Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6735
CASS
Sentenza 10 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del ginecologo all'obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, atteso che, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa dell'inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del comportamento di quest'ultimo non può ritenersi estraneo il padre, che deve perciò ritenersi tra i soggetti "protetti" dal contratto col medico e quindi tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta può qualificarsi come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul piano risarcitorio.

In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata, allorquando occorre stabilire se la donna avrebbe potuto esercitare il suo diritto di interrompere la gravidanza ove fosse stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro, non si deve accertare se in lei si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la sua salute psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l'insorgere di un tale processo patologico. (Nella specie la Suprema Corte ha peraltro confermato la sentenza di merito che, nel riferirsi alla reazione instauratasi nella madre al momento della nascita del figlio, ha espresso il giudizio che analoga reazione si sarebbe determinata durante la gravidanza, ove la gestante avesse potuto rappresentarsi le conseguenze che sulla vita sua e del nascituro sarebbero potute derivare dalle malformazioni che il feto presentava.)

Salvo il caso di grave pericolo di vita per la donna, dopo il novantesimo giorno di gravidanza, la gestante può esercitare il diritto all'aborto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 comma terzo legge 22 maggio 1978 n.194, solo in presenza di due condizioni positive concernenti la propria salute e di una negativa, costituita dall'insussistenza di possibilità di vita autonoma per il feto. Per possibilità di vita autonoma del feto si intende quel grado di maturità del feto che gli consentirebbe, una volta estratto dal grembo della madre, di mantenersi in vita e di completare il suo processo di formazione anche fuori dall'ambiente materno. Pertanto in una causa in cui si discute se la donna sia stata impedita ad interrompere la gravidanza da un inadempimento del medico ad una sua obbligazione professionale, l'eventuale interrogativo concernente la possibilità di vita autonoma del feto va risolto avendo riguardo al grado di maturità raggiunto dal feto nel momento in cui il medico ha mancato di tenere il comportamento che da lui ci si doveva attendere.

Nella causa tra la donna che chiede il risarcimento dei danni derivatile dal non aver potuto esercitare il suo diritto ad interrompere la gravidanza, ed il medico che sostiene l'insussistenza del nesso causale perché la donna non avrebbe comunque potuto esercitarlo, alla donna spetta provare i fatti costitutivi del diritto, al medico i fatti idonei ad escluderlo. Pertanto non spetta alla donna provare che quando è maturato l'inadempimento del medico il feto non era ancora pervenuto alla condizione della possibilità di vita autonoma, ma spetta al medico provare il contrario.

In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, l'inadempimento del medico rileva in quanto impedisce alla donna di compiere la scelta di interrompere la gravidanza. Infatti la legge, in presenza di determinati presupposti, consente alla donna di evitare il pregiudizio che da quella condizione del figlio deriverebbe al proprio stato di salute e rende corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata di gravi malformazioni del feto. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità del medico senza specifica discussione sul nesso di causalità, non essendo emersi in causa argomenti - quali fattori ambientali, culturali, di storia personale - idonei a dimostrare in modo certo che, pur informata, la donna avrebbe accettato la continuazione della gravidanza, ed essendo anzi desumibile dalla richiesta al medico di esami volti a conoscere l'esistenza di anomalie o malformazioni del feto un comportamento orientato, in caso positivo, a rifiutare la prosecuzione della gravidanza).

Commentari40

Mostra tutto (40)
  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Diritto e bioetica: una relazione difficile. 2. Il diritto alla vita estrapolato dall'istituto della responsabilità. 3. Il Concepito alla ricerca di una soggettività. 4. Conclusioni. Un individuo, infatti, prende sempre coscienza di sé e della propria identità in un contesto sociale e, di conseguenza, sente il bisogno di essere rassicurato dalla sua comunità riguardo alla bontà del suo progetto di vita. Questa esigenza si fa sentire con sempre maggior forza nella società postmoderna, dove l'individuo decontestualizzato e separato è sempre più insicuro della bontà dei suoi fini, ed ha sempre più bisogno che gli altri approvino i suoi progetti e che la società nel suo …

     Leggi di più…

  • 2Rapporto tra paziente e struttura, effetti protettivi in favore di terzi
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 27 gennaio 2025

    Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi nei confronti di terzi soggetti (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Sentenza n. 2232 del 22 gennaio 2024). Il presente commento, brevemente, vuole ribadire un concetto fondamentale in tema di “effetti” protettivi nei confronti di terzi soggetti del contratto di spedalità che intercorre tra paziente e struttura (o medico). Il caso clinico verrà approfondito non appena la decisione verrà pubblicata. Tutti ricorderanno come si sia parlato abbondantemente dell'unico effetto protettivo riconosciuto al padre del neonato (e non solo alla madre, contraente …

     Leggi di più…

  • 3Risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata e onere della prova (Cass. civ. sez. III, 30 maggio 2014, n. 12264)
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 4Non contestazione (anche dei fatti implicitamente allegati) come esonero dall'onere della prova (Cass. 22837/10)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 15 dicembre 2023

    Cassazione civile, Sez. III, Sentenza del 10/11/2010, n. 22837 IL CASO Una donna sostiene che se fosse stata correttamente informata dai medici della malformazione del feto, avrebbe interrotto la gravidanza. LA CORTE D'APPELLO Secondo la corte d'appello, tuttavia, la donna nulla aveva provato circa il pericolo per la salute cui si sarebbe trovata esposta se della malformazione fosse stata informata. LA CORTE DI CASSAZIONE …e i fatti implicitamente allegati Gli Ermellini rilevano invece che l'attrice, già in atto di citazione, aveva dichiarato che la gravidanza sarebbe stata interrotta se l'informazione fosse stata data ed un tanto era da ritenersi di per sè sufficiente: “il fatto stesso …

     Leggi di più…

  • 5I plurimi aspetti del danno da nascita indesiderata nella recente giurisprudenzaAccesso limitato
    Alessandra Arceri · https://www.altalex.com/ · 10 marzo 2022
Mostra tutto (40)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6735
Data del deposito : 10 maggio 2002

Testo completo