Sentenza 15 febbraio 2001
Massime • 1
La revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle "rationes decidendi" della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 cod.proc.civ. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico - giuridico espresso dalla decisione revocata. (Fattispecie relativa alla revocazione di una sentenza della Corte di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2001, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA, e CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che li rappresenta e difende unitamente agli, avvocati LUCIANO PENASA, GIUSEPPE PENASA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 476/99 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 19/01/99 R.G.N. 12336/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/11/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso chiedendo, di revocare la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione lavoro, n. 476 del 19 dicembre 1999, con cui è stato respinto il ricorso proposto dal Sig. IC TI avverso la sentenza, pronunziata il 19 giugno 1996 e depositata il 30 settembre 1996, dal Tribunale di Padova, in grado di appello, nella causa tra il medesimo e la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. nonché la Cassa di Previdenza del personale della Cassa di Risparmio di Padova e ,Rovigo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 476 del 19 dicembre 1999 la Corte Suprema di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal signor IC LT avverso la pronunzia del 30 settembre 1996, con cui il Tribunale di Padova, rigettando il suo appello, aveva pienamente confermato la sentenza del Pretore del lavoro di quella città, che, a sua volta, aveva respinto le domande proposte dal LT nei confronti della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa e della Cassa di Previdenza del personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che erano dirette, per quanto ancora interessa, al riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nella qualifica di funzionario dal dicembre 1960 con tutte le conseguenti differenze retributive fino alla cessazione del rapporto, ovvero alla maggiore retribuzione corrispondente alle mansioni di funzionario per il periodo dal 1960 al 1966. La stessa sentenza di primo grado aveva anche dichiarato la nullità, per difetto del requisito di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., della domanda proposta in via subordinata per il riconoscimento del diritto alle differenze retributive dal dicembre 1960 al dicembre 1963 per il ritardato passaggio dal secondo al primo grado della prima categoria impiegati.
La Corte rilevava che i giudici di merito avevano accertato che nel corso di un giudizio di primo grado instaurato nel 1976 avente ad oggetto il diritto alla qualifica di funzionario, era intervenuta, ad opera del procuratore speciale del LT, una formale rinuncia alla qualifica richiesta, poiché la stessa aveva avuto ad oggetto sia gli atti del giudizio e sia l'azione, ossia il diritto sostanziale;
al motivo di ricorso in cui si sosteneva che la stessa rinuncia, in mancanza del verbale di conciliazione, erroneamente era stata considerata di carattere giudiziale, e quindi non impugnabile, la Corte rispondeva che il motivo di ricorso era inammissibile siccome privo di sostanziale interesse, perché il lavoratore aveva avanzato la propria domanda senza tenere conto di quella rinuncia ma non aveva espresso alcun motivo di impugnazione ne' aveva poi invocato alcun motivo della sua invalidità.
Quanto poi alla domanda subordinata relativa alla qualifica di impiegato di primo livello, la Corte - richiamando il principio per cui la domanda intesa alla maggior qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore nell'ambito del medesimo genere di mansioni - affermava l'erroneità del giudizio espresso dal Tribunale di inammissibilità della domanda subordinata per la mancata indicazione dei fatti costitutivi, ma rilevava poi che in ogni caso il giudice del merito aveva incensurabilmente accertato in fatto le prestazioni eseguite, ritenendo inverosimile che un impiegato, privo del titolo di studio richiesto dal contratto collettivo, avesse esercitato mansioni proprie del più alto grado gerarchico della categoria degli impiegati, ossia mansioni di concetto, avendo alle dipendenze "un adeguato numero di impiegati" come previsto dal contratto collettivo. Avverso detta sentenza il LT propone due motivi di ricorso per revocazione illustrati da memoria.
Le controparti hanno depositato memoria di risposta ed il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento di entrambi i motivi del ricorso per revocazione e per il rigetto del ricorso per cassazione proposto dal LT avverso la sentenza del Tribunale di Padova. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso per revocazione, denunziando errori di fatto concernenti la domanda subordinata di rivendicazione della categoria impiegatizia nel grado primo, categoria prima, superiore a quella di fatto riconosciuta, si deduce che la Corte - dopo avere giustamente corretto alcune affermazioni in diritto del tutto erronee della sentenza del Tribunale di Padova - aveva poi affermato che quest'ultimo, non solo avrebbe rilevato il difetto di prova circa il titolo di studio richiesto dal contratto collettivo per la qualifica pretesa, ma avrebbe anche argomentato, dalla mancanza del titolo, l'inverosimiglianza dell'esercizio di mansioni di concetto, avendo alle dipendenze un adeguato numero di impiegati (secondo le espressioni del contratto collettivo); indi la stessa Corte aveva aggiunto che tale convincimento, coerentemente motivato, non poteva essere censurato in sede di legittimità. Viceversa, sostiene il ricorrente, detta motivazione non risultava nella sentenza del Tribunale di Padova - che quindi la Corte avrebbe inesattamente percepito - perché i giudici d'appello si erano limitati a dichiarare la nullità della domanda subordinata relativa alla qualifica di impiegato di primo grado, senza entrare nel merito. Con il secondo motivo si denunziano errori di fatto concernenti la domanda principale intesa ad ottenere la superiore categoria di funzionario.
