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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/12/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1989/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice IA NI
IN, nella causa civile n. 1989/2025 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con l'avv. TAGLIAVINI GIOVANNI e dall'avv. GASPAROTTO C.F._4
TA ( ) VIA PORCIGLIA, 14 35121 PADOVA;
C.F._5
- attori -
E
), contumace Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta -
Conclusioni:
Per la parte attrice:
“voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
- dichiararsi risolti ai sensi dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa di i quattro contratti di appalto CP_1 stipulati dagli attori nel marzo 2023, anche in ragione del fatto che l'inerzia prolungata e colpevole della
Società nel dare esecuzione ai quattro predetti contratti, e quindi nell'iniziare e concludere nelle tempistiche pattuite i lavori con questi commissionati, ha determinato il venir meno per i Committenti della possibilità di fruire del Superbonus fiscale nella forma dello sconto in fattura, presupposto dei suddetti negozi;
- conseguentemente, condannare la predetta Società alla restituzione e rimborso delle somme richieste ex adverso e versate a titolo di deposito cauzionale (15.000 €) e 2 analisi di fattibilità (3.500 €) dai
Committenti, pari a complessivi 18.500 € ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., o in subordine al tasso legale, dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, anche alla luce della vessatorietà e dunque nullità della clausola contrattuale che ne prevede la corresponsione, nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 1458 e 2033 c.c.;
- condannare a versare a cadauna parte attrice 10.050 €, oltre rivalutazione monetaria e CP_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., o in subordine al tasso legale, dalla domanda giudiziale sino al soddisfo a titolo di penale da ritardo ai sensi dell'art. 13 dei contratti di appalto oggetto del presente giudizio;
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento di ex art. 1218 c.c., e CP_1 per l'effetto condannare l'odierna convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dagli attori per l'inadempimento subìto, anche in termini di perdita di chances quale perdita dei bonus fiscali, quantificati forfettariamente in 15.000 € per ciascun Committente, o nella diversa somma che emergerà in corso di causa anche con valutazione equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo, per i titoli di cui in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 10.04.25, i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e hanno convenuto in giudizio avanti il presente Tribunale la
[...] Parte_3 Parte_4
(d'ora in poi ), per ottenere la dichiarazione di risoluzione per fatto e colpa Controparte_1 CP_1 di dei contratti d'appalto stipulati con quest'ultima nel marzo 2023 nonché la condanna alla CP_1 restituzione del deposito cauzionale versato e delle spese per l'analisi di fattibilità sostenute, al pagamento della penale per il ritardo prevista nei contratti e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti.
Gli attori, in particolare, hanno dedotto:
- di aver stipulato nel marzo 2023 quattro contratti d'appalto identici con in qualità di General CP_1
Contractor, aventi ad oggetto lavori di efficientamento energetico del e relative Controparte_2 unità abitative, per l'importo complessivo di euro 100.000,00 ciascuno;
i citati contratti prevedevano che i pagamenti sarebbero avvenuti mediante il meccanismo del c.d. sconto in fattura, ex art. 121 d.l. 34/2020
(cfr. art. 11.3 dei contratti, prodotti sub docc. 1- 4);
- di aver versato a la somma di euro 15.000,00 ciascuno a titolo di deposito cauzionale ed euro CP_1
3.500,00 a Blue Maps s.r.l. per il relativo studio di fattibilità;
- che i lavori dovevano iniziare ad aprile 2023 e concludersi entro 180 giorni (cfr. art. 12), in modo da evitare la riduzione dell'aliquota dello sconto in fattura (dal 100% al 70%) che sarebbe entrata in vigore dall'1.01.2024;
2 - che, alla data di novembre 2024 i lavori, lungi dall'essersi conclusi, non erano ancora stati iniziati e che aveva allora comunicato che avrebbe provveduto ad eseguire i lavori non ancora ultimati, CP_1 applicando l'aliquota di sconto in fattura per l'anno 2024, senza nessun aggravio dei costi a carico del condominio e dei committenti;
- di aver richiesto più volte, sia a sia al coordinatore dei lavori (la sia al CP_1 Controparte_3 sig. , che aveva tenuto i contatti tra le parti in sede di stipula dei preliminari, chiarimenti circa le Pt_5 tempistiche previste per l'ultimazione dei lavori, senza aver tuttavia mai ricevuto risposte precise;
