Versione
3 agosto 2011
3 agosto 2011
Art. 2. Modalita' di nomina, requisiti, incompatibilita' e compenso del titolare dell'Autorita' garante 1. L'Autorita' garante e' organo monocratico. Il titolare dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralita' e di specifiche e comprovate professionalita', competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed e' nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e il suo mandato e' rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorita' garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo' essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, e' collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante non puo' ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.
4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita' di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e il suo mandato e' rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorita' garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo' essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, e' collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante non puo' ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.
4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita' di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
Giurisprudenza • 5
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/08/2023, n. 7665Provvedimento: […] 6) [ recte : 5)]: error in IU , nella parte in cui la sentenza appellata ha giudicato non fondata l'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale n. 17 del 1996, l'eccesso di potere per insufficiente attività istruttoria e d'indagine in merito ai requisiti di professionalità e competenza, il vizio di travisamento del fatto ed erroneità dei presupposti, nonché la violazione dell'art. 2 della legge n. 112 del 2011. […]Leggi di più...
- nomina a Garante dell'infanzia e dell'adolescenza·
- esperienza professionale·
- sviamento di potere·
- ammissibilità delle memorie difensive·
- giudizio sulle spese di lite·
- requisiti per la nomina a Garante·
- tutela dei diritti dei minori·
- legge regionale n. 17 del 2006·
- incompatibilità con altri incarichi·
- legge regionale n. 17 del 1996·
- prorogatio delle funzioni·
- improcedibilità del ricorso introduttivo·
- motivi aggiunti·
- eccesso di potere·
- valutazione dei candidati