Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
È legittima la sentenza che condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in solido con i coimputati, emessa prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha modificato la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo "pro quota" delle medesime, atteso che le disposizioni in materia di spese processuali hanno natura processuale e la loro applicazione è conseguentemente regolata dal principio del "tempus regit actum".
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2009, n. 39682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39682 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
M N.G
39682/09 Sentenza n.:7538 sezioneVI
Registro Generale n.: 17936/07
Udienza pubblica del giorno 25 settembre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta dai Signori:
Giovanni de Roberto Presidente
Saverio Felice Mannino Consigliere
Luigi Lanza Consigliere
Giorgio Colla Consigliere
Carlo Citterio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da GI SS nato il [...], TR AN nato il [...], IO
NA nato il giorno 13 agosto 1960, avverso la sentenza 27 ottobre 2006 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza 11 febbraio 2004 del Tribunale di Napoli di condanna per i reati ex art. 74 (capo a) e 73 D.P.R. 309/90 (capo b), accertati in
Napoli fino al 18 marzo 1995.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Tindari Baglione che ha concluso per il rigetto di tutti i
ricorsi, nonché i difensori dei ricorrenti IO e TR, avv.ti
Maiello e Lepre, che hanno entrambi chiesto l'accoglimento dei motivi di impugnazione.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
SS GI, AN TR e NA IO ricorrono avverso la sentenza 27 ottobre 2006 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza 11 febbraio 2004 del Tribunale di
Napoli, di condanna per i reati ex art. 74 (capo a) e 73 D.P.R. 309/90
(capo b), accertati in Napoli fino al 18 marzo 1995.
1) il ricorso di GI e la decisione di rigetto della
Corte.
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa del
GI deduce vizio di motivazione in ordine alla giustificazione in concreto proposta per negare le circostanze attenuanti generiche, indicata dai giudici di merito con riferimento ai precedenti del reo ed alla modalità della condotta.
La doglianza è infondata, avuto riguardo all'adeguatezza ed all'assenza di vizi logici nella motivazione adottata, che si è fondata su due determinanti criteri, ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti.
La sussistenza di attenuanti generiche è infatti oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria -come nella specie- non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato"(Cass. Penale sez. IV,
12915/2006 Billeci).
2) il ricorso di AN TR e la decisione di rigetto della Corte 3
%
Con un primo motivo di impugnazione la difesa di TR deduce la violazione dell'art.606 comma 1 lettera b) C.P.P. per aver la
Corte fondato il suo convincimento sulla scorta di atti non utilizzabili, o per mancanza di motivazione in ordine all'attribuibilità all'imputato delle conversazioni telefoniche, essendo stato l'interlocutore telefonico identificato con il solo nome di "AN" o O".
Il motivo non è fondato in fatto, posto che risulta dalla stessa decisione di primo grado (pag.33) che il TR, nel suo interrogatorio, ha affermato, non solo di conoscere gli altri imputati, ma ha anche "ammesso di aver compiuto le telefonate che gli sono state puntualmente contestate", così rendendo scarsamente discutibile la riferibilità a sé stesso delle conversazioni telefoniche intercettate.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato di cessione per prescrizione, tenuto conto che nella specie non sarebbe stata accertata la vera tipologia della sostanza stupefacente negoziata (cannabis o cocaina).
Il motivo non è stato dedotto in appello, e quindi, sulla contestata qualità della sostanza (cocaina secondo il capo di imputazione), non vi è più spazio di discussione e di censura.
Con un terzo motivo il difensore deduce eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 legge 5 dicembre 2005 n.251 in relazione all'art. 3 Costituzione.
Anche questa doglianza non ha pregio, e va rigettata, atteso
l'intervento sul punto della Corte delle leggi.
La Corte costituzionale infatti, con la sentenza n.72 del 12
marzo 2008, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva,di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi,di usura e di prescrizione), h sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, e 11 della
Costituzione.
Con un quarto motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
e successive modifiche.
Con un quinto motivo si prospetta ancora vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo ex art. 74 D.P.R.
309/90.