- che nelle more veniva meno, in virtù del d.l. 39/24, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura per gli interventi per i quali al 30.03.2024 non era stata sostenuta alcuna spesa documentata per lavori già effettuati;
- di aver scoperto che il 30.03.24 aveva emesso unilateralmente e senza preavviso una fattura nei CP_1 confronti del condominio per euro 10.000,00, senza aver tuttavia mai eseguito qualsivoglia lavoro;
- di aver comunicato, con pec inviate a in data 12/14/19.06.2024, che i contratti d'appalto CP_1 dovevano intendersi risolti, avendo la prolungata inerzia di controparte comportato l'impossibilità di eseguire gli interventi di efficientamento energetico avvalendosi dello sconto in fattura, chiedendo altresì la restituzione del deposito cauzionale versato e il risarcimento dei danni patiti;
- che il procedimento di mediazione avviato aveva dato esito negativo, per mancata comparizione di controparte;
- che è risultata dunque gravemente inadempiente agli impegni contrattuali assunti, non avendo CP_1 mai nemmeno iniziato le prestazioni promesse, con ciò impedendo ai committenti di eseguire gli interventi di efficientamento energetico in questione avvalendosi del meccanismo dello sconto in fattura, posto che alla data del 30.03.24 non era stato svolto alcun tipo di lavoro con riferimento al condominio
, come viceversa richiesto dal d.l. 39/24; i contratti di cui trattasi vanno dunque dichiarati CP_2 risolti ex artt. 1453 e 1455 c.c. o, in subordine, in virtù della mancata verificazione del presupposto essenziale sotteso ai medesimi, ossia la possibilità di avvalersi del bonus fiscale dello sconto in fattura;
- di aver diritto altresì alla restituzione del deposito cauzionale versato (euro 15.000,00 ciascuno) nonché delle somme pagate a Blue Maps s.r.l. per lo studio di fattibilità (euro 3.500,00 ciascuno), oltre a rivalutazione monetaria e interessi. La clausola contrattuale che prevede la corresponsione, ad opera dei committenti-consumatori, del deposito cauzionale (cfr. art. 11 co 1) risulterebbe vessatoria e dunque nulla ai sensi dell'art. 33 co 1 cod. cons. per genericità e indeterminatezza, non indicando in maniera esplicita la precisa somma da versare;
in ogni caso, la restituzione di tali somme sarebbe dovuta anche ai sensi dell'art. 1458 c.c., posto che la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti e comporta l'obbligo di controparte di restituire le prestazioni ricevute ex art. 2033 c.c.;
3 - di aver diritto, inoltre, al pagamento della penale giornaliera contrattualmente prevista (cfr. art. 13) nella misura di euro 50,00 al giorno, per un totale di euro 10.050,00 per ciascun attore, oltre a rivalutazione e interessi;
tale somma risulta dalla moltiplicazione dell'importo di euro 50,00 per 201 giorni (dall'1.12.23
– primo giorno di ritardo nell'adempimento – al 19.06.24, data in cui i committenti hanno comunicato di non aver più interesse al contratto);
- di aver diritto, infine, al risarcimento dei danni subiti, quantificati equitativamente in euro 15.000,00 per ogni attore, consistenti nella perdita della possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia finalizzata dal miglioramento energetico/sismico del condominio con il Supebonus fiscale nella forma dello sconto in fattura;
il versamento del deposito cauzionale, d'altro canto, ha impedito di fatto ai committenti di rivolgersi ad altra impresa edile per lo svolgimento dei lavori.
Gli attori hanno dunque chiesto che i contratti in questione siano dichiarati risolti ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa di nonché la condanna di quest'ultima alla restituzione e al rimborso delle somme CP_1 versate in adempimento ai contratti d'appalto (euro 18.500,00 per ciascun attore), al pagamento della penale contrattuale (per complessivi euro 10.050,00 per ciascun committente) e al risarcimento dei danni subiti (quantificati in euro 15.000,00 per ogni attore); il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 co 4 c.c. o, in subordine, al tasso legale.
2. non si è costituita in giudizio ed il Tribunale all'udienza del 2.10.25 verificata la ritualità della CP_1 notifica dell'atto di citazione, ne ha dichiarato la contumacia. La causa è passata in decisione sulla base di un corredo esclusivamente documentale con provvedimento 13.11.2025.
***
3. Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate e meritano di essere accolte nei termini e per le ragioni che seguono.
