Sentenza 29 marzo 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 3453 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 3 Num. 3453 Anno 2013 Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA Relatore: GRAZIOSI CHIARA ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) CASTELLI GIUSEPPE N. IL 12/01/1958 avverso l'ordinanza n. 4612/2002 GIP TRIBUNALE di AVELLINO, del 10/06/2002 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI; lette/sentite le conclusioni del PG LIta&t. jiluckst.ww; kv-; cokIWZ,, Ck„,tu-ALLtuiokk 2Q0 o/ Go Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 20/11/2012 49525/2011 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 10 giugno 2002 il gip del Tribunale di Avellino respingeva una istanza di Castelli Giuseppe che richiedeva l'esame del fascicolo in riferimento al quale gli era stata notificata richiesta di proroga …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC046 1 2 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE раваненно SOMRA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AR SPADONE - Presidente R.G.N. 21946/99 517/00 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere 21946/99 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere- Cron. 10616 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Rep. Loss Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- Ud. 05/02/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. CANCELLERIA sul ricorso proposto da: TO, TT & C SOC, in persona del legale rappresentante Sig.TT AR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 95, presso lo , dell'avvocato EDUARDO BRUNO, difeso studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dall'avvocato DOMENICO NARDELLA, per procura speciale UFFICIO COPIE Dott.CIROTA Vincenzo, in San Giorgio di NOGARO, Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE rep.n.15179, del 27/10/99; per diritti € 3.10 "2-9, MAR 2002 ricorrente CANCELLIERE
contro
AG AN, ER OL, AG TA, CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIPRO 4/H, 2002 , presso lo studio dell'avvocato ALFREDO DI LORENZO, che 166 -1- li difende unitamente agli avvocati RAFFAELE POGGESCHI, MICHELE PEZZINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti- nonchè
contro
CA WALTHER, CA ROSANNA, CA MARTA;
intimati - e sul 2° ricorso n° 00517/00 proposto da: CA WALTHER, CA MARTA, CA ROSANNA, quel bed. de NI Casode, elettivamente domiciliati in ROMA, VLE DI VILLA MASSIMO 36, presso lo studio dell'avvocato RENATO DELLA BELLA, che li difende unitamente agli avvocati PAOLO FABBRI, GIORGIO FABBRI, giusta delega in atti;
s controricorrenti e ricorrenti incidentali M u nonake
contro
A TT & CO, AG AN, TO, AG TA, ER OL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 311/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 14/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Bruno EDUARDO per delega dell'Avv. NARDELLA, depositata in udienza, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso -2- principale e il rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato DI LORENZO Alfredo, difensore del resistente AG che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Ани -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato NI AD, titolare dell'omonima impresa, premesso che il 10.8.1984 IA AG gli aveva ordinato, in nome e per conto della Soc. LD e AR con sede in Colonia, un rimorchio di albicocche al prezzo di D.M. 1,60 per Kg. franco partenza;
che la frutta, accompagnata dalla relativa fattura, era stata consegnata al vettore per il trasporto;
che in data 9.11.1984, non avendo ancora ricevuto il pagamento, lo aveva richiesto alla LD e AR;
che nel frattempo aveva ricevuto una lettera da parte della t Turia Agrar di Colonia, con la quale egli non aveva u A avuto alcun rapporto, che aveva riferito di temporanei profblemi economici;
che si era pertanto rivolto al AG senza ricevere alcun riscontro;
