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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa SI RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta a RGL n. 3819/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Schipani Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
, Controparte_1 CP_2 [...]
di Torino, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, CP_3
c.p.c., dalla dott.ssa Concetta Parafioriti, dalla dott.ssa Giusi Bove e dalla dott.ssa
RI TO
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto la mancata valorizzazione del servizio militare obbligatorio, prestato non in costanza di rapporto, all'interno del punteggio attribuitogli nella graduatoria provinciale per le supplenze del personale docente e educativo dell' per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, Controparte_4
in relazione alla classe di concorso B014. Il ricorrente ha esposto di aver svolto il servizio militare di leva dal 19 febbraio 2000 al 19 febbraio 2001, non in costanza di nomina, e di non aver ottenuto in relazione a tale servizio alcun punteggio nella pagina 1 di 6 graduatoria menzionata (punteggio totale di 24,5). Ha evidenziato quindi l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024 per contrasto con le previsioni degli artt. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 e 2050 d.lgs. n. 66/2010 e ha concluso chiedendo la valutazione del servizio militare svolto e, di conseguenza,
l'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 36,5.
Si è costituito il evidenziando la correttezza della mancata valutazione CP_1
alla luce del disposto dell'art. 15, comma 6 dell'O.M. 88/2024, in quanto il servizio militare è stato prestato dal ricorrente non in costanza di nomina. In via pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e nel merito ha sostenuto la conformità dell'operato dell'amministrazione e delle previsioni dell'O.M. vigente alla legge, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18 settembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto, per l'a.s. in corso, un incarico di supplenza annuale di 18 ore settimanali e di reputare soddisfacente tale incarico, anche in relazione alla sede di servizio.
L'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere rigettata. Si richiama sul punto la posizione assunta dalle sezioni unite della Cassazione: ”Nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale
pagina 2 di 6 conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria” (ord. 19 aprile 2023, n. 10538).
Sempre in via pregiudiziale, si osserva che il contraddittorio risulta compiutamente instaurato tra le parti, senza che sia necessario procedere a chiamare in causa altri docenti ricompresi nella medesima graduatoria. È stato affermato infatti che “ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione” (Cass. 9 novembre 2018, n. 28766, richiamata da Cass., Sez. L., sent. 2 marzo 2020, n. 5679). Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto la mera correzione del punteggio attribuitogli, senza domandare l'assegnazione di una determinata supplenza, e, inoltre, ha dichiarato di reputarsi soddisfatto dell'incarico annuale ottenuto per l'a.s. 2025/2026, di modo che la domanda risulta “compatibile con i risultati della selezione” e non lede in maniera diretta la posizione giuridica di altri docenti inseriti nella graduatoria.
Nel merito, il ricorso è fondato. Come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità: “l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta
l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo pagina 3 di 6 l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass.
n. 41894/2021). Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art.
52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)” (Cass., Sez. L., sentenza 29 marzo 2024, n.
8586; in tal senso già Cass., sent. n. 5679/2020, cit.).
Tale lettura trova conferma anche nella recente giurisprudenza del Consiglio di
Stato che, richiamata la necessità di “un'interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al «sacro dovere del cittadino» di provvedere alla
«difesa della Patria» (articolo 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino»”, ha confermato l'annullamento dell'O.M. 88/2024 disposto dal giudice di primo grado, proprio in relazione al disposto dell'art. 15, comma 6 (Cons. St., sent. 03 aprile 2025, n. 2854).
Il punteggio da attribuire a chi, come il ricorrente, abbia svolto il servizio di leva prima della nomina deve essere individuato in quello previsto per il servizio militare prestato in costanza di nomina, pari a 12 punti (come si ricava da una lettura pagina 4 di 6 congiunta dell'art. 15, comma 6, cit., e degli Allegati A3 e A4 all'O.M. 88/2024). Se è vero che la Suprema Corte ha ritenuto compatibile con l'art. 2050, comma 1, cit., la previsione del D.M. 50/2021 che ha introdotto, in relazione al personale ATA, un punteggio differente per il servizio militare svolto prima e dopo la nomina (Cass., Sez.
L., 14 aprile 2025, n. 9738; ma, in senso contrario, Cons. Stato sent. n. 9864/2024 che ha annullato il suddetto D.M.), va evidenziato che, in tal caso, entrambe le ipotesi erano valorizzate e gli autonomi punteggi espressamente indicati. Al contrario, nel caso di specie, il servizio di leva svolto prima della nomina non è valutato affatto e l'unico punteggio previsto dall'ordinanza ministeriale è quello di 12 punti per precedenti servizi di insegnamento, assegnato, in virtù dell'art. 15, comma 6, anche a chi abbia svolto il servizio militare in costanza di nomina. In assenza di diversa previsione, con il medesimo punteggio va valutato anche il servizio militare obbligatorio svolto prima della nomina.
Pertanto, deve essere affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento di 12 punti ulteriori, per un totale di 36,5 punti, a valere nelle graduatorie indicate in ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo (D.M. 55/2014, fasi di studio, introduttiva e decisoria, causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi attesa la serialità della controversia, l'assenza di questioni in fatto e la natura circoscritta delle questioni di diritto trattate), seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento di 12 punti per il servizio militare obbligatorio prestato, a valere nelle graduatorie provinciali per le supplenze nella scuola secondaria di I e II grado, II fascia, pubblicate dall'Ufficio
pagina 5 di 6 per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, per la Parte_2
classe di concorso B014; condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Schipani, antistatario.
Così deciso in Torino, l'11 dicembre 2025.
LA GIUDICE
SI RI
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Giovanni Manzoni.