Entrambi tali due ultimi motivi, che pertengono a questioni di fatto, sono inammissibili in quanto, mediante essi, si sollecita e si chiede al giudice di legittimità una non consentita attività di verifica e di controllo.
Non si denunciano infatti reali vizi di legittimità, ma si censurano sostanzialmente le valutazioni e gli apprezzamenti probatori, operati dai giudici di merito, ed espressi in sentenza con una giustificazione che risulta completa, nonchè fondata Su argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti, ed indenni da vizi logici.
Per risalente giurisprudenza, eccede infatti dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione della
Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lettera e, cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: 1)
l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che l'hanno determinate;
3) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Cass. pen. sez.VI, 5334/1992 Rv.
194203, Verdelli) . 5 3
3) il ricorso di NA IO e la decisione di rigetto della
Corte
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa del
IO deduce violazione dell'art. 606.1 lettera e) C.P.P. per contraddittorietà della motivazione che riguarderebbe nell'ordine: 1) la valutazione delle testimonianze dell'ispettore Leopardo e dei sovrintendenti Casillo e Cacace;
2) la valutazione del contenuto delle telefonate intercettate;
3) la chiamata in correità del sovrintendente
IO ad opera di GI e RI;
4) la mancata indicazione di IO quale complice da parte di tutti gli altri sodali coimputati;
5) eccesso di valutazione di indizio lessicale in punto di interpretazione del termine
"apparare" decrittato nel senso di mettere assieme del denaro. Il motivo nelle sue polimorfe articolazioni si risolve sostanzialmente in censure di fatto che comportano, per il loro accoglimento, o una diversa lettura dei dati processuali oppure una diversa interpretazione delle prove, entrambe non consentite al giudice di legittimità.
I giudici di merito, con due decisioni sintoniche ed integrate, hanno analiticamente indicato le loro fonti di convincimento,
valutandole con uno sviluppo argomentativo che si sottrae a critiche di sorta, per la linearità logica e giuridica che le contraddistingue e che pertanto impedisce il sindacato della Corte di legittimità.
L'art. 606 c.p.p. infatti non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. VI, 30 novembre 1994,
Baidi, m. 200842; Cass., sez. I, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228), o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. I, 5 novembre
1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995,
Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a 6
fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (cfr. in termini: Cass. Pen. sez.V, sent.39843 del 9-30
novembre 2007, pres. Foscarini, est. Nappi, in ric.Gatti Cass., sez. V,
30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. II, 21 dicembre
1993, Modesto, m. 196955).
Infatti, pur dopo la modifica dell'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. Introdotta dalla L. n. 46 del 2006, con la previsione del riferimento del vizio di motivazione anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nel motivi di gravame", per consolidata e prevalente giurisprudenza, resta immutata la natura del giudizio di legittimità, che non può dare luogo ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove, perché gli è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e rimane suo unico oggetto la contrarietà di un provvedimento norme di legge (Cass. pen. sez. 5, a
Ordinanza 12634/2006 Rv. 233780 Cugliari;
precedenti conformi: N.
13648 del 2006 Rv. 233381).
In conclusione, va ribadito che in ogni caso va esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 2,
7380/2007 Rv. 235716 Messina).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente Liotti lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nella mancata assunzione come testi di UA NO (cliente procurato al confidente GI dai poliziotti IO e Cacace) dell'ispettore
Santabarbara e del sovrintendente Formisano.
Il motivo, anche per la prospettazione di genericità che lo connota, è inammissibile. 1
In proposito va chiarito che per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per Cassazione, deve considerarsi soltanto quella che, confrontata con le ragioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo, e non anche quella che possa incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta
(SS.UU. 45276/2003 P.G. c. Calò- Vitalone-Carminati-La Barbera-
Andreotti-Badalamenti; Cass. Sez. I sent. n. 4836/1994 rv. 198620 ;
Cass. Penale sez. sez.II, 16354/2006, rv.234752, Maio).
In altri termini il vizio della sentenza di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d), consiste in una sorta di "error in procedendo", ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (cfr. Cass. Penale sez. sez.II,
16354, rv.234752, 28 aprile-12 maggio 2006, imputato Maio;
Cass.