3.1. La domanda di risoluzione proposta ex artt. 1453 e 1455 c.c. deve essere accolta.
Parte attrice ha infatti allegato che non ha mai iniziato i lavori alla cui realizzazione era obbligata CP_1 in virtù dei contratti di appalto citati entro novembre 2023, producendo peraltro documentazione a suffragio della propria allegazione (cfr. doc. 12, con il quale, in data 15.02.24, gli attori hanno lamentato il mancato inizio dei lavori ad opera di e contestato la fattura dalla medesima emessa, nonché CP_1 doc. 13 del 30.04.24, nel quale viene altresì citata una missiva del dott. , che testimonia come, alla Pt_5 data del 19.01.24, i lavori in questione non fossero ancora iniziati).
A mente del principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 13533/2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
4 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, parte convenuta, alla luce dell'allegazione avversaria circa il suo inadempimento, era onerata della prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., dovendo dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni assunte oppure che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile.
tuttavia, rimasta contumace nel presente giudizio, non ha fornito tale prova liberatoria, con ciò CP_1 non assolvendo al proprio onere della prova: deve dunque ritenersi inadempiente ai contratti CP_1
d'appalto stipulati con gli attori.
L'inadempimento della convenuta deve poi senz'altro considerarsi grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenuto conto dell'interesse di parte attrice, posto che i lavori contrattualmente promessi non risultano essere mai iniziati e che, in virtù dell'inadempimento di gli attori hanno perso la possibilità di CP_1 svolgere gli interventi di efficientamento energetico di cui trattasi avvalendosi del bonus fiscale secondo il meccanismo del c.d. sconto in fattura.
Sussistono dunque i presupposti per dichiarare risolti i contratti in questione per fatto e colpa di CP_1 ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Sul punto si osserva come le missive inviate dagli attori alla convenuta in data 12/14/19.06.2024 (cfr. doc.
13) non risultano idonee ad aver provocato la risoluzione stragiudiziale dei contratti, posto che non risulta integrata né la fattispecie di cui all'art. 1454, dal momento che le diffide non contengono i requisiti richiesti dalla citata norma (in primis, la fissazione di un termine per l'adempimento, con avvertimento che, decorso tale termine, il contratto si intenderà risolto) né è stata pattuita dalle parti una clausola risolutiva espressa né è contenuto nei contratti un termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.; di talché la risoluzione dei contratti deve pronunciarsi in via giudiziale.
I contratti di appalto stipulati dagli attori con devono dunque dichiararsi risolti ex artt. 1453 e CP_1
1455 c.c. per fatto e colpa di CP_1
3.2. Anche la domanda attorea volta alla condanna di alla restituzione del deposito cauzionale CP_1 versato (euro 15.000,00 per ciascun attore) e al rimborso delle spese effettuate in favore di Blue Maps
s.r.l. per lo studio di fattibilità (euro 3.500,00 per ciascun attore) è fondata e merita di essere accolta.
Agli atti vi è prova che i committenti abbiano effettivamente versato le somme di cui sopra, sia con riferimento al c.d. deposito cauzionale sia al sostenimento delle spese connesse allo studio di fattibilità
(cfr. docc. 5, 6, 7 e 8).
Ora, al di là della difesa attorea in ordine alla nullità della clausola contrattuale che prevede l'obbligo per i committenti di versare il deposito cauzionale, di contenuto effettivamente generico (l'art. 11 co 1 prevede infatti che il deposito cauzionale in questione andasse “versato entro e non oltre la data concordata con lo studio tecnico o il commerciale di riferimento e certificato dall'invio della distinta come documento probatorio. La somma è concordata con lo studio tecnico o il commerciale di
5 riferimento ed è indicata nella contabile di pagamento”), appare assorbente la valutazione in ordine alla natura retroattiva della pronuncia di risoluzione: una volta risolto il contratto d'appalto, la restituzione delle some incassate da ciascun committente è una conseguenza del venir meno ex tunc di ogni effetto contrattuale.
Quindi va condannata alla restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale da CP_1 ciascun committente (euro 15.000,00 pro capite). Sulla somma decorrono gli interessi dalla domanda ai sensi dell'art. 1284/IV c.c. (Cass. n. 423/2025: “in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto di ripetizione, la buona fede ex art.
2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio”; Cass. n. 6911/2018).