Premette l'odierno ricorrente che nel ricorso per cassazione era stato censurata l'affermazione del Tribunale di Padova il quale aveva ritenuto che la rinuncia agli atti ed al diritto espressa nel 1981, costituendo conciliazione giudiziale ex art. 420 e 185 c.p.c., non era impugnabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 cod. civ.;
nel motivo di ricorso si sosteneva, di contro, che non era ravvisabile la conciliazione giudiziale per il mancato intervento del giudice nella formazione della rinunzia;
lamenta ora l'odierno ricorrente che nella sentenza impugnata per revocazione si sia affermato la inammissibilità di tale motivo di ricorso per difetto di sostanziale interesse, sul rilievo fatto da questa Corte che la domanda era stata avanzata senza tenere conto di quella rinuncia, senza esprimere alcun motivo sulla sua invalidità, essendosi l'interessato limitato a prospettarne l'erronea interpretazione da parte dei giudici di merito. Dette affermazioni, secondo il ricorrente, integrerebbero errore di fatto nella percezione di quanto risultante nel motivo di ricorso per cassazione, in cui si era dato atto che la rinuncia stessa era stata pacificamente impugnata stragiudizialmente nel termine di legge.
Il primo motivo di ricorso, essendo meritevole di accoglimento, determina la revocazione della sentenza di questa Corte n. 476/99. In relazione alla domanda spiegata in via subordinata, in cui era stato chiesto il riconoscimento del "corretto inquadramento nel primo grado Cat. Prima dal 1960 con le differenze retributive....." il Tribunale aveva affermato che la relativa domanda era nulla per assoluta indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa ai sensi dell'art. 414 n. 4 c.p.c.. Aveva infatti affermato che il principio - per cui la domanda intesa alla maggiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore - non poteva trovare applicazione nella specie, perché tra la qualifica di funzionario richiesta in via principale e quella di impiegato richiesta in subordine, non vi era gradualità, ma una diversità ontologica, per cui l'esposizione dei fatti a fondamento della prima (funzionario) non poteva essere presa in considerazione a fondamento della seconda (impiegato di prima).
La Corte, nella sentenza oggetto di revocazione, aveva preliminarmente affermato l'erroneità di detta statuizione, escludendo la sussistenza di una diversità "ontologica" tra le suddette mansioni poiché il contratto collettivo del 1941 collocava il funzionario al più alto grado della categoria degli impiegati. Indi soggiungeva che "il fatto, una volta provato, rimane sottoposto all'apprezzamento del giudice di merito, sovrano in quanto non assoggettato a controllo di legittimità. Nel caso qui in esame il Tribunale ha rilevato il difetto di prova circa il titolo di studio richiesto dal contratto collettivo per la qualifica pretesa dal lavoratore. È ben vero che, ai fini del riconoscimento della superiore qualifica ex art. 2103 c.c., in linea generale non rileva che il lavoratore addetto a mansioni superiori, possegga titoli di studio e di abilitazione se non prescritti dalla legge, ma è altrettanto vero che l'accertamento delle prestazioni in concreto eseguite dal lavoratore è oggetto dell'accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, di cui s'è detto poc'anzi. Ed il Collegio di merito ha ritenuto inverosimile che un impiegato, privo del titolo di studio richiesto dal contratto collettivo, abbia esercitato mansioni proprie del più alto grado gerarchico della categoria degli impiegati, ossia mansioni 'di concetto' avendo alle dipendenze 'un adeguato numero di impiegati' (queste le espressioni del contratto collettivo) e tale convincimento, coerentemente motivato, non può essere censurato in questa sede".
