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Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2023, n. 13244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13244 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: QJ ND nato in [...] il [...] LI BL nato in [...] il [...] RT DE nato in [...] il [...] avverso la sentenza EL 24/03/2022 ELla CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni EL Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni ELl'avv. Antonio Genovese, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13244 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 marzo 2022 dalla Corte di appello di Torino, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Ivrea, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato JA ER e LI EL per una serie di furti e furti in abitazione aggravati nonché KU DE per un furto in abitazione, commesso in concorso con lo JA, l'LI e altra persona. 2. Avverso la sentenza ELla Corte di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 3. Il ricorso ELl'avv. Basilio Foti, per JA ER, si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo 7 ELla rubrica, deduce il vizio di erronea applicazione ELla legge penale, in relazione all'art.624-bis cod. pen. Rappresenta che: il furto è stato perpetrato all'interno di una sala giochi;
gli imputati vi erano entrati attraverso un buco praticato nel muro di un locale adiacente alla sala giochi, ricompreso in una più vasta proprietà condominiale;
gli imputati erano entrati nel locale attraversando il cortile condominiale ELla suddetta proprietà condominiale;
tra la sala giochi e i beni condominiali non sussisteva alcun vincolo di pertinenzialità, atteso che erano riconducibili a proprietà diverse. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il reato andrebbe riqualificato come furto, atteso che la sala giochi non potrebbe essere considerata luogo di privata dimora e che non sarebbe legata da alcun vincolo di pertinenzialità ai beni condominiali. 3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione ELla legge penale. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche, poiché avrebbe erroneamente ritenuto che esse fossero state già riconosciute in primo grado, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. 4. Il ricorso ELl'avv. Antonio Genovese, per KU DE, si compone di due motivi. 4.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo 7 (unico a lui contestato), deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale, in relazione all'art.624-bis cod. pen. 2 Il motivo ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni già esposte con riferimento al primo motivo EL ricorso di JA ER: il reato andrebbe riqualificato come furto, atteso che la sala giochi non poteva essere considerata luogo di privata dimora e non era legata da alcun vincolo di pertinenzialità al cortile e al locale condominiale. 4.2. Con un secondo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale, in relazione agli artt. 62- bis e 99 cod. pen. Con una prima censura, lamenta la mancata esclusione ELla recidiva, sostenendo che la Corte di appello si sarebbe limitata a una verifica esclusivamente numerica dei precedenti presenti nel casellario giudiziale. Con una seconda censura, lamenta il mancato riconoscimento ELle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sostenendo che sul punto la motivazione ELla Corte di appello sarebbe EL tutto carente. 5. Il ricorso ELl'avv. Generoso Grasso, per LI LE, si compone di tre motivi. 5.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento ai reati di cui ai capi 2 e 3 ELla rubrica, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale. Sostiene che il giudizio di responsabilità in ordine ai reati in questione si baserebbe solo sul contenuto ELle intercettazioni telefoniche e ambientali registrate nell'autovettura Audi A3, la sera EL 20 aprile 2019. Le conversazioni in questione, tuttavia, a parere EL ricorrente non offrirebbero alcun elemento di collegamento logico-fattuale ELl'imputato ai due episodi in contestazione. Secondo il ricorrente l'elemento principale a carico ELl'imputato sarebbe costituito dalla presenza ELla suddetta autovettura, la sera EL 20 aprile 2019, nel Comune di Grezzana. Tale elemento, tuttavia, sarebbe tutt'altro che certo, atteso che sarebbe basato sul mero aggancio ELle utenze intercettate alle cosiddette celle telefoniche. 5.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale. Lamenta l'applicazione ELla recidiva, sostenendo che i giudici di merito si sarebbero limitati a prendere atto dei precedenti penali risultanti dal certificato EL casellario giudiziale. 5.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale. Il motivo ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni già esposte con riferimento al secondo motivo EL ricorso di JA ER: la Corte di appello 3 avrebbe erroneamente ritenuto che le attenuanti generiche fossero state già riconosciute in primo grado, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere parzialmente accolti. 2. Il ricorso di JA ER deve essere parzialmente accolto. 