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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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7 luglio 2017
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Art. 811. Militari della Marina militare 1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per ((categorie, specialita' o qualificazioni)) e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialita'. (14)
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialita' e' determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "L' articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011".
2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per ((categorie, specialita' o qualificazioni)) e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialita'. (14)
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialita' e' determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "L' articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011".
Giurisprudenza • 12
- 1. Trib. Cosenza, sentenza 14/12/2025, n. 1895Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa IL De AN, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4065/2019 del Ruolo Generale, vertente TRA Parte_1 , con il patrocinio dell'avv. Salvatore Alfano ATTORE E PA , con il patrocinio dell'avv. Oreste Morcavallo CONVENUTO Oggetto: appalto di opere pubbliche. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_2 , premesso di essersi aggiudicata, a seguito di procedura di evidenza pubblica bandita dal PA , …Leggi di più...
- progetto non cantierabile·
- risarcimento danni·
- decadenza onere di riserva·
- art. 108 D.Lgs. 50/2016·
- diffida ad adempiere·
- art. 1454 c.c.·
- autorizzazione sismica·
- risoluzione del contratto·
- appalto di opere pubbliche·
- inadempimento contrattuale