La Corte aveva quindi rigettato il ricorso sulla base di un apprezzamento in fatto dei giudici di merito, il quale però non risulta nel testo della sentenza che era oggetto di impugnazione, perché il Tribunale di Padova non era entrato nel merito sul diritto all'inquadramento come impiegato di prima categoria, ritenendo che la domanda fosse nulla in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 414 n.4 c.p.c.. La sentenza di questa Corte, essendo fondata sull'errata percezione del contenuto della sentenza sottoposta al suo esame, e quindi sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa deve essere quindi sul punto revocata.
Aderendo alle considerazione espresse dal Procuratore Generale, si deve poi rilevare - contrariamente a quanto si assume nella memoria depositata dal LT, il quale sostiene che si sarebbe formato il giudicato sulla questione della nullità della domanda subordinata (per cui tale vizio dovrebbe essere ormai irreversibilmente escluso) - che la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalla rationes decidendi della sentenza revocata. Ed infatti il nuovo giudizio ex art. 402 c.p.c. è appunto un nuovo giudizio e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico - giuridico espresso dalla decisione revocata.
Va quindi esaminato il primo motivo dell'originario ricorso per cassazione in cui si lamentava il difetto di motivazione, per avere il Tribunale di Padova affermato che i fatti posti a fondamento della domanda principale, qualifica di funzionario, non potessero valere quale fondamento della domanda subordinata di impiegato di prima categoria, rilevandosi in ricorso che la mancanza di gradualità tra l'una e l'altra qualifica ravvisata dal Tribunale era in realtà irrilevante ai fini del decidere per cui, essendo nel più compreso il meno, i giudici avrebbero dovuto entrare nel merito sul suo diritto alla qualifica richiesta in via subordinata. La censura è fondata.
Va premesso che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo nel giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, che viene quindi rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, che è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (cfr. ex multis Cass. 2257/2000 e 2572/2000, sez. un. 6140/93). Nella specie è ravvisabile il denunziato difetto di motivazione perché, una volta accertato dal Tribunale che le mansioni svolte erano state ampiamente descritte nel ricorso introduttivo, non si poteva pervenire alla declaratoria di nullità del ricorso stesso per mancanza degli elementi prescritti dall'art. 414 n. 4 c.p.c.; infatti la asserita non gradualità e non omogeneità tra la qualifica chiesta in via principale (funzionario) e quella chiesta in via subordinata (impiegato di prima) non impedivano di esaminare se le mansioni indicate, sia pure in vista del riconoscimento della prima, valessero a sorreggere la seconda e quindi non autorizzavano il mancato esame nel merito, potendo solo condurre, se del caso, al rigetto della domanda subordinata all'esito del raffronto da compiere tra quelle mansioni e la declaratoria contrattuale. Il ravvisato difetto di motivazione conduce pertanto all'accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione a suo tempo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova, con conseguente annullamento sul punto della stessa sentenza e rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'Appello di Firenze. Quanto al secondo motivo di revocazione, va premesso che il Tribunale di Padova aveva ritenuto la rinunzia inimpugnabile, ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, cod. civ. riconoscendole la natura di conciliazione giudiziale. Con il terzo motivo di ricorso per cassazione, il LT aveva dedotto che erroneamente la rinuncia all'azione, ove pure ravvisabile, era stata considerata come conciliazione giudiziale e quindi non impugnabile, ed aveva precisato che l'impugnativa era stata da lui pacificamente effettuata nei termini di legge.
La Corte ha risposto sul punto: "In contrario deve osservarsi che nel caso di specie il lavoratore avanzò la propria domanda senza tener conto di quella rinuncia ma non espresse alcun motivo di impugnazione, ne' evoca ora alcun motivo della sua invalidità, essendosi limitato a prospettarne l'erronea interpretazione da parte dei giudici di merito, onde l'attuale motivo di ricorso risulta inammissibile siccome privo di sostanziale interesse". Con il ricorso per revocazione il LT si duole ora di detta statuizione, sostenendo che l'esistenza dell'impugnazione stragiudiziale costituiva fatto pacifico tra le parti ed era stata espressamente dedotta nel terzo motivo di ricorso a suo tempo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova. Il motivo di revocazione è inammissibile.
La Corte ha invero rilevato che anche ove la rinunzia venisse ritenuta impugnabile, il motivo era ugualmente inammissibile per carenza di interesse ciò sulla base di varie argomentazioni e cioè per avere il LT proposto la domanda senza tenere conto della rinunzia, per non avere espresso alcun motivo di impugnazione e per non aver dedotto, in sede di legittimità, alcun motivo per la sua invalidità. Questa ultima argomentazione vale da sola a sorreggere la decisione, perché con essa è stato irrevocabilmente accertato, nell'ambito dell'attività valutativa del motivo di ricorso, che in esso non erano stati dedotti vizi della rinunzia e ciò era sufficiente a sostenere la declaratoria di carenza di interesse e quindi di inammissibilità del ricorso.
