Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8569 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 85697/002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S PR Oggetto SEZ ONE SECONDA CIVILE Rilascio Immobile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 21132/98 - Dott. Ugo RIGGIO Cron. 23582 Consigliere Rel. Consigliere Rep. 1762 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud.22/02/02 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere E VARIE DCV ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA LG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320/D-4, presso lo studio dell'avvocato MAZZA G, difesa dagli avvocati IANNARELLI PASQUALE, PRIGIONIERI FRANCESCO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. contro per diritti € 3.10 IA NZ, IA NG, IA AN, || 14 GLU.2002 IL CANCELLIERE IA LA, elettivamente domiciliati in ROMA CLIVO DI CINNA 196, presso lo studio dell'avvocato "LILIANA SALEMME che li difende, giusta delega in CANCELLER 2002 atti;
- controricorrenti 285 -1- avverso la sentenza n. 200/98 della Corte d'l'Appello di BARI, depositata il 10/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato MAZZA RICCI Gigliola, per delega dell'avvocato PRIGIONIERI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SALEMME Liliana, difensore det resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ы udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore н Generale Dott. NC AR che ha concluso per а l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 20 febbraio 1985 AN Con atto NC, GE, NT ed EM convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, AN LG esponendo: -che AN NC, proprietario in San Severo di due vani concamerati con sovrastante area edificabile, siti alla via Incanto n.45 (ora via Gioberti), aveva donato con rogito De IO del 12.2.1930 al figlio CH i due vani e con rogito D'LF del 3.4.1935 all'altro figlio EO la sovrastante area edificabile;
-che AN CH aveva a sua volta donato i due х vani concamerati alla figlia AN LG con rogito и к Petitti dell'1.3.1968; е -che AN EO, il quale aveva nel frattempo venduto a AN AR e poi dalla stessa ricomprato edificabile, era deceduto intestato il 12 l'area giugno 1971, tal che i suoi beni,ivi compresa l'area edificabile discorso, erano stati ereditati "ex in lege" dalla moglie NA IN e da essi istanti, figli del "de cuius"; -che avevano appreso del loro diritto di proprietà su detta area soltanto in occasione della morte della madre IN, scomparsa il 28 maggio 1983, che aveva 3 curato ogni incombenza relativa alla successione da di AN EO, scoprendo nel contempo che quell'area si era impossessata la AN LG la consapevole di non esserne quale, pur proprietaria, l'aveva utilizzata per edificare in sopraelevazione, peraltro abusivamente. Quanto sopra premesso, chiedevano gli attori darsi atto che gli immobili edificati sull'area di loro proprietà appartenevano ad essi in virtù di accessione ex art.936 cc, unitamente alla gradinata di accessO all'area medesima, realizzata nella chiamata di gradinata sita al n. 43 della stessa via Gioberti, a fianco dei vani concamerati. M Instavano, quindi, per la condanna della convenuta al A rilascio dei suddetti immobili, e al pagamento in loro favore della somma di L.10.000.000 о di altro equitativamente, a titolo di importo quantificato subito, da compensarsi con risarcimento del danno quanto spettante alla AN a titolo di indennizzo pari al costo dei materiali e della mano d'opera impiegati per l'edificazione del bene in contesa. Radicatasi la lite, la convenuta contestava genericamente la domanda avversaria, eccependo anche la prescrizione "dell'eventuale diritto che si intende (va ) tutelare", sostenendo tuttavia ed in subordine di aver agito in buona fede ed invocando perciò la rivalutazione dell'indennizzo che gli stessi attori avevano ritenuto competerle. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio per la descrizione dei luoghi e la quantificazione delle spese di costruzione della sopraelevazione, ed escussi alcuni testi, con sentenza 15.11.1991-2.3.1992 il diTribunale rigettava l'eccezione riconvenzionale usucapione proposta dalla AN LG ed accoglieva la domanda attorea riconoscendo che la eseguita sopraelevazione apparteneva agli attori e condannando la convenuta a rilasciare agli stessi gli immobili in х questione (ivi compresa la "gabbia per gradinata") н previa corresponsione da parte dei medesimi е dell'indennizzo quantificato dal ctu nella misura di L. 5.224.595, da rivalutare sino al momento dell'effettivo pagamento secondo indici ISTAT, con interessi compensativi dal maggio 1971 (data della costruzione) sull'intera somma rivalutata. Rigettava altresì quel giudice la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice. Proposto gravame dalla AN LG la quale poneva precipuamente in risalto che non vi era prova dell'appartenenza agli attori della proprietà superficiaria oggetto di causa deponendo, anzi in 5 5 contrario la circostanza che la donazione da AN NC a AN EO con il rogito D'LF del 3 aprile 1935 era giuridicamante inesistente mancando l'accettazione del donatario, tanto che quest'ultimo, per tentare di ovviare all'inconveniente, aveva ceduto simulatamente il proprio diritto alla germana AR, dalla predetta immediatamente riacquistandolo,la Corte d'appello di 14.1-10.3.1998, rigettavaBari, con sentenza l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. ы perAvverso tale decisione ha proposto ricorso н cassazione LG AN sulla base di quattro motivi. о Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, si sono costituiti con contoricorso AN EM, NC, GE ed NT. E' stato acquisito il fascicolo di primo grado contenente la consulenza tecnica d'ufficio. Entrambe le parti hanno depositats memorie.. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 372 primo comma cpc va dichiarato inammissibile il deposito da parte della ricorrente di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'ultima parte della suindicata norma. 6 ricorso si Ciò posto, con il primo motivo del riferimento all'art. 360 n. ri 3 e 5 denunzia, in cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n.4 cpc, nonchè 782,2657 e 2597 cc, dell'art. insufficiente motivazione su punto decisivo omessa 0 della controversia. Rileva la ricorrente che avendo la gravata sentenza dato atto che il rogito D'LF-Del Sordo del 1935 con il quale NC AN aveva donato a EO AN la proprietà superficiaria non era allegato х attuali agli atti di causa, la domanda degli и resistenti avrebbe dovuto esser respinta, ai sensi н dell'art. 2697 primo comma cc,per carenza di prova. е La Corte del merito, invece, non solo non aveva respinto la domanda ma, sul rilievo che, risultando inconfutabilmente dalla nota di trascrizione (quindicesima riga) l'accettazione della donazione da parte del donatario, il contrario assunto di essa LG AN era privo di riscontro, le aveva accollato, in contrasto con il richiamato disposto di cui all'art. 2697 CC, la prova negativa circa l'eccepita mancata accettazione della donazione, laddove incombeva invece alla controparte l'onere di provare la fondatezza della propria domanda. 7 In realtà molto maliziosamente gli attuali resistenti avevano omesso di produrre i documenti mancanti ed in particolare l'atto di donazione dal quale emergeva della stipula, 3 aprile 1935, il che al momento AN era degente in ospedale a donatario EO Roma, tal che, essendo il donante NC AN deceduto il 14 aprile 1935 mentre il figlio trovavasi ancora ricoverato, non vi era stata accettazione della donazione medesima, con conseguente falsità della nota di trascrizione, quantomeno redatta dal Conservatore н и "estrema leggerezza econ irresponsabilità", non д essendo accompagnata da alcun atto pubblico che е attestasse l'accettazione del donatario, come prescritto dall'art. 2657 cc. Irrilevanti, poi, ai fini dell'accettazione della donazione, dovevano considerarsi gli atti di compravendita tra EO e la sorella AR del 9.3.38 e tra la stessa AR e EO del 30.3.42, rogati dal medesimo notaio all'unico scopo di aggirare la legge e la volontà del donante. Di conseguenza, essendo nullo l'atto di donazione, comunque per carenza di notifica dell'atto di accettazione, AN EO mai aveva acquisito il preteso dai suoi diritto sull'area edificabile 0 0 eredi, che pertanto non potevano in tale diritto succedergli. La doglianza è fondata per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi. L'attuale ricorrente, in sede di gravame di merito, aveva