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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.15428/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero15428/2022, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale, spese condominiali e vertente
TRA
sito in Napoli ala Via Posillipo Parte_1
n.54 (C.F. ) in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
D'Avino Gloria Costanza presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Francesco Crispi n.31;
ATTORE
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Russo n.15 (CF: ); C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da memoria depositata in data 11.9.2024.
Pag. 1 a 9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il indicato in epigrafe,nel Parte_1
premettere che l'odierno convenuto è proprietario di una grotta situata alla fine di un viale, ove è ubicato il che dipartendo da Via Posillipo n.54 in Parte_1
Napoli, giunge sino al mare, esponeva che sul predetto tratto di strada, ciascun proprietario delle unità immobiliari ivi presenti, vanta una servitù di passaggio, beneficiando dei vari servizi erogati, quali pulizia, portierato, illuminazione e altri servizi comuni.
L'odierno istante, esponeva, inoltre, che per l'amministrazione del predetto viale vengono, ogni anno, approvati rendiconti e preventivi con i millesimi contenuti nella tabella consortile e che tra le medesime parti oggi in lite, già in passato, era insorto un precedente contenzioso in conseguenza delle morosità accumulate dal il CP_1
quale si era concluso con la condanna di questi a pagare le quote condominiali ed i consumi acqua rimasti inevasi.
A tale debito, in epoca successiva alla citata condanna, si aggiungeva, poi,una ulteriore morosità per le quote ordinarie, per le quote straordinarie e per i consumi acqua,per un totale, a tutto il 31.5.2016, di € 76.710,80;
Parte attrice narrava, ancora, che l'odierno convenuto, non intendendo impugnare la sopracitata sentenza e volendo bonariamente definire la questione, aveva proposto all'assemblea del una soluzione transattiva, sicché le parti Parte_1
sottoscrivevano in data 13.07.2016 un “accordo transattivo sottoposto a clausola risolutiva, riconoscimento del debito e dilazione di pagamento con termine essenziale”.
Pag. 2 a 9 Ciò premesso, parte attrice, ha promosso il presente giudizio, lamentando che il non avrebbe rispettato i termini essenziali indicati nell'accordo transattivo, CP_1
decadendo in tal modo dal beneficio e dalle condizioni concordate, tanto che,al mese di giugno 2022, egli risulterebbe ancora moroso perle quote ordinarie e straordinarie
(rendiconti e preventivi anni 2015-2016-2017-2018-2019- 2020 e 2021) di una somma pari a complessivi € 5.578,67.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 28.10.2022, si rilevava il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, dunque, se ne disponeva il rinnovo, rinviandosi a nuova udienza perla comparizione delle parti e la trattazione della causa .In data 28.12.2022, parte attrice provvedeva a depositare l'atto di citazione in rinnovazione, ritualmente notificato al convenuto, Controparte_1
All'udienza del 21.4.2023 venivano, quindi, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,parte attrice rappresentava che, in corso di causa,precisamente in data 23.11.2022, veniva sottoscritto tra le parti in lite un atto ricognitivo di debito, che contestualmente depositava agli atti,con il quale l'odierno convenuto, riconosceva la propria debenza per le quote ordinarie e straordinarie alla data del mese di novembre 2022,per un totale di complessivi €
6.384,67.
Sempre con la prima memoria istruttoria, il istante, integrava la propria Parte_1
domanda,stante che il convenuto, oltre alla morosità in oggetto, non avrebbe, a suo dire,corrisposto neppure gli oneri maturati successivamente alla iscrizione a ruolo della presente causa (risalente al giugno 2022),ossia le quote condominiali decorrenti dal luglio 2022 al dicembre 2022 per € 1.209,00 e le quote condominiali decorrenti dal gennaio 2023 al luglio 2023 per € 1.410,50.
