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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 52/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Guastella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1663/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa Parte_1
in data 29.10.2020 nel procedimento iscritto al n. r.g. 3243/2020, in virtù del quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della società la Controparte_1 somma complessiva di € 7.452,84, oltre interessi, spese e compensi del monitorio, a titolo di saldo dovuto in virtù della fattura n. 89059065011132A del 20.05.2019.
1.1. - A supporto dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito che la fattura azionata dalla controparte non costituirebbe, di per sé, prova del credito vantato dalla controparte, avendo in particolare la società opposta proceduto a un ricalcolo dei c.d. “consumi presunti” a seguito di accertata manomissione del contatore, senza chiarire il criterio adottato e, comunque, senza rispettare i criteri dettati dall'art. 16, co. 1, del testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (c.d.
“TIME”), e dagli artt. 9 e ss. della deliberazione n. 200/1999.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata ex adverso, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.10.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Ciò posto, l'opposizione è infondata e va respinta.
5. - Al riguardo, va ricordato che la delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas disciplina, nel Titolo IV, agli artt. 9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
Dalla lettura degli articoli citati si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto a una “rottura” o a un “guasto” del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura
Pag. 2 di 9 del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (cfr. art. 10, delib. cit.).
5.1. - La ricostruzione dei consumi deve essere effettuata sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura.
Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura.
In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (cfr. art. 11, delib. cit.).
La delibera n. 200/1999 è stata successivamente modificata dalle deliberazioni 14 luglio
2006, n. 148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09;
29 maggio 2015, 258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto essenziale.
Il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica
2016-2019 (c.d. “TIME”), Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016, n.
458/2016/R/EEL, e s.m.i., ha previsto all'art. 16, co. 1, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”.
Al comma 3 dello stesso art. 16, il ha regolamentato le modalità di ricostruzione Pt_2
disponendo che: “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento
Pag. 3 di 9 delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo”.
5.2. - Con riguardo al caso in esame, i maggiori consumi di energia elettrica addebitati al cliente si fondano sul comportamento fraudolento di quest'ultimo, consistente nell'accertata manomissione del contatore elettronico.
Detto comportamento, in specie, può ritenersi provato sulla scorta del verbale redatto dai verificatori del Distributore (cfr. doc. 4, fasc. opposta).
Va, al riguardo, evidenziato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti di
E-Distribuzione addetti al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale, ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio (cfr.
Cass. pen. n. 7566/2020).
Pertanto, non v'è dubbio che le attività dei dipendenti di E-distribuzione - rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica
- “rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato” (cfr. Cass. n. 7075/2020).
Ne consegue che al verbale di verifica in oggetto deve attribuirsi fede privilegiata e lo stesso, in mancanza di querela di falso, che parte opponente non ha proposto, costituisce piena prova dell'accertata manomissione e dei dati della lettura rilevati.
Pag. 4 di 9 5.3. - Ciò posto, la delibera n. 200/1999 si riferisce espressamente alla “rottura” o al
“guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le alterazioni fraudolente del misuratore.
Anche l'art. 16, co. 1, del , sebbene aggiunga ai casi di malfunzionamento quelli Pt_2
di “prelievo irregolare”, fa pur sempre riferimento ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Dalla lettura complessiva dell'art. 16 si deduce, quindi, che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non fraudolente di funzionamento del misuratore.
Sicché, il “prelievo fraudolento” non può equipararsi al “prelievo irregolare” e non può, dunque, ritenersi regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate.
Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 giorni prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti accidentali del misuratore.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi di manomissione dolosa del misuratore, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente.
5.4. - In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre individuare i criteri da seguire.
Certamente, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione, ove accertata.
Tale accertamento può essere svolto secondo criteri presuntivi e, in particolare, secondo un criterio di maggiore probabilità, sulla base del calo dei consumi rispetto ai consumi usuali dell'utente.
Pag. 5 di 9 Ed infatti, proprio l'improvviso calo dei consumi non ascrivibile ad altre circostanze (il cui onere della prova grava sull'utente) evidenzia il momento a partire dal quale la registrazione del consumo di energia risulta alterata per difetto a causa della manomissione.
Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione, si reputa doversi procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico.
Il termine finale è quello della verifica o della sostituzione del misuratore, se successiva alla verifica.
5.5. - In ordine al criterio della ricostruzione del consumo quantitativo di energia, va chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo, in mancanza, appunto, di una registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione.
