Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2002, n. 6259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6259 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA062 59 / 02 IN NOME DEL POP LA CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Oggetto Lucidrata SEZIONE TERZA CIVILE atredele Concorso de colge. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 974/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente VARRONE Consigliere Dott. Michele 18053 Cron. PURCARO Consigliere Dott. Italo 1383 Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia_studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 155 SENTENZA 2 MAG. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE BR IN, AS NO, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato PALUMBI RENATO con studio in 40124 BOLOGNA VIA FARINA 24, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
LA FIDUCIARIA ASSIC SPA, con sede in Bologna, in CANCELLERIA persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEI 21, presso lo studio dell'avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che la 2001 difende anche disgiuntamente all'avvocato GIACOMO 2126 CIOMINI BARBOLINI, giusta delega in atti;
л ij controricorrente nonchè
contro
IN NO;
- intimato avverso la sentenza n. 580/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione II Civile, emessa il 20/03/98 depositata il 21/05/98 (R.G. 1305/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GU RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il presente giudizio deriva dalla riunione di due liti che vertono intorno ad un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, con danni a cose e persone. Per la migliore comprensione delle vicende occorre pre- mettere un ANTEFATTO. Verso le ore una del 26 maggio 1985 la Fiat 126 condotta da EL NO (con terzi a bordo) percor- reva la via Risorgimento di Zola Predosa in direzione Bologna;
giunta sul tratto di strada antistante la piz- zeria "Roda" collideva leggermente con la Fiat 127 con- 2 dotta da IN NO, che dall'area di sosta si immetteva sulla strada. Dopo tale collisione l'auto del EL si spostava verso il centro della strada, scontrandosi frontalmente : contro la auto "EO" condotta da NF GU, che sopraggiungeva dall'opposta direzione di marcia. Da tale duplice e quasi contestuale incidente deri- vavano le seguenti azioni di danno:
1. Con citazione dinanzi al Pretore di Bologna, Na- talini NO, nella veste di danneggiato e conducente della Fiat 127, conveniva UN NZ quale pro- prietaria della Fiat 126 e la RA assicurazioni e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei dan- ni;
si costituiva ( UN e proponeva riconvenzio- nale per i propri danni.
2. Il Pretore dichiarava la propria incompetenza per valore e la lite era riassunta dinanzi al Tribuna- le, nel contraddittorio tra la UN, IN Ste- assicurazioni (assicuratrice del fano, La UC IN) e la RA (assicuratrice della UN); in- tervenivano NA IS, terza trasportata sull'auto della UN e EL NO e proponevano domande di danni nei confronti di chiunque fosse risultato re- sponsabile degli incidenti.
3. Con autonomo atto di citazione dinanzi al Tribu- 3 M nale di Bologna, NF GU e ZI MA, ri- spettivamente conducente e proprietario dell'autovettura EO coinvolta nell'incidente, con- venivano EL NO, UN NZ, e la AS al fine di ottenere il risarcimento dei propri danni.
4. All'udienza del 3 marzo 1997 i due processi era- no riuniti. Istruita la lite, il Tribunale con sentenza del 19 ottobre 1995 accertava che: a. l'incidente era stato determinato per la colpa prevalente (80%) del EL, e per la restante colpa dalla IN, nulla dovendosi addebitare al conducen- te della EO. b. provvedeva quindi alla liquidazione dei danni in favore delle varie parti danneggiate (v. amplius in di- spositivo).
5. La decisione era appellata: da EL NO (conducente) e da UN CI IA (solidale) sull'an debeatur, la UN contestava inoltre la condanna alla rifusione delle spese sostenu- te dalla LI (assicuratrice della EO) per non averla chiamata in lite. Resistevano il IN e la impresa La Fondiaria, chiedendo la conferma del riparto delle colpe. Con sentenza del 21 maggio 1998 la Corte di appello 4 di Bologna così decideva: .in parIAle accoglimento ed in parIAle riforma dell'impugnata sentenza: a. dichiara che le spese processuali sostenute dall'LI non sono addebitabili a UN NZ;
b. condanna UN NZ e EL NO, in solido, a rifondere le spese processuali di grado di appello in favore del IN e della La UC;
d. conferma nel resto la sentenza impugnata. Contro la decisione ricorrono UN e EL deducendo due motivi illustrati da memoria, resistono IN e la impresa La Fondiaria con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è meritevole di accoglimento in or- dine ai dedotti motivi che vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando, *per la falsa applicazione degli artt. 105 e 106 del vecchio codice della strada ed il difetto di motivazio- ne sulla esatta ricostruzione della dinamica del fatto. La tesi è che l'incidente venne determinato per la colpa esclusiva del IN, che si immise sulla stra- da senza dare la precedenza;
il EL fu allora co- stretto a tentare una manovra di emergenza per evitare 5 M un disastroso impatto con la vettura del IN, fi- nendo poi con il collidere con l'auto EO condotta dal NF. Si contesta che il EL abbia effettuato un sor- passo di più veicoli o un sorpasso azzardato, e si af- ferma, utilizzando la deposizione del teste Bottazzi che il sorpasso sarebbe avvenuto senza superare la mez- zeria. Nel secondo motivo si deduce ancora l'error iuris (in relazione all'art. 103 del codice della strada all'epoca vigente) e la insufficiente motivazione sul punto relativo alla velocità dell'auto del EL. Si contesta la "eccessività" di tale velocità, di poco superiore ai 50 km/h, e si contesta che tale fat- tore sia eziologicamente collegato alla dinamica dell'incidente provocato dall'imprudenza del IN. In senso contrario si osserva come i motivi sin qui riassunti tendano a dare una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai secondi giudici, sulla base del riesame analitico dell'intero contesto proba- torio e secondo un prudente apprezzamento che si sot- trae al sindacato di legittimità. Ed in vero (ff. 12 e 13 della motivaz.), 1 giudici hanno descritto la condotta scorretta del EL, che era intento in veloci sorpassi e rientri, л a velocità sostenuta, tanto da impedire al IN, che si immetteva sulla strada, di eseguire una qualsia- si manovra per favorire il passaggio della vettura del EL. Da questa ricostruzione in fatto emergono chiaramente le ragioni del maggior riparto delle colpe al EL. In conclusione non sussiste alcuna violazione di norme di legge e la motivazione è congrua ed adeguata in relazione alla valutazione del raccolto probatorio. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricor- zi diin solido alle spese ed onorari del giudi AGENZIA DELLE renti DELLE MOR. 2004ENTRATERATE ROMA 2 In dataRegy ico Serie .4 cassazione, liquidati come in dispositivo. 142.77 al VE (euro CENTOC VE/77...)
P.Q.M.
a p. vizi (Dotes) FILIPPO) Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in soli s CludiIAri (D. M do alle spese ed onorari del giudizio di cassazione che liquida in lire tremilioni (pari ad € 1549.37) per onorari ed in lire 539.410# (pari ad € 278,58, per spese in favore della resistente La UC. Roma, 10 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Bethich des итал IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T S2911 Depositate in Cancelleria - MAL. 2002 458T 20,66 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello TOTS4977 л 7