Sez. 2^ sent. n. 2380 del 27/1/1995 dep. 9/3/1995 rv. 200980).
Nella specie peraltro non risulta affatto argomentata quella sostenibile certezza della decisività della prova (della cui mancata assunzione è fatta questione), ai fini del giudizio e dell'idoneità dei fatti che ne sono oggetto, ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice*.
Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge, con derivata nullità della decisione d'appello ex art. 178 lettera c) e
179 comma 1 C.P.P., nel senso che il decreto di citazione a giudizio venne notificato al solo avv. Fargnoli con omissione di notifica al co- difensore avv. Marcello.
Il motivo non merita accoglimento.
L'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio a uno soltanto dei due difensori dell'imputato comporta una nullità a regime intermedio che, attenendo non alla fase del giudizio ma a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza (Cass. pen. sez.V, 22413/2009,
Rv.243510, Messina. Massime precedenti Conformi: N. 38570 del 2008
Rv. 241646).
In ogni caso va rammentato che, con recentissima decisione (16 luglio 2009, Aprea, N.R. G.: 42337/06), le Sezioni unite hanno stabilito che la nullità derivante dall'omesso avviso dell'udienza ad uno dei difensori dell'imputato è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente
Con un quarto motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche -richieste in appello- ma per la quale vi sarebbe assoluta carenza di motivazione.
La critica è infondata considerato che la corte distrettuale ha implicitamente escluso la sussistenza delle invocate attenuanti generiche, sottolineando testualmente "l'impossibilità di una rideterminazione sanzionatoria alla luce dei parametri di cui all'art. 133
C.P.", considerato che il IO ha posto in essere una condotta di collaborazione criminale con soggetti che avrebbe dovuto perseguire,
nell'adempimento del suo dovere di appartenente alle Forze di polizia.
Trattasi di giustificazione che implica un giudizio di merito, in questa sede non censurabile, attesa la sua evidente logicità e aderenza alle emergenze processuali.
Con un quinto motivo si prospetta eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 5 dicembre 2005 n.251.
L'eccezione, già formulata dal TR, è inaccoglibile attesa la sopravvenienza della sentenza n.72 del 12 marzo 2008 della Corte
costituzionale. 9 A
Con un sesto motivo, e con ulteriore adesiva memoria, si contesta il vincolo di solidarietà di cui è stata gravata la decisione di condanna alle spese processuali.
Il vincolo di solidarietà, costituito dall'accollo delle spese processuali ai condannati non "pro quota", e come statuito nelle due conformi sentenze dei giudici di merito, a giudizio della Corte, non è modificabile per effetto dello "jus novum et superveniens", dato dalle disposizioni della legge 69/2009.
Per l'applicazione delle modifiche normative, in tema di imputazione delle spese processuali in caso di condanna dell'imputato, deve infatti farsi riferimento al principio generale della natura processuale della materia e, perciò, alla regola del "tempus regit actum".
Con un settimo motivo si prospetta un errore nella quantificazione della pena: due anni di reclusione, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (ed in tal caso il reato sarebbe prescritto), oppure 2 anni e 6 mesi.
Il motivo è infondato in quanto la pena corretta di riferimento è quella di anni 2 e mesi 6 di reclusione, riportata nel dispositivo della decisione di I grado, e senza riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che risultano peraltro escluse in altra parte della motivazione della decisione della Corte di appello.
E' ben vero che l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Cass. pen. sez. IV, 40796/2008 Rv.
241472, Marchetti). Tuttavia nella specie nulla di tutto ciò si è verificato, posto che la corte distrettuale nella "pars motiva", a pag. 1 10
§.2, ha erroneamente indicato la pena di "anni 2" - e non di anni 2 e mesi 6- per un mero errore di trascrizione e non come conseguenza di una sanzione che doveva intendersi ridotta di 6 mesi, per effetto di un presupposto ed inesistente riconoscimento delle attenuanti generiche.
I ricorsi vanno quindi tutti rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il giorno 25 settembre 2009
Il cons. est. Luigi Lanzaཤགས་སྔ་ Il Presidente
Giovanni de Roberto ееет DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 1 2 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER DI LL
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