Articolo 1499 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1476 terArticolo 1477
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9 ottobre 2010
Art. 1499. Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo 1. Il militare riconosciuto tossicodipendente, alcooldipendente o dopato, che dichiari la sua disponibilita' a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, e' posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento e' sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneita' al servizio militare. 2. Per i militari di cui al presente articolo sono realizzate attivita' di sostegno e di educazione sanitaria. 3. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore a ufficiale superiore. 4. Tutti gli interventi previsti in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, dopanti e di alcooldipendenza sono svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
Note all' art. 1499:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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