, depositava consulenza di parte, la quale richiama la documentazione medica in atti relativa alle lesioni fisiche patite dal conducente del veicolo coinvolto nel sinistro
(cartella clinica n. 8288/2017).
Dalla predetta cartella clinica risulta che veniva ricoverato in prognosi riservata, Parte_2
per politrauma-frattura sottocapitata femore sinistro e frattura esposta gomito sinistro, e sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza di sintesi con vite e fissatore esterno del femore sinistro, come peraltro pedissequamente riportato nella consulenza di parte.
La documentazione medica in atti, proveniente da struttura pubblica, consente di ritenere provata la gravità delle lesioni riportate dal all'esito del sinistro. Pt_2
Il primo motivo di appello va, pertanto, disatteso.
Con il secondo motivo di appello l'appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Prime Cure, non avendo l'appellata raggiunto la prova che il sinistro si era verificato a causa della manovra di turbativa stradale posta in essere da veicolo rimasto non identificato.
In particolare la si duole della circostanza relativa al mancato esame del rapporto di Parte_3
polizia stradale dalla stessa prodotto, ed alla luce del quale doveva escludersi il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo non identificato.
La censura non merita condivisione.
Nel processo dinanzi al Giudice di Pace non vi è distinzione tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, per cui nella prima udienza si concentra tutta l'attività processuale delle parti di delimitazione del "thema decidendum" e del "thema probandum", nonché di indicazione dei mezzi di prova e di produzione documentale. È nulla la produzione di un documento avvenuta nel corso dell'udienza successiva a quella di trattazione di cui all'art. 320 c.p.c., ossia quando era maturata la preclusione prevista, per la produzione dei documenti, dal comma 3 dell'articolo.
Nella fattispecie analizzando il verbale di causa nel giudizio di primo grado può constatarsi che, all'udienza del 20.07.2028, il Giudice di Pace nell'assenza di parte convenuta, non ancora costituitasi, ha provveduto sulle istanze istruttorie della parte attrice. Solo alla successiva udienza
6 del 31.10.2028 fissata per l'assunzione della prova testimoniale, la si è Parte_3
costituita in giudizio, depositando il fascicolo di parte con i documenti, tra i quali è presente il verbale redatto dalla Polstrada di Sorrento.
Trattasi dunque di documentazione tardivamente prodotta di cui l'odierna appellante non può censurare il mancato esame da parte del Giudice di Prime Cure.
La circostanza che si tratti di documento acquisibile d'ufficio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. non assume, nel presente caso, alcun rilievo in quanto il giudice di primo grado non si è avvalso di tale potere discrezionale nel corso del giudizio (Cass. 13.5.2003, n.7291).
Ne discende che essendo il secondo motivo di appello imperniato sulla dedotta inattendibilità dell'unico teste escusso in giudizio perché le sue dichiarazioni sarebbero smentite dal richiamato rapporto, non è meritevole di accoglimento.
Il motivo di appello con il quale la lamenta l'assenza di colpa del veicolo investitore Parte_3
o in subordine l'applicazione alla fattispecie della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. possono esaminarsi congiuntamente.
Alla luce delle allegazioni di parte attrice in primo grado e di quanto dichiarato dal teste escusso, può dirsi che nella fattispecie non si è verificata alcuna collisione, ma il è caduto a seguito Pt_2
di turbativa nella circolazione, causata dal veicolo antagonista.
In merito si osserva che è ius receptum che – anche in assenza di collisione tra due veicoli – il conducente del veicolo che abbia determinato una turbativa alla circolazione è responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c. e tenuto a risarcimento dei danni patiti dagli altri soggetti coinvolti (ex plurimis, Cass. Civ. 19.07.2018 n. 19197, Cass. Civ. 27.02.2020, n. 5433).
Ciò posto giova riportare gli esiti della ctu disposta in grado di appello in ordine alle cause ed alla responsabilità del sinistro.