La causa era, infine, ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.9.2024, ove veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
Queste, le richieste conclusive di parte attrice, così come integrate con la prima
Pag. 3 a 9 memoria istruttoria: “Accertare e dichiarare tenuto il sig. a Controparte_1
pagare a favore del di via Posillipo 54 in Napoli, in persona Parte_1
dell'amm.re p.t. avv.to Antonello Romano, la somma di € 8.198,17 oltre interessi dalla maturazione delle singole quote sino al soddisfo;
per l'effetto condannare il sig.
a pagare a favore del di via Posillipo 54 in Controparte_1 Parte_1
Napoli, in persona dell'amm.re p.t., avv.to Antonello Romano, la somma di €
8.198,17 oltre interessi dalla maturazione delle singole quote sino al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA 20%, rimborso CPA e rimborso forfetario, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore avv.
Gloria Costanza D'Avino ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”
Orbene, va, anzitutto,dichiarata la contumacia del convenuto , il Controparte_1
quale sebbene regolarmente citato non si è costituto in giudizio.
Passando all'esame del merito, la domanda va accolta nei limiti sotto indicati e per i motivi che seguono.
Nella fattispecie, la domanda merita accoglimento limitatamente alla somma di €
6.384,67(rispetto alle complessive € 8.198,17pretese), in quanto solo per tale somma
è stata dimostrata l'esistenza del credito.
Invero, parte attrice ha prodotto, in allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6°
c.p.c., copia di scrittura privata, (al cui contenuto, nonché alla cui analitica elencazione della causali di cui alle voci a) e b), pagg. 1 e 2, integralmente si rimanda) sottoscritta in data 23.11.2022 dall'odierno convenuto e dal rappresentante legale p.t. del avv. Antonello Romano, recante l'intestazione Parte_1
“Atto ricognitivo di debito” e riportante la dichiarazione del convenuto nella quale lo stesso si riconosce espressamente debitore della somma complessiva di € 6.384,67, per le seguenti causali:“quote ordinarie e straordinarie (rendiconti e preventivi anni
2015-2016-2017-2018-2019-2020 e 2021) al mese di novembre 2022”.
L'atto ricognitivo comprende, a ben vedere, anche parte di quote ordinarie condominiali riferentesi ad un periodo successivo all'iscrizione a ruolo del presente
Pag. 4 a 9 giudizio(avvenuta nel giugno 2022), includendo anche quelle maturate sino al novembre 2022 (di € 201,50 ciascuna) ossia alla data di sottoscrizione della scrittura privata in oggetto, per come può evincersi dall'esame della stessa.
Orbene, la scrittura privata testé citata, recante la sottoscrizione di , Controparte_1
e contenente una dichiarazione di riconoscimento di debito di inequivoco tenore e significato, si ritiene riconosciuta tacitamente da parte di questi,siccome rimasto contumace nel corso del presente giudizio, atteso il mancato assolvimento dell'onere di disconoscimento in capo ad egli gravante.
Deve dunque, ritenersi fornita prova della provenienza del documento in questione ai sensi dell'art. 215 c.p.c., il quale, invero, al suo primo comma, dispone: “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: se la parte, alla quale la scrittura
è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.”
Accertata la provenienza del documento in forza del tacito riconoscimento di parte convenuta, deve vagliarsi la fondatezza della pretesa creditoria di parte attrice, così come risultante dalla documentazione offerta, per cui appare di preliminare importanza analizzare il disposto di cui all'art. 1988 c.c., a tenore del quale:“La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
In proposito, la Corte Suprema di Cassazione ha precisato che la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente.
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 13/06/2014).
Pag. 5 a 9 Ancor più di recente, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha inteso ribadire che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
A lume dei princìpi sopra affermati, non v'è dubbio che sull'odierno convenuto gravava l'onere di vincere la presunzione circa l'esistenza del credito -così come risultante dalla dichiarazione ricognitiva del debito prodotta in giudizio,ad egli attribuita e da egli tacitamente riconosciuta - dimostrando l'insussistenza, l'invalidità
o qualsiasi altra causa impeditiva, modificativa o estintiva della propria obbligazione.