Né, si badi, possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 297/2020).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e, quindi, della fatturazione, presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Pag. 6 di 9 Inoltre, in base ai principi generali sul riparto dell'onere della prova, l'onere della prova in ordine al consumo di energia, anche in via presuntiva, grava sul rivenditore di energia in quanto creditore.
5.5.1. - A proposito dei criteri di ricostruzione presuntiva, deve privilegiarsi, in primo luogo, il criterio che fonda la ricostruzione presuntiva dei consumi sull'errore di misurazione del contatore manomesso, ove tale errore sia stato rilevato dagli accertatori della società di distribuzione mediante un apposito misuratore di controllo e non specificatamente contestato: tale criterio, infatti, è quello che consente la maggiore approssimazione del dato ricostruito a quello reale. In tal caso, sarà sufficiente aumentare il consumo registrato sulla base dell'errore di misurazione (per difetto) rilevato dagli accertatori per tutto il periodo di accertato o presunto prelievo abusivo.
5.5.2. - In mancanza della rilevazione dell'errore di misurazione, la ricostruzione può essere condotta sulla base dei consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo accertato o presunto di prelievo abusivo.
5.5.3. - In via del tutto residuale, può farsi ricorso al criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, ossia la massima potenza che può essere assorbita tramite il cavo di minor sezione tra la presa Enel e quello utilizzato dal cliente per il prelievo dell'energia, considerato al limite termico di funzionamento del cavo, come disciplinato dalle Norme CEI-UNEL 35024 vigenti per Cavi unipolari in rame.
5.6. - Tornando al caso in esame, non è anzitutto in contestazione tra le parti l'esistenza di un contratto di fornitura tra le parti in relazione al punto di prelievo situato a Melilli
(SR), Via Brancati III trav. C contraddistinto con il n. POD IT001E913511115, CP_2
associato alla fornitura di energia elettrica intestata all'odierno opponente, come peraltro attestato dal verbale di verifica del 19.02.2019 (cfr. doc. 4, fasc. opposta).
Sulla scorta del citato verbale, deve ritenersi parimenti provata la manomissione del contatore elettronico afferente l'utenza suddetta, con una sottomisurazione pari al -
82,75% dei consumi relativi a un'abitazione e a un'autofficina meccanica nella disponibilità dell'odierno opponente, peraltro presente in sede di controllo (cfr. ibidem).
Conformemente ai dati accertati dal Distributore, i consumi sono sati ricostruiti applicando un coefficiente di correzione pari alla percentuale di errore di misurazione
Pag. 7 di 9 riscontrato al momento della verifica, per tutto il quinquennio precedente, con l'emissione di due distinte fatture, la prima per il periodo dal 20.02.2014 al 30.04.2015
(cfr. doc. 7, fasc. opposta), al cui pagamento la società di vendita ha imputato il pagamento in acconto effettuato dall'odierno opponente, e la seconda dall'1.10.2015 al
18.02.2019 (cfr. doc. 8, fasc. opposta), oggetto dell'odierna domanda monitoria.
Ne consegue che la ricostruzione dei consumi è stata correttamente effettuata utilizzando il criterio dell'errore di misurazione del contatore manomesso, il che esclude il ricorso a criteri ricostruttivi alternativi.
D'altra parte, l'opponente non ha nemmeno dimostrato quali fossero i consumi storici della propria utenza relativi a periodi precedenti la manomissione, né ulteriori elementi documentali comprovanti, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici, essendosi il predetto limitato a produrre un estratto conto relativo a consumi per energia elettrica privi di qualsiasi valore dimostrativo, in quanto mancanti dell'indicazione dei quantitativi di energia elettrica e di potenza fatturati e dei relativi costi unitari, e non essendo nemmeno chiaro, peraltro, se gli stessi si riferiscano ai consumi relativi alla sola abitazione ovvero anche all'autofficina meccanica nella disponibilità dell'opponente (si ricordi, infatti, che dalla verifica del 19.02.2019 è emerso come la fornitura alimentasse irregolarmente non solo l'immobile ma anche l'autofficina dell'opponente).
5.7. - Devono, per quanto sopra, ritenersi dimostrate sia la sussistenza che la consistenza del credito azionato dall'opposta, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo, a norma dell'art. 653, co. 1, c.p.c.
6. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore effettivo della controversia
(€ 7.452,84 - scaglione sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in favore dell'opposta, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto del mancato deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., della natura documentale della controversia e del mancato deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 52/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1663/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 29.10.2020 nel procedimento iscritto al n. r.g. 3243/2020.
2) Dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo.