2.1. Il primo motivo EL ricorso di JA ER e il primo motivo EL ricorso di KU DE - che possono essere trattati congiuntamente, atteso che propongono la medesima questione - sono fondati. Il furto, invero, è stato commesso all'interno di una sala giochi, che è un esercizio commerciale e non un luogo di privata dimora. Quanto ai luoghi attraversati dagli imputati per entrare nella sala giochi, deve essere escluso che essi possano essere considerati come legati da vincolo di pertinenzialità al locale ove è stato perpetrato il furto, mancando il necessario requisito soggettivo ELl'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto. La giurisprudenza di legittimità in materia civile ha chiarito che, ai fini ELla sussistenza EL vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio, è necessaria la presenza EL requisito soggettivo ELl'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché EL requisito oggettivo ELla contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini EL quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale (Cass. civ., Sez. 2, n. 12855 EL 10/06/2011, Rv. 619437). Si tratta di principi condivisi anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia penale (Sez. 5, n. 27326 EL 28/04/2021, Colucci, n.m.) e che devono essere applicati anche nel caso in esame, nel quale, mancando il requisito soggettivo ELl'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto, deve essere escluso il vincolo di pertinenzialità. Poiché i motivi di impugnazione proposti dallo JA e dal KU, con i quali si è contestata la qualificazione giuridica EL fatto contestato al capo 7, non hanno natura strettamente personale, involgendo la natura EL reato commesso, deve ritenersi che possa farsi applicazione anche per l'LI EL fondamentale principio stabilito dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in tema di estensione degli effetti ELl'impugnazione proposta da più concorrenti nel reato con conseguente analoga declaratoria anche nei suoi confronti. Con riferimento a tutti i ricorrenti, dunque, il fatto di cui al capo 7 ELla rubrica deve essere riqualificato in furto pluriaggravato e la sentenza impugnata deve 4 essere annullata con rinvio ad altra sezione ELla Corte di appello di Torino per la conseguente rideterminazione EL trattamento sanzionatorio. 2.2. Il secondo motivo EL ricorso ELlo JA, il secondo motivo EL ricorso EL KU (limitatamente alla seconda censura) e il terzo motivo EL ricorso ELl'LI - relativi al mancato riconoscimento ELle attenuanti generiche - risultano assorbiti. Il giudice EL rinvio, nel rideterminare la pena e nel valutare l'eventuale possibile riconoscimento ELle attenuanti generiche, terrà conto anche ELl'effettivo calcolo ELla pena effettuato dal giudice di primo grado, che non appare aver effettuato alcun giudizio di bilanciamento ELle circostanze. Il giudice EL rinvio - con riferimento ai reati divenuti procedibili a querela a seguito ELl'entrata in vigore EL d.lgs. n. 150 EL 2022 - verificherà anche la sussistenza ELla condizione di procedibilità, tenendo presente che l'art. 85 EL d.lgs. n. 150 EL 2022, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica EL regime di procedibilità, ha previsto che, per i reati divenuti perseguibili a querela ELla persona offesa, commessi prima ELla data di entrata in vigore EL decreto, il termine per la presentazione ELla querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia EL fatto costituente reato. 3. il ricorso di UD DE deve essere parzialmente accolto. 3.1. Il primo motivo, già esaminato assieme al primo motivo EL ricorso ELlo JA, risulta fondato. 3.2. Il secondo motivo, limitatamente alla prima censura, è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine all'applicazione ELla recidiva (cfr. pagine 16 e 17 ELla sentenza impugnata); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico EL giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 EL 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690. La seconda censura, relativa al mancato riconoscimento ELle attenuanti generiche, come già detto, risulta assorbita dall'accoglimento EL primo motivo di ricorso, che implica la necessità per il giudice di rinvio di rideterminare completamente il trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso di LI LE è parzialmente fondato. 4.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché generico e completamente versato in fatto. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale, ai sensi ELl'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo ELla sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non 5 consentita rivalutazione ELle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 EL 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 EL 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo in maniera puntuale anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, attinenti proprio alla valutazione ELle prove raccolte con riferimento ai reati di cui ai capi 2 e 3 ELla rubrica (cfr. pagine 11 e 12 ELla sentenza impugnata). Il ricorrente non si è effettivamente confrontato con tale motivazione, rendendo così il ricorso anche privo ELla necessaria specificità estri nseca . 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine all'applicazione ELla recidiva (cfr. pagina 16 ELla sentenza impugnata); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico EL giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 EL 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690. 4.3. Il terzo motivo - relativo al mancato riconoscimento ELle attenuanti generiche, che sarebbe stato determinato dall'erroneo convincimento ELla Corte di appello che esse fossero state già concesse in primo grado - risulta, come detto, assorbito dall'accoglimento dei motivi attinenti alla riqualificazione EL fatto contestato al capo 7 ELla rubrica, i cui effetti si estendono anche all'LI.