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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 4657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4657 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 11.11.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1793 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
CF , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, V. E. ALBANESE n. 7 presso lo studio dell'Avv.
OS UD e dell'avv. CASSATA GIUSEPPINA che lo rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso;
–ricorrente –
CONTRO
cf elettivamente domicilia- Controparte_1 C.F._2
ta in Palermo, P.za V. E. ORLANDO n. 6, presso lo studio dell'Avv. DI
LA VI che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
e nei confronti della cf , elettivamente domici- Controparte_2 P.IVA_1
liata in Palermo, Via Terrasanta n.6, presso lo studio dell'Avv. GAMBINO
Tribunale di Palermo che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa CP_3
di costituzione e risposta;
– resistente–
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio Parte_2 [...]
e la dinanzi al Tribunale CP_4 Controparte_2
di Palermo formulando le seguenti domande: “Accertare e dichiarare il
grave inadempimento della promittente venditrice, IG.ra , Controparte_1
in ordine alla promessa di vendita dell'immobile sito in Palermo, Via Lom-
bardia n.12, piano 7, per la violazione del principio di correttezza ex art.
1175 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1337, 1374 e 1375 c.c., per
tutte le ragioni sopra esposte;
Per l'effetto dichiarare legittima la risoluzione contrattuale formulata dal
promittente acquirente, Avv. ai sensi dell'art. Parte_1
1453 c.c., per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
Conseguentemente condannare la promittente venditrice, IG.ra
[...]
, alla restituzione della somma di € 20.000,00 incassata a titolo Parte_3
di caparra confirmatoria, raddoppiata ai sensi dell'art. 1385 comma II c.c. e
dunque, al pagamento della complessiva somma di € 40.000,00 oltre inte-
ressi legali nonché alla refusione della somma di € 236,00 quale spesa so-
stenuta per competenze professionali del tecnico incaricato, Arch. Per_1
per tutte le ragioni si qui esposte;
[...]
Accertare e dichiarare il grave inadempimento della Parte_4
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile in persona del legale rappresentante pro tempore, nello svolgi- Parte_5
mento dell'incarico di mediazione relativo alla vendita dell'immobile sito in
Palermo, Via Lombardia n.12, piano 7, stante la palese violazione dei pre-
cetti di cui all'art. 1759 comma I c.c., in combinato disposto con gli artt.
1175 e 1176 c.c., per tutte le ragioni sopra esposte;
Conseguentemente, negare qualsivoglia diritto patrimoniale
dell' , anche in ordine alla eventuale provvigione, stante Parte_6
il grave inadempimento, oltre che per non aver concluso il programma ne-
goziale con la sottoscrizione del rogito notarile tra le parti, per i motivi di cui
in narrativa;
Condannare la convenuta IG.ra e la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in via Controparte_2
solidale ovvero in via autonoma, al pagamento in favore dell'odierno dedu-
cente di una somma equitativamente determinata ai sensi del comma III
dell'art. 12 bis D.Lgs. n.28/2010 per la mancata partecipazione senza giu-
stificato motivo al procedimento di mediazione avviato presso la Camera di
Commercio di Palermo- Enna (prot. 41536/2023), per tutte le motivazioni di
cui in narrativa;
Condannare, inoltre, la IG.ra e la Controparte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, al paga-
[...]
mento in favore dell'Erario del doppio del contributo unificato ex art. 12bis,
comma II, D.Lgs. n.28/2010;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario del
15 % iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antista-
tari”.
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile All'uopo esponeva che in data 08.08.2022 aveva manifestato presso i locali dell'agenzia Immobiliare My Property la volontà di acquistare l'immobile sito in Palermo, Via Lombardia n.12, piano 7, di proprietà della convenuta sottoscrivendo una proposta di acquisto al prezzo di CP_1
€ 477.000,00 su modulo redatto dalla medesima Agenzia e versando all'intermediario la somma di € 20.000,00 quale deposito fiduciario a mezzo assegno bancario non trasferibile n.0788516393-02 tratto sulla banca Credit Agricole, intestato alla parte promittente venditrice,
[...]
Per_2
In data 21.08.2022, aveva ricevuto comunicazione per le vie brevi dall'agente immobiliare di avvenuta accettazione della proposta di acqui-
sto da parte della venditrice, così che la somma corrisposta di €
20.000,00 diveniva, come da accordo, caparra confirmatoria.
Nonostante la richiesta, il ricorrente non otteneva, però, la documenta-
zione urbanistica afferente l'immobile.
Solo il 6.9.22 il ricorrente otteneva parte della documentazione richie-
sta ed il 13.9.22 eseguiva con un tecnico e la controparte un sopralluogo.
Verificata la presenza di difformità urbanistiche diffidava la convenuta ad incassare l'assegno ed il 21.9.22 comunicava il recesso dalla compra-
vendita, oltre il doppio della caparra.
Deduceva, inoltre, la responsabilità, per negligenza, dell'agente immo-
biliare e la insussistenza di un diritto a qualsivoglia forma di compenso.
Ritualmente costituitasi, la convenuta contestando le allega- CP_1
zioni di parte attrice, eccepiva in via preliminare il difetto della mediazio-
ne, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese.
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile Deduceva, al riguardo, che erano pretestuose le allegazioni afferenti la mancata consegna della documentazione urbanistica, siccome infondate le doglianze circa la presenza di presunti abusi dell'immobile.
Fondato l'esercizio del recesso in data 15.9.22 e la richiesta di tratte-
nere la caparra.
Inconciliabili, comunque, la domanda di risoluzione e quella di con-
danna al doppio della caparra formulata da controparte.