Devono altresì essere rimborsate ai committenti le spese versate a Blue Maps s.r.l. per lo studio di fattibilità: nel momento in cui i contratti d'appalto sono stati risolti, detto versamento è risultato una pura perdita per gli attori, ovvero un pregiudizio economico di cui deve farsi carico la società convenuta, trattandosi di una conseguenza economica diretta del suo inadempimento. deve dunque essere condannata a versare ai committenti la somma di 3.500,00 euro ciascuno;
CP_1 trattandosi di domanda avente carattere risarcitorio, sono dovuti altresì la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT a decorrere dal 7.2.2023 al saldo, salvo per l'attrice per cui la decorrenza Pt_3 va individuata nel 28.2.2023, e gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino alla domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
3.3. Anche la domanda attorea volta alla condanna di al pagamento della penale per il ritardo CP_1 prevista dall'art. 13 dei contratti è fondata e merita di essere accolta, non ricorrendo alcun ostacolo al cumulo tra la pronuncia di risoluzione e la condanna al pagamento della penale da ritardo (tra le molteplici si legga Cass. n. 10441/2017).
Il citato art. 13 prevede infatti che “per ogni giorno di ritardo sul Termine di Ultimazione Lavori ovvero sui termini intermedi di cui al precedente articolo, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a euro 50,00 (cinquanta/00)”.
Ebbene, è dato pacifico che i lavori dovessero essere ultimati entro il mese di novembre 2023 (ovvero 180 giorni da aprile 2023: art. 12 contratto), mentre parte convenuta non ha assolto all'onere della prova sulla medesima incombente circa l'avvenuto adempimento entro tale termine, oppure circa la riconducibilità dell'inadempimento a impossibilità della prestazione derivante a causa a sé non imputabile:
l'inadempimento deve dunque considerarsi, ex art. 1218 c.c., imputabile a CP_1
Risultano dunque integrati i presupposti di cui all'art. 13 dei contratti per l'operare della penale, dati dall'inadempimento dell'appaltatrice, nonché dell'imputabilità del medesimo a CP_1
6 Venendo alla quantificazione della penale, la medesima è pattuita in euro 50,00 per ogni giorno di inadempimento. Posto che i lavori dovevano essere conclusi entro il mese di novembre 2023 e che parte attrice ha comunicato a il proprio venir meno dell'interesse all'adempimento in data CP_1
12/14/19.06.2024, i giorni rilevanti per il calcolo della penale risultano 201 (dall'1.12.23 al 19.06.24), per un totale di euro 10.050,00, a cui vanno aggiunti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
3.4. Venendo infine alla domanda attorea tesa al risarcimento dei danni patiti dai committenti, la medesima risulta invece infondata e deve essere rigettata.
Risulta infatti dirimente il fatto che gli attori non hanno dedotto in maniera specifica quale sarebbe stato il pregiudizio patito per effetto del dedotto inadempimento: non sono stati offerti gli elementi economici perché potesse condursi una comparazione tra quanto avrebbero speso per i lavori in questione se avesse portato regolarmente a termine il proprio incarico e quanto invece spenderebbero oggi se CP_1 dovessero riavviare l'iter contrattuale per l'esecuzione dei lavori.
3.5. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta, rimasta soccombente in giudizio.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori relativi alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 considerando la controversia cumulativamente;
il compenso va quantificato ai valori medi per le prime due fasi processuali ed i valori minimi per le due successive fasi, attesa l'assenza di istruttoria e di scritti defensionali conclusivi;
posto che gli avv.
AG e AS, nella presente causa, hanno assistito più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico di cui sopra andrà maggiorato ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.m. 55/14, del
30%.
Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della decisione.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1989/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara risolti i contratti d'appalto stipulati tra le parti per fatto e colpa di Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e della somma di euro 15.000,00 ciascuno oltre ad interessi al tasso di cui Parte_3 Parte_4 all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 10.04.2025 al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e della somma di euro 3.500,00 euro ciascuno, oltre alla rivalutazione Parte_3 Parte_4 monetaria sulla base degli indici ISTAT a decorrere dal 7.2.2023 al saldo, salvo per l'attrice per Pt_3
7 cui la decorrenza va individuata nel 28.2.2023, e gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino al 30.4.2025 ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dall'1.4.2025 al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e della somma di euro 10.050,00 ciascuno, oltre ad interessi al tasso di cui Parte_3 Parte_4 all'art. 1284 comma 4 c.c. dall'1.4.2025 al soddisfo;
- condanna al rimborso in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 12.000 per Parte_3 Parte_4 compensi ed euro 786 per anticipazioni;
spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati;
infine, IVA e cpa come dovuti per legge.
