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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.3356/2025
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 dicembre 2025, alle ore 12.38 innanzi al Giudice, dott.ssa Nicoletta Lolli è comparso
Per l'avv. CICERO IM;
Parte_1
Per , nessuno. Controparte_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, comprensivo dei canoni scaduti e delle indennità di occupazione a scadere. Precisa che le anticipazioni sono state euro 583,93.
Segue discussione orale.
Esaurita la discussione,
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'uscita dalla camera di consiglio il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti.
pagina 1 di 6 R.G. n. 3356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Nicoletta Lolli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da: da
C.F. difeso dall'avv. CICERO Parte_1 C.F._1
IM C.F. e domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore in CORSO DEL POPOLO N. 8 35131 PADOVA;
contro
, C.F. , contumace Controparte_1 C.F._3
CONCLUSIONI accertato il grave inadempimento del signor (o anche ) Parte_2 CP_1 CP_1
( ) agli obblighi nascenti dal contratto di locazione in CodiceFiscale_4 premessa descritto, nello specifico il mancato pagamento del canone di locazione per cinque mesi e il trasferimento della disponibilità dell'immobile in capo a persone estranee al contratto, dichiararsi la risoluzione ovvero accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione predetto per grave inadempimento del conduttore (o anche ); Persona_1 CP_1 per l'effetto, condannarsi il signor (o anche ) ( Persona_1 CP_1 [...]
), ed ogni altro soggetto attualmente presente nell'immobile, C.F._4 all'immediato rilascio dell'immobile stesso;
e sempre per l'effetto, condannarsi il signor (o anche ) Persona_1 CP_1
( ) al pagamento in favore del ricorrente della somma di CodiceFiscale_4
pagina 2 di 6 Euro 2.750,00, per canoni di locazioni non pagati ad oggi oltre all'indennità di occupazione che maturerà sino al momento del successivo rilascio in conseguenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione;
con gli interessi dalle scadenze al saldo;
Spese di lite rifuse.
Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel mese di marzo 2025 Lei si è recato in Maserà di VA, via
Bernardi n. 2, assieme al signor Suo padre, locatore di tutte le Parte_1 unità dell'edificio di Via Bernardi n. 2, di cui fa parte anche l'immobile locato al signor CP_1
2) vero che in tale occasione si recava assieme a suo padre presso l'appartamento locato al signor , sito al primo piano dell'edificio? Controparte_1
3) vero che all'interno dell'appartamento si trovavano due persone, precisamente due uomini e una donna, ignoti al locatore?
4) vero che tali persone, richieste dal locatore in merito al motivo della loro presenza, riferivano che il signor aveva abbandonato l'immobile e che ora vi abitavano Persona_1 loro?
5) vero che i predetti soggetti giustificavano al locatore la loro presenza in loco riferendo di aver ottenuto tale immobile dal legale rappresentate della società loro datrice di lavoro Parte_3
6) vero che i predetti due uomini dichiaravano di pagare al datore di lavoro la somma di € 700,00/mese per la disponibilità dell'alloggio, mediante trattenuta a loro carico sulla retribuzione mensile da parte del datore di lavoro?
7) vero che Lei invitava tali persone a fornire i propri dati anagrafici, senza ottenerli?
8) vero che Lei cercava di contattare il giorno seguente il legale rappresentante della società ma non otteneva risposta né veniva richiamato? Parte_3
9) vero che in loco trovava un cane libero dentro lo spazio comune esterno?
10) vero che un camion ostruiva il passaggio alla porzione di cortile antistante il fabbricato?
pagina 3 di 6 11) vero che i conduttori delle altre tre unità non residenziali dell'immobile hanno avanzato lamentele per il comportamento degli occupanti dell'immobile del signor
CP_1
12) vero che nel mese di giugno 2025 Lei si è recato in Maserà di VA, presso l'immobile locato al signor assieme al signor Suo padre, CP_1 Parte_1
e, dopo aver suonato alla porta dell'appartamento, nessuno Vi ha aperto, pur essendo presenti delle persone in casa?
13) vero che il signor ha rilasciato l'immobile di Maserà di VA, via CP_1
Bernardi n. 2?
14) vero che a seguito dell'allontanamento del signor sono giunte nuove CP_1 persone?
15) vero che gli occupanti dell'immobile lasciano un cane libero di scorrazzare per il cortile e parcheggiano auto e mezzi pesanti ostruendo il passaggio in alcuni punti dello spazio esterno?
