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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2215 /2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2215 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Gentile, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Pacetto, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 12/03/2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/12/2024, e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in AB (Marocco) in data 21.03.1989, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Scicli al n. 13, parte 2^, Serie C, dell'anno
2015; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (15.08.1990) Per_1
e (09.05.1994); Per_2 hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto n. 6697/2023 emesso e pubblicato il 20/04/2023;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 20/04/2023
e pubblicato in pari data, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi,
a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“- Resi gli incombenti di rito ed esperito designando, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti
e/o fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma (di cui gli istanti congiuntamente fanno richiesta), c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero;
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 21.03.1989 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Scicli, atto n. 13, Parte II,
Serie C, dell'anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza, da pronunciare mantenendo ferme e così confermando le statuizioni già disposte nel Decreto omologazione della separazione n. cronol. 6697/2023 del 20/04/2023;
- Con vittoria di spese e compensi da porre a carico dell'Erario e liquidarsi rispettivamente in favore dei procuratori degli istanti, essendo (C. F.: CP_1
), e (C.F.: ), ammessi al C.F._2 Parte_1 C.F._1
Patrocinio a spese dello Stato.”
Si prende atto che le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, alle quali in questa sede si fa integrale rimando e nella quale, tra l'altro, le parti rinunciavano al reciproco mantenimento e disponevano circa la casa coniugale e taluni beni mobili.
L'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili dei coniugi e non contenente condizioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in data 21/03/1989 a AB (Marocco), trascritto nel registro CP_1
3 degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Scicli al n. 13, parte 2^, Serie C, dell'anno 2015;
- prende atto degli accordi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2215 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Gentile, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Pacetto, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 12/03/2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/12/2024, e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in AB (Marocco) in data 21.03.1989, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Scicli al n. 13, parte 2^, Serie C, dell'anno
2015; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (15.08.1990) Per_1
e (09.05.1994); Per_2 hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto n. 6697/2023 emesso e pubblicato il 20/04/2023;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 20/04/2023
e pubblicato in pari data, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi,
a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“- Resi gli incombenti di rito ed esperito designando, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti
e/o fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma (di cui gli istanti congiuntamente fanno richiesta), c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero;
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 21.03.1989 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Scicli, atto n. 13, Parte II,
Serie C, dell'anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza, da pronunciare mantenendo ferme e così confermando le statuizioni già disposte nel Decreto omologazione della separazione n. cronol. 6697/2023 del 20/04/2023;
- Con vittoria di spese e compensi da porre a carico dell'Erario e liquidarsi rispettivamente in favore dei procuratori degli istanti, essendo (C. F.: CP_1
), e (C.F.: ), ammessi al C.F._2 Parte_1 C.F._1
Patrocinio a spese dello Stato.”
Si prende atto che le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, alle quali in questa sede si fa integrale rimando e nella quale, tra l'altro, le parti rinunciavano al reciproco mantenimento e disponevano circa la casa coniugale e taluni beni mobili.
L'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili dei coniugi e non contenente condizioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in data 21/03/1989 a AB (Marocco), trascritto nel registro CP_1
3 degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Scicli al n. 13, parte 2^, Serie C, dell'anno 2015;
- prende atto degli accordi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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