Padova, 13/12/2025
La Giudice
IA NI IN
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice IA NI
IN, nella causa civile n. 1989/2025 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con l'avv. TAGLIAVINI GIOVANNI e dall'avv. GASPAROTTO C.F._4
TA ( ) VIA PORCIGLIA, 14 35121 PADOVA;
C.F._5
- attori -
E
), contumace Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta -
Conclusioni:
Per la parte attrice:
“voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
- dichiararsi risolti ai sensi dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa di i quattro contratti di appalto CP_1 stipulati dagli attori nel marzo 2023, anche in ragione del fatto che l'inerzia prolungata e colpevole della
Società nel dare esecuzione ai quattro predetti contratti, e quindi nell'iniziare e concludere nelle tempistiche pattuite i lavori con questi commissionati, ha determinato il venir meno per i Committenti della possibilità di fruire del Superbonus fiscale nella forma dello sconto in fattura, presupposto dei suddetti negozi;
- conseguentemente, condannare la predetta Società alla restituzione e rimborso delle somme richieste ex adverso e versate a titolo di deposito cauzionale (15.000 €) e 2 analisi di fattibilità (3.500 €) dai
Committenti, pari a complessivi 18.500 € ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., o in subordine al tasso legale, dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, anche alla luce della vessatorietà e dunque nullità della clausola contrattuale che ne prevede la corresponsione, nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 1458 e 2033 c.c.;
- condannare a versare a cadauna parte attrice 10.050 €, oltre rivalutazione monetaria e CP_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., o in subordine al tasso legale, dalla domanda giudiziale sino al soddisfo a titolo di penale da ritardo ai sensi dell'art. 13 dei contratti di appalto oggetto del presente giudizio;
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento di ex art. 1218 c.c., e CP_1 per l'effetto condannare l'odierna convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dagli attori per l'inadempimento subìto, anche in termini di perdita di chances quale perdita dei bonus fiscali, quantificati forfettariamente in 15.000 € per ciascun Committente, o nella diversa somma che emergerà in corso di causa anche con valutazione equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo, per i titoli di cui in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 10.04.25, i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e hanno convenuto in giudizio avanti il presente Tribunale la
[...] Parte_3 Parte_4
(d'ora in poi ), per ottenere la dichiarazione di risoluzione per fatto e colpa Controparte_1 CP_1 di dei contratti d'appalto stipulati con quest'ultima nel marzo 2023 nonché la condanna alla CP_1 restituzione del deposito cauzionale versato e delle spese per l'analisi di fattibilità sostenute, al pagamento della penale per il ritardo prevista nei contratti e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti.
Gli attori, in particolare, hanno dedotto:
- di aver stipulato nel marzo 2023 quattro contratti d'appalto identici con in qualità di General CP_1
Contractor, aventi ad oggetto lavori di efficientamento energetico del e relative Controparte_2 unità abitative, per l'importo complessivo di euro 100.000,00 ciascuno;
i citati contratti prevedevano che i pagamenti sarebbero avvenuti mediante il meccanismo del c.d. sconto in fattura, ex art. 121 d.l. 34/2020
(cfr. art. 11.3 dei contratti, prodotti sub docc. 1- 4);
- di aver versato a la somma di euro 15.000,00 ciascuno a titolo di deposito cauzionale ed euro CP_1
3.500,00 a Blue Maps s.r.l. per il relativo studio di fattibilità;
- che i lavori dovevano iniziare ad aprile 2023 e concludersi entro 180 giorni (cfr. art. 12), in modo da evitare la riduzione dell'aliquota dello sconto in fattura (dal 100% al 70%) che sarebbe entrata in vigore dall'1.01.2024;
2 - che, alla data di novembre 2024 i lavori, lungi dall'essersi conclusi, non erano ancora stati iniziati e che aveva allora comunicato che avrebbe provveduto ad eseguire i lavori non ancora ultimati, CP_1 applicando l'aliquota di sconto in fattura per l'anno 2024, senza nessun aggravio dei costi a carico del condominio e dei committenti;
- di aver richiesto più volte, sia a sia al coordinatore dei lavori (la sia al CP_1 Controparte_3 sig. , che aveva tenuto i contatti tra le parti in sede di stipula dei preliminari, chiarimenti circa le Pt_5 tempistiche previste per l'ultimazione dei lavori, senza aver tuttavia mai ricevuto risposte precise;