Tale onere probatorio non è stato assolto, in quanto nessuna prova contraria è stata fornita dal convenuto, ritualmente citato in giudizio e rimasto contumace.
Tenuto anche a mente quanto precisato dalla autorevole giurisprudenza della Corte, secondo cui affinché la ricognizione di debito possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo(Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 15057 del 29/05/2023), non residua dubbio alcuno che il documento prodotto da parte attrice soddisfi pienamente tale requisito se solo si tiene conto che la ricognizione del debito risulta consacrata in una scrittura privata
Pag. 6 a 9 sottoscritta personalmente sia dal debitore che dal creditore del rapporto dedotto in giudizio e che essa reca, anche, la specificazione analitica delle causali del debito.
Infine, per quanto dettagliata, analitica, circostanziata ed inequivoca appaia la dichiarazione di riconoscimento del debito risultante dalla più volte citata scrittura, giova, comunque, rammentare che resta riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 c.c.(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20422 del 29/07/2019).
Fermo quanto sopra riconosciuto, va, invece, rigettata la domanda concernente l'asserito credito di parte attrice per gli oneri condominiali maturati successivamente al novembre 2022.
Come già accennato, parte attrice,con la memoria ex art. 183, 6° comma 1° termine, ha integrato la propria domanda,nello specifico,chiedendo il riconoscimento del proprio credito in ordine alle quote condominiali maturate successivamente all'incardinarsi del giudizio, ossia alle quote dal luglio 2022 al dicembre 2022(rate di
€ 201,50 x 6)per un totale di € 1.209,00 e alle quote da gennaio 2023 a luglio
2023(rate di € 201,50 x 7) per un totale di € 1.410,50.
Orbene, mentre il credito relativo alle rate condominiali riferentesi al periodo dal luglio 2022 al novembre 2022, come sopra visto, risulta essere stato oggetto di una apposita dichiarazione ricognitiva del debitore (con l'effetto che rispetto ad esso si è operata una inversione dell'onere probatorio, talché è stata raggiunta la prova della sua esistenza,così come sopra argomentato),per quanto riguarda la prova del credito relativo alle rate successive al novembre 2022, non essendo esse state oggetto di esplicito riconoscimento di debito, vanno applicate le regole ordinarie, per cui incombe su parte attrice l'onere di dimostrarne l'esistenza.
Ciò debitamente precisato, agli atti, non risultano essere state prodotte, dal attore che ne era onerato,le delibere condominiali di approvazione dei Parte_1
preventivi di spesa riguardanti gli anni 2022 e 2023, né le corrispondenti ripartizioni.
Manca, dunque,un idoneo titolo e la prova documentale del vantato credito,
Pag. 7 a 9 relativamente alle quote condominiali riferentesi al periodo decorrente dal dicembre
2022 al luglio 2023.
Alla luce di quanto sopra esposto e per le motivazioni prospettate, la domanda è, dunque,fondata, essendo stata offerta prova dal istante del credito di € Parte_1
6.384,67 da esso vantato nei confronti dell'odierno convenuto, per le causali di cui all'atto di ricognizione di debito del 23.11.2022, prodotto in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione avviene, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri previsti dal
Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147,applicando i parametri minimi, scaglione valore da € 5.201 a € 26.000, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1
in favore del in persona del suo legale rapp.te p.t., della Parte_1
somma di € 6.384,67, oltre interessi dalla maturazione delle singole quote sino al soddisfo;
Pag. 8 a 9 - condanna alle spese di lite del presente giudizio, in favore Controparte_1
del in persona del suo legale rapp.te p.t., che liquida in Parte_1
€264,00 per spese ed in € 2.540,00per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 3.01.25 Il G.I.