16) vero che Lei ha autorizzato le persone oggi occupanti l'immobile di via
Bernardi n. 2 di Maserà di VA a vivere nell'immobile del signor e Parte_1 locato al signor CP_1
Si indicano a testi i signori: di ME (PD) sui capitoli da 1 a 12; Testimone_1 di RÀ di VA sui capitoli 13, 14, 15; Tes_2
legale rapp.te di sul cap. 16. Tes_3 Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/7/2025 esponeva di avere concesso in Parte_1 locazione ad uso abitativo a l'immobile sito in Maserà di VA, Controparte_1 via Bernardi n. 2, con un canone pattuito di euro 550,00 al mese e con decorrenza
15/6/2020-14/6/2024, con rinnovo automatico.
Esponeva, inoltre, che il non aveva pagato il canone di euro 550,00 per CP_1 cinque mesi (da febbraio a giugno 2025) e che, inoltre, durante una visita all'immobile di marzo 2025, il ricorrente aveva accertato la presenza di estranei, che non parevano avere alcun titolo per occupare l'immobile.
Sul presupposto che l'inadempimento costituito dal mancato pagamento dei canoni e quello di avere trasferito la detenzione dell'immobile ad estranei fosse causa di risoluzione di diritto del contratto e, comunque, fosse grave al punto da consentire pagina 4 di 6 una declaratoria di risoluzione, il chiedeva dichiararsi o accertarsi la Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, la condanna dello stesso e di altri eventuali occupanti al rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento della somma di euro 2.750,00 per canoni di locazione impagati, oltre alle indennità di occupazione che sarebbe maturata fino al rilascio.
Fissata l'udienza, il sebbene ritualmente notificato, non si costituiva e ne CP_1 veniva dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza il procuratore del locatore attestava che nel frattempo non erano stati pagati altri canoni e che la morosità era salita da cinque a dieci mensilità, pari a euro 5.500.
La causa istruita documentalmente, passa ora in decisione.
La prova della locazione e del relativo canone risulta dal doc. 1 ricorrente, costituito dal relativo contratto, che risulta registrato.
Da tale documento emerge la prova della debenza dei canoni di locazione, cosicchè la prova della pretesa del ricorrente è dimostrata. La prova dell'estinzione dell'obbligazione assunta, cioè il pagamento del canone, spetterebbe al resistente, che però non l'ha data.
Consegue l'inadempimento all'obbligazione principale del conduttore, di gravità tale da escludere il sinallagma contrattuale.
Va rilevato che il ricorrente ha addotto due motivi di risoluzione del contratto: il mancato pagamento del canone e l'avere permesso a terzi di occupare l'immobile senza titolo.
Poiché non è stata formulata alcuna domanda nei confronti dei suddetti terzi, non si
è ritenuto necessario procedere all'istruttoria in ordine all'occupazione suddetta, in quanto il numero di mensilità non pagate di canone è ampiamente sufficiente a integrare il grave inadempimento, determinato ex lege (art. 5 l. 392/78) in un solo canone di locazione decorsi venti giorni dalla scadenza. La causa deve quindi essere decisa sulla base della ragione più liquida.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e lo stesso va condannato al rilascio immediato dell'immobile.
Inoltre, il conduttore va condannato al pagamento dei canoni arretrati fino a novembre 2025 oltre a quelli maturandi fino all'esecuzione del rilascio (in via analogica rispetto all'art. 664 c.p.c. e ai sensi dell'art. 1591 c.c.). pagina 5 di 6 La domanda di risoluzione per inadempimento dovuto all'avere permesso a terzi di utilizzare l'immobile va ritenuta assorbita in quella di risoluzione per inadempimento per mancato pagamento del canone.
Le spese di lite, liquidate in misura inferiore alla media (per la semplicità della causa) sulla base del valore della somma maturata alla data della sentenza, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di VA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
DICHIARA
La risoluzione del contratto di locazione sottoscritto da e da Parte_1
, relativo all'immobile sito in Maserà di VA, via Bernardi n. 2, Controparte_1 per inadempimento di Controparte_1
AN
all'immediato rilascio dell'immobile sito in Maserà di VA, via Controparte_1
Bernardi n. 2, libero e sgombero da persone e cose, anche interposte
AN
al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
5.500,00 per canoni da febbraio a novembre 2025, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre ai canoni a scadere fino all'esecuzione del rilascio
AN
al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1 Parte_1
, spese liquidate in euro 583,93 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per
[...] compensi, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta.