- che nelle more veniva meno, in virtù del d.l. 39/24, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura per gli interventi per i quali al 30.03.2024 non era stata sostenuta alcuna spesa documentata per lavori già effettuati;
- di aver scoperto che il 30.03.24 aveva emesso unilateralmente e senza preavviso una fattura nei CP_1 confronti del condominio per euro 10.000,00, senza aver tuttavia mai eseguito qualsivoglia lavoro;
- di aver comunicato, con pec inviate a in data 12/14/19.06.2024, che i contratti d'appalto CP_1 dovevano intendersi risolti, avendo la prolungata inerzia di controparte comportato l'impossibilità di eseguire gli interventi di efficientamento energetico avvalendosi dello sconto in fattura, chiedendo altresì la restituzione del deposito cauzionale versato e il risarcimento dei danni patiti;
- che il procedimento di mediazione avviato aveva dato esito negativo, per mancata comparizione di controparte;
- che è risultata dunque gravemente inadempiente agli impegni contrattuali assunti, non avendo CP_1 mai nemmeno iniziato le prestazioni promesse, con ciò impedendo ai committenti di eseguire gli interventi di efficientamento energetico in questione avvalendosi del meccanismo dello sconto in fattura, posto che alla data del 30.03.24 non era stato svolto alcun tipo di lavoro con riferimento al condominio
, come viceversa richiesto dal d.l. 39/24; i contratti di cui trattasi vanno dunque dichiarati CP_2 risolti ex artt. 1453 e 1455 c.c. o, in subordine, in virtù della mancata verificazione del presupposto essenziale sotteso ai medesimi, ossia la possibilità di avvalersi del bonus fiscale dello sconto in fattura;
- di aver diritto altresì alla restituzione del deposito cauzionale versato (euro 15.000,00 ciascuno) nonché delle somme pagate a Blue Maps s.r.l. per lo studio di fattibilità (euro 3.500,00 ciascuno), oltre a rivalutazione monetaria e interessi. La clausola contrattuale che prevede la corresponsione, ad opera dei committenti-consumatori, del deposito cauzionale (cfr. art. 11 co 1) risulterebbe vessatoria e dunque nulla ai sensi dell'art. 33 co 1 cod. cons. per genericità e indeterminatezza, non indicando in maniera esplicita la precisa somma da versare;
in ogni caso, la restituzione di tali somme sarebbe dovuta anche ai sensi dell'art. 1458 c.c., posto che la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti e comporta l'obbligo di controparte di restituire le prestazioni ricevute ex art. 2033 c.c.;
3 - di aver diritto, inoltre, al pagamento della penale giornaliera contrattualmente prevista (cfr. art. 13) nella misura di euro 50,00 al giorno, per un totale di euro 10.050,00 per ciascun attore, oltre a rivalutazione e interessi;
tale somma risulta dalla moltiplicazione dell'importo di euro 50,00 per 201 giorni (dall'1.12.23
– primo giorno di ritardo nell'adempimento – al 19.06.24, data in cui i committenti hanno comunicato di non aver più interesse al contratto);
- di aver diritto, infine, al risarcimento dei danni subiti, quantificati equitativamente in euro 15.000,00 per ogni attore, consistenti nella perdita della possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia finalizzata dal miglioramento energetico/sismico del condominio con il Supebonus fiscale nella forma dello sconto in fattura;
il versamento del deposito cauzionale, d'altro canto, ha impedito di fatto ai committenti di rivolgersi ad altra impresa edile per lo svolgimento dei lavori.
Gli attori hanno dunque chiesto che i contratti in questione siano dichiarati risolti ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa di nonché la condanna di quest'ultima alla restituzione e al rimborso delle somme CP_1 versate in adempimento ai contratti d'appalto (euro 18.500,00 per ciascun attore), al pagamento della penale contrattuale (per complessivi euro 10.050,00 per ciascun committente) e al risarcimento dei danni subiti (quantificati in euro 15.000,00 per ogni attore); il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 co 4 c.c. o, in subordine, al tasso legale.
2. non si è costituita in giudizio ed il Tribunale all'udienza del 2.10.25 verificata la ritualità della CP_1 notifica dell'atto di citazione, ne ha dichiarato la contumacia. La causa è passata in decisione sulla base di un corredo esclusivamente documentale con provvedimento 13.11.2025.
***
3. Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate e meritano di essere accolte nei termini e per le ragioni che seguono.