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto di cui al capo 7 ELl'imputazione nel ELitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 5, cod. pen., annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione ELla Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così deciso, il 7 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni EL Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni ELl'avv. Antonio Genovese, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13244 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 marzo 2022 dalla Corte di appello di Torino, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Ivrea, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato JA ER e LI EL per una serie di furti e furti in abitazione aggravati nonché KU DE per un furto in abitazione, commesso in concorso con lo JA, l'LI e altra persona. 2. Avverso la sentenza ELla Corte di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 3. Il ricorso ELl'avv. Basilio Foti, per JA ER, si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo 7 ELla rubrica, deduce il vizio di erronea applicazione ELla legge penale, in relazione all'art.624-bis cod. pen. Rappresenta che: il furto è stato perpetrato all'interno di una sala giochi;
gli imputati vi erano entrati attraverso un buco praticato nel muro di un locale adiacente alla sala giochi, ricompreso in una più vasta proprietà condominiale;
gli imputati erano entrati nel locale attraversando il cortile condominiale ELla suddetta proprietà condominiale;
tra la sala giochi e i beni condominiali non sussisteva alcun vincolo di pertinenzialità, atteso che erano riconducibili a proprietà diverse. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il reato andrebbe riqualificato come furto, atteso che la sala giochi non potrebbe essere considerata luogo di privata dimora e che non sarebbe legata da alcun vincolo di pertinenzialità ai beni condominiali. 3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione ELla legge penale. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche, poiché avrebbe erroneamente ritenuto che esse fossero state già riconosciute in primo grado, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. 4. Il ricorso ELl'avv. Antonio Genovese, per KU DE, si compone di due motivi. 4.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo 7 (unico a lui contestato), deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale, in relazione all'art.624-bis cod. pen. 2 Il motivo ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni già esposte con riferimento al primo motivo EL ricorso di JA ER: il reato andrebbe riqualificato come furto, atteso che la sala giochi non poteva essere considerata luogo di privata dimora e non era legata da alcun vincolo di pertinenzialità al cortile e al locale condominiale. 4.2. Con un secondo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale, in relazione agli artt. 62- bis e 99 cod. pen. Con una prima censura, lamenta la mancata esclusione ELla recidiva, sostenendo che la Corte di appello si sarebbe limitata a una verifica esclusivamente numerica dei precedenti presenti nel casellario giudiziale. Con una seconda censura, lamenta il mancato riconoscimento ELle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sostenendo che sul punto la motivazione ELla Corte di appello sarebbe EL tutto carente. 5. Il ricorso ELl'avv. Generoso Grasso, per LI LE, si compone di tre motivi. 5.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento ai reati di cui ai capi 2 e 3 ELla rubrica, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale. Sostiene che il giudizio di responsabilità in ordine ai reati in questione si baserebbe solo sul contenuto ELle intercettazioni telefoniche e ambientali registrate nell'autovettura Audi A3, la sera EL 20 aprile 2019. Le conversazioni in questione, tuttavia, a parere EL ricorrente non offrirebbero alcun elemento di collegamento logico-fattuale ELl'imputato ai due episodi in contestazione. Secondo il ricorrente l'elemento principale a carico ELl'imputato sarebbe costituito dalla presenza ELla suddetta autovettura, la sera EL 20 aprile 2019, nel Comune di Grezzana. Tale elemento, tuttavia, sarebbe tutt'altro che certo, atteso che sarebbe basato sul mero aggancio ELle utenze intercettate alle cosiddette celle telefoniche. 5.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale. Lamenta l'applicazione ELla recidiva, sostenendo che i giudici di merito si sarebbero limitati a prendere atto dei precedenti penali risultanti dal certificato EL casellario giudiziale. 5.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale. Il motivo ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni già esposte con riferimento al secondo motivo EL ricorso di JA ER: la Corte di appello 3 avrebbe erroneamente ritenuto che le attenuanti generiche fossero state già riconosciute in primo grado, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere parzialmente accolti. 2. Il ricorso di JA ER deve essere parzialmente accolto. 