Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/02/2026, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11842/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11842 del 2025 - integrato da motivi aggiunti - proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato CA PI , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -Ambasciata d'Italia a Rabat, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall 'Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
del decreto di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. OB AR OR ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-nonostante il Collegio abbia disposto - con la precedente Ordinanza cautelare n. 6855/2025 - il riesame del diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, l’ Ambasciata d’Italia a Rabat ha disatteso il remand .
Considerato che
-la condotta processuale della competente Sede Diplomatica - benchè la documentazione acquisita presso la Sede di Rabat non evidenzi elementi univoci a sostegno del prospettato rischio migratorio, attesa l’evidente sommarietà e inconferenza della motivazione del gravato diniego del visto per motivi di studio inducono il Collegio ad accogliere il ricorso come integrato da motivi aggiunti- per l’effetto - annullando il provvedimento gravato e disponendo che le spese di lite - liquidate in misura forfettaria - seguano la soccombenza del MAECI , che comunque non potrà reiterare il rifiuto del visto in base alle risultanze istruttorie sinora acquisite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso - come integrato da motivi aggiunti - in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato - in € 2.000 (duemila), a carico del MAECI, distraendo il relativo importo al legale di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR IL, Presidente
OB AR OR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB AR OR | FR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.