Art. 2.
All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1958-59, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1958-59, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.