Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9417 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME POPOLO ITALIANO0 9417 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA I LA CORTE SUP EM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 3636/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Cron. ·25271 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 30/04/02 ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LE AN;
intimata 2002 avverso la sentenza n. 591/99 del Tribunale di 1902 TARANTO, depositata il 26/04/99 - R.G. N. 1255/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato JENI per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Taranto accoglieva la domanda proposta dalla sig. NA EN, lavoratrice agricola, diretta ad ottenere dall'INPS il pagamento della indennità per astensione obbligatoria e facoltativa a seguito del parto avvenuto il 3 novembre 1994. Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva appello al Tribunale di Taranto contestando il diritto della lavoratrice agricola a percepire l'indennità per astensione facoltativa. Il Tribunale, con sentenza depositata il 26 aprile 1999, nel rigettare l'appello, rilevava che, non essendo stato impugnato il capo della decisione pretorile relativo al riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di astensione obbligatoria, il passaggio in giudicato della Catalo pronuncia comportava l'incontestabilità dei presupposti di fatto che costituivano il fondamento della relativa pretesa, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro avente natura subordinata ed il requisito del numero delle giornate lavorative, sicchè era irrilevante il provvedimento di cancellazione per l'anno 1993 e non 1994, come erroneamente indicato nell'atto di appello- cui aveva fatto riferimento l'INPS in corso di causa. Dovendo quindi, tener presente il dato relativo agli elenchi nominativi del 1994, essendo stato esercitato nel 1995 il diritto all'astensione obbligatoria, andava presa in considerazione la situazione certificata dalla sezione circoscrizionale di Grottaglie il 27 ottobre 1995 in base alla quale la lavoratrice aveva effettuato, nel 1994, 51 giornate lavorative. Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'INPS propone ricorso fondandolo su un unico motivo. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell' art.15 della L.30 dicembre 1971 n.1204, dell'art. 13 del D.P.R. 25 novembre 1974 n.1206, degli artt.3 e 4 del D.Lgvo 9 aprile 1946 n.212, dell'art. 115 c.p.c., dell'art.2697 C.C., nonché difetto di motivazione, in relazione all'art.360 c.p.c. l'Istituto ricorrente afferma di aver sempre sostenuto, anche in fase di appello, che la sig. EN non aveva diritto alle prestazioni economiche di maternità per astensione facoltativa perché non risultava dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai fini assicurativi e deduce che il Tribunale aveva omesso del tutto di verificare Cataldi l'esistenza del compimento delle 51 giornate di lavoro subordinato in agricoltura, da parte della EN, per l'anno in contestazione (1994). Osserva il ricorrente che la decisione impugnata era basata su un'erronea valutazione dell'incidenza, dal punto di vista sostanziale e processuale, degli elenchi dei lavoratori agricoli, mentre il diritto di questi ultimi ad ottenere dall'INPS le prestazioni previdenziali non nasce dalla semplice iscrizione dei medesimi negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma direttamente dalla legge, quando si realizzano le condizioni da essa stabilite per l'acquisizione da parte dell'interessato della qualità di lavoratore agricolo;
la prova della sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento di dette prestazioni doveva essere fornita dall'interessato, prova che nel caso in esame non era stata fornita, nonostante le chiare contestazioni mosse dalla difesa dell'Ente. L'Istituto deduce ancora che il Tribunale non aveva preso affatto in esame la lettera del 7 marzo 1998 della Sezione Circoscrizionale di Grottaglie che attestava proprio l'intervenuta decisione di cancellazione della EN dagli elenchi per il 1994; il า Tribunale aveva infatti ritenuta idonea a convalidare il requisito delle 51 giornate per l'anno 1994 la precedente attestazione del 27 ottobre 1995, sebbene fosse superata dalla successiva comunicazione del 7 marzo 1998 dello stesso ufficio, che nella sentenza impugnata non veniva neanche menzionata;
come pure erano stati ignorati, senza motivazione in merito, gli elenchi suppletivi, relativi alla cancellazione per il periodo in contestazione, prodotti all'udienza del 14 gennaio 1999, in precedenza non disponibili in quanto in corso di emanazione, come da espressa riserva in ricorso. Il ricorso è fondato. Va premesso che, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo Cetales oneroso per un numero minimo di giornate lavorative in ogni anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R. d. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo ( che può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della ༢ prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve venire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. Sez. Un.26 ottobre 2000 n.1133). Va inoltre considerato che gli elenchi in questione riflettono la situazione di cui all'anno precedente e la sussistenza per il requisito per l'iscrizione, relativo al numero minimo delle giornate lavorative necessario ai fini della copertura assicurativa deve essere verificata con riferimento all'anno precedente a quello in cui è avvenuta l'astensione (Cass. 16 luglio 1992 n.8626). Nel caso in esame tenuto conto che il parto si è verificato il 3 novembre 1994, AT la ricorrente avrebbe potuto usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro solo successivamente al termine dell'astensione obbligatoria protrattasi sino al 3 febbraio 1995: esattamente, quindi l'INPS, ai fini del diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità per astensione facoltativa dal lavoro per maternità verificatasi nel 1995, ha considerato come anno di riferimento il 1994, mentre per il parto verificatosi nel 1994 era necessaria, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, l'iscrizione negli elenchi per l'anno 1993. Del resto sulla necessità che, per l'assenza facoltativa, l'anno di riferimento sia il 1994 concorda anche anche il Tribunale il quale, nel ritenere sussistente la copertura assicurativa, si è riferito alla situazione certificata dalla sezione circoscrizionale di Grottaglie il 27 ottobre 1995 in base alla quale la EN aveva effettuato nel 1994, 51 giornate lavorative;
nella sentenza impugnata non vi è peraltro alcun cenno alla lettera del 7 marzo 1998 della stessa Sezione Circoscrizionale di Grottaglie, depositata dall'INPS insieme all'atto di A appello, successiva alla certificazione al documento richiamato nella sentenza impugnata, che attesta la cancellazione della EN dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 1994, sicché non è possibile conoscere se il Tribunale, nel decidere l'appello, abbia tenuto conto di tale elemento di valutazione o le ragioni di una eventuale non ritenuta valutabilità o decisività La sentenza impugnata va quindi cassata, e la causa viene rinviata per la decisione, anche in merito alle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002 Grasia Cataliti IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Villin m u s Curve farselle Dopos ato fa Galleria 27 84-2002 999 PPL CANCEL CEPE wave frend leмене