Concludeva, quindi, formulando le seguenti domande “
1. In via preli-
minare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza di legitti-
mo esperimento del tentativo di mediazione.
§ In subordine, si chiede al giudice, rilevato il mancato esperimento della
mediazione obbligatoria, di operare ex art. 5 del D.L. n. 28 del
04/03/2010, preferenzialmente ordinando alla Camera di Commercio di
Palermo di riaprire il procedimento illegittimamente chiuso applicando la
normativa pro tempore sulla mediazione che prevedeva l'esperimento
dell'incontro preliminare esplorativo e derogando, conseguentemente, al
termine trimestrale per l'esperimento della mediazione stessa;
oppure, al-
ternativamente e preferenzialmente, consentendo di adire altro organismo
di mediazione, ordinando l'applicazione della normativa pro tempore che
prevedeva l'esperimento dell'incontro preliminare esplorativo.
2. In subordine, ordinare il mutamento del rito ex art. 281-duodecies
c.p.c. per le ragioni esposte in comparsa.
3. Nel merito, rigettare le domande attoree di risoluzione del contratto ex
art. 1453 c.c. e di restituzione del doppio della caparra ex art. 1385 c.c. in
quanto incompatibili l'una con l'altra, in quanto infondate in fatto ed in di-
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile ritto, in quanto incompatibili con un contratto che si era già sciolto per
l'esercizio del diritto di recesso esercitato dalla IG.ra CP_1
4. Rigettare le domande attoree di condanna ex art. 12bis D.Lgs.
28/2010 in quanto la mancata partecipazione al tentativo di mediazione è
stata dovuta alla colpa del ricorrente e dell'Organismo di mediazione adito.
Con condanna ex art. 96 cpc”.
La convenuta My property srl, contestando le allegazioni di parte attri-
ce, concludeva “Accertare e dichiarare improcedibili le domande tutte for-
Con mulate nei confronti della per il mancato esperi- Controparte_2
mento del tentativo di conciliazione ed in ogni caso dichiararle inammissibi-
li;
Nel merito
Ø Rigettare le domande e conclusioni specificatamente formulate
dall'odierno attore nei confronti della società Controparte_2
perché infondate sia in fatto che in diritto
Ø Con vittoria di spese e compensi di giudizio, il tutto oltre Rimb. Forf.
15%, CPA ed IVA come per legge”.
Esponeva che le parti avevano concluso, con la mediazione della con-
venuta, un contratto preliminare di compravendita, poi non seguito dal definitivo per una controversia intervenuta tra le parti in merito alla commerciabilità del bene.
Deduceva la infondatezza dell'assunto attoreo, anche alla luce della successiva vendita a terzi del bene.
Comunque, la conclusione del contratto preliminare dava titolo all'agente immobiliare per richiede la provvigione prevista.
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Nel corso del processo la parte ricorrente, con la prima memoria, pre-
cisava la domanda;
veniva, poi, svolta attività istruttoria documentale.
Quindi, non accettata la proposta formulata ex art. 185 bis cpc dalla convenuta la causa, in esito all'udienza del 11.11.25, sostituita CP_1
dal deposito di note scritte di udienza, viste le note conclusive autorizzate,
veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
A seguito di scambio di proposta ed accettazione tra il e la Pt_1
era stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita CP_1
avente ad oggetto un immobile sito in Palermo, via Lombardia n.12.
Di ciò vi è prova documentale (all.2 fascicolo parte ricorrente vi è la proposta;
all.3 la comunicazione per le vie brevi dell'avvenuta conclusione del contratto preliminare ed all.4 di parte resistente la accettazione).
il versamento di euro 20.000,00 da parte del promissario ac- CP_6
quirente a titolo di caparra.
Ciò posto tra le parti è insorta una controversia sulla regolarità urba-
nistica del bene e sulla sussistenza di rispettivi inadempimenti.
Al riguardo va rilevato che nel citato contratto preliminare si dichiara-
va che l'immobile “risulta conforme tranne per un “tompagno” di veranda”.
Vi era, quindi, una generica indicazione, per vero con espressione non cristallina, di una non conformità del bene per la presenza di irregolarità
in ordine ai “muri perimetrali delle verande” (circostanza pure poi espres-
samente riconosciuta dall'agenzia immobiliare nella nota del 15.9.22 a firma General Manager, All.7 fasc. parte resistente).
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile A fronte di tale indicazione già presente nel contratto preliminare veni-
va svolto un sopralluogo – circostanza pacifica tra le parti – e, quindi, si avviava una corrispondenza tra le parti, con reciproco addebito di ina-
dempimenti.
Ebbene, in punto di fatto, è certo che il bene al momento della sotto-
scrizione del preliminare presentava delle difformità -non solo – catastali,
tant'è che, in epoca successiva alla sottoscrizione del predetto prelimina-
re, è stato oggetto di interventi anche edili (finalizzati in epoca successiva al trasferimento a terzi dell'immobile).
Ed infatti dalle relazioni dei tecnici di parte resistente si evince che
“l'immobile sito a Palermo in Via Lombardia 12, piano settimo, fa parte di
un edificio realizzato giusta licenza edilizia n. 1058 del 21.08.1959 a segui-
to della quale è stato rilasciato certificato di abitabilità ed agibilità in data
27.11.1963” e che “in data 07.03.1986 il IG. ha inoltrato Parte_7
al Sindaco di Palermo, mediante raccomandata postale, comunicazione ai
sensi dell'articolo 48 della L.R. 47/85, recepito nell'Ordinamento della
[...]
dalla L.R. n.37/85, con la quale dichiara di avere realizzato Parte_8
nell'unità immobiliare di piano 7 (attico) della scala B opere interne ricon-
ducili all'art.26 della predetta legge sostituito dall'art. 9 della L.R., consi-
stenti in:
1. chiusura di n.2 balconi di retro prospetto, realizzata con infissi di ferro
e copertura con pannelli ondulati;
2. chiusura della terrazza coperta, realizzata con infissi in legno”.
