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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12627 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 23405 /2025 all'udienza del 09/12/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalla Parte_1 CP_1
– in persona dell'Avv. ELIA FRANCESCO e dall'Avv. Daniela De Salvatore, Pec.
[...]
giusto mandato in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Iandolo TA, pec. t, giusta procura alle liti Email_2 notarile;
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo contestato pari ad euro 3586,31, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. A sostegno della propria domanda deduceva di essere titolare del trattamento assistenziale di pensione di invalidità ex art. 12 L. n. 118/71, dal giugno 2007; che con nota del 18.03.2016 l aveva CP_2 comunicato la sussistenza di un credito pari ad euro 3596,67; che la nota dell aveva previsto la CP_2 sussistenza di un debito pari ad euro 3586,31, imputato all'anno 2013, a titolo di pensione di invalidità civile;
deduceva l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo contestato di euro 3586,31. Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che deduceva essere la comunicazione del 18/03/2016 relativa alla definizione di una domanda di ricostituzione reddituale per la pensione n. 044701207505432; che dal ricalcolo eseguito dal 01/6/2007 era derivato un credito a favore del ricorrente pari € 3.596,67; che in tale ricostituzione, relativamente all'anno 2013, il ricalcolo aveva stabilito che la prestazione già erogata non era dovuta per un valore pari a € -3.586,3; che tale somma non dovuta veniva conguagliata con i crediti riconosciuti con la stessa ricostituzione;
che con ricostituzione definita in data 29/09/2025 era stato riconosciuto il diritto alla prestazione per il 2013 e quindi al credito di € 3.586,31, oltre ad un ulteriore credito riferito al 2016 e al 2017 pari rispettivamente a € 3.633,11 e € 3.633,11; che l'intera somma a credito, pari a 10.852,53, era stata quindi posta in pagamento ed il pagamento di tale importo era previsto per il mese di ottobre 2025; per tali ragioni chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 09.12.2025 la parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia, dichiarando che il pagamento era intervenuto il 20 ottobre 2025, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto in data 20.10.2025.
Considerato che
il pagamento è intervenuto il 20.10.2025, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2 dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire ai procuratori CP_2 antistatari.
Roma 09.12.2025. Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 23405 /2025 all'udienza del 09/12/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalla Parte_1 CP_1
– in persona dell'Avv. ELIA FRANCESCO e dall'Avv. Daniela De Salvatore, Pec.
[...]
giusto mandato in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Iandolo TA, pec. t, giusta procura alle liti Email_2 notarile;
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo contestato pari ad euro 3586,31, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. A sostegno della propria domanda deduceva di essere titolare del trattamento assistenziale di pensione di invalidità ex art. 12 L. n. 118/71, dal giugno 2007; che con nota del 18.03.2016 l aveva CP_2 comunicato la sussistenza di un credito pari ad euro 3596,67; che la nota dell aveva previsto la CP_2 sussistenza di un debito pari ad euro 3586,31, imputato all'anno 2013, a titolo di pensione di invalidità civile;
deduceva l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo contestato di euro 3586,31. Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che deduceva essere la comunicazione del 18/03/2016 relativa alla definizione di una domanda di ricostituzione reddituale per la pensione n. 044701207505432; che dal ricalcolo eseguito dal 01/6/2007 era derivato un credito a favore del ricorrente pari € 3.596,67; che in tale ricostituzione, relativamente all'anno 2013, il ricalcolo aveva stabilito che la prestazione già erogata non era dovuta per un valore pari a € -3.586,3; che tale somma non dovuta veniva conguagliata con i crediti riconosciuti con la stessa ricostituzione;
che con ricostituzione definita in data 29/09/2025 era stato riconosciuto il diritto alla prestazione per il 2013 e quindi al credito di € 3.586,31, oltre ad un ulteriore credito riferito al 2016 e al 2017 pari rispettivamente a € 3.633,11 e € 3.633,11; che l'intera somma a credito, pari a 10.852,53, era stata quindi posta in pagamento ed il pagamento di tale importo era previsto per il mese di ottobre 2025; per tali ragioni chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 09.12.2025 la parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia, dichiarando che il pagamento era intervenuto il 20 ottobre 2025, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto in data 20.10.2025.
Considerato che
il pagamento è intervenuto il 20.10.2025, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2 dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire ai procuratori CP_2 antistatari.
Roma 09.12.2025. Il giudice