Dott.ssa Valentina Valletta
Pag. 9 a 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero15428/2022, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale, spese condominiali e vertente
TRA
sito in Napoli ala Via Posillipo Parte_1
n.54 (C.F. ) in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
D'Avino Gloria Costanza presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Francesco Crispi n.31;
ATTORE
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Russo n.15 (CF: ); C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da memoria depositata in data 11.9.2024.
Pag. 1 a 9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il indicato in epigrafe,nel Parte_1
premettere che l'odierno convenuto è proprietario di una grotta situata alla fine di un viale, ove è ubicato il che dipartendo da Via Posillipo n.54 in Parte_1
Napoli, giunge sino al mare, esponeva che sul predetto tratto di strada, ciascun proprietario delle unità immobiliari ivi presenti, vanta una servitù di passaggio, beneficiando dei vari servizi erogati, quali pulizia, portierato, illuminazione e altri servizi comuni.
L'odierno istante, esponeva, inoltre, che per l'amministrazione del predetto viale vengono, ogni anno, approvati rendiconti e preventivi con i millesimi contenuti nella tabella consortile e che tra le medesime parti oggi in lite, già in passato, era insorto un precedente contenzioso in conseguenza delle morosità accumulate dal il CP_1
quale si era concluso con la condanna di questi a pagare le quote condominiali ed i consumi acqua rimasti inevasi.
A tale debito, in epoca successiva alla citata condanna, si aggiungeva, poi,una ulteriore morosità per le quote ordinarie, per le quote straordinarie e per i consumi acqua,per un totale, a tutto il 31.5.2016, di € 76.710,80;
Parte attrice narrava, ancora, che l'odierno convenuto, non intendendo impugnare la sopracitata sentenza e volendo bonariamente definire la questione, aveva proposto all'assemblea del una soluzione transattiva, sicché le parti Parte_1
sottoscrivevano in data 13.07.2016 un “accordo transattivo sottoposto a clausola risolutiva, riconoscimento del debito e dilazione di pagamento con termine essenziale”.
Pag. 2 a 9 Ciò premesso, parte attrice, ha promosso il presente giudizio, lamentando che il non avrebbe rispettato i termini essenziali indicati nell'accordo transattivo, CP_1
decadendo in tal modo dal beneficio e dalle condizioni concordate, tanto che,al mese di giugno 2022, egli risulterebbe ancora moroso perle quote ordinarie e straordinarie
(rendiconti e preventivi anni 2015-2016-2017-2018-2019- 2020 e 2021) di una somma pari a complessivi € 5.578,67.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 28.10.2022, si rilevava il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, dunque, se ne disponeva il rinnovo, rinviandosi a nuova udienza perla comparizione delle parti e la trattazione della causa .In data 28.12.2022, parte attrice provvedeva a depositare l'atto di citazione in rinnovazione, ritualmente notificato al convenuto, Controparte_1
All'udienza del 21.4.2023 venivano, quindi, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,parte attrice rappresentava che, in corso di causa,precisamente in data 23.11.2022, veniva sottoscritto tra le parti in lite un atto ricognitivo di debito, che contestualmente depositava agli atti,con il quale l'odierno convenuto, riconosceva la propria debenza per le quote ordinarie e straordinarie alla data del mese di novembre 2022,per un totale di complessivi €
6.384,67.
Sempre con la prima memoria istruttoria, il istante, integrava la propria Parte_1
domanda,stante che il convenuto, oltre alla morosità in oggetto, non avrebbe, a suo dire,corrisposto neppure gli oneri maturati successivamente alla iscrizione a ruolo della presente causa (risalente al giugno 2022),ossia le quote condominiali decorrenti dal luglio 2022 al dicembre 2022 per € 1.209,00 e le quote condominiali decorrenti dal gennaio 2023 al luglio 2023 per € 1.410,50.
