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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1534/2023
Il giorno 25/09/2025, nella causa iscritta al n RG 1534 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1534/2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma Via Parte_1 C.F._1
Panama n. 86, con l'avv. DE MARTINIS MASSIMO , dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del procuratore speciale avv. Controparte_1 P.IVA_1
Gabriele Galeano, elettivamente domiciliato in Roma, Via Rombiolo n. 35, con l'avv. VILLANI
ALESSANDRO ) e gli avv.ti BOVO LORIS, C.F._3 CP_2
dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla
[...] Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 3, 4 e 7 del contratto di mutuo stipulato
2 di 7 tra le parti in data 30.3.2007 e, per l'effetto, sentir condannare la convenuta alla restituzione della somma indebitamente corrisposta di € 82.940,08, oltre al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 36.613,00.
A fondamento della domanda, ha dedotto di aver stipulato un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 200.000,00 rimborsabile in n. 360 rate mensili, secondo un piano di ammortamento in valuta Euro indicizzato al franco svizzero e con l'applicazione del tasso di interesse nominale annuo pari al 4,290 con un tasso di cambio Euro/ Franchi Svizzeri pari a 1,6436; ha esposto di aver richiesto l'estinzione anticipata del mutuo alla Banca convenuta, la quale, con lettera del 19.3.2020, comunicava che l'importo da corrispondere a tal fine ammontava ad €
199.285,47; successivamente, dando atto di aver percepito, sino a quel momento, un importo superiore a quello inizialmente contabilizzato, ha ridotto l'importo ad € 178.483,30; a causa dell'entità della somma richiesta per l'estinzione del mutuo, l'odierno attore si è trovato nell'impossibilità di concludere la compravendita immobiliare per la quale, nelle more, aveva versato caparra confirmatoria di € 25.000,00, sostenendo ulteriori spese per il trasferimento dei propri mobili e arredi in un locale deposito (€ 976,00) e per prendere in locazione altro immobile in attesa di perfezionare il rogito (€ 9.600,00); in data 27.4.2021, l'odierno attore ha provveduto al pagamento della somma richiesta dalla Banca per l'estinzione anticipata del mutuo.
In punto di diritto, l'attore ha dedotto che le clausole di cui agli artt. 4 e 7 del contratto di mutuo, che prevedono il ricalcolo in franco svizzero e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, nonché le modalità di calcolo per il conteggio di anticipata estinzione del mutuo, sono nulle ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 206/2005 per violazione del principio di trasparenza, in quanto non espongono in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera impedendo al mutuatario consumatore di conoscere l'effettivo costo del finanziamento ricevuto e risultano vessatorie determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Si è costituita , osservando che la giurisprudenza di merito si è Controparte_1 ampiamente espressa sulle medesime clausole contrattuali in vicende analoghe a quella che ci occupa, stabilendo ripetutamente la piena legittimità delle stesse;
ha quindi dedotto che oggetto di causa è un mutuo pagabile in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è unicamente il
, la cui variazione sull'Euro è quindi suscettibile di incidere sull'ammontare degli Controparte_4 importi effettivamente da rimborsarsi, secondo un meccanismo di indicizzazione sia al tasso di interesse CHF Libor sia all'andamento del tasso di cambio;
ha quindi indicato Controparte_5
3 di 7 le clausole contrattuali che, a suo dire, espongono in maniera chiara e trasparente detto meccanismo;
infine, ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è infondata per i motivi che seguono.
Parte attrice ha censurato le clausole nn. 4 e 7 del contratto di mutuo concluso con la CP_6 convenuta, sostenendone la natura abusiva ai sensi del Codice del Consumo stante la mancanza di trasparenza circa le modalità di calcolo del capitale residuo e dell'importo necessario ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo in riferimento alla “doppia conversione” Controparte_5
e la mancanza di esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo dell'indicizzazione/conversione secondo l'andamento della quotazione del franco , l'anticipata restituzione del mutuo CP_4 comporti per il cliente pesanti perdite economiche, come avvenuto nel caso di specie.
L'assunto è infondato in punto di diritto, in quanto, nei contratti conclusi con un consumatore, il difetto di chiarezza e comprensibilità del testo contrattuale non determina per ciò solo la valutazione di abusività e nullità della clausola ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo): secondo un principio più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, solo se e in quanto determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi negoziati (cfr. da ultimo Cass. n. 1580 del 22/01/2025; si v. anche Cass. 31 agosto 2021, n. 23655;
Cass. 3 novembre 2023, n. 30556).
L'approdo è conforme alla disciplina unionale, di cui costituisce recepimento quella consumeristica nazionale: secondo la Corte di giustizia, infatti, in base all'articolo 4, par. 2, della dir.
93/13/CE, le clausole che vertono sull'oggetto principale del contratto, o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente dovesse considerare, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Corte giust. UE 30 aprile 2014, e C‑26/13, 41; Corte giust. Per_1 Persona_2
UE 9 luglio 2015, C‑348/14, 50; Corte giust. UE 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, Per_3
62; Corte giust. UE 21 dicembre 2021, DP, C‑243/20, 59).
4 di 7 Da quanto sopra si ricava che l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa.
Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria (“Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons.. Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti” Cass. 1580/2025 già citata).
Orbene, nel caso di specie la tesi attorea poggia unicamente sul rilievo della mancanza di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali circa il funzionamento del meccanismo di
“doppia indicizzazione”, mancando invece ogni specifico riferimento agli effetti delle clausole medesime sull'equilibrio negoziale.
Parte attrice, laddove afferma l'esistenza di un “significativo squilibrio in danno del consumatore”, si limita a lamentare che, per effetto dell'applicazione delle clausole in esame, ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo è stato costretto a corrispondere una somma ritenuta eccessiva, ma senza nulla argomentare in proposito.
Del resto, in tema di mutui indicizzati ad una valuta straniera, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che rientra “nel rischio normale del creditore e del debitore di prestiti in valuta estera il verificarsi del ben noto relativamente frequente fenomeno di oscillazioni anche ampie nel rapporto di cambio: che, ovviamente, a seconda della direzione o giovare al creditore o al debitore” (cfr. Cass. civ. del 17/07/2003 n.
11200).
In altre parole, il contratto in questione è un contratto aleatorio dove l'alea è allocata su entrambe le parti in base a variabili esterne (nel caso di specie la variazione del parametro a cui era ancorato il tasso convenzionale e le oscillazioni della valuta del Franco Svizzero) fuori del controllo delle medesime parti e non prevedibili dalle stesse: il rischio tipico del contratto è costituito proprio dalla variabilità del tasso di interesse (nel caso di specie, parametrati al CHF Libor) e del tasso di cambio (nel caso di specie, il cambio ), dipendendo le prestazioni reciproche Controparte_5 delle parti dall'andamento reale di tali tassi (cfr. Tribunale di Roma, 7 gennaio 2021).
5 di 7 Pertanto, nel caso di specie non vi è ragione per ritenere sussistente un significativo squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore.
A ciò si aggiunga che la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto che le clausole in esame siano sufficientemente chiare e comprensibili, indicando chiaramente e i parametri presi a riferimento per l'indicizzazione, cioè il tasso di interesse Libor CHF 6 mesi ed il tasso di cambio
, nonché le modalità di calcolo dell'indicizzazione di ciascuna rata in relazione Controparte_5 alla variazione del parametro di riferimento (art. 4). Più precisamente, al momento della stipula vengono rilevati i due tassi (Libor CHF e Tasso di cambio) e viene sviluppato il piano di ammortamento convenzionale in euro a rata costante. L'applicazione materiale del meccanismo di indicizzazione si realizza attraverso l'effettuazione dei conguagli semestrali, tramite i quali si riallineano le rate corrisposte come da piano di ammortamento calcolato al tasso convenzionale inizialmente pattuito nel contratto, nel senso che, al termine di ogni semestre, vengono rilevati i tassi effettivi e si procede alla liquidazione finanziaria del conguaglio così determinato, che può risultare, di volta in volta, a favore dell'istituto di credito o del mutuatario, in funzione dell'oscillazione del tasso Libor CHF e del tasso di cambio.
Quanto all'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, è vero che l'art. 7 non contempla in modo espresso le modalità di calcolo del capitale residuo dovuto;
tuttavia, l'esame del complessivo tenore delle clausole contrattuali (operazione ermeneutica imposta dal canone di cui all'art. 1363 c.c.) conduce a ritenere l'applicabilità anche a tale ipotesi del meccanismo di indicizzazione previsto dagli artt. 4 e 7 bis (quest'ultimo recante la descrizione del contestato meccanismo di doppia conversione) per il calcolo dei conguagli semestrali.
Inoltre, va rilevato che la sezione del foglio informativo denominata “Rischi Tipici” evidenzia che “il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al si riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ” (doc. Controparte_4
122 del fascicolo di parte convenuta) e, all'art. 10 del contratto di mutuo per cui è causa la Parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto “copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di non essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula”, con ciò sconfessandosi la censura di parte attrice circa la mancanza di trasparenza in merito al rischio di oscillazione del tasso di cambio.
Sempre in punto di trasparenza delle clausole contrattuali in esame, va infine osservato che il noto provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. 27214/2018
6 di 7 – con cui è stato ritenuto che le clausole dei contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera della (artt. 4, 4bis, 7, 7bis) fossero affette da “difetto di chiarezza e trasparenza” in violazione CP_1 dell'art. 35 comma 1 del Codice del Consumo – è stato di recente annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1699/2025. In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le clausole in questione, pur complesse, fossero sufficientemente chiare da permettere a un consumatore medio di cogliere i rischi dell'operazione, caratterizzati da un'evidente aleatorietà, affermando che la semplice difficoltà nella comprensione tecnica non equivale automaticamente a mancanza di trasparenza, soprattutto quando l'alea è bilaterale e le condizioni sono accompagnate da strumenti di sintesi e supporto informativo (es. fogli informativi, notaio, documentazione allegata), come nel caso di specie.
Sulla scorta delle argomentazioni sin qui esposte, la domanda attorea merita di essere rigettata.
3. In considerazione della complessità della questione, risolta in base ad arresti giurisprudenziali recenti, emanati in corso di causa, si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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