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Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2023, n. 26552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26552 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER OC, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Potenza in data 2/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/10/2014, irrevocabile il 12/04/2015, il Tribunale di Potenza condannò OC ER nel procedimento penale n. 1796/10. 1.1. In relazione a tale sentenza, ER ha presentato richiesta rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., deducendo di avere avuto conoscenza del processo soltanto in data 16/06/2022, allorquando aveva consultato il certificato del casellario giudiziario. 1.2. Pronunciandosi sulla relativa richiesta, la Corte di appello di Potenza, con ordinanza in data 2/12/2022, l'ha dichiarata inammissibile. Nell'occasione, la Corte ha premesso che la richiesta di rescissione era stata motivata con la circostanza che ER, sin dall'epoca di apertura del procedimento penale a suo carico, era residente in [...]e che il difensore di Penale Sent. Sez. 1 Num. 26552 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 02/05/2023 fiducia avv. Camillo RE, presso il cui studio professionale egli aveva eletto domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., aveva comunicato al Tribunale di Potenza, in data 13/07/2011, di voler rinunciare al mandato difensivo, senza che però tale circostanza fosse stata portata a conoscenza dell'interessato, il quale, non comparso all'udienza del 18/07/2011, era stato dichiarato contumace. Secondo la Corte territoriale, tuttavia, essendo stato documentato e pacificamente ammesso dall'interessato che ER avesse nominato come difensore di fiducia l'avv. Camillo RE già in occasione della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., allorché egli, essendo residente all'estero, aveva contestualmente eletto domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. presso lo studio del professionista, la richiesta di rescissione doveva ritenersi inammissibile in quanto intervenuta in data 14/07/2022, dopo lo spirare del termine di 30 giorni decorrenti non dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui egli aveva avuto conoscenza del procedimento;
e dovendo ritenersi, alla stregua della nomina di un difensore di fiducia e dell'elezione di domicilio presso il suo studio compiute all'atto della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., che egli avesse avuto effettiva conoscenza del processo, tale da legittimare il giudizio in assenza, non avendo egli allegato circostanze dimostrative del fatto che non avesse avuto conoscenza del processo e che questa non fosse dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Disinteresse nella specie rinvenibile nel non essersi egli messo in contatto con l'avv. Camillo RE, suo difensore di fiducia, tanto che quest'ultimo non era riuscito a comunicargli la rinuncia al mandato difensivo. 2. OC ER ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Cesarano, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il provvedimento impugnato si fondi sull'erroneo convincimento che esistesse una nomina fiduciaria in favore dell'avv. Camillo RE e che ER avesse eletto il domicilio nel suo studio. In realtà, come chiarito all'udienza del 2/12/2022 con la esibizione e il deposito della nomina nel procedimento di prevenzione, mai vi sarebbe stata, nel procedimento n. 1796/10 R.G. Trib., una nomina fiduciaria dell'avv. RE, né tantomeno la elezione di domicilio presso il suo studio. L'errore sarebbe nato dal fatto che in data 20/11/2010, prima dell'accertamento del reato ex art. 9, legge n. 1423 del 1956, a ER era stato notificato un 2 \ provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e in tale occasione egli aveva dichiarato, nel verbale di notifica, che per tale procedimento il suo avvocato di fiducia era l'avv. RE, nel cui studio aveva eletto domicilio, non avendolo in Italia. I Carabinieri della Stazione di Albano di Lucania, nel denunziare ER per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, avrebbero allegato il suddetto verbale di notifica, contenente la nomina e l'elezione di domicilio, che mai avrebbero potuto riguardare un procedimento non ancora pendente e un reato non ancora commesso. Ed erronea sarebbe l'affermazione della Corte di appello secondo cui ER avesse nominato l'avv. RE e avesse contestualmente eletto il domicilio in occasione della notifica dell'avviso di conclusioni indagini ex art. 415 cod. proc. pen., atteso che tale avviso avrebbe già contenuto, erroneamente, la nomina e l'elezione di domicilio;
