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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9457 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 18.12.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 19871/25
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Plebiscito a Piscinola 34, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Grazia Caracciolo, elettivamente domiciliata come in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
OB TO, elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi n. 55. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.9.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di avere ricevuto la notifica in data 21.8.2025 dell'avviso di addebito n. 371 2025 00033276 56 000, con cui l' chiedeva il pagamento di euro 916,00 riguardanti le CP_1 spese di lite di ATPO e recupero spese CTU e notifica, relativi al contenzioso istaurato presso il Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, n. rg. 7480/2023 conclusosi con l'emissione del decreto di omologa del 12.03.2024; che il giudice aveva a sua volta disposto la correzione dell'errore materiale il 13.6.2024 a seguito della presentazione dell'istanza di correzione del predetto decreto, dichiarando “parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite”. Concludeva chiedendo “1) IN VIA CAUTELARE, inaudita altera parte, disponga, , l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto;
2) IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti nella narrativa di cui al presente atto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito n. 371 2025 00033276 56 000 nonché di ogni ulteriore atto e/o CP_1 provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti alla ricorrente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' , In via subordinata: accertare l'illegittimità CP_1 della pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 371 2025 00033276 56 000 ; CP_1
Condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle CP_1 spese e competenze del presente giudizio oltre accessori e spese forfetarie come per legge all'avv. Lucia Grazia Caracciolo anticipatario”.
L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, rilevando l'avvenuto CP_1 annullamento dell'avviso di addebito opposto nelle more del giudizio, come da relazione istruttoria in atti. Concludeva pertanto chiedendo di “dichiarare cessata la materia del contendere”.
All'udienza cartolare sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 27 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla totalità dei crediti di cui all'avviso di addebito sopra indicato, conformemente alla richiesta congiunta, formulata sia dal procuratore di parte ricorrente sia da quello del convenuto. L'intervenuta composizione della lite, avvenuta in sede amministrativa – e di cui si è fornita prova mediante la produzione allegata da con riferimento all'annullamento CP_1 dell'avviso di addebito n. 371 2025 00033276 56 000 in data 1.12.2025 per intervenuta CEM (v. relazione istruttoria), determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sentt. 17312/2015; 4035/1999). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
2 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Deve ritenersi che nella specie, laddove non fosse intervenuto in corso di causa il provvedimento di annullamento, la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
il provvedimento di annullamento risale al decorso 1.12.2025, pertanto è successivo al deposito del ricorso del 3.9.2025 e alla sua notifica del 24.9.2025; tuttavia, il buon comportamento processuale dell'ente impositore, che ha riconosciuto la valenza della correzione dell'errore materiale disposta da questo giudice ed è stato indotto in equivoco, in un primo momento, dall'errore materiale, induce a ritenere corretta la compensazione delle spese tra le parti in misura pari alla metà; per il resto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando in relazione alla domanda di cui in epigrafe così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere.
-dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura della metà, condannando
3 l' al pagamento della restante metà, quantificando quest'ultima in euro € 410,00, CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. Napoli, 19.12.2025 Il giudice
Dr.Elisa Tomassi
4
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 18.12.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 19871/25
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Plebiscito a Piscinola 34, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Grazia Caracciolo, elettivamente domiciliata come in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
OB TO, elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi n. 55. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.9.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di avere ricevuto la notifica in data 21.8.2025 dell'avviso di addebito n. 371 2025 00033276 56 000, con cui l' chiedeva il pagamento di euro 916,00 riguardanti le CP_1 spese di lite di ATPO e recupero spese CTU e notifica, relativi al contenzioso istaurato presso il Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, n. rg. 7480/2023 conclusosi con l'emissione del decreto di omologa del 12.03.2024; che il giudice aveva a sua volta disposto la correzione dell'errore materiale il 13.6.2024 a seguito della presentazione dell'istanza di correzione del predetto decreto, dichiarando “parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite”. Concludeva chiedendo “1) IN VIA CAUTELARE, inaudita altera parte, disponga, , l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto;
2) IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti nella narrativa di cui al presente atto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito n. 371 2025 00033276 56 000 nonché di ogni ulteriore atto e/o CP_1 provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti alla ricorrente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' , In via subordinata: accertare l'illegittimità CP_1 della pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 371 2025 00033276 56 000 ; CP_1
Condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle CP_1 spese e competenze del presente giudizio oltre accessori e spese forfetarie come per legge all'avv. Lucia Grazia Caracciolo anticipatario”.
L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, rilevando l'avvenuto CP_1 annullamento dell'avviso di addebito opposto nelle more del giudizio, come da relazione istruttoria in atti. Concludeva pertanto chiedendo di “dichiarare cessata la materia del contendere”.
All'udienza cartolare sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 27 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla totalità dei crediti di cui all'avviso di addebito sopra indicato, conformemente alla richiesta congiunta, formulata sia dal procuratore di parte ricorrente sia da quello del convenuto. L'intervenuta composizione della lite, avvenuta in sede amministrativa – e di cui si è fornita prova mediante la produzione allegata da con riferimento all'annullamento CP_1 dell'avviso di addebito n. 371 2025 00033276 56 000 in data 1.12.2025 per intervenuta CEM (v. relazione istruttoria), determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sentt. 17312/2015; 4035/1999). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
2 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Deve ritenersi che nella specie, laddove non fosse intervenuto in corso di causa il provvedimento di annullamento, la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
il provvedimento di annullamento risale al decorso 1.12.2025, pertanto è successivo al deposito del ricorso del 3.9.2025 e alla sua notifica del 24.9.2025; tuttavia, il buon comportamento processuale dell'ente impositore, che ha riconosciuto la valenza della correzione dell'errore materiale disposta da questo giudice ed è stato indotto in equivoco, in un primo momento, dall'errore materiale, induce a ritenere corretta la compensazione delle spese tra le parti in misura pari alla metà; per il resto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando in relazione alla domanda di cui in epigrafe così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere.
-dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura della metà, condannando
3 l' al pagamento della restante metà, quantificando quest'ultima in euro € 410,00, CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. Napoli, 19.12.2025 Il giudice
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