La causa era, infine, ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.9.2024, ove veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
Queste, le richieste conclusive di parte attrice, così come integrate con la prima
Pag. 3 a 9 memoria istruttoria: “Accertare e dichiarare tenuto il sig. a Controparte_1
pagare a favore del di via Posillipo 54 in Napoli, in persona Parte_1
dell'amm.re p.t. avv.to Antonello Romano, la somma di € 8.198,17 oltre interessi dalla maturazione delle singole quote sino al soddisfo;
per l'effetto condannare il sig.
a pagare a favore del di via Posillipo 54 in Controparte_1 Parte_1
Napoli, in persona dell'amm.re p.t., avv.to Antonello Romano, la somma di €
8.198,17 oltre interessi dalla maturazione delle singole quote sino al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA 20%, rimborso CPA e rimborso forfetario, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore avv.
Gloria Costanza D'Avino ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”
Orbene, va, anzitutto,dichiarata la contumacia del convenuto , il Controparte_1
quale sebbene regolarmente citato non si è costituto in giudizio.
Passando all'esame del merito, la domanda va accolta nei limiti sotto indicati e per i motivi che seguono.
Nella fattispecie, la domanda merita accoglimento limitatamente alla somma di €
6.384,67(rispetto alle complessive € 8.198,17pretese), in quanto solo per tale somma
è stata dimostrata l'esistenza del credito.
Invero, parte attrice ha prodotto, in allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6°
c.p.c., copia di scrittura privata, (al cui contenuto, nonché alla cui analitica elencazione della causali di cui alle voci a) e b), pagg. 1 e 2, integralmente si rimanda) sottoscritta in data 23.11.2022 dall'odierno convenuto e dal rappresentante legale p.t. del avv. Antonello Romano, recante l'intestazione Parte_1
“Atto ricognitivo di debito” e riportante la dichiarazione del convenuto nella quale lo stesso si riconosce espressamente debitore della somma complessiva di € 6.384,67, per le seguenti causali:“quote ordinarie e straordinarie (rendiconti e preventivi anni
2015-2016-2017-2018-2019-2020 e 2021) al mese di novembre 2022”.
L'atto ricognitivo comprende, a ben vedere, anche parte di quote ordinarie condominiali riferentesi ad un periodo successivo all'iscrizione a ruolo del presente
Pag. 4 a 9 giudizio(avvenuta nel giugno 2022), includendo anche quelle maturate sino al novembre 2022 (di € 201,50 ciascuna) ossia alla data di sottoscrizione della scrittura privata in oggetto, per come può evincersi dall'esame della stessa.
Orbene, la scrittura privata testé citata, recante la sottoscrizione di , Controparte_1
e contenente una dichiarazione di riconoscimento di debito di inequivoco tenore e significato, si ritiene riconosciuta tacitamente da parte di questi,siccome rimasto contumace nel corso del presente giudizio, atteso il mancato assolvimento dell'onere di disconoscimento in capo ad egli gravante.
Deve dunque, ritenersi fornita prova della provenienza del documento in questione ai sensi dell'art. 215 c.p.c., il quale, invero, al suo primo comma, dispone: “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: se la parte, alla quale la scrittura
è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.”
Accertata la provenienza del documento in forza del tacito riconoscimento di parte convenuta, deve vagliarsi la fondatezza della pretesa creditoria di parte attrice, così come risultante dalla documentazione offerta, per cui appare di preliminare importanza analizzare il disposto di cui all'art. 1988 c.c., a tenore del quale:“La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
In proposito, la Corte Suprema di Cassazione ha precisato che la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente.
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 13/06/2014).
Pag. 5 a 9 Ancor più di recente, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha inteso ribadire che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
A lume dei princìpi sopra affermati, non v'è dubbio che sull'odierno convenuto gravava l'onere di vincere la presunzione circa l'esistenza del credito -così come risultante dalla dichiarazione ricognitiva del debito prodotta in giudizio,ad egli attribuita e da egli tacitamente riconosciuta - dimostrando l'insussistenza, l'invalidità
o qualsiasi altra causa impeditiva, modificativa o estintiva della propria obbligazione.