tant'è che tale atto era stato erroneamente notificato al ritenuto difensore di fiducia nel domicilio eletto. Pertanto, non essendovi alcuna nomina di un difensore di fiducia nel procedimento n. 1976/10 R.G.N.R. definito con sentenza di cui si è stata chiesta la rescissione del giudicato, mai vi sarebbe stata conoscenza del processo da parte di ER, il quale sarebbe stato assente dall'Italia dal 20/11/2010, allorquando, secondo quanto dichiarato dai testi all'udienza del 17/06/2014, era stato rintracciato occasionalmente nel territorio di Campomaggiore e gli era stato notificato il provvedimento applicativa della sorveglianza speciale. 3. In data 23/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va in primo luogo ribadito il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'istituto della rescissione del giudicato previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen. (oggi art. 629-bis cod. proc. pen.) si applica soltanto ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67). Al contrario, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01). Ne consegue che, e 3 quando la richiesta di rescissione del giudicato sia presentata in relazione a un processo contumaciale nei confronti di un soggetto irreperibile che sia stato definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, essa deve essere dichiarata inammissibile (Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, De Maio, Rv. 269665 - 01; Sez. 3, n. 19006 del 14/01/2015, Lazar, Rv. 263510 - 01). 3. D'altro canto, la richiesta di rescissione del giudicato presentata da ER non può essere nemmeno considerata come istanza di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. E ciò in quanto le due istanze si caratterizzano per una ontologica diversità di natura e funzione (Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, De Maio, Rv. 269665 - 01), ovvero di petiturn (Sez. 1, n. 23426 del 15/04/2015, Lahrach, Rv. 263794 - 01), di presupposti e conseguenze giuridiche (Sez. 3, n. 19006 del 14/01/2015, Lazar, Rv. 263510 - 01). Infatti, la restituzione nel termine per impugnare non ha natura di mezzo di impugnazione e, pertanto, ad essa non si applica il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito (Sez. 3, n. 33647 del 8/07/2022, Di Candia, Rv. 283474 - 01; Sez. 4, n. 863 del 3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, alla stregua delle quali deve procedersi alla rettifica della motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 2/05/2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/10/2014, irrevocabile il 12/04/2015, il Tribunale di Potenza condannò OC ER nel procedimento penale n. 1796/10. 1.1. In relazione a tale sentenza, ER ha presentato richiesta rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., deducendo di avere avuto conoscenza del processo soltanto in data 16/06/2022, allorquando aveva consultato il certificato del casellario giudiziario. 1.2. Pronunciandosi sulla relativa richiesta, la Corte di appello di Potenza, con ordinanza in data 2/12/2022, l'ha dichiarata inammissibile. Nell'occasione, la Corte ha premesso che la richiesta di rescissione era stata motivata con la circostanza che ER, sin dall'epoca di apertura del procedimento penale a suo carico, era residente in [...]e che il difensore di Penale Sent. Sez. 1 Num. 26552 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 02/05/2023 fiducia avv. Camillo RE, presso il cui studio professionale egli aveva eletto domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., aveva comunicato al Tribunale di Potenza, in data 13/07/2011, di voler rinunciare al mandato difensivo, senza che però tale circostanza fosse stata portata a conoscenza dell'interessato, il quale, non comparso all'udienza del 18/07/2011, era stato dichiarato contumace. Secondo la Corte territoriale, tuttavia, essendo stato documentato e pacificamente ammesso dall'interessato che ER avesse nominato come difensore di fiducia l'avv. Camillo RE già in occasione della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., allorché egli, essendo residente all'estero, aveva contestualmente eletto domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. presso lo studio del professionista, la richiesta di rescissione doveva ritenersi inammissibile in quanto intervenuta in data 14/07/2022, dopo lo spirare del termine di 30 giorni decorrenti non dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui egli aveva avuto conoscenza del procedimento;