Si legge ancora che “nel mese di ottobre 2022 sono stati eseguiti presso
l'immobile interventi edili in corrispondenza di alcune murature perimetrali
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione II Civile in modo da ripristinare i luoghi in conformità alla suddetta comunicazione
ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 47/85 ad eccezione di opere di diversa
distribuzione interna per le quali in data 14.11.2022 con prot.
AREG/1419887/2022 è stata inoltrata dalla IG. Parte_9
di ZI VO Asseverata tardiva”.
[...]
Da ultimo si legge che “in data 17.11.2022 è stata effettuata la varia-
zione catastale per diversa distribuzione interna presso l'Agenzia delle En-
trate con docfa prot. n. PA0157200”.
Tale planimetria è quella allegata all'atto di compravendita dell'immobile in parola del 22.2.23 poi intervenuto tra la ed un CP_1
terzo.
Provato, quindi, che l'immobile, in epoca successiva alla sottoscrizione del preliminare, solo a fronte degli interventi sia edili che catastali dell'ottobre del 2022, è stato oggetto di successivo atto di compravendita.
Tale circostanza, però, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, non consente di inferire che la stessa fosse adempiente in or-
dine alla condizione dell'immobile al momento della sottoscrizione del pre-
liminare, anche a voler tenere conto delle generiche indicazioni presenti nel predetto contratto.
In primo luogo, secondo correttezza e buona fede, occorreva una mag-
giore precisione nella descrizione delle condizioni dell'immobile ed in or-
dine alla necessità di interventi sia edilizi che catastali per addivenire alla successiva stipula del definitivo.
Né nel preliminare vi era un espresso impegno della alla rea- CP_1
lizzazione di tali opere ed interventi catastali.
Tribunale di Palermo
- 9 - Sezione II Civile Circostanze che incidevano non solo sul profilo “formale”, ma anche sui “costi” dell'operazione commerciale.
Correttezza e buona fede avrebbero indotto a fornire, ex ante, la docu-
mentazione afferente l'immobile e ad indicare espressamente l'impegno della convenuta a regolarizzare- per quanto possibile -l'immobile, indi-
cando anche i tempi di realizzazione degli interventi e, quindi, della pos-
sibile stipula del definitivo.
A ciò si aggiunga che, comunque, dal raffronto tra la planimetria del
64 (all.5 fascicolo di parte ricorrente), la domanda di sanatoria del 1986 e poi la planimetria allegata all'atto di compravendita del 2023, risultano fondate le valutazioni espresse dall'arch. nella relazione tecnica del Per_1
27.9.22 in atti (in all.10 al fascicolo di parte ricorrente).
Ciò con particolare riferimento ai risalenti interventi sul muro di pro-
spetto dell'edificio ed alla realizzazione di un nuovo muro di prospetto (ol-
tre una porzione di muro di retro-prospetto).
Opere ed interventi che certamente non erano compresi e non ricade-
vano nella istanza di sanatoria - per opere interne – del 1986.
Quindi nel caso in esame ciò che rileva non è tanto la commerciabilità
del bene, sulla quale potrebbe pure aderirsi in tesi alla prospettazione di parte convenuta (alla luce della disciplina in materia ed in particolare del-
la natura testuale della nullità in tema di compravendita di beni con abu-
si (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8230 del 22/03/2019; nello stesso senso
Cass. Sez. 2, Ord. n. 10360 del 19/04/2025; Sez. 3, Ord. n. 538 del
15/01/2020, Cass.Civ., Sez. 2, Ord. n. 23394 del 01/08/2023).
Ciò che rileva, infatti, è, da un lato, la genericità delle indicazioni nel
Tribunale di Palermo
- 10 - Sezione II Civile corso della trattativa, nel testo del contratto preliminare e nelle successi-
ve trattative volte alla stipula definitivo quanto alle concrete difformità
presenti nell'immobile, in violazione dei canoni di bona fede e correttezza,
dall'altro, la circostanza che tali difformità, pur a ritenerle non ostative alla compravendita a fronte degli interventi edili dell'ottobre del 2022, non erano sanabili e, quindi, costituivano, comunque, una violazione della normativa urbanistica che incideva sulla condizione del bene (esponendo il compratore a rischi in relazione alle possibili azioni del condominio e dell'ente locale).
Del resto la istanza di sanatoria del 1986 era atto che certamente do-
veva essere menzionato nell'atto di compravendita (ed infatti vi è menzio-
ne anche nell'atto del 2023).
L'esame di tale atto nel caso in esame, realizzando la funzione tipica prevista dal legislatore, ha assicurato all'acquirente la possibilità di con-
durre le opportune indagini finalizzate alla verifica della regolarità urba-
nistica -anche sul piano sostanziale- del bene compravenduto, onde con-
sentigli di determinarsi consapevolmente, nel caso di riscontrata difformi-
tà edilizia, in ordine alla scelta di stipulare egualmente l'atto o no, nonché
di apprezzare l'effettivo valore commerciale da attribuire al bene medesi-
mo in relazione alla sua diversa qualità giuridica.
Si ha, quindi, l'ulteriore riprova che in luogo della generica indicazione contenuta nel preliminare tale atto doveva, ab origine, essere indicato ed allegato.
