Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Il reato di rifiuto di atto di ufficio non è integrato qualora l'atto, pur rispondente alle ragioni indicate dall'art. 328, comma secondo, cod. pen., non riveste carattere di indifferibilità e di doverosità. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha negato che ricorressero tali requisiti nel comportamento di un sindaco che, essendo indagato per fatti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, aveva omesso di dare notizia alla giunta comunale degli avvisi di fissazione dell'udienza per l'incidente probatorio, notificatigli anche nella qualità di legale rappresentante dell'amministrazione comunale, rivestente la qualità di persona offesa: e ciò sia in quanto difettava l'estremo della indifferibilità sia perché il sindaco, essendo indagato, si trovava in conflitto di interessi con l'ente rappresentato, con la conseguenza che al medesimo non avrebbe dovuto essere indirizzata la notifica dell'avviso quale rappresentante della persona offesa, stante la previsione dell'art. 77, comma secondo, cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 5596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5596 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza Pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 11.2.99
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Trifone Consigliere N. 300
3. Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo Consigliere N. 44711/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso,
avverso la sentenza pronunciata il 16 luglio 1998 dalla Corte di appello di Campobasso nei confronti di SA RE. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Siniscalchi, che ha concluso per la dichiarazione di del ricorso.
Udito, per l'imputato, l'avv. Vittorio Rizzi.
FATTO
1. Con sentenza del 16 luglio 1998 la Corte di appello di Campobasso confermava la decisione del Tribunale di Isernia pronunciata il 19 novembre 1997 che aveva assolto SA RE dal delitto di abuso di ufficio continuato perché, avendo ricevuto, nella sua qualità di Sindaco e, dunque, di legale rappresentante, del Comune di Agnone, la notifica della fissazione dell'udienza per l'incidente probatorio in un procedimento che lo vedeva indagato dei reati di cui agli artt.232 e 324 c.p., nonché analoga notifica della data stabilita per l'espletamento dell'udienza preliminare, ometteva di trasmettere gli avvisi alla Giunta competente ad esaminare la possibilità di far costituire parte civile il Comune ovvero di farlo almeno comparire quale persona offesa.
2. Tre le rationes decidendi adottate dal Tribunale. In primo luogo, l'evidente conflitto di interessi tra il Comune ed il Sindaco, che avrebbe dovuto indurre l'autorità giudiziaria a nominare un curatore speciale a norma dell'art. 77, comma 2, c.p.p.;
non sarebbe, in sintesi, configurabile nell'inerzia del SA una condotta posta in essere indebitamente, non potendo pretendersi da parte dell'imputato comportamenti pregiudizievoli per la sua difesa.
In secondo luogo, l'insussistenza della prova dell'elemento soggettivo del reato, dovendosi inferire che, stante l'abnormità della notificazione, il Sindaco non si sia reso conto dei duplici destinatari di essa.
In terzo luogo, la non ravvisabilità di un indebito rifiuto di atti di ufficio che, "per ragioni di giustizia", devono essere compiuti senza ritardo, venendo qui in considerazione atti specificamente collegati ad esigenze di buona amministrazione ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione civile in sede penale.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello, deducendo violazione dell'art. 328, 1^ comma, c.p., nonché mancanza di motivazione in punto di responsabilità in ordine al reato ivi previsto.
Sotto l'un profilo, premessi argomentati rilievi quanto alla legittimità della "derubricazione" dell'ipotesi di reato originariamente contestata nel rifiuto di atti di ufficio, una volta che l'abuso esplicitato attraverso un comportamento omissivo procuri un pregiudizio ali, amministrazione, ci si duole della errata pronuncia assolutoria nonostante il fatto contenesse tutti i requisiti della evocata fattispecie.