Il ctu ha affermato che “è stato possibile accedere all'ispezione dei luoghi, e procedere alla disamina della documentazione agli atti, non si è potuto procedere ad una ricostruzione della dinamica se non esprimendo un giudizio di compatibilità e coerenza rispetto alla dinamica riportata in citazione ed alle deposizioni rese dal testimone escusso…. evidenzia, che dal rapporto della polstrada risulta: veicoli rimossi prima dell'arrivo della pattuglia, nonché l'anas aveva già pulito il manto stradale da eventuali detriti. Il responso di coerenza può essere sicuramente affermato, sia per la collocazione dei danni in posizione esterna e totalmente esposta nonché per configurazione con andamento d'urto antero-posteriore da scarrocciamento al suolo”; il ctu ribadisce che “nella determinazione della responsabilità, come anticipato, l'unico riferimento è rappresentato dalla prova testimoniale raccolta;
la dinamica prospettata in citazione, e confermata dal teste, è coerente con altri ulteriori elementi documentati:- il tratto di strada ove si concretizzava l'evento è rettilineo, senza asperità o sconnessioni con un manto stradale in buono
7 stato di manutenzione;
- il motociclo Honda Sh 300 del tipo di cui in oggetto, è per caratteristiche tecniche e di ciclistica, pienamente affidabile in condizioni di moto; - dal rapporto autorità si rileva che il conducente, al test alcolimetro risultava “negativo”. - da quanto emerso dal rapporto e dalle dichiarazioni rese, non vi sono elementi utili a stabilire che il veicolo dell'attore viaggiasse oltre il limite consentito. Per tali ragioni, non appare ipotizzabile una caduta “accidentale” del veicolo.
Lo stesso conducente, nel verbale di sommarie informazioni assunte dalle autorità intervenute, dichiarava la presenza di un'autovettura proveniente dal senso opposto di marcia, che effettuava un sorpasso ad un'altra auto. Compatibile e coerente con i danni riscontrati e con lo stato dei luoghi è la manovra “di emergenza” attuata dal conducente del motociclo Honda, che sterzava a destra per evitare un dirompente impatto frontale, con conseguente caduta al suolo.
Il ctu ha ribadito le proprie conclusioni anche all'esito dei rilievi critici del perito di parte appellante, che contesta l'eccessiva velocità alla quale viaggiava il conducente della Honda e l'entità ed ubicazione dei danni, ed all'uopo il ctu ha evidenziato che i danni rilevati dai rilievi fotografici in atti, sono incontestabilmente rapportabili ad una caduta al suolo;
che gli unici elementi primari a disposizione, sono le dichiarazioni del testimone e i rilievi fotografici raffiguranti la tipologia, gli andamenti degli urti e l'entità dei danni riportati dallo stesso motociclo;
che appare anomalo, che in un tratto rettilineo, un conducente, su un motociclo altamente stabile, possa improvvisamente perdere il controllo, se non in presenza di un ostacolo presente durante la marcia;
che per la posizione del motociclo post urto, e da rappresentare in planimetria, non vi sono misurazioni rilevate dalle autorità, al momento del sopralluogo (veicoli rimossi prima dell'arrivo della pattuglia, nonché l'anas aveva già pulito il manto stradale da eventuali detriti) (ctu depositata in data 03.05.2024).
Il giudice non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del ctu, che nell'espletamento dell'incarico peritale si è avvalso anche del rapporto redatto dalla Polizia Stradale intervenuta in loco all'esito del sinistro, in quanto sorrette da conclusioni logiche e lineari e specifica competenza tecnica.
Ciò posto si osserva in diritto che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3764 del 12/02/2021 nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva
8 tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa).
Dunque nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Pertanto, al fine di attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo che ha invaso l'opposta corsia di marcia è, dunque, necessario che il danneggiato dimostri di aver tenuto rigorosamente la destra, di aver condotto il veicolo a velocità moderata e di essersi posto in condizione di impedire il danno.
Nella fattispecie dalla prova testimoniale raccolta in primo grado emerge chiaramente che il veicolo antagonista, rimasto non identificato, invadeva la corsia di marcia percorsa dal conducente del motociclo, tuttavia emerge altresì che “il occupava il centro della propria corsia di marcia” Pt_2
(cfr dichiarazioni testimoniali raccolte all'udienza del 01.03.2019), sicchè non può dirsi raggiunta la prova di un condotta di guida del tutto esente da censura anche da parte del conducente del veicolo di proprietà dell'appellata.
