Sentenza 27 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, attesa la natura necessariamente interinale e provvisoria della sospensione dell'esecuzione preordinata all'esame della richiesta di affidamento in prova c.d. "terapeutico", la quale, ai sensi dell'art. 91, commi 3 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dura soltanto <<fino alla decisione del tribunale di sorveglianza>>, è inammissibile per mancanza di interesse, originaria o sopravvenuta, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, a seguito di incidente, su detta sospensione abbia provveduto, sia nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dopo la pronuncia del tribunale di sorveglianza, sia nel caso in cui detta pronuncia sia intervenuta dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, considerato che in tali ipotesi dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcun concreto e pratico vantaggio, non residuando più, a seguito della decisione del tribunale, qualunque ne sia il contenuto, alcuno spazio di operatività della sospensione, con la conseguenza che il giudizio di legittimità si tradurrebbe unicamente nella verifica astratta dell'esattezza di un provvedimento provvisorio, divenuto ormai inattuabile. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nella specie l'istanza di affidamento terapeutico avanzata dal ricorrente era stata rigettata dal tribunale di sorveglianza competente dopo la presentazione dell'impugnazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal condannato contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in sede di incidente, aveva negato la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/01/2001, n. 29024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29024 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. LD VESSIA - Presidente - del 27/06/2001
2. Dott. BRUNELLO DELLA PENNA - Componente - REGISTRO GENERALE
3. Dott. GUIDO IETTI - Componente - N. 37621/2000
4. Dott. MAURO LOSAPIO - Componente -
5. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Componente -
6. Dott. VINCENZO COLARUSSO - Componente -
7. Dott. PIETRO SIRENA - Componente -
8. Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Componente -
9. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Componente -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ST LD, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 18.7.2000;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni SILVESTRI;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del Sostituto Dott. Aurelio Galasso, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 18.7.2000, la Corte d'Appello di Milano rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di PE AL avverso il provvedimento del 28.2.2000 col quale il Procuratore Generale presso la stessa Corte aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 309/90: a giustificazione della pronuncia veniva rilevato che la sospensione strumentale all'affidamento terapeutico non ha carattere automatico e che essa presuppone che il condannato si trovi in stato di libertà.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 91 e 94 del D.P.R. n. 309/90, sul rilievo che non era stato osservato il principio per cui al P.M. è preclusa la facoltà di negare la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del citato art. 91 sulla base della valutazione del merito della richiesta di affidamento terapeutico: precisava altresì che non ha alcun fondamento la tesi accolta nell'ordinanza impugnata secondo cui l'affidamento presuppone necessariamente che il condannato si trovi in stato di libertà. 2. - Con ordinanza del 16.3.2001, la Quarta Sezione Penale di questa Corte rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla individuazione dell'organo competente a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena in caso di richiesta di affidamento terapeutico. Il Procuratore Generale presso questa Corte insisteva, nella sua requisitoria scritta, nella richiesta di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite dal Primo Presidente Aggiunto, il quale ha fissato per la data odierna la trattazione in camera di consiglio, a norma dell'art. 611 c.p.p. 3. - Con sentenza di pari data, pronunciata nell'odierna camera di consiglio sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Ragusa contro l'ordinanza emessa dal GIP del locale tribunale in data 8.9.2000 nel procedimento nei confronti di NO EP, queste Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto:
1) la disposizione di cui all'art. 91, comma 4, del D.P.R. n.309/90, non è stata abrogata dalla normativa dettata dalla l.27.5.1998, n. 165, sicché spetta al pubblico ministero disporre la sospensione dell'esecuzione della pena già in corso in caso di richiesta dello speciale affidamento presentata, a norma dell'art. 94 del citato D.P.R., dal detenuto tossicodipendente;
2) dalla natura interinale e provvisoria della sospensione dell'esecuzione, preordinata all'esame della richiesta dell'affidamento previsto dall'art. 94 del D.P.R. n. 309/90, deriva che è inammissibile per mancanza di interesse, originaria o sopravvenuta, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sulla sospensione proposto dopo la decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di affidamento ovvero quando, pur essendo il ricorso antecedente, l'istanza sia stata decisa dal tribunale prima della pronuncia del giudice di legittimità.
4. - Con riguardo al secondo principio di diritto, nella citata sentenza di pari data è stato chiarito che avverso il provvedimento con cui il pubblico ministero abbia negato la sospensione richiesta dal detenuto non è esperibile il ricorso per cassazione, ma può essere proposto soltanto incidente dinanzi al giudice dell'esecuzione, il quale dovrà verificare il corretto esercizio di detto potere con le garanzie proprie del procedimento di cui all'art.666 c.p.p. (Cass., Sez. II, 8 giugno 1999, Spadini, rv. 214258),
risolvendo, quindi, una questione che investe l'efficacia provvisoria del titolo esecutivo (Cass., Sez. I, 11 febbraio 1998, Valerio, rv. 210245; Cass., Sez. I, 4 dicembre 1997, Matteagi, rv. 209536; Cass., Sez. V, 28 maggio 1996, Spina, rv. 205210, cit.). Il passaggio attraverso le forme del procedimento di esecuzione rende esperibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice in base all'esplicita previsione dell'art. 666, comma 6, c.p.p. Tuttavia, la riconosciuta ricorribilità del provvedimento del giudice dell'esecuzione richiede talune precisazioni imposte dai peculiari caratteri della sospensione dell'esecuzione preordinata all'esame della richiesta dello speciale affidamento terapeutico. Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 91 del D.P.R. n. 309/90 risulta che la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione o dell'esecuzione della pena già in corso dura "fino alla decisione del tribunale di sorveglianza", al quale devono essere trasmessi immediatamente gli atti per la pronuncia sull'istanza di affidamento, su cui il tribunale dovrà deliberare entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Dalle precise linee della normativa traspare dunque, in modo non equivoco, che la sospensione ha, per sua intrinseca natura e funzione, carattere necessariamente interinale e provvisorio, essendo comunque destinata a cessare con la pronuncia del tribunale di sorveglianza, quale che sia il contenuto della decisione, nel senso che se la richiesta di affidamento per tossicodipendenti venga accolta, la sospensione sarà sostituita dall'applicazione dello speciale regime previsto per tale misura alternativa alla detenzione e che, in caso di rigetto, verrà parimenti meno la sospensione dell'esecuzione per essere ripristinata l'espiazione della pena in carcere. Deve trarsene la conseguenza che il ricorso ex art. 666, comma 6, c.p.p. contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sulla sospensione è inammissibile, sia quando essa venga impugnata successivamente alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'affidamento sia nell'ipotesi in cui tale decisione intervenga dopo la presentazione del ricorso. In entrambi i casi manca un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, con la sola differenza che nel primo caso la carenza di interesse è originaria e nel secondo è sopravvenuta:
ditalché, poiché la decisione del tribunale di sorveglianza ha reso non più possibile la provvisoria sospensione dell'esecuzione, dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe giammai derivare per il ricorrente alcun concreto e pratico vantaggio e la pronuncia del giudice di legittimità si tradurrebbe unicamente nella declaratoria della esattezza, teorica ed astratta, della decisione sulla sospensione, divenuta comunque ormai inattuabile. 5. - Dalla documentazione in atti risulta che l'istanza di affidamento terapeutico presentata da PE AL è stata rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Bari con ordinanza del 5.12.2000. Pertanto, in puntuale applicazione del principio precedentemente enunciato, dovendo ritenersi ormai superata qualsiasi questione relativa alla legittimità del diniego della sospensione provvisoria ex art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90, il ricorso proposto dal condannato in data 4.8.2000 deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001