Sentenza 17 aprile 2012
Massime • 1
In caso di notificazione a mezzo posta l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna. (Nella specie, la Corte ha ritenuto regolare la notifica essendo stato l'avviso di giacenza ritirato dalla madre dell'imputato, non dichiaratasi convivente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2012, n. 21434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21434 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 17/04/2012
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 602
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 50284/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
RO ND, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 28-10-10 della Corte di Appello di Catania, sezione 2^ penale. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di RO ND ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del predetto in primo grado alla pena di anni tre di reclusione per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, a lui ascritti per avere, in Acicatena in data 6-8-2000, pronunciato frasi minacciose nei confronti di alcuni Carabinieri, che stavano redigendo nei suoi confronti un verbale di contestazione di violazione stradale, e per avere cagionato ad uno di essi un trauma contusivo all'occhio ed allo zigomo sinistro, giudicato guaribile in giorni due. Il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo la nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio nei suoi confronti in primo grado, effettuato a mezzo posta, con avviso di giacenza ritirato da Di MA MA, qualificatasi come sua madre, senza però dichiarare di essere con lui convivente. Erroneamente quindi sarebbe stata dichiarata la sua contumacia in primo grado ed erroneamente la Corte di merito avrebbe respinto la relativa eccezione, richiedendo anche la normativa speciale dettata per le notifiche a mezzo del servizio postale che, in luogo del destinatario, la consegna possa essere effettuata a persona di famiglia, che conviva anche temporaneamente con lui (L. n. 890 del 1982, art. 7). 2 .-. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito che in caso di notificazione a mezzo posta l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo infatti sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Sez. 4, Sentenza n. 40274 del 28/09/2006, Rv. 235392, Olivares;
Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 20/05/2004, Rv. 229723, D'Agostino). In applicazione di questo principio, deve concludersi per la ritualità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dell'imputato in primo grado, effettuata a mezzo posta, con avviso di giacenza ritirato da persona, qualificatasi come sua madre, pur senza dichiarare di essere con lui convivente. 3.-. L'infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012