Sentenza 30 settembre 2004
Massime • 1
In tema di atti introduttivi del dibattimento, nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all'udienza per un legittimo impedimento, l'imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore, nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione in suo favore dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell'impedimento predetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2004, n. 43261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43261 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato Presidente del 30/09/2004
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo Consigliere N. 1240
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo rel. Consigliere N. 003873/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AB N. IL 27/05/1979;
avverso SENTENZA del 10/11/2003 GIUDICE DI PACE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento.
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sost. Proc. Gen. Dott. M. Favalli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Il Giudice di Pace di Roma condannava RO RI alla pena di euro 900,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza, oltre alla sospensione della patente di guida.
Ricorre per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge in ordine alla declaratoria di contumacia ed alla mancata indicazione nel capo di imputazione del tasso alcolemico rilevato dai verbalizzanti con l'etilometro.
È pervenuta memoria difensiva con la quale sono stati presentati motivi aggiunti, a sostegno, in particolare, della doglianza concernente la declaratoria di contumacia.
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle doglianze. In ordine alla prima, il ricorrente sostiene che: a) il giudicante sarebbe incorso in violazione di legge avendo, all'udienza del 27 ottobre 2003, dichiarato la contumacia nonostante avesse ritenuto legittimo l'impedimento (per concomitante impegno professionale) addotto dal difensore di ufficio designato avv. Massimo Iannetti, e senza poi disporre la notifica all'imputato ed al difensore dell'avviso per la nuova udienza fissata per il 3 novembre 2003: in tal modo sarebbe stata preclusa alla difesa la possibilità di interloquire sulla dichiarazione di contumacia;
b) all'udienza del 3 novembre 2003 il giudice, in presenza di una nuova istanza di rinvio dello stesso avv. Iannetti (ancora una volta presentata sul rilievo di un concomitante impegno professionale) e dell'eccezione concernente la mancata notifica dell'avviso per quella udienza all'imputato, aveva poi rinviato la causa all'udienza del 10 novembre 2003, "per assenza del cancelliere preposto", senza prendere in esame nè l'istanza di rinvio del difensore predetto, ne' l'eccezione relativa all'omesso avviso della fissazione di quell'udienza. Orbene, dal verbale dell'udienza del 27 ottobre 2003 si rileva che l'impedimento addotto dall'avvocato Iannetti risulta valutato dal giudice dopo la dichiarazione di contumacia (pronunciata comunque in presenza di un difensore nominato di ufficio, l'avvocato Alessio Sangiorgio). Stando così le cose, alcuna nullità si è verificata, atteso che correttamente il giudice (in sintonia con l'indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza della Cassazione) ritenne che non fosse dovuto avviso all'imputato una volta intervenuta la dichiarazione di contumacia, essendo l'imputato contumace rappresentato dal difensore nominato di ufficio in sostituzione del legale non presente per impedimento (cfr., in tal senso: Sez. 3, n. 6/02 - ud. 5/10/2001 - imp. Roatta, RV. 220600;
Sez. 3, n. 3980/94 -ud. 8/3/1994 - RV. 197593). Nè alcun avviso era dovuto all'avvocato Iannetti, stante la presenza del difensore di ufficio autonomamente attivatosi per insistere nell'istanza di rinvio (cfr, al riguardo, Cass. Sez. 5, n. 8006/98, ud. 22/5/1998, RV. 211484): a ciò aggiungasi che comunque l'avvocato Iannetti dimostrò di essere a conoscenza della data della nuova udienza (quella del 3 novembre) atteso che per tale udienza, come sopra evidenziato, presentò poi altra istanza di rinvio. "Nulla quaestio", infine, per quel che concerne l'udienza del 10 novembre 2003, circa l'avviso al difensore, atteso che l'avvocato Iannetti fu presente svolgendo compiutamente la sua attività difensiva (come si evince dal verbale di udienza). Nè può considerarsi causa di nullità la dichiarazione di contumacia intervenuta in assenza del difensore precedentemente designato di ufficio (l'avvocato Iannetti, non comparso per legittimo impedimento), e, ovviamente, con la presenza e l'assistenza di un altro difensore di ufficio. In tal senso si è pronunciata questa Corte con la sentenza (già sopra citata) n. 6 del 3/1/2002 della Terza Sezione (ud. 5/10/2001, RV. 220600) in relazione ad una fattispecie in cui la contumacia era stata dichiarata in assenza del difensore di fiducia (ritenuto legittimamente impedito) ed in presenza di un difensore di ufficio. Non ignora il Collegio che in modo completamente opposto si era precedentemente espressa la Sesta Sezione di questa Corte con sentenza n. 38464/01 (ud. 5/10/2001, imp. Zaborra, RV. 220341), ma tale orientamento non appare condivisibile per le ragioni di seguito esposte. Vero è che il difensore non comparso (per impedimento ritenuto legittimo) all'udienza in cui si procede alla dichiarazione di contumacia - con la presenza di altro difensore designato di ufficio in sostituzione - non è posto in grado di interloquire al riguardo, me deve escludersi che ciò possa comportare una concreta violazione del diritto di difesa, stante la peculiarità della dichiarazione di contumacia: trattasi, invero, di ordinanza, basata su un dato obiettivo e formale quale la mancata comparizione dell'imputato (senza alcuna giustificazione), che è soggetta a revoca automatica nel caso di successiva comparizione (in qualsiasi momento) dell'imputato stesso;
quest'ultimo, in sostanza, decide liberamente e volontariamente se comparire o meno al dibattimento.
Anche la seconda censura è priva di qualsiasi fondamento, dovendo escludersi che l'indicazione del tasso alcolemico sia rilevante ai fini della compiuta contestazione del reato: l'omessa esplicitazione di tale elemento nel capo di imputazione non limita in alcun modo il diritto di difesa, con riferimento all'addebito della violazione di cui all'art. 186 del codice stradale, allorquando siano indicati tutti gli altri elementi necessari per l'esatta individuazione del fatto-reato, vale a dire la condotta costituente il reato (guida in stato di ebbrezza) nonché il tempo ed il luogo del fatto:
prescrizioni perfettamente osservate nel caso di specie. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004