Il tema, dunque, non era solo la regolarità della planimetria catastale,
ma in radice la presenza di un pregresso abuso non sanabile (da ciò la ir-
Tribunale di Palermo
- 11 - Sezione II Civile rilevanza della manifestata disponibilità della promittente venditrice alla regolarizzazione di tale profilo solo nel corso delle trattative).
Contraria, ancora, a buona fede e grave la condotta della promittente venditrice in merito alla stringente tempistica per la conclusione del defi-
nitivo, peraltro in assenza di indicazioni circa la regolarizzazione almeno catastale dell'immobile.
Grave ed imputabile, quindi, l'inadempimento della convenuta rispetto all'operazione commerciale in itinere ed all'interesse della controparte.
Circostanze e condotte che hanno fondato le determinazioni del pro-
missario acquirente il quale, compiute le verifiche, ha ritenuto di astener-
si dalla conclusione del contratto definitivo.
Fondato, quindi, l'esercizio del recesso-giudiziale- ad opera dell'attore ed, al contempo, infondato quello della convenuta la quale, all'epoca, non era adempiente, non avendo regolarizzato l'immobile ed avendo, pure,
omesso di dichiarare compiutamente e tempestivamente la portata, entità
e non sanabilità dei vizi del bene (cfr. Cass.Civ., Sez. 2, Sent. n. 19246 del
12/07/2024 sulla non inadempienza del contraente recedente per la con-
figurabilità di un valido recesso).
Da ciò il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione del doppio della caparra, in una all'accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare in danno della convenuta in forza dell'esercizio-
giudiziale- del recesso.
Opportuno precisare, sulla qualificazione delle domande attoree, che,
alla luce della esposizione dei fatti dedotti in atto di citazione e delle espressioni utilizzate anche nel conclusum, siccome precisate poi nel cor-
Tribunale di Palermo
- 12 - Sezione II Civile so del giudizio, il abbia inteso esercitare giudizialmente il reces- Pt_1
so dal contratto preliminare e chiedere la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra (esegesi in linea con i principi diritto già insegnati da Cass. Sez. U, Sent.n.553 del 14/01/2009 “la domanda di
ritenzione della caparra confirmatoria (o di condanna al pagamento del suo
doppio) è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere
dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione «caducatoria»
degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita «di risolu-
zione contrattuale» in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudi-
ce, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione
in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso
(nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 91 del 03/01/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 32727 del 24/11/2023)”.
La quindi, è tenuta alla restituzione della caparra, oltre inte- CP_1
ressi al saggio legale dal recesso al soddisfo (cfr. Cass.Civ., Sez . 2, Sent.
n. 19110 del 11/07/2025).
Quanto alla restituzione del doppio della caparra, avente funzione ri- sarcitoria con liquidazione convenzionale (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.
20532 del 29/09/2020), va, invero, rilevato che tale liquidazione deve es-
sere ridotta, ex art. 1227 cc, alla luce della condotta pure imprudente dell'attore.
Il nonostante la genericità della indicazione sulla esistenza di Pt_1
non conformità dell'immobile, ha ritenuto comunque di sottoscrivere la proposta.
Condotta rilevante per il 50% in tema di conseguenze dannose, sicché
Tribunale di Palermo
- 13 - Sezione II Civile l'obbligo risarcitorio deve limitarsi ad euro 10.000,00.
Così' qualificata la domanda attore non dovuto, poiché già compreso nella liquidazione convenzionale, l'importo chiesto per i compensi della professionista incaricata da parte attrice.
La dunque, è tenuta al pagamento in favore dell'attore di ul- CP_1
teriori euro 10.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
***
In ordine alla domanda di parte attrice di accertamento dell'inadempimento della agenzia immobiliare, è noto in punto di diritto che a norma dell'art.1759 cod. civ. il mediatore è tenuto a fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza, che comprende sia le circostan-
ze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il con-
senso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni (Cass.Civ., Sez. 2, Sentenza n.
5777 del 15/03/2006).
Nel caso in esame di sicuro rilievo -in punto di inadempimento - la condotta della agenzia immobiliare nella fase delle trattative, in relazione alla genericità – ai limiti della reticenza – delle indicazioni circa le condi-
zioni dell'immobile ed alla persistente e pressante deduzione circa la in-
sussistenza di motivi ostativi alla conclusione del contratto definitivo, no-
nostante le irregolarità sopra descritte.
Va, dunque, accertato che la società convenuta non ha titolo per otte-
nere una provvigione o altro compenso in relazione all'affare tra il ricor-
rente e la convenuta.
***
Tribunale di Palermo
- 14 - Sezione II Civile In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico della e compensate per metà, per la condotta proces- CP_1
suale, tra il ricorrente e la My Property manager srl;
dette spese si liqui-
dano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di euro 30.000,00, oltre interessi al saggio del Parte_1
primo comma dell'art.1284 cc dal 26.2.2024 al soddisfo;
− Accerta che nulla deve alla Parte_1 [...]
per l'attività svolta in relazione all'affare avente ad og- Controparte_7
getto l'immobile sito in via Lombardia n.15, Palermo già di proprietà di
; Controparte_1
− condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Parte_1
euro 7500,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
- Compensa le spese di lite tra e la My Parte_1
Property manager srl per metà;
- Condanna la My Property manager srl al pagamento in favore di della rimanente metà delle spese del Parte_1
giudizio, quota di metà che liquida in complessivi euro 1750,00, ol-
Tribunale di Palermo
- 15 - Sezione II Civile tre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo in data 19/11/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 16 - Sezione II Civile
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 11.11.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1793 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
CF , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, V. E. ALBANESE n. 7 presso lo studio dell'Avv.