3.1. La domanda di risoluzione proposta ex artt. 1453 e 1455 c.c. deve essere accolta.
Parte attrice ha infatti allegato che non ha mai iniziato i lavori alla cui realizzazione era obbligata CP_1 in virtù dei contratti di appalto citati entro novembre 2023, producendo peraltro documentazione a suffragio della propria allegazione (cfr. doc. 12, con il quale, in data 15.02.24, gli attori hanno lamentato il mancato inizio dei lavori ad opera di e contestato la fattura dalla medesima emessa, nonché CP_1 doc. 13 del 30.04.24, nel quale viene altresì citata una missiva del dott. , che testimonia come, alla Pt_5 data del 19.01.24, i lavori in questione non fossero ancora iniziati).
A mente del principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 13533/2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
4 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, parte convenuta, alla luce dell'allegazione avversaria circa il suo inadempimento, era onerata della prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., dovendo dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni assunte oppure che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile.
tuttavia, rimasta contumace nel presente giudizio, non ha fornito tale prova liberatoria, con ciò CP_1 non assolvendo al proprio onere della prova: deve dunque ritenersi inadempiente ai contratti CP_1
d'appalto stipulati con gli attori.
L'inadempimento della convenuta deve poi senz'altro considerarsi grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenuto conto dell'interesse di parte attrice, posto che i lavori contrattualmente promessi non risultano essere mai iniziati e che, in virtù dell'inadempimento di gli attori hanno perso la possibilità di CP_1 svolgere gli interventi di efficientamento energetico di cui trattasi avvalendosi del bonus fiscale secondo il meccanismo del c.d. sconto in fattura.
Sussistono dunque i presupposti per dichiarare risolti i contratti in questione per fatto e colpa di CP_1 ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Sul punto si osserva come le missive inviate dagli attori alla convenuta in data 12/14/19.06.2024 (cfr. doc.
13) non risultano idonee ad aver provocato la risoluzione stragiudiziale dei contratti, posto che non risulta integrata né la fattispecie di cui all'art. 1454, dal momento che le diffide non contengono i requisiti richiesti dalla citata norma (in primis, la fissazione di un termine per l'adempimento, con avvertimento che, decorso tale termine, il contratto si intenderà risolto) né è stata pattuita dalle parti una clausola risolutiva espressa né è contenuto nei contratti un termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.; di talché la risoluzione dei contratti deve pronunciarsi in via giudiziale.
I contratti di appalto stipulati dagli attori con devono dunque dichiararsi risolti ex artt. 1453 e CP_1
1455 c.c. per fatto e colpa di CP_1
3.2. Anche la domanda attorea volta alla condanna di alla restituzione del deposito cauzionale CP_1 versato (euro 15.000,00 per ciascun attore) e al rimborso delle spese effettuate in favore di Blue Maps
s.r.l. per lo studio di fattibilità (euro 3.500,00 per ciascun attore) è fondata e merita di essere accolta.
Agli atti vi è prova che i committenti abbiano effettivamente versato le somme di cui sopra, sia con riferimento al c.d. deposito cauzionale sia al sostenimento delle spese connesse allo studio di fattibilità
(cfr. docc. 5, 6, 7 e 8).
Ora, al di là della difesa attorea in ordine alla nullità della clausola contrattuale che prevede l'obbligo per i committenti di versare il deposito cauzionale, di contenuto effettivamente generico (l'art. 11 co 1 prevede infatti che il deposito cauzionale in questione andasse “versato entro e non oltre la data concordata con lo studio tecnico o il commerciale di riferimento e certificato dall'invio della distinta come documento probatorio. La somma è concordata con lo studio tecnico o il commerciale di
5 riferimento ed è indicata nella contabile di pagamento”), appare assorbente la valutazione in ordine alla natura retroattiva della pronuncia di risoluzione: una volta risolto il contratto d'appalto, la restituzione delle some incassate da ciascun committente è una conseguenza del venir meno ex tunc di ogni effetto contrattuale.
Quindi va condannata alla restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale da CP_1 ciascun committente (euro 15.000,00 pro capite). Sulla somma decorrono gli interessi dalla domanda ai sensi dell'art. 1284/IV c.c. (Cass. n. 423/2025: “in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto di ripetizione, la buona fede ex art.
2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio”; Cass. n. 6911/2018).