2.1. Il primo motivo EL ricorso di JA ER e il primo motivo EL ricorso di KU DE - che possono essere trattati congiuntamente, atteso che propongono la medesima questione - sono fondati. Il furto, invero, è stato commesso all'interno di una sala giochi, che è un esercizio commerciale e non un luogo di privata dimora. Quanto ai luoghi attraversati dagli imputati per entrare nella sala giochi, deve essere escluso che essi possano essere considerati come legati da vincolo di pertinenzialità al locale ove è stato perpetrato il furto, mancando il necessario requisito soggettivo ELl'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto. La giurisprudenza di legittimità in materia civile ha chiarito che, ai fini ELla sussistenza EL vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio, è necessaria la presenza EL requisito soggettivo ELl'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché EL requisito oggettivo ELla contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini EL quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale (Cass. civ., Sez. 2, n. 12855 EL 10/06/2011, Rv. 619437). Si tratta di principi condivisi anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia penale (Sez. 5, n. 27326 EL 28/04/2021, Colucci, n.m.) e che devono essere applicati anche nel caso in esame, nel quale, mancando il requisito soggettivo ELl'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto, deve essere escluso il vincolo di pertinenzialità. Poiché i motivi di impugnazione proposti dallo JA e dal KU, con i quali si è contestata la qualificazione giuridica EL fatto contestato al capo 7, non hanno natura strettamente personale, involgendo la natura EL reato commesso, deve ritenersi che possa farsi applicazione anche per l'LI EL fondamentale principio stabilito dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in tema di estensione degli effetti ELl'impugnazione proposta da più concorrenti nel reato con conseguente analoga declaratoria anche nei suoi confronti. Con riferimento a tutti i ricorrenti, dunque, il fatto di cui al capo 7 ELla rubrica deve essere riqualificato in furto pluriaggravato e la sentenza impugnata deve 4 essere annullata con rinvio ad altra sezione ELla Corte di appello di Torino per la conseguente rideterminazione EL trattamento sanzionatorio. 2.2. Il secondo motivo EL ricorso ELlo JA, il secondo motivo EL ricorso EL KU (limitatamente alla seconda censura) e il terzo motivo EL ricorso ELl'LI - relativi al mancato riconoscimento ELle attenuanti generiche - risultano assorbiti. Il giudice EL rinvio, nel rideterminare la pena e nel valutare l'eventuale possibile riconoscimento ELle attenuanti generiche, terrà conto anche ELl'effettivo calcolo ELla pena effettuato dal giudice di primo grado, che non appare aver effettuato alcun giudizio di bilanciamento ELle circostanze. Il giudice EL rinvio - con riferimento ai reati divenuti procedibili a querela a seguito ELl'entrata in vigore EL d.lgs. n. 150 EL 2022 - verificherà anche la sussistenza ELla condizione di procedibilità, tenendo presente che l'art. 85 EL d.lgs. n. 150 EL 2022, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica EL regime di procedibilità, ha previsto che, per i reati divenuti perseguibili a querela ELla persona offesa, commessi prima ELla data di entrata in vigore EL decreto, il termine per la presentazione ELla querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia EL fatto costituente reato. 3. il ricorso di UD DE deve essere parzialmente accolto. 3.1. Il primo motivo, già esaminato assieme al primo motivo EL ricorso ELlo JA, risulta fondato. 3.2. Il secondo motivo, limitatamente alla prima censura, è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine all'applicazione ELla recidiva (cfr. pagine 16 e 17 ELla sentenza impugnata); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico EL giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 EL 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690. La seconda censura, relativa al mancato riconoscimento ELle attenuanti generiche, come già detto, risulta assorbita dall'accoglimento EL primo motivo di ricorso, che implica la necessità per il giudice di rinvio di rideterminare completamente il trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso di LI LE è parzialmente fondato. 4.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché generico e completamente versato in fatto. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione ELla legge penale, ai sensi ELl'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo ELla sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non 5 consentita rivalutazione ELle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 EL 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 EL 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo in maniera puntuale anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, attinenti proprio alla valutazione ELle prove raccolte con riferimento ai reati di cui ai capi 2 e 3 ELla rubrica (cfr. pagine 11 e 12 ELla sentenza impugnata). Il ricorrente non si è effettivamente confrontato con tale motivazione, rendendo così il ricorso anche privo ELla necessaria specificità estri nseca . 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine all'applicazione ELla recidiva (cfr. pagina 16 ELla sentenza impugnata); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico EL giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 EL 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690. 4.3. Il terzo motivo - relativo al mancato riconoscimento ELle attenuanti generiche, che sarebbe stato determinato dall'erroneo convincimento ELla Corte di appello che esse fossero state già concesse in primo grado - risulta, come detto, assorbito dall'accoglimento dei motivi attinenti alla riqualificazione EL fatto contestato al capo 7 ELla rubrica, i cui effetti si estendono anche all'LI.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto di cui al capo 7 ELl'imputazione nel ELitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 5, cod. pen., annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione ELla Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così deciso, il 7 marzo 2023.