Tale onere probatorio non è stato assolto, in quanto nessuna prova contraria è stata fornita dal convenuto, ritualmente citato in giudizio e rimasto contumace.
Tenuto anche a mente quanto precisato dalla autorevole giurisprudenza della Corte, secondo cui affinché la ricognizione di debito possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo(Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 15057 del 29/05/2023), non residua dubbio alcuno che il documento prodotto da parte attrice soddisfi pienamente tale requisito se solo si tiene conto che la ricognizione del debito risulta consacrata in una scrittura privata
Pag. 6 a 9 sottoscritta personalmente sia dal debitore che dal creditore del rapporto dedotto in giudizio e che essa reca, anche, la specificazione analitica delle causali del debito.
Infine, per quanto dettagliata, analitica, circostanziata ed inequivoca appaia la dichiarazione di riconoscimento del debito risultante dalla più volte citata scrittura, giova, comunque, rammentare che resta riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 c.c.(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20422 del 29/07/2019).
Fermo quanto sopra riconosciuto, va, invece, rigettata la domanda concernente l'asserito credito di parte attrice per gli oneri condominiali maturati successivamente al novembre 2022.
Come già accennato, parte attrice,con la memoria ex art. 183, 6° comma 1° termine, ha integrato la propria domanda,nello specifico,chiedendo il riconoscimento del proprio credito in ordine alle quote condominiali maturate successivamente all'incardinarsi del giudizio, ossia alle quote dal luglio 2022 al dicembre 2022(rate di
€ 201,50 x 6)per un totale di € 1.209,00 e alle quote da gennaio 2023 a luglio
2023(rate di € 201,50 x 7) per un totale di € 1.410,50.
Orbene, mentre il credito relativo alle rate condominiali riferentesi al periodo dal luglio 2022 al novembre 2022, come sopra visto, risulta essere stato oggetto di una apposita dichiarazione ricognitiva del debitore (con l'effetto che rispetto ad esso si è operata una inversione dell'onere probatorio, talché è stata raggiunta la prova della sua esistenza,così come sopra argomentato),per quanto riguarda la prova del credito relativo alle rate successive al novembre 2022, non essendo esse state oggetto di esplicito riconoscimento di debito, vanno applicate le regole ordinarie, per cui incombe su parte attrice l'onere di dimostrarne l'esistenza.
Ciò debitamente precisato, agli atti, non risultano essere state prodotte, dal attore che ne era onerato,le delibere condominiali di approvazione dei Parte_1
preventivi di spesa riguardanti gli anni 2022 e 2023, né le corrispondenti ripartizioni.
Manca, dunque,un idoneo titolo e la prova documentale del vantato credito,
Pag. 7 a 9 relativamente alle quote condominiali riferentesi al periodo decorrente dal dicembre
2022 al luglio 2023.
Alla luce di quanto sopra esposto e per le motivazioni prospettate, la domanda è, dunque,fondata, essendo stata offerta prova dal istante del credito di € Parte_1
6.384,67 da esso vantato nei confronti dell'odierno convenuto, per le causali di cui all'atto di ricognizione di debito del 23.11.2022, prodotto in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione avviene, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri previsti dal
Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147,applicando i parametri minimi, scaglione valore da € 5.201 a € 26.000, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1
in favore del in persona del suo legale rapp.te p.t., della Parte_1
somma di € 6.384,67, oltre interessi dalla maturazione delle singole quote sino al soddisfo;
Pag. 8 a 9 - condanna alle spese di lite del presente giudizio, in favore Controparte_1
del in persona del suo legale rapp.te p.t., che liquida in Parte_1
€264,00 per spese ed in € 2.540,00per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 3.01.25 Il G.I.
Dott.ssa Valentina Valletta
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