Devono altresì essere rimborsate ai committenti le spese versate a Blue Maps s.r.l. per lo studio di fattibilità: nel momento in cui i contratti d'appalto sono stati risolti, detto versamento è risultato una pura perdita per gli attori, ovvero un pregiudizio economico di cui deve farsi carico la società convenuta, trattandosi di una conseguenza economica diretta del suo inadempimento. deve dunque essere condannata a versare ai committenti la somma di 3.500,00 euro ciascuno;
CP_1 trattandosi di domanda avente carattere risarcitorio, sono dovuti altresì la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT a decorrere dal 7.2.2023 al saldo, salvo per l'attrice per cui la decorrenza Pt_3 va individuata nel 28.2.2023, e gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino alla domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
3.3. Anche la domanda attorea volta alla condanna di al pagamento della penale per il ritardo CP_1 prevista dall'art. 13 dei contratti è fondata e merita di essere accolta, non ricorrendo alcun ostacolo al cumulo tra la pronuncia di risoluzione e la condanna al pagamento della penale da ritardo (tra le molteplici si legga Cass. n. 10441/2017).
Il citato art. 13 prevede infatti che “per ogni giorno di ritardo sul Termine di Ultimazione Lavori ovvero sui termini intermedi di cui al precedente articolo, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a euro 50,00 (cinquanta/00)”.
Ebbene, è dato pacifico che i lavori dovessero essere ultimati entro il mese di novembre 2023 (ovvero 180 giorni da aprile 2023: art. 12 contratto), mentre parte convenuta non ha assolto all'onere della prova sulla medesima incombente circa l'avvenuto adempimento entro tale termine, oppure circa la riconducibilità dell'inadempimento a impossibilità della prestazione derivante a causa a sé non imputabile:
l'inadempimento deve dunque considerarsi, ex art. 1218 c.c., imputabile a CP_1
Risultano dunque integrati i presupposti di cui all'art. 13 dei contratti per l'operare della penale, dati dall'inadempimento dell'appaltatrice, nonché dell'imputabilità del medesimo a CP_1
6 Venendo alla quantificazione della penale, la medesima è pattuita in euro 50,00 per ogni giorno di inadempimento. Posto che i lavori dovevano essere conclusi entro il mese di novembre 2023 e che parte attrice ha comunicato a il proprio venir meno dell'interesse all'adempimento in data CP_1
12/14/19.06.2024, i giorni rilevanti per il calcolo della penale risultano 201 (dall'1.12.23 al 19.06.24), per un totale di euro 10.050,00, a cui vanno aggiunti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
3.4. Venendo infine alla domanda attorea tesa al risarcimento dei danni patiti dai committenti, la medesima risulta invece infondata e deve essere rigettata.
Risulta infatti dirimente il fatto che gli attori non hanno dedotto in maniera specifica quale sarebbe stato il pregiudizio patito per effetto del dedotto inadempimento: non sono stati offerti gli elementi economici perché potesse condursi una comparazione tra quanto avrebbero speso per i lavori in questione se avesse portato regolarmente a termine il proprio incarico e quanto invece spenderebbero oggi se CP_1 dovessero riavviare l'iter contrattuale per l'esecuzione dei lavori.
3.5. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta, rimasta soccombente in giudizio.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori relativi alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 considerando la controversia cumulativamente;
il compenso va quantificato ai valori medi per le prime due fasi processuali ed i valori minimi per le due successive fasi, attesa l'assenza di istruttoria e di scritti defensionali conclusivi;
posto che gli avv.
AG e AS, nella presente causa, hanno assistito più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico di cui sopra andrà maggiorato ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.m. 55/14, del
30%.
Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della decisione.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1989/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara risolti i contratti d'appalto stipulati tra le parti per fatto e colpa di Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e della somma di euro 15.000,00 ciascuno oltre ad interessi al tasso di cui Parte_3 Parte_4 all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 10.04.2025 al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e della somma di euro 3.500,00 euro ciascuno, oltre alla rivalutazione Parte_3 Parte_4 monetaria sulla base degli indici ISTAT a decorrere dal 7.2.2023 al saldo, salvo per l'attrice per Pt_3
7 cui la decorrenza va individuata nel 28.2.2023, e gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino al 30.4.2025 ed al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dall'1.4.2025 al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e della somma di euro 10.050,00 ciascuno, oltre ad interessi al tasso di cui Parte_3 Parte_4 all'art. 1284 comma 4 c.c. dall'1.4.2025 al soddisfo;
- condanna al rimborso in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 12.000 per Parte_3 Parte_4 compensi ed euro 786 per anticipazioni;
spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati;
infine, IVA e cpa come dovuti per legge.
Padova, 13/12/2025
La Giudice
IA NI IN
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
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