Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2008, n. 46263
CASS
Sentenza 19 novembre 2008

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È illegittimo il provvedimento disciplinare (nella specie di esclusione per quindici giorni dalle attività in comune) deliberato dal consiglio di disciplina di istituto penitenziario nei confronti di detenuto per avere egli opposto il rifiuto a perquisizione personale mediante denudamento con flessioni sulle gambe prima di recarsi a colloquio con il difensore senza vetro divisorio, allorché sia motivato non con l'allegazione di effettive e specifiche esigenze di sicurezza interna, ma con il riferimento esclusivo all'astratta previsione regolamentare, in tal modo ritenendo automaticamente imponibile una forma di controllo che, per la sua grave invasività, va adottata solo in circostanze che ne facciano ritenere ineluttabile l'adozione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2008, n. 46263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46263
    Data del deposito : 19 novembre 2008

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