Ne consegue che l'errore ascritto in sede di revocazione, ossia di non avere tenuto conto della esistenza della impugnazione stragiudiziale della rinuncia stessa, anche ove fosse ravvisabile, sarebbe irrilevante, dal momento che, anche in presenza di detta impugnazione, non era possibile inficiare gli effetti della rinuncia medesima, mancando nel motivo di ricorso per cassazione la deduzione delle ragioni che ne comportavano l'invalidità.
In altri termini non si tratta di errore revocatorio, in quanto non vertente su un punto decisivo per la statuizione di inammissibilità del motivo per carenza di interesse emessa con la sentenza oggetto di revocazione, la quale trova invece essenziale ed assorbente fondamento nella ravvisata assenza, nel ricorso per cassazione, di ragioni che potessero determinare la invalidità della rinunzia, il che rendeva irrilevante il fatto che la stessa fosse stata previamente impugnata.
Vanno infine enunciate le ragioni che conducono ad escludere il rinvio alla pubblica udienza nel caso, come quello in esame, in cui il ricorso per revocazione venga accolto.
Le ragioni della esclusione di detto rinvio, già enunziate in numerose pronunzie di legittimità (Cass. sez. un. 12 novembre 1997 n. 11148, nonché Cass. 2 aprile 1998 n. 3421, 5 febbraio 1999 n. 1000, n. 95/2000), si compendiano nei seguenti rilievi: a norma del secondo comma dell'art. 391 bis del c.p.c., introdotto dall'art. 67 della l. 26 novembre 1990, n. 353, che (con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 1986, n. 17) ha regolamentato la revocazione anche per le sentenze della Corte di cassazione, sul relativo ricorso la Corte "pronuncia in camera di consiglio a norma dell'art. 375", sicché ne rimangono ampliate le ipotesi previste da quest'ultima norma, per cui deve procedersi in camera di consiglio sia allorché si debba pronunciare la inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, sia allorché si debba giudicare nel merito, accogliendolo o rigettandolo. Infatti la previsione dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. sulla trasmigrazione della causa dalla camera di consiglio all'udienza pubblica qualora la Corte ritenga che "non ricorrano le ipotesi di cui al comma precedente" opera con esclusivo riguardo all'ipotesi in cui la stessa fissazione dell'adunanza in camera di consiglio sia stata disposta, con il provvedimento ex art. 377 dello stesso codice, sul presupposto che ricorra una delle ipotesi di cui al primo comma dello stesso art. 375; viceversa, nel caso in cui l'adozione del rito camerale venga adottata in forza di una norma diversa ossia dell'art. 391 bis - il quale non opera alcuna distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria - occorre dare piena applicazione a quest'ultima disposizione, decidendo in camera di consiglio qualunque sia la statuizione da adottare, non essendo possibile ricorrere al procedimento di separazione, ove non ricorrano le ipotesi tassativamente previste dall'art. 375, primo comma. Se ne trae conferma dal rilievo che l'art. 391 bis c.p.c., prevede lo stesso procedimento anche per l'ipotesi di correzione dell'errore materiale o di calcolo, per il quale sarebbe davvero incongrua la necessità del rinvio alla sede processuale pubblica. La sede camerale, invero, è stata ritenuta dal legislatore come più opportuna per tutelare le esigenze di economia processuale e come idonea a chiudere un giudizio che al più deve essere ripetuto, ma che non può più essere mutato, perché il giudizio di cassazione sulla sentenza di merito è stato già introdotto e deve essere definito nei termini già fissati, essendosi il giudizio già cristallizzato e chiuso intorno al ricorso ed al controricorso riguardanti la sentenza oggetto di revocazione. D'altra parte la pienezza dei diritti di difesa viene assicurata dalla possibilità conferita alle parti di far pervenire le proprie memorie alla camera di consiglio e l'impossibilità della discussione orale non infirma questa conclusione, stante l'impossibilità in quella sede di modificare in alcun modo il thema decidendum.
Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso per revocazione, va accolto il primo motivo del ricorso stesso e in relazione ad esso la sentenza di questa Corte n. 476/99 va revocata;
indi, nuovamente pronunciando sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova, va accolto il primo motivo del ricorso e la medesima sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Venezia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte n. 476 del 1999; accoglie il primo motivo dello stesso ricorso per revocazione;
revoca la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, nuovamente pronunciando sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova, accoglie il primo motivo dello stesso ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Padova in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001