contestato l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la proprietà superficiaria per cui è causa apparteneva agli attuali resistenti, sul rilievo che la donazione effettuata da AN NC a AN EO con il rogito D'LF del 3 aprile 1935 era giuridicamente inesistente, mancando quale, nel donatario, ildell'accettazione del tentativo di ovviare a tale carenza, aveva ceduto simulatamente il diritto "de quo" alla germana AR, dalla immediatamente stessa poi riacquistandolo. La Corte barese ha sul punto osservato che, pur non risultando il richiamato rogito D'LF allegato agli atti di causa, "dalla nota di trascrizione inconfutabilmenterisulta (va) l'accettazione della parte del donatario", ivi donazione da leggendosi, "nella quindicesima riga:... .donava irrevocabilmente tra vivi, al trascrivente suo figlio EO AN, che accettava... .", tal che "il contrario assunto dell'appellante (la AN LG), a 0 prescindere da ogni altra considerazione, e (ra) perciò privo di riscontro ed anzi le sole prove documentali attesta (va) noprodotte l'infondatezza dell'asserzione". Più oltre, a pag.11 della gravata decisione, la stessa Corte ha aggiunto che "in punto di fatto do (ve) va ritenersi incontestato che nella fattispecie NC AN donò al figlio EO la proprietà superficiaria del lastrico solare dei vani concamerati al civico 45 della via Incanto di San t Severo, e che tale diritto passò poi tal quale agli u eredi di quest'ultimo: tanto risulta (va) A inconfutabilmente da tutti gli atti fin qui più volte menzionati" l oltre alla nota di trascrizione dell'atto D'LF, la Corte barese, da quanto emerge dalla impugnata sentenza, necessariamente fa riferimento , ad avviso di questo Collegio, al rogito Petitti-e alla relativa nota di trascrizione-con cui AN CH il 1° marzo 1968 aveva donato alla figlia LG la casa in formata da due piccoli vani pianterreno. concamerati tra loro, con unico ingresso al numero civico quarantacinque (della attuale via Gioberti) e da una annessa gabbia per gradinata segnata col numero civico 43, sottostante ad area di 10 sopraelevazione di AN EO......", atti questi ultimi peraltro richiamati al fine di disattendere, conformemente alle statuizioni del primo giudice, le eccezioni di prescrizione estintiva ed acquisitiva formulate dalla attuale ricorrente). Ebbene par proprio al Collegio che con tali affermazioni, apodittiche e del tutto generiche,i giudici di secondo grado si siano sottratti all'obbligo della motivazione omettendo di spiegare- in un contesto, tra l'altro, caratterizzato dal mancato D esame del rogito D'LF del 1935, asseritamente non M allegato agli atti, dal dirichiamo alla nota A che si assumere diver trascrizione di tale rogito, di cui non vi è però osus gente dal titolo derivativo, traccia agti stessi atti di causa, dal interruttivi della riferimento, peraltro ai fini eccepita prescrizione estintiva di cui all'art. 954 cc, alla proprietà superficiaria di cui è processo in capo a EO AN, contenuto nell'atto di donazione Petitti del 1° marzo 1968-su quali "altre" considerazioni fosse fondato 1'"inconfutabile" legittimità della donazione AN rilievo della NC-AN EO e del conseguente passaggio agli eredi AN, attuali resistenti, della più volte richiamata proprietà superficiaria,per quali ragioni il contrario assunto della AN LG fosse privo di 11 ( riscontro e quali prove documentali prodotte attestassero l'infondatezza di tale asserzione. Risultando così impedita la verifica della esattezza ° meno dell'"iter" logico della gravata decisione, la punto cassata con rinvio dellastessa va sul ad altra sezione della stessa causa, per nuovo esame, Corte d'appello, restando assorbiti gli altri motivi se mai di ricorso involgenti questioni di cui dovrà s occuparsi il giudice del rinvio una volta risolta u quella pregiudiziale di cui al motivo accolto. A Lo stesso giudice del rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
$29,11 109T La Corte, accoglie il primo motivo del 4567 3099 altri, cassa,in gli ricorso, dichiara assorbiti тот. 160, 10 relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Roma 22 febbraio 2002. IE et. ТИ Alfach IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Ponatella D'Anna CANCELLERIA DEPOSITATO TU. 2002 CANCELLIERS ✓ CANCE Roma 12