Sentenza breve 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 15/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ADISU Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Maria Nico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della Determinazione direttoriale n. -OMISSIS-avente ad oggetto “Bando Benefici e Servizi 2025/2026. Approvazione graduatorie definitive relative agli studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Università del Salento, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce” , pubblicato il 25.09.2025, emesso da ADISU Puglia - Sezione di Lecce, con cui l’odierno ricorrente, indicato nella medesima graduatoria alla posizione n. 79 (domanda n. -OMISSIS-) - Primo anno - Corso di laurea magistrale, veniva ritenuto “NON IDONEO” con la motivazione di “Studente già assegnatario di benefici e servizi per lo stesso anno di corso (A.A. 2024)” ;
nonché del provvedimento di rigetto dell’avanzata istanza di riesame in autotutela prot. -OMISSIS- del 21.10.2025 emesso da ADISU Puglia - Sezione territoriale di Lecce, a firma del Responsabile del Servizio Gestione Borse di Studio, con il quale veniva confermato l’esito di esclusione (“Non idoneo”) del ricorrente;
nonché ancora, ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente, dei Bandi “Benefici e Servizi” A.A. 2024/2025 e A.A. 2025/2026 e di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché di data o tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ADISU Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. NI DE PR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: i) della Determinazione direttoriale n. -OMISSIS-, pubblicata il 25 settembre 2025 ed emessa da ADISU Puglia - Sezione di Lecce, avente ad oggetto l’approvazione delle graduatorie definitive per il Bando “Benefici e Servizi” A.A. 2025/2026, nella parte in cui egli è stato dichiarato “NON IDONEO” con la motivazione “Studente già assegnatario di benefici e servizi per lo stesso anno di corso (A.A. 2024)” ; ii) del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela, prot. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2025, emesso da ADISU Puglia - Sede di Lecce, con cui l’Amministrazione intimata ha confermato la sua esclusione dalla procedura;
- a sostegno del mezzo di gravame, la difesa attorea ha articolato il seguente ordine di censure: « Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al bando di concorso ADISU “Benefici e servizi” sia per l’a.a. 2024/2025 che per a.a. 2025/2026. Difetto di motivazione. Incongruità ed irrazionalità dell’azione amministrativa, eccesso di potere. Difetto di istruttoria, sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione del diritto costituzionale allo studio ex art. 34 »;
- si è costituita in giudizio ADISU Puglia, depositando memoria difensiva, con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un controinteressato e ha chiesto, nel merito, la reiezione del ricorso e della connessa istanza cautelare;
- all’udienza camerale del 12 gennaio 2025 la causa è stata riservata in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che sia fondata e dirimente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposto dalla difesa della parte resistente, per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati, poiché:
- a mente dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. i ricorsi giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione devono essere notificati, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, oltre che all’amministrazione che ha adottato l’atto, anche “ad almeno uno dei controinteressati” ;
- nella specie, il ricorso è stato notificato il 22.11.2025 unicamente all’amministrazione intimata, nonostante fossero facilmente individuabili una pluralità di controinteressati, da identificarsi nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi al beneficio redatta all’esito della procedura in questione, che, per effetto dell’ipotetico accoglimento della pretesa fatta valere da parte ricorrente (di riconoscimento di tale beneficio), subirebbero, quindi, un sicuro pregiudizio;
- infatti, il bando “Benefici e servizi” per l’anno accademico 2025/2026 prevede che l’assegnazione delle borse di studio in questione avvenga non già indistintamente in favore di tutti gli studenti in possesso dei relativi requisiti, bensì secondo l’ordine di cui alla graduatoria definitiva “sino ad esaurimento delle risorse disponibili” (in tal senso, l’art. 27, comma 3, del bando de quo , versato in atti sub All. n. 3 al ricorso);
- in tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha precisato come, nelle procedure concorsuali, l’inconfigurabilità di controinteressati possa essere utilmente sostenuta solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione della graduatoria e non anche qualora - come nel caso all’esame - l’impugnazione venga proposta successivamente, nel qual caso il ricorso deve essere notificato ad ogni controinteressato individuabile nel medesimo atto (in tal senso, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 425/2016);
Ritenuto, per quanto innanzi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi, attesa la natura della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RE AN, Presidente
NI DE PR, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI DE PR | RE AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.