Sotto l'altro profilo, si contesta l'apparato argomentativo della sentenza impugnata nella parte riguardante l'affermata assenza sia dell'elemento psicologico del reato (anche considerando che la legge non richiede, per la sua realizzazione, la coscienza dell'antigiuridicità), sia di fini di giustizia coessenziali alla condotta omissiva contemplata nell'art. 328, 1^ comma, c.p. DIRITTO
4. Occorre premettere che, di fronte ad una ipotesi di reato contestata, costituisce precipuo dovere del giudice accertare, ove ritenga questa non sussistente, la configurabilità di un diverso reato legato al primo da un rapporto, sia pur improprio, di continenza. In tale ipotesi, infatti, ferma restando in tutta la sua concreta effettività la tutela del diritto di difesa, la verifica non incontra limiti di sorta perché, una volta riscontrata l'impossibilità di qualificare il fatto secondo quanto emerge dall'imputazione, il giudice deve procedere a quelle sub - qualificazioni indispensabili al fine di non precludere l'osservanza del principio di legalità.
Ad una simile regola si ispirano, appunto, le disposizioni contenute nel capo IV, del titolo III, del libro VII del codice di rito, dalla cui trama complessiva si ricava: che il pubblico ministero è tenuto a modificare l'imputazione sul doppio presupposto dell'emergenza in dibattimento di una diversa connotazione storica dello stesso fatto contestato nel decreto che dispone il giudizio e dell'insussistenza della incompetenza, per difetto, del giudice dibattimentale in ordine al fatto risultato in dibattimento, con la conseguenza che quando si operi non una modifica di quel complesso di accadimenti che integrano il reato nella sua configurazione giuridica degli elementi costitutivi e circostanziali dei quali esso consta, ma soltanto una diversa loro valutazione, si è al di fuori della ipotesi in cui si rende necessaria una modifica dell'imputazione a norma dell'art. 516 c.p.p. (cfr. Cass., 14 novembre 1991, Casanova); che la locuzione
"fatto nuovo" concerne un accadimento del tutto difforme per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento ovvero assolutamente diverso da quello contestato (Cass., 14 marzo 1994, Mangiapia); che, a corollario di tali prescrizioni, sta il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, la cui violazione può prospettarsi solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale: nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così di fronte - senza aver avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo;
non ricorrendo una situazione del genere, tutte le volte in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (cfr., ex plurimis, Cass., 17 ottobre 1994, Armanini;
ma anche Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco) . E se è pur vero che nell'area della norma ora considerata sembra assumere rilievo esponenziale la tutela del diritto di difesa, ciò avviene perché il potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica assume anch'essa una valenza costituzionale, così da evitare che, una volta riscontrata nel fatto contestato l'assenza della qualificazione risultante dall'addebito, il giudice debba comunque pervenire al proscioglimento precludendo l'esercizio dell'azione penale in base al principio ne bis in idem. Posti tali rilievi, doverosi considerando le argomentazioni addotte dal Procuratore Generale nella parte iniziale dell'atto di impugnazione, ma che non eccedono la constatazione della -peraltro incontestata - ammissibilità dell'impugnazione stessa, la Corte ritiene il ricorso privo di fondamento.
5. Occorre premettere che il reato di rifiuto di atti di ufficio, evocato dal ricorso, si sostanzia, sul piano oggettivo, nell'indebito rifiuto, da parte del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico servizio) di compiere atti di ufficio designati da finalità specifiche, vale a dire da "ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità".
La sentenza impugnata ha negato la ravvisabilità nel caso di specie dell'elemento oggettivo - pur riconoscendo provata la materialità del fatto - sia per non potersi considerare indebito il rifiuto di inoltrare gli atti notificati, stante l'evidente conflitto di interessi provocato dalla notificazione allo stesso soggetto nella duplice veste di imputato e di rappresentante della persona offesa, sia perché il rifiuto non sarebbe stato preordinato ad eludere "ragioni di giustizia", essendo riferibile ad una mera attività amministrativa (la deliberazione della Giunta quanto alla partecipazione del Comune all'incidente probatorio nella qualità di persona offesa e quanto all'esercizio del diritto di costituirsi parte civile).
Orbene, sotto entrambi i profili le censure del ricorrente non risultano cogliere la particolarità della fattispecie concreta e devono essere, quindi, essere disattese.
