Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME01378 /0 3 LA CORTE SURREMAD CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 6252/00 - Cron. 2950 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.29/05/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: AC AG, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio rappresentato edell'avvocato GIUSEPPE NACCARATO, difeso dall'avvocato SERAFINO TRENTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
A.M.I.U.- AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI IGIENE URBANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA V.LE TITO LABIENO elettivamente 70, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NARDELLI, 2002 2453 rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO FUNARO, -1- giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1630/99 del Tribunale di TARANTO, depositata il 24/11/99 R.G.N. 1812/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al PR di Taranto depositato in OS MU, data 18 dicembre 1991 Municipalizzata Igiene dipendente dell'Azienda Urbana (A.M.I.U.), dal 1972 inquadrato al IV° livello, conveniva in giudizio l'Azienda datrice di lavoro chiedendo che in relazione alle mansioni svolte gli venisse riconosciuto il V° livello superiore a decorrere dal 1° gennaio 1988. Il PR adito con sentenza in data 25 ottobre 1995 accoglieva la domanda. Il Tribunale di Taranto, in accoglimento dello appello dell'Azienda datrice di lavoro, rigettava la domanda del lavoratore. Il giudice del gravame osservava che il PR era incorso in un errore di lettura dei verbali ritenendo che il MU svolgesse le mansioni di conduttore di una spazzatrice meccanica anziché di una innaffiatrice. Il Tribunale aggiungeva che il lavoratore nello svolgimento delle mansioni di conduttore della innaffiatrice meccanica non avesse significativi margini di autonomia se si escludevano quelli legati alla soluzione di elementari inconvenienti di viabilità, irrilevanti ai fini della 3 attribuzione della chiesta qualifica superiore, la quale richiedeva un apprezzabile potere di iniziativa. Il lavoratore ricorre per cassazione con unico, articolato motivo. L'Azienda datrice di lavoro resiste con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il lavoratore denunzia violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo che era irrilevante ai fini della decisione della causa lo errore accertato del Tribunale sul fatto che il PR avesse ritenuto che il MU svolgesse le mansioni di conducente di una spazzatrice meccanica anziché di una innaffiatrice. Secondo il ricorrente, infatti, per i condu- centi di entrambe le macchine era ipotizzabile lo inquadramento nelle mansioni superiori del V ° livello, stante la necessità di un loro coordi- namento e di una scelta congiunta delle modalità di espletamento dei servizi. Peraltro, aggiunge il ricorrente, il Tribunale per la ricostruzione dei fatti aveva fatto 4 riferimento alle generiche e irrilevanti deposizioni dei testi ER e IO anziché a quelle puntuale e precisa del teste ET Legari, il quale aveva attribuito al MU nello svolgimento delle sue mansioni la capacità di coordinamento di una squadra composta da una decina di operai. Il ricorso è infondato. Invero il Tribunale ha negato al MU la chiesta qualifica superiore attraverso una motiva- zione esauriente e immune da vizi logici desunta da una ragionata scelta delle deposizioni dei testi escussi e da un attento esame delle mansioni svolte dal lavoratore sulla base della descrizione fattane da tali testi e posta a raffronto con quella C descri dal contratto collettivo del settore per @ l'attribuzione della qualifica superiore e, quindi, senza porre in rilievo che l'errore in cui era incorso il PR sarebbe stato determinante ai fini della attribuzione della qualifica superiore. Peraltro non è censurabile in questa sede di legittimità la scelta operata dal giudice di merito tra le deposizioni dei testi escussi. Sussiste il vizio di motivazione ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (impropri sono i richiami 5 del ricorrente agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.) soltanto allorchè non siano stati esaminati o siano stati esaminati insufficientemente o illogicamente (pur nel contesto di una complessiva motivazione della sentenza, nella specie in ogni caso sussistente) punti decisivi della controversia e non già quando siano state fatta del giudice di @ merito delle scelte ai fini del suo convincimento nella valutazione e nel controllo delle risultanze probatorie ritenute più attendibili (v. Cass. 21 ottobre 1994 n. 8653). Nella specie, però, il Tribunale ha esaurien- temente esaminate le deposizioni rese dai testi SE ER ed NI IO, traendo dal loro contenuto la convinzione che il MU nello svolgimento delle sue mansioni non esercitasse quel sufficiente margine di iniziativa necessario per la attribuzione della chiesta qualifica superiore del V° livello di cui al contratto collettivo del settore applicabile. Inoltre il giudice di merito ha giustificato la mancata considerazione della deposizione del teste ET Legari, ritenendolo inattendibile perché aveva riferito circostanze che erano in contrasto perfino con quelle affermate dallo stesso lavoratore. pertanto, alcun vizio di Non sussistendo, ilinsufficiente ○ illogica motivazione, omessa, proposto ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno con distrazione in liquidate come da dispositivo, favore dell'avv. Domenico Funaro, antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in 10,00 - oltre euro 2.000,00 euro.... (duemila/00) per onorari, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Funaro, antistatario. Così deciso in Roma il 29 maggio 2002 il Presidente:Vincenzo Miles Il Cons extensore: Metale Capite IL CANCELLIERE Depositat in Cancelleria Oggl. GEN. 2003 ww IL CANCELLIERE 7