tutto ciò premesso conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, la nominata soc. LD e AR per sentirla condannare al pagamento del corrispettivo dovuto , nonchè AG ES, AG OL e NE GL,quali eredi di AG IA-nel caso in cui costui avesse agito in nome e per conto della citata società senza averne i poteri-per sentirli condannare al risarcimento dei danni richiesti in misura pari al valore della merce consegnata. 3 Costituitasi, la LD e AR contestava la domanda precisando che la frutta non era stata acquistata dall'attore, bensì dalla Soc. Frima-Turia alla quale era stata pagata. Mentre ES AG rimaneva contumace, AG OL e NE GL, quali eredi di AG IA, costituitisi, nel confermare che la LD e con la AR aveva acquistato la merce mediazione della soc. Turia di Colonia, precisavano che la convenuta era perfettamente a conoscenza dal T2 che la frutta era di proprietà dell'attore e ы che, di conseguenza, a costui andava pagata. н Nel negare ogni responsabilità del loro dante causa о chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la soc. Turia, autorizzazione che non veniva concessa. Tribunale, con sentenzaIl aver11/15.1.1996, dopo il AD avevaaccertato che legittimamente ritenuto che il AG agiva in nome e per conto dell'acquirente; dopo aver accertato che la SOC. LD e AR apparentemente aveva acquistato la frutta dalla SOC. Turia ed a questa, all'emissione della fattura, aveva regolarmente pagato il corrispettivo;
dopo aver escluso che tra il AD e l'acquirente si fosse concluso un contratto di vendita con la consegna-senza contestazioni-della fattura all'acquirente, ciò in quanto non era stata fornita la prova che il AD avesse consegnato il documento fiscale al vettore per la consegna all'acquirente; dopo aver accertato che il AG, pur essendo mediatore di professione e pur agendo quale mediatore nell'occasione, si era comportato in modo tale da far ritenere al AD che con la spedizione della frutta concludeva l'affare con la LD e AR,e che aveva omesso di informare l'attore che tale società aveva ordinato la frutta alla Turia;
тр rigettava la domanda nei confronti della convenuta о mentre l'accoglieva nei riguardi degli eredi del AG che condannava al pagamento in favore dell'attore della somma di D.M. 15.783,90 oltre legali dal settembre 1984 al interessi saldo, compensando interamente tra le parti le spese di lite. Proposti gravami, principale da ES AG altre parti del e, incidentale, da tutte le giudizio, con sentenza 20.11.98-14.4.99 la Corte d'appello di Bologna, in accoglimento dell'impugnazione proposta da ES AG e delle impugnazioni incidentali avanzate da OL AG e NE GL, tutti quali eredi di AG IA, nonchè del gravame incidentale proposto da 5) AD ER, AD MA e AD NA, quali eredi di AD NI, condannava la LD e AR al pagamento, in favore dei AD, della somma di D.M-. 15.773,90 al cambio del marco al momento del pagamento, oltre agli interessi legali dal settembre 1984 al saldo. Condannava altresì quel giudice la stessa LD e AR alle spese in favore degli eredi AD, compensando interamente tra la parte AG e i AD le spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Soc. LD, AR & Co sulla base di due motivi. Resistono con distinti controricorsi AG ES,AG OL e NE GL ved. AG da una parte e AD ER, AD RT, AD NA, quali eredi di AD NI dall'altra,i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un'unica censura. Le parti hanno depositato memorie._ MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente disposta la riunione dei due Va ricorsi, il principale e l'incidentale condizionato, in 60 quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in riferimento all'art. 360 n.5 cpc, omessa valutazione di elementi di prova decisivi e/o contraddittorietà della motivazione per vizi logico- giuridici in relazione agli elementi di prova acquisiti in giudizio. Lamenta la ricorrente che la Corte del merito sia pervenuta alla propria decisione senza valutare le proprie tesi difensive dalle quali scaturiva evidente, come del resto documentalmente provato, che nessun rapporto contrattuale era intercorso tra essa LD e AR ed il AG nè tantomeno con la ditta AD. La Corte territoriale aveva altresi stravolto le dichiarazioni dei testi indotti dal nominato AD ritenendo altresì inammissibili le prove relative all'avvenuto pagamento della merce in favore della Soc. Turia. si deduce, in riferimento Con il secondo mezzo cpc,errata applicazi one dell'art. all'art. 360 n.3 1510 cc e mancata applicazione dell'art. 1398 stesso codice. 7 Osserva la ricorrente che la ritenuta applicabilità al caso di specie dell'art. 1510 cc contrastava con le risultanze istruttorie e, in particolare, sia con i documenti prodotti dalle parti che con le deposizioni rese dai testi indotti dalla ditta AD, secondo tra cui il contratto di vendita era intercorso quest'ultima ed il AG nella veste di procuratore della compratrice soc. Turia, la quale a sua volta aveva rivenduto la partita di albicocche ad essa LD e AR. rapportoessendo, pertanto, intercorso alcun Non obbligatorio tra essa ricorrente e la AD in ordine alla compravendita in discorso, se mai , a mente dell'art. 1398 cc, il danno subito dalla venditrice avrebbe dovuto essere addebitato esclusivamente agli eredi AG avendo il loro dante causa agito senza poteri di rappresentanza, come del resto correttamente rilevato dal primo giudice. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, contengono doglianze che non possono essere accolte. Nell'accogliere il gravame di merito incentrato sul diniego che il contratto di vendita della frutta si fosse concluso tra l'acquirente LD e AR e la società Turia, come invece accertato dal Tribunale di Forlì, la Corte bolognese ha così circostanze, alcune di riassunto la serie altre contestate, ed assolutamente non documentalmente provate, che testimonialmente ovvero contrastavano con la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice: 1) il AD aveva ricevuto dal AG l'ordine di fornire un determinato quantitativo di frutta ad un certo prezzo franco partenza;
i documanti erano stati direttamente all'acquirente LDintestati D e N UM AR (cfr. la testimonianza di A Adamo, dipendente del AD); la2) il AD aveva fornito la merce, nonchè relativa documentazione, che era stata ritirata dal corriere Mannino, pagato dalla LD e AR (cfr. la testimonianza del vettore AR Mannino); 3) la fattura era stata consegnata al vettore e sulla base della stessa era stata compilata in data 10 agosto 1984 da parte dello spedizioniere la dichiarazione di transito comunitaria T2 (cfr. la testimonianza dello spedizioniere Ciondoli Silvio); 4) la T2 indicava come venditore il AD e come acquirente la società LD e AR;
5) la merce era pervenuta a detta società che non aveva mai contestato di averla ricevuta. 9 A ciò doveva aggiungersi, ad avviso dei giudici d'appello, che il AG aveva confermato che l'acquirente delle albicocche era l'attuale ricorrente alla quale, come dichiarato dal teste alla frutta era stata ancheMannino, insieme consegnata la fattura redatta dal AD. La LD e AR, pertanto, non poteva non sapere che la merce le era stata venduta dal AD presso la cui sede era stata ritirata, da dove iniziava il trasporto da lei pagato ы н risultando, infine, ciò dalla documentazione fiscale- о tra cui la fattura-consegnatale dal vettore. Dall'insieme di quelle circostanze emergeva inconfutabile, secondo i giudicanti, la conclusione di un contratto di vendita tra il AD e la LD concluso tra personee AR che, in quanto lontane, aveva esecuzione con la consegna da parte del venditore della merce al vettore (art. 1510 cc). Alla contestazione da parte della attuale ricorrente aver concluso il contratto con il AD ma di non di aver acquistato la frutta dalla società Turia, alla quale la merce era stata pagata, ha obiettato la Corte felsinea che, indipendentemente dalla considerazione che alcuna prova aveva la LD e AR fornito di aver pagato la merce alla predetta società 10 e che le prove sul punto richieste apparivano quanto estremamente generiche e inammissibili in di tale vaghe, anche nalla ipotesi di conferma circostanza l'acquirente non sarebbe risultata liberata dalla propria obbligazione avendo pagato a chi non era a tale titolo creditore. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito della corretta applicazione delle norme la ricorrente assume violate, costituiscono che s apprezzamento di fatto in ordine alla sussistenza di u un contratto di compravendita della partita di A albicocche tra la predetta ed il AD, cui il venditore ha dato regolare esecuzione (il che rende ultroneo ogni richiamo della ricorrente medesima a responsabilità del AG ex art. 1398 cc) , non solo completo ed esauriente ma altresì sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità, anche con riguardo alla valutazione del raccolto materiale probatorio. Alla stregua delle svolte argomentazioni il ricorso principale va respinto nella sua integralità, dichiarandosi assorbito il ricorso incidentale dei AD, espressamente enunciato come condizionato, con 11 la condanna della ricorrente principale alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l'incidentale к condizionato, e condanna la ricorrente principale al и pagamento delle spese del presente giudizio che н о liquida, in favore di AD ER, RT e NA, nella qualità, in euro 419,41 oltre ad euro 1291,00 per onorari ed in favore di AG AM ES, OL e NE GL, in euro 223,21 oltre ad euro 1549,00 per onorari. Roma 55 febbrais - Уриали 2002. Alfat Merritic est. 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 4G 41,32 Valeria NE 170,43 DETONATO IN CANCELLERAJ 29 MAR. 2002 IL CANCELLIERE 01 Roma AGENZIA DEDELLEE ENTRATE ROMA 2 SET.2002 FACTO Registrato in dafa Serie versate € 170,43 al DELLE (euro WENCO SEITANJA 143 p. It Dirigente frea Servizi (Dott.ssa MA Grazia DI FILIPPO) Responsabile servizi Atti Giudiziari (Dr. RACO CHINI) 12