6. Dal primo punto di vista, correttamente il Pubblico ministero ha richiamato, non il comportamento presupposto (quello cioè concretamente realizzato dal pubblico ufficiale), ma l'atto conseguenziale rilevante sul piano del possibile giuridico;
l'essersi, cioè, il Sindaco, rifiutato di consegnare al Vice Sindaco gli avvisi notificati, affinché costui provvedesse a convocare la Giunta municipale, così da consentire l'adozione delle delibere più conformi agli interessi dell'Amministrazione. Senonché il conflitto di interessi ravvisabile dall'essere la medesima persona destinatario degli atti notificati fa subito emergere 1, assoluta atipicità della vicenda sottoposta ora all'esame della Corte. Si tratta, infatti, di una situazione di conflitto non avvertita dalla stessa autorità giudiziaria che ha richiesto la notificazione, cui era (ovviamente) nota la qualità di imputato per gli stessi reati della medesima persona citata quale rappresentante della persona offesa. E, a tal fine, non appare del tutto improprio il richiamo all'art. 77, comma 2, c.p.p., tanto più considerando che, a norma dell'art. 154, comma
4, dello stesso codice, le notificazioni alle pubbliche amministrazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile;
una disposizione, quella adesso ricordata, da ritenere estensibile alla persona offesa dal reato.
Non può contestarsi, allora, l'argomentazione del giudice a quo la quale ha escluso che il rifiuto sia stato posto in essere indebitamente. A ciò aggiungasi che un rifiuto di trasmissione che trovi giustificazione plausibile alla stregua delle norme processuali che, dettando le regole relative alle notificazioni, individuano una situazione di assoluta incompatibilità, con conseguenti riverberi sulla stessa validità del procedimento notificativo, per l'esistenza di un conflitto di interessi quando il ricevente rivesta un ruolo che comporti la possibilità, stabilita ex lege, che l'atto notificativo non produca i suoi effetti (arg. ex art.157 c.p.p.), costituisce l'univoco segnale ermeneutico di un assetto conformato in modo tale da escludere - proprio per il suo rilievo processuale - la fattispecie evocata nel ricorso.
Con conseguente assenza - correttamente affermata dalla Corte territoriale - della natura indebita del rifiuto, solo considerando che il SA, nella sua qualità di imputato, mai avrebbe potuto divenire destinatario del dovere di informazione alla persona offesa dei diritti ad essa spettanti proprio in pregiudizio dello stesso destinatario degli atti notificati. Tanto da far ritenere, a fortiori, tamquam non esset una notificazione eseguita nei confronti di un imputato che, pure se investito di un munus pubblico, non può abdicare ai suoi fondamentali diritti costituzionalmente presidiati, fornendo alla "parte avversa" lo strumento, mediato dall'attività amministrativa dell'organo chiamato a deliberare, per l'esercizio delle pretese da poter far valere a suo carico;
il tutto, ancora una volta, rammentando i criteri interpretativi additati dal diritto processuale che, laddove l'atto non abbia raggiunto il suo scopo, non consentono di ritenere - pure nel caso di specie - valido il procedimento notificativo eseguito nei confronti della persona offesa dal reato.
7. Sotto il secondo profilo, risulta esente da censure argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'atto rifiutato appartiene solo mediatamente alle categorie indicate dall'art. 328, 1^ comma, c.p. Può, infatti, qui ripetersi che gli atti che il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio deve compiere senza ritardo non sono quelli genericamente correlati a ragioni di giustizia, ma solo quelli che per tali ragioni devono essere tempestivamente posti in essere (cfr. Sez. VI, 21 settembre 1995, Durante). Donde la natura di stretta interpretazione delle finalità indicate dall'art. 1^ comma, c.p. - per taluni versi analoghe a quelle previste dall'art. 650 dello stesso codice, oggetto di sedimentazioni interpretative qui davvero pertinenti - come tali, non estensibili fino a ricomprendere l'esercizio di una pretesa che, se pur azionabile in sede giurisdizionale, resta confinata nell'area dell'interesse pubblico amministrativo, la cui tutela è affidata alla esclusiva competenza dell'Amministrazione.
8. I rilievi che precedono esonerano il Collegio dall'esame della censura concernente l'elemento soggettivo del reato peraltro ai limiti dell'ammissibilità, coinvolgendo in larga parte apprezzamenti di fatto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999