OS UD e dell'avv. CASSATA GIUSEPPINA che lo rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso;
–ricorrente –
CONTRO
cf elettivamente domicilia- Controparte_1 C.F._2
ta in Palermo, P.za V. E. ORLANDO n. 6, presso lo studio dell'Avv. DI
LA VI che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
e nei confronti della cf , elettivamente domici- Controparte_2 P.IVA_1
liata in Palermo, Via Terrasanta n.6, presso lo studio dell'Avv. GAMBINO
Tribunale di Palermo che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa CP_3
di costituzione e risposta;
– resistente–
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio Parte_2 [...]
e la dinanzi al Tribunale CP_4 Controparte_2
di Palermo formulando le seguenti domande: “Accertare e dichiarare il
grave inadempimento della promittente venditrice, IG.ra , Controparte_1
in ordine alla promessa di vendita dell'immobile sito in Palermo, Via Lom-
bardia n.12, piano 7, per la violazione del principio di correttezza ex art.
1175 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1337, 1374 e 1375 c.c., per
tutte le ragioni sopra esposte;
Per l'effetto dichiarare legittima la risoluzione contrattuale formulata dal
promittente acquirente, Avv. ai sensi dell'art. Parte_1
1453 c.c., per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
Conseguentemente condannare la promittente venditrice, IG.ra
[...]
, alla restituzione della somma di € 20.000,00 incassata a titolo Parte_3
di caparra confirmatoria, raddoppiata ai sensi dell'art. 1385 comma II c.c. e
dunque, al pagamento della complessiva somma di € 40.000,00 oltre inte-
ressi legali nonché alla refusione della somma di € 236,00 quale spesa so-
stenuta per competenze professionali del tecnico incaricato, Arch. Per_1
per tutte le ragioni si qui esposte;
[...]
Accertare e dichiarare il grave inadempimento della Parte_4
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile in persona del legale rappresentante pro tempore, nello svolgi- Parte_5
mento dell'incarico di mediazione relativo alla vendita dell'immobile sito in
Palermo, Via Lombardia n.12, piano 7, stante la palese violazione dei pre-
cetti di cui all'art. 1759 comma I c.c., in combinato disposto con gli artt.
1175 e 1176 c.c., per tutte le ragioni sopra esposte;
Conseguentemente, negare qualsivoglia diritto patrimoniale
dell' , anche in ordine alla eventuale provvigione, stante Parte_6
il grave inadempimento, oltre che per non aver concluso il programma ne-
goziale con la sottoscrizione del rogito notarile tra le parti, per i motivi di cui
in narrativa;
Condannare la convenuta IG.ra e la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in via Controparte_2
solidale ovvero in via autonoma, al pagamento in favore dell'odierno dedu-
cente di una somma equitativamente determinata ai sensi del comma III
dell'art. 12 bis D.Lgs. n.28/2010 per la mancata partecipazione senza giu-
stificato motivo al procedimento di mediazione avviato presso la Camera di
Commercio di Palermo- Enna (prot. 41536/2023), per tutte le motivazioni di
cui in narrativa;
Condannare, inoltre, la IG.ra e la Controparte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, al paga-
[...]
mento in favore dell'Erario del doppio del contributo unificato ex art. 12bis,
comma II, D.Lgs. n.28/2010;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario del
15 % iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antista-
tari”.
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile All'uopo esponeva che in data 08.08.2022 aveva manifestato presso i locali dell'agenzia Immobiliare My Property la volontà di acquistare l'immobile sito in Palermo, Via Lombardia n.12, piano 7, di proprietà della convenuta sottoscrivendo una proposta di acquisto al prezzo di CP_1
€ 477.000,00 su modulo redatto dalla medesima Agenzia e versando all'intermediario la somma di € 20.000,00 quale deposito fiduciario a mezzo assegno bancario non trasferibile n.0788516393-02 tratto sulla banca Credit Agricole, intestato alla parte promittente venditrice,
[...]
Per_2
In data 21.08.2022, aveva ricevuto comunicazione per le vie brevi dall'agente immobiliare di avvenuta accettazione della proposta di acqui-
sto da parte della venditrice, così che la somma corrisposta di €
20.000,00 diveniva, come da accordo, caparra confirmatoria.
Nonostante la richiesta, il ricorrente non otteneva, però, la documenta-
zione urbanistica afferente l'immobile.
Solo il 6.9.22 il ricorrente otteneva parte della documentazione richie-
sta ed il 13.9.22 eseguiva con un tecnico e la controparte un sopralluogo.
Verificata la presenza di difformità urbanistiche diffidava la convenuta ad incassare l'assegno ed il 21.9.22 comunicava il recesso dalla compra-
vendita, oltre il doppio della caparra.
Deduceva, inoltre, la responsabilità, per negligenza, dell'agente immo-
biliare e la insussistenza di un diritto a qualsivoglia forma di compenso.
Ritualmente costituitasi, la convenuta contestando le allega- CP_1
zioni di parte attrice, eccepiva in via preliminare il difetto della mediazio-
ne, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese.
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile Deduceva, al riguardo, che erano pretestuose le allegazioni afferenti la mancata consegna della documentazione urbanistica, siccome infondate le doglianze circa la presenza di presunti abusi dell'immobile.
Fondato l'esercizio del recesso in data 15.9.22 e la richiesta di tratte-
nere la caparra.
Inconciliabili, comunque, la domanda di risoluzione e quella di con-
danna al doppio della caparra formulata da controparte.