VA, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Lolli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 dicembre 2025, alle ore 12.38 innanzi al Giudice, dott.ssa Nicoletta Lolli è comparso
Per l'avv. CICERO IM;
Parte_1
Per , nessuno. Controparte_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, comprensivo dei canoni scaduti e delle indennità di occupazione a scadere. Precisa che le anticipazioni sono state euro 583,93.
Segue discussione orale.
Esaurita la discussione,
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'uscita dalla camera di consiglio il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti.
pagina 1 di 6 R.G. n. 3356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Nicoletta Lolli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da: da
C.F. difeso dall'avv. CICERO Parte_1 C.F._1
IM C.F. e domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore in CORSO DEL POPOLO N. 8 35131 PADOVA;
contro
, C.F. , contumace Controparte_1 C.F._3
CONCLUSIONI accertato il grave inadempimento del signor (o anche ) Parte_2 CP_1 CP_1
( ) agli obblighi nascenti dal contratto di locazione in CodiceFiscale_4 premessa descritto, nello specifico il mancato pagamento del canone di locazione per cinque mesi e il trasferimento della disponibilità dell'immobile in capo a persone estranee al contratto, dichiararsi la risoluzione ovvero accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione predetto per grave inadempimento del conduttore (o anche ); Persona_1 CP_1 per l'effetto, condannarsi il signor (o anche ) ( Persona_1 CP_1 [...]
), ed ogni altro soggetto attualmente presente nell'immobile, C.F._4 all'immediato rilascio dell'immobile stesso;
e sempre per l'effetto, condannarsi il signor (o anche ) Persona_1 CP_1
( ) al pagamento in favore del ricorrente della somma di CodiceFiscale_4
pagina 2 di 6 Euro 2.750,00, per canoni di locazioni non pagati ad oggi oltre all'indennità di occupazione che maturerà sino al momento del successivo rilascio in conseguenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione;
con gli interessi dalle scadenze al saldo;
Spese di lite rifuse.
Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel mese di marzo 2025 Lei si è recato in Maserà di VA, via
Bernardi n. 2, assieme al signor Suo padre, locatore di tutte le Parte_1 unità dell'edificio di Via Bernardi n. 2, di cui fa parte anche l'immobile locato al signor CP_1
2) vero che in tale occasione si recava assieme a suo padre presso l'appartamento locato al signor , sito al primo piano dell'edificio? Controparte_1
3) vero che all'interno dell'appartamento si trovavano due persone, precisamente due uomini e una donna, ignoti al locatore?
4) vero che tali persone, richieste dal locatore in merito al motivo della loro presenza, riferivano che il signor aveva abbandonato l'immobile e che ora vi abitavano Persona_1 loro?
5) vero che i predetti soggetti giustificavano al locatore la loro presenza in loco riferendo di aver ottenuto tale immobile dal legale rappresentate della società loro datrice di lavoro Parte_3
6) vero che i predetti due uomini dichiaravano di pagare al datore di lavoro la somma di € 700,00/mese per la disponibilità dell'alloggio, mediante trattenuta a loro carico sulla retribuzione mensile da parte del datore di lavoro?
7) vero che Lei invitava tali persone a fornire i propri dati anagrafici, senza ottenerli?
8) vero che Lei cercava di contattare il giorno seguente il legale rappresentante della società ma non otteneva risposta né veniva richiamato? Parte_3
9) vero che in loco trovava un cane libero dentro lo spazio comune esterno?
10) vero che un camion ostruiva il passaggio alla porzione di cortile antistante il fabbricato?
pagina 3 di 6 11) vero che i conduttori delle altre tre unità non residenziali dell'immobile hanno avanzato lamentele per il comportamento degli occupanti dell'immobile del signor
CP_1
12) vero che nel mese di giugno 2025 Lei si è recato in Maserà di VA, presso l'immobile locato al signor assieme al signor Suo padre, CP_1 Parte_1
e, dopo aver suonato alla porta dell'appartamento, nessuno Vi ha aperto, pur essendo presenti delle persone in casa?
13) vero che il signor ha rilasciato l'immobile di Maserà di VA, via CP_1
Bernardi n. 2?
14) vero che a seguito dell'allontanamento del signor sono giunte nuove CP_1 persone?
15) vero che gli occupanti dell'immobile lasciano un cane libero di scorrazzare per il cortile e parcheggiano auto e mezzi pesanti ostruendo il passaggio in alcuni punti dello spazio esterno?
