Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2001, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 009 27/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 752/98 Rel. Consigliere Cron.1893 Dott. Pietro CUOCO CELLERINO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Consigliere Ud.11/10/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Dott. Bruno BALLETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO CONE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. por diritti L. sul ricorso proposto da: 23 GEN. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GRECO ANGELO, IL CANCELLIERE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato LIRE 30 PANCRAZIO, the 14 rappresentar e diferite CUTELLE' CANCELLERIA dal:unitamente all'avvocato FARO ARNALDO, giusta delega in atti;
2575469 ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Rilasciata copia legale al Sig. NPS elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA per diitti MAR. 2001 2000 N. 17, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI il IL CANCELLIERE 4182 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 240/96 del Tribunale di SCIACCA, depositata il 02/12/96 R.G.N. 752/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 7 aprile 1981 AN GR chiese che il Pretore di Agrigento in funzione di giudice del Lavoro condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) al pagamento дного della pensione di invalidità. Il Pretore, in applicazione della normativa sull'assegno di invalidità entrata in vigore nel corso del giudizio, respinse la domanda;
ed il Tribunale di Agrigento respinse l'appello. Impugnata con ricorso per cassazione, questa sentenza fu annullata, per avere il Tribunale apoditticamente svalutato la rilevanza delle varici dell'arto inferiore e non aver esaminato quanto dedotto in sede di appello in ordine alla patologia epilettica. Con sentenza del 2 dicembre 1996 il Tribunale di Sciacca, attraverso parere medico di ufficio, ha respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado, affermando che, in base agli accurati esami clinici e strumentali ed alla conclusioni del consulente tecnico di ufficio, “coerenti con i principi della scienza medico - legale e supportate da dati oggettivi indiscutibili”, era da escludersi la patologia epilettica;
nel contempo, i segni di gonartrosi bilaterale non esprimevano alcuna “emergenza clinica", e l'assenza di turbe trofiche escludeva l'incidenza delle varici sulla capacità di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza ricorre AN GR, percorrendo le linee di un unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché omessa ed insufficiente 3 motivazione, il ricorrente sostiene che dopo la consulenza tecnica di ufficio disposta in sede di rinvio, egli aveva depositato note a difesa, evidenziando Диого le incongruenze del consulente, note delle quali il Tribunale non aveva tenuto conto, e nelle quali si lamentava il maggior rilievo all'esame clinico dell'artrosi, pur accertata strumentalmente;
né il Tribunale aveva considerato che i dati clinici dell'artrosi erano migliorati in quanto l'assicurato non lavorava;
seguendo il consulente di ufficio, il Tribunale, poi, non aveva tenuto conto del fatto che nelle varici le turbe trofiche sono rilevabili solo con esami strumentali (come l'esame Doppler), e l'epilessia solo con l'elettroencefalogramma, accertamento che nel caso in esame aveva evidenziato anomalie elettriche. Il ricorso è infondato. Ai fini dell'ammissibilità della censura avanzata è necessario che non solo sussista un elemento trascurato dal giudice di merito, bensì che questo elemento sia (pur nella sua mera potenzialità) idoneo a condurre ad una diversa decisione, e che sia integralmente ed adeguatamente descritto nel suo contenuto e nella sua decisività attraverso il ricorso. Nel caso in esame, il ricorrente espone diligentemente il contenuto delle note tecniche proposte dopo il deposito della consulenza tecnica di ufficio, rendendo in tal modo autosufficiente la censura, che resta tuttavia infondata. Ed invero, l'invocato elemento (le note difensive presentate dopo la consulenza tecnica di ufficio) non presenta alcun aspetto di decisività, limitandosi ad una mera critica della valutazione, adeguatamente motivata, che il Tribunale aveva dato dei fatti. 4 E' in particolare da osservare che il dare maggior rilievo all'aspetto clinico che all'aspetto radiografico dell'artrosi, è valutazione insindacabile in sede di legittimità. Per esigenza di completezza è da osservare che il Tribunale aveva ritenuto che “le indagini radiografiche, fatte eseguire anche in epoca recentissima, collimano con il negativo accertamento clinico". Ciò è a dirsi anche per la lamentata epilessia, che il Tribunale, seguendo il parere del consulente tecnico di ufficio, esclude sia per i riferimenti anamnestici, che per “i vari esami elettroencefalografici effettuati nel corso del giudizio e della stessa TAC che per completezza il CTU aveva fatto eseguire". Il ricorso deve essere respinto. Per l'assenza di ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2000. Il Consigliere estensore блако спосо IL PRESIDENTE i un I D A 0 , S 3 1 Shillie S O 3 . A L 5 T T L , R . O A A B ' N S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I L Depositata in Cancelleria E L D P 3 E S 7 oggi, 23 GEN. 2001 A - I D T 8 I N S - S G 1 O N O 1 P E IL LABORATORE S A M I E D I M G DI CANCELLERIA A E A E R , G D P O O E U E S E T R T L T R T T V I O O S N C N I R A E I G L S D E L E R E O 5 D