Concludeva, quindi, formulando le seguenti domande “
1. In via preli-
minare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza di legitti-
mo esperimento del tentativo di mediazione.
§ In subordine, si chiede al giudice, rilevato il mancato esperimento della
mediazione obbligatoria, di operare ex art. 5 del D.L. n. 28 del
04/03/2010, preferenzialmente ordinando alla Camera di Commercio di
Palermo di riaprire il procedimento illegittimamente chiuso applicando la
normativa pro tempore sulla mediazione che prevedeva l'esperimento
dell'incontro preliminare esplorativo e derogando, conseguentemente, al
termine trimestrale per l'esperimento della mediazione stessa;
oppure, al-
ternativamente e preferenzialmente, consentendo di adire altro organismo
di mediazione, ordinando l'applicazione della normativa pro tempore che
prevedeva l'esperimento dell'incontro preliminare esplorativo.
2. In subordine, ordinare il mutamento del rito ex art. 281-duodecies
c.p.c. per le ragioni esposte in comparsa.
3. Nel merito, rigettare le domande attoree di risoluzione del contratto ex
art. 1453 c.c. e di restituzione del doppio della caparra ex art. 1385 c.c. in
quanto incompatibili l'una con l'altra, in quanto infondate in fatto ed in di-
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile ritto, in quanto incompatibili con un contratto che si era già sciolto per
l'esercizio del diritto di recesso esercitato dalla IG.ra CP_1
4. Rigettare le domande attoree di condanna ex art. 12bis D.Lgs.
28/2010 in quanto la mancata partecipazione al tentativo di mediazione è
stata dovuta alla colpa del ricorrente e dell'Organismo di mediazione adito.
Con condanna ex art. 96 cpc”.
La convenuta My property srl, contestando le allegazioni di parte attri-
ce, concludeva “Accertare e dichiarare improcedibili le domande tutte for-
Con mulate nei confronti della per il mancato esperi- Controparte_2
mento del tentativo di conciliazione ed in ogni caso dichiararle inammissibi-
li;
Nel merito
Ø Rigettare le domande e conclusioni specificatamente formulate
dall'odierno attore nei confronti della società Controparte_2
perché infondate sia in fatto che in diritto
Ø Con vittoria di spese e compensi di giudizio, il tutto oltre Rimb. Forf.
15%, CPA ed IVA come per legge”.
Esponeva che le parti avevano concluso, con la mediazione della con-
venuta, un contratto preliminare di compravendita, poi non seguito dal definitivo per una controversia intervenuta tra le parti in merito alla commerciabilità del bene.
Deduceva la infondatezza dell'assunto attoreo, anche alla luce della successiva vendita a terzi del bene.
Comunque, la conclusione del contratto preliminare dava titolo all'agente immobiliare per richiede la provvigione prevista.
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Nel corso del processo la parte ricorrente, con la prima memoria, pre-
cisava la domanda;
veniva, poi, svolta attività istruttoria documentale.
Quindi, non accettata la proposta formulata ex art. 185 bis cpc dalla convenuta la causa, in esito all'udienza del 11.11.25, sostituita CP_1
dal deposito di note scritte di udienza, viste le note conclusive autorizzate,
veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
A seguito di scambio di proposta ed accettazione tra il e la Pt_1
era stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita CP_1
avente ad oggetto un immobile sito in Palermo, via Lombardia n.12.
Di ciò vi è prova documentale (all.2 fascicolo parte ricorrente vi è la proposta;
all.3 la comunicazione per le vie brevi dell'avvenuta conclusione del contratto preliminare ed all.4 di parte resistente la accettazione).
il versamento di euro 20.000,00 da parte del promissario ac- CP_6
quirente a titolo di caparra.
Ciò posto tra le parti è insorta una controversia sulla regolarità urba-
nistica del bene e sulla sussistenza di rispettivi inadempimenti.
Al riguardo va rilevato che nel citato contratto preliminare si dichiara-
va che l'immobile “risulta conforme tranne per un “tompagno” di veranda”.
Vi era, quindi, una generica indicazione, per vero con espressione non cristallina, di una non conformità del bene per la presenza di irregolarità
in ordine ai “muri perimetrali delle verande” (circostanza pure poi espres-
samente riconosciuta dall'agenzia immobiliare nella nota del 15.9.22 a firma General Manager, All.7 fasc. parte resistente).
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile A fronte di tale indicazione già presente nel contratto preliminare veni-
va svolto un sopralluogo – circostanza pacifica tra le parti – e, quindi, si avviava una corrispondenza tra le parti, con reciproco addebito di ina-
dempimenti.
Ebbene, in punto di fatto, è certo che il bene al momento della sotto-
scrizione del preliminare presentava delle difformità -non solo – catastali,
tant'è che, in epoca successiva alla sottoscrizione del predetto prelimina-
re, è stato oggetto di interventi anche edili (finalizzati in epoca successiva al trasferimento a terzi dell'immobile).
Ed infatti dalle relazioni dei tecnici di parte resistente si evince che
“l'immobile sito a Palermo in Via Lombardia 12, piano settimo, fa parte di
un edificio realizzato giusta licenza edilizia n. 1058 del 21.08.1959 a segui-
to della quale è stato rilasciato certificato di abitabilità ed agibilità in data
27.11.1963” e che “in data 07.03.1986 il IG. ha inoltrato Parte_7
al Sindaco di Palermo, mediante raccomandata postale, comunicazione ai
sensi dell'articolo 48 della L.R. 47/85, recepito nell'Ordinamento della
[...]
dalla L.R. n.37/85, con la quale dichiara di avere realizzato Parte_8
nell'unità immobiliare di piano 7 (attico) della scala B opere interne ricon-
ducili all'art.26 della predetta legge sostituito dall'art. 9 della L.R., consi-
stenti in:
1. chiusura di n.2 balconi di retro prospetto, realizzata con infissi di ferro
e copertura con pannelli ondulati;
2. chiusura della terrazza coperta, realizzata con infissi in legno”.