Nondimeno alla luce della maggiore gravità dell'infrazione posta in essere dal veicolo pirata si ritiene congruo stimare nella misura del 70% la responsabilità a carico del veicolo pirata ed in quella residua del 30% la concorrente responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della società . Controparte_1
Pertanto in accoglimento del terzo motivo ed in parziale riforma della gravata sentenza si accerta e dichiara che il sinistro per cui è lite si è verificato a causa della condotta di guida di entrambi i conducenti dei veicoli in esso coinvolti, con un concorso di colpa che si stima nella prevalente misura del 70% a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Con il quarto motivo di appello, la ha contestato la liquidazione dei danni in Parte_3
favore della effettuata in via equitativa da parte del Giudice di Pace, in quanto CP_1
eccessiva ed eseguita in forza di un elemento istruttorio (relazione di consulenza tecnica di parte del
P.A. ) nullo;
l'appellante ha contestato altresì il riconoscimento dell'Iva e del Persona_4
danno da sosta tecnica.
Il motivo in esame va accolto alla luce delle risultanze della ctu spiegata in sede di gravame che ha quantificato il danno riportato dal veicolo di proprietà della società appellata in euro 1.580,97 di cui euro 1.295,88 per costo riparazione oltre Iva, riconoscendo 2 giorni di fermo tecnico.
9 Orbene posto che l'Iva pacificamente non può essere riconosciuta nel caso in esame come riconosciuto dalla stessa appellata in quanto dalla stessa scaricabile, nulla può riconoscersi neanche a titolo di danno da "fermo tecnico".
Il predetto danno di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso (Cassazione civile sez.
II, 17/12/2024, n.32946 Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo).
Ne discende che applicando la franchigia di euro 500,00, il danno liquidabile è di euro 796,00, da riconoscere nella misura del 70% pari ad euro 557,20.
Su tale danno vanno però calcolati la rivalutazione e gli interessi.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-
2000, n. 2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione della predetta somma di euro 557,20 al momento dell'incidente (29.09.2017). Su tale somma, previamente devalutata, vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 29.09.2017 alla data di intervenuto pagamento.
10 L'esame del motivo di appello con il quale l'appellante di duole della mancata compensazione delle spese di lite in primo grado resta assorbito dal parziale accoglimento del gravame che impone ai sensi dell'art. 336 una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr Cassazione civile sez. III, 26/03/2025,
n.8040).
Nel caso in esame tenuto conto dell'esito complessivo della lite, appare congrua la conferma del capo delle spese di lite come liquidato in primo grado (tenuto conto dei parametri di riferimento di cui al DM 147/2022, scaglione di riferimento da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 in base al valore del danno accertato), mentre le spese di lite si compensano integralmente per la fase di gravame tenuto conto della reciproca soccombenza (ivi comprese quelle di ctu come liquidate in sede di conferimento dell'incarico).
Avendo parte appellante richiesto la condanna alla restituzione della somme pagate in eccesso rispetto alla sentenza di prima grado, condanna essa alla Controparte_1 restituzione in favore della impresa designata della differenza tra la maggiore somma di € 1.000,00 oltre accessori incassata da essa in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di CP_1
danno patrimoniale, e l'inferiore importo di euro 557,90 oltre accessori come liquidato in sede di appello, oltre agli interessi legali dal pagamento alla effettiva restituzione
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della gravata sentenza accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è lite va ascritta nella misura del 70% a carico del conducente del veicolo pirata e nella restante misura a carico del conducente del motociclo di proprietà della società appellata e per l'effetto condanna la quale Parte_3
impresa designata ex art. 286 D.lgs. 209/2005 dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della società Parte_5
[...] (P.I. ), in persona del l.r.p.t., della somma di euro 557,20 a titolo di risarcimento
[...] P.IVA_1
del danno oltre interessi come in parte motiva.
b) conferma la sentenza per il resto;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello, ivi comprese quelle di ctu.
d) dichiara tenuta e condanna la società alla restituzione in Controparte_1 favore della della differenza tra la maggiore somma di € 1.000,00 oltre Parte_3 accessori incassata da essa in esecuzione della sentenza di primo grado e l'inferiore CP_1
importo di euro 557,90 oltre accessori come liquidato in sede di appello, oltre agli interessi legali dal pagamento alla effettiva restituzione.
Torre Annunziata, 10.05.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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