Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2012, n. 21434
CASS
Sentenza 17 aprile 2012

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In caso di notificazione a mezzo posta l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna. (Nella specie, la Corte ha ritenuto regolare la notifica essendo stato l'avviso di giacenza ritirato dalla madre dell'imputato, non dichiaratasi convivente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2012, n. 21434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21434
    Data del deposito : 17 aprile 2012

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