Si legge ancora che “nel mese di ottobre 2022 sono stati eseguiti presso
l'immobile interventi edili in corrispondenza di alcune murature perimetrali
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione II Civile in modo da ripristinare i luoghi in conformità alla suddetta comunicazione
ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 47/85 ad eccezione di opere di diversa
distribuzione interna per le quali in data 14.11.2022 con prot.
AREG/1419887/2022 è stata inoltrata dalla IG. Parte_9
di ZI VO Asseverata tardiva”.
[...]
Da ultimo si legge che “in data 17.11.2022 è stata effettuata la varia-
zione catastale per diversa distribuzione interna presso l'Agenzia delle En-
trate con docfa prot. n. PA0157200”.
Tale planimetria è quella allegata all'atto di compravendita dell'immobile in parola del 22.2.23 poi intervenuto tra la ed un CP_1
terzo.
Provato, quindi, che l'immobile, in epoca successiva alla sottoscrizione del preliminare, solo a fronte degli interventi sia edili che catastali dell'ottobre del 2022, è stato oggetto di successivo atto di compravendita.
Tale circostanza, però, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, non consente di inferire che la stessa fosse adempiente in or-
dine alla condizione dell'immobile al momento della sottoscrizione del pre-
liminare, anche a voler tenere conto delle generiche indicazioni presenti nel predetto contratto.
In primo luogo, secondo correttezza e buona fede, occorreva una mag-
giore precisione nella descrizione delle condizioni dell'immobile ed in or-
dine alla necessità di interventi sia edilizi che catastali per addivenire alla successiva stipula del definitivo.
Né nel preliminare vi era un espresso impegno della alla rea- CP_1
lizzazione di tali opere ed interventi catastali.
Tribunale di Palermo
- 9 - Sezione II Civile Circostanze che incidevano non solo sul profilo “formale”, ma anche sui “costi” dell'operazione commerciale.
Correttezza e buona fede avrebbero indotto a fornire, ex ante, la docu-
mentazione afferente l'immobile e ad indicare espressamente l'impegno della convenuta a regolarizzare- per quanto possibile -l'immobile, indi-
cando anche i tempi di realizzazione degli interventi e, quindi, della pos-
sibile stipula del definitivo.
A ciò si aggiunga che, comunque, dal raffronto tra la planimetria del
64 (all.5 fascicolo di parte ricorrente), la domanda di sanatoria del 1986 e poi la planimetria allegata all'atto di compravendita del 2023, risultano fondate le valutazioni espresse dall'arch. nella relazione tecnica del Per_1
27.9.22 in atti (in all.10 al fascicolo di parte ricorrente).
Ciò con particolare riferimento ai risalenti interventi sul muro di pro-
spetto dell'edificio ed alla realizzazione di un nuovo muro di prospetto (ol-
tre una porzione di muro di retro-prospetto).
Opere ed interventi che certamente non erano compresi e non ricade-
vano nella istanza di sanatoria - per opere interne – del 1986.
Quindi nel caso in esame ciò che rileva non è tanto la commerciabilità
del bene, sulla quale potrebbe pure aderirsi in tesi alla prospettazione di parte convenuta (alla luce della disciplina in materia ed in particolare del-
la natura testuale della nullità in tema di compravendita di beni con abu-
si (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8230 del 22/03/2019; nello stesso senso
Cass. Sez. 2, Ord. n. 10360 del 19/04/2025; Sez. 3, Ord. n. 538 del
15/01/2020, Cass.Civ., Sez. 2, Ord. n. 23394 del 01/08/2023).
Ciò che rileva, infatti, è, da un lato, la genericità delle indicazioni nel
Tribunale di Palermo
- 10 - Sezione II Civile corso della trattativa, nel testo del contratto preliminare e nelle successi-
ve trattative volte alla stipula definitivo quanto alle concrete difformità
presenti nell'immobile, in violazione dei canoni di bona fede e correttezza,
dall'altro, la circostanza che tali difformità, pur a ritenerle non ostative alla compravendita a fronte degli interventi edili dell'ottobre del 2022, non erano sanabili e, quindi, costituivano, comunque, una violazione della normativa urbanistica che incideva sulla condizione del bene (esponendo il compratore a rischi in relazione alle possibili azioni del condominio e dell'ente locale).
Del resto la istanza di sanatoria del 1986 era atto che certamente do-
veva essere menzionato nell'atto di compravendita (ed infatti vi è menzio-
ne anche nell'atto del 2023).
L'esame di tale atto nel caso in esame, realizzando la funzione tipica prevista dal legislatore, ha assicurato all'acquirente la possibilità di con-
durre le opportune indagini finalizzate alla verifica della regolarità urba-
nistica -anche sul piano sostanziale- del bene compravenduto, onde con-
sentigli di determinarsi consapevolmente, nel caso di riscontrata difformi-
tà edilizia, in ordine alla scelta di stipulare egualmente l'atto o no, nonché
di apprezzare l'effettivo valore commerciale da attribuire al bene medesi-
mo in relazione alla sua diversa qualità giuridica.
Si ha, quindi, l'ulteriore riprova che in luogo della generica indicazione contenuta nel preliminare tale atto doveva, ab origine, essere indicato ed allegato.