LA GIUDICE
SI RI
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa SI RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta a RGL n. 3819/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Schipani Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
, Controparte_1 CP_2 [...]
di Torino, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, CP_3
c.p.c., dalla dott.ssa Concetta Parafioriti, dalla dott.ssa Giusi Bove e dalla dott.ssa
RI TO
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto la mancata valorizzazione del servizio militare obbligatorio, prestato non in costanza di rapporto, all'interno del punteggio attribuitogli nella graduatoria provinciale per le supplenze del personale docente e educativo dell' per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, Controparte_4
in relazione alla classe di concorso B014. Il ricorrente ha esposto di aver svolto il servizio militare di leva dal 19 febbraio 2000 al 19 febbraio 2001, non in costanza di nomina, e di non aver ottenuto in relazione a tale servizio alcun punteggio nella pagina 1 di 6 graduatoria menzionata (punteggio totale di 24,5). Ha evidenziato quindi l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 88/2024 per contrasto con le previsioni degli artt. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 e 2050 d.lgs. n. 66/2010 e ha concluso chiedendo la valutazione del servizio militare svolto e, di conseguenza,
l'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 36,5.
Si è costituito il evidenziando la correttezza della mancata valutazione CP_1
alla luce del disposto dell'art. 15, comma 6 dell'O.M. 88/2024, in quanto il servizio militare è stato prestato dal ricorrente non in costanza di nomina. In via pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e nel merito ha sostenuto la conformità dell'operato dell'amministrazione e delle previsioni dell'O.M. vigente alla legge, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18 settembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto, per l'a.s. in corso, un incarico di supplenza annuale di 18 ore settimanali e di reputare soddisfacente tale incarico, anche in relazione alla sede di servizio.
L'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere rigettata. Si richiama sul punto la posizione assunta dalle sezioni unite della Cassazione: ”Nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale
pagina 2 di 6 conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria” (ord. 19 aprile 2023, n. 10538).
Sempre in via pregiudiziale, si osserva che il contraddittorio risulta compiutamente instaurato tra le parti, senza che sia necessario procedere a chiamare in causa altri docenti ricompresi nella medesima graduatoria. È stato affermato infatti che “ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione” (Cass. 9 novembre 2018, n. 28766, richiamata da Cass., Sez. L., sent. 2 marzo 2020, n. 5679). Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto la mera correzione del punteggio attribuitogli, senza domandare l'assegnazione di una determinata supplenza, e, inoltre, ha dichiarato di reputarsi soddisfatto dell'incarico annuale ottenuto per l'a.s. 2025/2026, di modo che la domanda risulta “compatibile con i risultati della selezione” e non lede in maniera diretta la posizione giuridica di altri docenti inseriti nella graduatoria.
Nel merito, il ricorso è fondato. Come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità: “l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta
l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo pagina 3 di 6 l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass.
n. 41894/2021). Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art.
52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)” (Cass., Sez. L., sentenza 29 marzo 2024, n.
8586; in tal senso già Cass., sent. n. 5679/2020, cit.).
Tale lettura trova conferma anche nella recente giurisprudenza del Consiglio di
Stato che, richiamata la necessità di “un'interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al «sacro dovere del cittadino» di provvedere alla
«difesa della Patria» (articolo 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino»”, ha confermato l'annullamento dell'O.M. 88/2024 disposto dal giudice di primo grado, proprio in relazione al disposto dell'art. 15, comma 6 (Cons. St., sent. 03 aprile 2025, n. 2854).
Il punteggio da attribuire a chi, come il ricorrente, abbia svolto il servizio di leva prima della nomina deve essere individuato in quello previsto per il servizio militare prestato in costanza di nomina, pari a 12 punti (come si ricava da una lettura pagina 4 di 6 congiunta dell'art. 15, comma 6, cit., e degli Allegati A3 e A4 all'O.M. 88/2024). Se è vero che la Suprema Corte ha ritenuto compatibile con l'art. 2050, comma 1, cit., la previsione del D.M. 50/2021 che ha introdotto, in relazione al personale ATA, un punteggio differente per il servizio militare svolto prima e dopo la nomina (Cass., Sez.
L., 14 aprile 2025, n. 9738; ma, in senso contrario, Cons. Stato sent. n. 9864/2024 che ha annullato il suddetto D.M.), va evidenziato che, in tal caso, entrambe le ipotesi erano valorizzate e gli autonomi punteggi espressamente indicati. Al contrario, nel caso di specie, il servizio di leva svolto prima della nomina non è valutato affatto e l'unico punteggio previsto dall'ordinanza ministeriale è quello di 12 punti per precedenti servizi di insegnamento, assegnato, in virtù dell'art. 15, comma 6, anche a chi abbia svolto il servizio militare in costanza di nomina. In assenza di diversa previsione, con il medesimo punteggio va valutato anche il servizio militare obbligatorio svolto prima della nomina.
Pertanto, deve essere affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento di 12 punti ulteriori, per un totale di 36,5 punti, a valere nelle graduatorie indicate in ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo (D.M. 55/2014, fasi di studio, introduttiva e decisoria, causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi attesa la serialità della controversia, l'assenza di questioni in fatto e la natura circoscritta delle questioni di diritto trattate), seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento di 12 punti per il servizio militare obbligatorio prestato, a valere nelle graduatorie provinciali per le supplenze nella scuola secondaria di I e II grado, II fascia, pubblicate dall'Ufficio
pagina 5 di 6 per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, per la Parte_2
classe di concorso B014; condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Schipani, antistatario.
Così deciso in Torino, l'11 dicembre 2025.
LA GIUDICE
SI RI
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Giovanni Manzoni.
LA GIUDICE
SI RI
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