3) Condanna alla rifusione, in favore della società Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 a Controparte_1
titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% ed i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa in data 5 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 52/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Guastella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1663/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa Parte_1
in data 29.10.2020 nel procedimento iscritto al n. r.g. 3243/2020, in virtù del quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della società la Controparte_1 somma complessiva di € 7.452,84, oltre interessi, spese e compensi del monitorio, a titolo di saldo dovuto in virtù della fattura n. 89059065011132A del 20.05.2019.
1.1. - A supporto dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito che la fattura azionata dalla controparte non costituirebbe, di per sé, prova del credito vantato dalla controparte, avendo in particolare la società opposta proceduto a un ricalcolo dei c.d. “consumi presunti” a seguito di accertata manomissione del contatore, senza chiarire il criterio adottato e, comunque, senza rispettare i criteri dettati dall'art. 16, co. 1, del testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (c.d.
“TIME”), e dagli artt. 9 e ss. della deliberazione n. 200/1999.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata ex adverso, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.10.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Ciò posto, l'opposizione è infondata e va respinta.
5. - Al riguardo, va ricordato che la delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas disciplina, nel Titolo IV, agli artt. 9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
Dalla lettura degli articoli citati si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto a una “rottura” o a un “guasto” del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura
Pag. 2 di 9 del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (cfr. art. 10, delib. cit.).
5.1. - La ricostruzione dei consumi deve essere effettuata sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura.
Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura.
In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (cfr. art. 11, delib. cit.).
La delibera n. 200/1999 è stata successivamente modificata dalle deliberazioni 14 luglio
2006, n. 148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09;
29 maggio 2015, 258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto essenziale.
Il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica
2016-2019 (c.d. “TIME”), Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016, n.
458/2016/R/EEL, e s.m.i., ha previsto all'art. 16, co. 1, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”.
Al comma 3 dello stesso art. 16, il ha regolamentato le modalità di ricostruzione Pt_2
disponendo che: “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento
Pag. 3 di 9 delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo”.
5.2. - Con riguardo al caso in esame, i maggiori consumi di energia elettrica addebitati al cliente si fondano sul comportamento fraudolento di quest'ultimo, consistente nell'accertata manomissione del contatore elettronico.
Detto comportamento, in specie, può ritenersi provato sulla scorta del verbale redatto dai verificatori del Distributore (cfr. doc. 4, fasc. opposta).
Va, al riguardo, evidenziato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti di
E-Distribuzione addetti al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale, ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio (cfr.
Cass. pen. n. 7566/2020).
Pertanto, non v'è dubbio che le attività dei dipendenti di E-distribuzione - rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica
- “rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato” (cfr. Cass. n. 7075/2020).
Ne consegue che al verbale di verifica in oggetto deve attribuirsi fede privilegiata e lo stesso, in mancanza di querela di falso, che parte opponente non ha proposto, costituisce piena prova dell'accertata manomissione e dei dati della lettura rilevati.
Pag. 4 di 9 5.3. - Ciò posto, la delibera n. 200/1999 si riferisce espressamente alla “rottura” o al
“guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le alterazioni fraudolente del misuratore.
Anche l'art. 16, co. 1, del , sebbene aggiunga ai casi di malfunzionamento quelli Pt_2
di “prelievo irregolare”, fa pur sempre riferimento ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Dalla lettura complessiva dell'art. 16 si deduce, quindi, che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non fraudolente di funzionamento del misuratore.
Sicché, il “prelievo fraudolento” non può equipararsi al “prelievo irregolare” e non può, dunque, ritenersi regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate.
Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 giorni prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti accidentali del misuratore.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi di manomissione dolosa del misuratore, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente.
5.4. - In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre individuare i criteri da seguire.
Certamente, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione, ove accertata.
Tale accertamento può essere svolto secondo criteri presuntivi e, in particolare, secondo un criterio di maggiore probabilità, sulla base del calo dei consumi rispetto ai consumi usuali dell'utente.
Pag. 5 di 9 Ed infatti, proprio l'improvviso calo dei consumi non ascrivibile ad altre circostanze (il cui onere della prova grava sull'utente) evidenzia il momento a partire dal quale la registrazione del consumo di energia risulta alterata per difetto a causa della manomissione.
Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione, si reputa doversi procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico.
Il termine finale è quello della verifica o della sostituzione del misuratore, se successiva alla verifica.
5.5. - In ordine al criterio della ricostruzione del consumo quantitativo di energia, va chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo, in mancanza, appunto, di una registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione.