16) vero che Lei ha autorizzato le persone oggi occupanti l'immobile di via
Bernardi n. 2 di Maserà di VA a vivere nell'immobile del signor e Parte_1 locato al signor CP_1
Si indicano a testi i signori: di ME (PD) sui capitoli da 1 a 12; Testimone_1 di RÀ di VA sui capitoli 13, 14, 15; Tes_2
legale rapp.te di sul cap. 16. Tes_3 Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/7/2025 esponeva di avere concesso in Parte_1 locazione ad uso abitativo a l'immobile sito in Maserà di VA, Controparte_1 via Bernardi n. 2, con un canone pattuito di euro 550,00 al mese e con decorrenza
15/6/2020-14/6/2024, con rinnovo automatico.
Esponeva, inoltre, che il non aveva pagato il canone di euro 550,00 per CP_1 cinque mesi (da febbraio a giugno 2025) e che, inoltre, durante una visita all'immobile di marzo 2025, il ricorrente aveva accertato la presenza di estranei, che non parevano avere alcun titolo per occupare l'immobile.
Sul presupposto che l'inadempimento costituito dal mancato pagamento dei canoni e quello di avere trasferito la detenzione dell'immobile ad estranei fosse causa di risoluzione di diritto del contratto e, comunque, fosse grave al punto da consentire pagina 4 di 6 una declaratoria di risoluzione, il chiedeva dichiararsi o accertarsi la Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, la condanna dello stesso e di altri eventuali occupanti al rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento della somma di euro 2.750,00 per canoni di locazione impagati, oltre alle indennità di occupazione che sarebbe maturata fino al rilascio.
Fissata l'udienza, il sebbene ritualmente notificato, non si costituiva e ne CP_1 veniva dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza il procuratore del locatore attestava che nel frattempo non erano stati pagati altri canoni e che la morosità era salita da cinque a dieci mensilità, pari a euro 5.500.
La causa istruita documentalmente, passa ora in decisione.
La prova della locazione e del relativo canone risulta dal doc. 1 ricorrente, costituito dal relativo contratto, che risulta registrato.
Da tale documento emerge la prova della debenza dei canoni di locazione, cosicchè la prova della pretesa del ricorrente è dimostrata. La prova dell'estinzione dell'obbligazione assunta, cioè il pagamento del canone, spetterebbe al resistente, che però non l'ha data.
Consegue l'inadempimento all'obbligazione principale del conduttore, di gravità tale da escludere il sinallagma contrattuale.
Va rilevato che il ricorrente ha addotto due motivi di risoluzione del contratto: il mancato pagamento del canone e l'avere permesso a terzi di occupare l'immobile senza titolo.
Poiché non è stata formulata alcuna domanda nei confronti dei suddetti terzi, non si
è ritenuto necessario procedere all'istruttoria in ordine all'occupazione suddetta, in quanto il numero di mensilità non pagate di canone è ampiamente sufficiente a integrare il grave inadempimento, determinato ex lege (art. 5 l. 392/78) in un solo canone di locazione decorsi venti giorni dalla scadenza. La causa deve quindi essere decisa sulla base della ragione più liquida.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e lo stesso va condannato al rilascio immediato dell'immobile.
Inoltre, il conduttore va condannato al pagamento dei canoni arretrati fino a novembre 2025 oltre a quelli maturandi fino all'esecuzione del rilascio (in via analogica rispetto all'art. 664 c.p.c. e ai sensi dell'art. 1591 c.c.). pagina 5 di 6 La domanda di risoluzione per inadempimento dovuto all'avere permesso a terzi di utilizzare l'immobile va ritenuta assorbita in quella di risoluzione per inadempimento per mancato pagamento del canone.
Le spese di lite, liquidate in misura inferiore alla media (per la semplicità della causa) sulla base del valore della somma maturata alla data della sentenza, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di VA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
DICHIARA
La risoluzione del contratto di locazione sottoscritto da e da Parte_1
, relativo all'immobile sito in Maserà di VA, via Bernardi n. 2, Controparte_1 per inadempimento di Controparte_1
AN
all'immediato rilascio dell'immobile sito in Maserà di VA, via Controparte_1
Bernardi n. 2, libero e sgombero da persone e cose, anche interposte
AN
al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
5.500,00 per canoni da febbraio a novembre 2025, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre ai canoni a scadere fino all'esecuzione del rilascio
AN
al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1 Parte_1
, spese liquidate in euro 583,93 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per
[...] compensi, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta.
VA, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Lolli
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