e dovendo ritenersi, alla stregua della nomina di un difensore di fiducia e dell'elezione di domicilio presso il suo studio compiute all'atto della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., che egli avesse avuto effettiva conoscenza del processo, tale da legittimare il giudizio in assenza, non avendo egli allegato circostanze dimostrative del fatto che non avesse avuto conoscenza del processo e che questa non fosse dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Disinteresse nella specie rinvenibile nel non essersi egli messo in contatto con l'avv. Camillo RE, suo difensore di fiducia, tanto che quest'ultimo non era riuscito a comunicargli la rinuncia al mandato difensivo. 2. OC ER ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Cesarano, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il provvedimento impugnato si fondi sull'erroneo convincimento che esistesse una nomina fiduciaria in favore dell'avv. Camillo RE e che ER avesse eletto il domicilio nel suo studio. In realtà, come chiarito all'udienza del 2/12/2022 con la esibizione e il deposito della nomina nel procedimento di prevenzione, mai vi sarebbe stata, nel procedimento n. 1796/10 R.G. Trib., una nomina fiduciaria dell'avv. RE, né tantomeno la elezione di domicilio presso il suo studio. L'errore sarebbe nato dal fatto che in data 20/11/2010, prima dell'accertamento del reato ex art. 9, legge n. 1423 del 1956, a ER era stato notificato un 2 \ provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e in tale occasione egli aveva dichiarato, nel verbale di notifica, che per tale procedimento il suo avvocato di fiducia era l'avv. RE, nel cui studio aveva eletto domicilio, non avendolo in Italia. I Carabinieri della Stazione di Albano di Lucania, nel denunziare ER per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, avrebbero allegato il suddetto verbale di notifica, contenente la nomina e l'elezione di domicilio, che mai avrebbero potuto riguardare un procedimento non ancora pendente e un reato non ancora commesso. Ed erronea sarebbe l'affermazione della Corte di appello secondo cui ER avesse nominato l'avv. RE e avesse contestualmente eletto il domicilio in occasione della notifica dell'avviso di conclusioni indagini ex art. 415 cod. proc. pen., atteso che tale avviso avrebbe già contenuto, erroneamente, la nomina e l'elezione di domicilio;
tant'è che tale atto era stato erroneamente notificato al ritenuto difensore di fiducia nel domicilio eletto. Pertanto, non essendovi alcuna nomina di un difensore di fiducia nel procedimento n. 1976/10 R.G.N.R. definito con sentenza di cui si è stata chiesta la rescissione del giudicato, mai vi sarebbe stata conoscenza del processo da parte di ER, il quale sarebbe stato assente dall'Italia dal 20/11/2010, allorquando, secondo quanto dichiarato dai testi all'udienza del 17/06/2014, era stato rintracciato occasionalmente nel territorio di Campomaggiore e gli era stato notificato il provvedimento applicativa della sorveglianza speciale. 3. In data 23/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va in primo luogo ribadito il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'istituto della rescissione del giudicato previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen. (oggi art. 629-bis cod. proc. pen.) si applica soltanto ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67). Al contrario, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01). Ne consegue che, e 3 quando la richiesta di rescissione del giudicato sia presentata in relazione a un processo contumaciale nei confronti di un soggetto irreperibile che sia stato definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, essa deve essere dichiarata inammissibile (Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, De Maio, Rv. 269665 - 01; Sez. 3, n. 19006 del 14/01/2015, Lazar, Rv. 263510 - 01). 3. D'altro canto, la richiesta di rescissione del giudicato presentata da ER non può essere nemmeno considerata come istanza di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. E ciò in quanto le due istanze si caratterizzano per una ontologica diversità di natura e funzione (Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, De Maio, Rv. 269665 - 01), ovvero di petiturn (Sez. 1, n. 23426 del 15/04/2015, Lahrach, Rv. 263794 - 01), di presupposti e conseguenze giuridiche (Sez. 3, n. 19006 del 14/01/2015, Lazar, Rv. 263510 - 01). Infatti, la restituzione nel termine per impugnare non ha natura di mezzo di impugnazione e, pertanto, ad essa non si applica il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito (Sez. 3, n. 33647 del 8/07/2022, Di Candia, Rv. 283474 - 01; Sez. 4, n. 863 del 3/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, alla stregua delle quali deve procedersi alla rettifica della motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 2/05/2023 Il Presidente