Il tema, dunque, non era solo la regolarità della planimetria catastale,
ma in radice la presenza di un pregresso abuso non sanabile (da ciò la ir-
Tribunale di Palermo
- 11 - Sezione II Civile rilevanza della manifestata disponibilità della promittente venditrice alla regolarizzazione di tale profilo solo nel corso delle trattative).
Contraria, ancora, a buona fede e grave la condotta della promittente venditrice in merito alla stringente tempistica per la conclusione del defi-
nitivo, peraltro in assenza di indicazioni circa la regolarizzazione almeno catastale dell'immobile.
Grave ed imputabile, quindi, l'inadempimento della convenuta rispetto all'operazione commerciale in itinere ed all'interesse della controparte.
Circostanze e condotte che hanno fondato le determinazioni del pro-
missario acquirente il quale, compiute le verifiche, ha ritenuto di astener-
si dalla conclusione del contratto definitivo.
Fondato, quindi, l'esercizio del recesso-giudiziale- ad opera dell'attore ed, al contempo, infondato quello della convenuta la quale, all'epoca, non era adempiente, non avendo regolarizzato l'immobile ed avendo, pure,
omesso di dichiarare compiutamente e tempestivamente la portata, entità
e non sanabilità dei vizi del bene (cfr. Cass.Civ., Sez. 2, Sent. n. 19246 del
12/07/2024 sulla non inadempienza del contraente recedente per la con-
figurabilità di un valido recesso).
Da ciò il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione del doppio della caparra, in una all'accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare in danno della convenuta in forza dell'esercizio-
giudiziale- del recesso.
Opportuno precisare, sulla qualificazione delle domande attoree, che,
alla luce della esposizione dei fatti dedotti in atto di citazione e delle espressioni utilizzate anche nel conclusum, siccome precisate poi nel cor-
Tribunale di Palermo
- 12 - Sezione II Civile so del giudizio, il abbia inteso esercitare giudizialmente il reces- Pt_1
so dal contratto preliminare e chiedere la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra (esegesi in linea con i principi diritto già insegnati da Cass. Sez. U, Sent.n.553 del 14/01/2009 “la domanda di
ritenzione della caparra confirmatoria (o di condanna al pagamento del suo
doppio) è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere
dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione «caducatoria»
degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita «di risolu-
zione contrattuale» in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudi-
ce, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione
in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso
(nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 91 del 03/01/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 32727 del 24/11/2023)”.
La quindi, è tenuta alla restituzione della caparra, oltre inte- CP_1
ressi al saggio legale dal recesso al soddisfo (cfr. Cass.Civ., Sez . 2, Sent.
n. 19110 del 11/07/2025).
Quanto alla restituzione del doppio della caparra, avente funzione ri- sarcitoria con liquidazione convenzionale (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.
20532 del 29/09/2020), va, invero, rilevato che tale liquidazione deve es-
sere ridotta, ex art. 1227 cc, alla luce della condotta pure imprudente dell'attore.
Il nonostante la genericità della indicazione sulla esistenza di Pt_1
non conformità dell'immobile, ha ritenuto comunque di sottoscrivere la proposta.
Condotta rilevante per il 50% in tema di conseguenze dannose, sicché
Tribunale di Palermo
- 13 - Sezione II Civile l'obbligo risarcitorio deve limitarsi ad euro 10.000,00.
Così' qualificata la domanda attore non dovuto, poiché già compreso nella liquidazione convenzionale, l'importo chiesto per i compensi della professionista incaricata da parte attrice.
La dunque, è tenuta al pagamento in favore dell'attore di ul- CP_1
teriori euro 10.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
***
In ordine alla domanda di parte attrice di accertamento dell'inadempimento della agenzia immobiliare, è noto in punto di diritto che a norma dell'art.1759 cod. civ. il mediatore è tenuto a fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza, che comprende sia le circostan-
ze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il con-
senso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni (Cass.Civ., Sez. 2, Sentenza n.
5777 del 15/03/2006).
Nel caso in esame di sicuro rilievo -in punto di inadempimento - la condotta della agenzia immobiliare nella fase delle trattative, in relazione alla genericità – ai limiti della reticenza – delle indicazioni circa le condi-
zioni dell'immobile ed alla persistente e pressante deduzione circa la in-
sussistenza di motivi ostativi alla conclusione del contratto definitivo, no-
nostante le irregolarità sopra descritte.
Va, dunque, accertato che la società convenuta non ha titolo per otte-
nere una provvigione o altro compenso in relazione all'affare tra il ricor-
rente e la convenuta.
***
Tribunale di Palermo
- 14 - Sezione II Civile In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico della e compensate per metà, per la condotta proces- CP_1
suale, tra il ricorrente e la My Property manager srl;
dette spese si liqui-
dano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di euro 30.000,00, oltre interessi al saggio del Parte_1
primo comma dell'art.1284 cc dal 26.2.2024 al soddisfo;
− Accerta che nulla deve alla Parte_1 [...]
per l'attività svolta in relazione all'affare avente ad og- Controparte_7
getto l'immobile sito in via Lombardia n.15, Palermo già di proprietà di
; Controparte_1
− condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Parte_1
euro 7500,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
- Compensa le spese di lite tra e la My Parte_1
Property manager srl per metà;
- Condanna la My Property manager srl al pagamento in favore di della rimanente metà delle spese del Parte_1
giudizio, quota di metà che liquida in complessivi euro 1750,00, ol-
Tribunale di Palermo
- 15 - Sezione II Civile tre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo in data 19/11/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 16 - Sezione II Civile