Né, si badi, possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 297/2020).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e, quindi, della fatturazione, presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Pag. 6 di 9 Inoltre, in base ai principi generali sul riparto dell'onere della prova, l'onere della prova in ordine al consumo di energia, anche in via presuntiva, grava sul rivenditore di energia in quanto creditore.
5.5.1. - A proposito dei criteri di ricostruzione presuntiva, deve privilegiarsi, in primo luogo, il criterio che fonda la ricostruzione presuntiva dei consumi sull'errore di misurazione del contatore manomesso, ove tale errore sia stato rilevato dagli accertatori della società di distribuzione mediante un apposito misuratore di controllo e non specificatamente contestato: tale criterio, infatti, è quello che consente la maggiore approssimazione del dato ricostruito a quello reale. In tal caso, sarà sufficiente aumentare il consumo registrato sulla base dell'errore di misurazione (per difetto) rilevato dagli accertatori per tutto il periodo di accertato o presunto prelievo abusivo.
5.5.2. - In mancanza della rilevazione dell'errore di misurazione, la ricostruzione può essere condotta sulla base dei consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo accertato o presunto di prelievo abusivo.
5.5.3. - In via del tutto residuale, può farsi ricorso al criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, ossia la massima potenza che può essere assorbita tramite il cavo di minor sezione tra la presa Enel e quello utilizzato dal cliente per il prelievo dell'energia, considerato al limite termico di funzionamento del cavo, come disciplinato dalle Norme CEI-UNEL 35024 vigenti per Cavi unipolari in rame.
5.6. - Tornando al caso in esame, non è anzitutto in contestazione tra le parti l'esistenza di un contratto di fornitura tra le parti in relazione al punto di prelievo situato a Melilli
(SR), Via Brancati III trav. C contraddistinto con il n. POD IT001E913511115, CP_2
associato alla fornitura di energia elettrica intestata all'odierno opponente, come peraltro attestato dal verbale di verifica del 19.02.2019 (cfr. doc. 4, fasc. opposta).
Sulla scorta del citato verbale, deve ritenersi parimenti provata la manomissione del contatore elettronico afferente l'utenza suddetta, con una sottomisurazione pari al -
82,75% dei consumi relativi a un'abitazione e a un'autofficina meccanica nella disponibilità dell'odierno opponente, peraltro presente in sede di controllo (cfr. ibidem).
Conformemente ai dati accertati dal Distributore, i consumi sono sati ricostruiti applicando un coefficiente di correzione pari alla percentuale di errore di misurazione
Pag. 7 di 9 riscontrato al momento della verifica, per tutto il quinquennio precedente, con l'emissione di due distinte fatture, la prima per il periodo dal 20.02.2014 al 30.04.2015
(cfr. doc. 7, fasc. opposta), al cui pagamento la società di vendita ha imputato il pagamento in acconto effettuato dall'odierno opponente, e la seconda dall'1.10.2015 al
18.02.2019 (cfr. doc. 8, fasc. opposta), oggetto dell'odierna domanda monitoria.
Ne consegue che la ricostruzione dei consumi è stata correttamente effettuata utilizzando il criterio dell'errore di misurazione del contatore manomesso, il che esclude il ricorso a criteri ricostruttivi alternativi.
D'altra parte, l'opponente non ha nemmeno dimostrato quali fossero i consumi storici della propria utenza relativi a periodi precedenti la manomissione, né ulteriori elementi documentali comprovanti, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici, essendosi il predetto limitato a produrre un estratto conto relativo a consumi per energia elettrica privi di qualsiasi valore dimostrativo, in quanto mancanti dell'indicazione dei quantitativi di energia elettrica e di potenza fatturati e dei relativi costi unitari, e non essendo nemmeno chiaro, peraltro, se gli stessi si riferiscano ai consumi relativi alla sola abitazione ovvero anche all'autofficina meccanica nella disponibilità dell'opponente (si ricordi, infatti, che dalla verifica del 19.02.2019 è emerso come la fornitura alimentasse irregolarmente non solo l'immobile ma anche l'autofficina dell'opponente).
5.7. - Devono, per quanto sopra, ritenersi dimostrate sia la sussistenza che la consistenza del credito azionato dall'opposta, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo, a norma dell'art. 653, co. 1, c.p.c.
6. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore effettivo della controversia
(€ 7.452,84 - scaglione sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in favore dell'opposta, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto del mancato deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., della natura documentale della controversia e del mancato deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 52/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1663/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 29.10.2020 nel procedimento iscritto al n. r.g. 3243/2020.
2) Dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo.
3) Condanna alla rifusione, in favore della società Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 a Controparte_1
titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% ed i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa in data 5 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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