Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 340 cod. pen. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) è necessario che l'evento del reato costituito dal turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio riguardi il funzionamento del servizio nel suo complesso e non già soltanto di un settore limitato di esso; ne consegue che, nel caso di invasione di locali dell'Intendenza di Finanza dove si svolgevano le operazioni di estrazione del gioco del lotto, occorre accertare, ai fini della configurabilità del reato, se sussista - in forza della condotta incriminata - un'incidenza apprezzabile sulla regolarità complessiva delle operazioni di estrazione e non già solo su quelle dell'ufficio interessato dalla protesta, sicché si sia verificato un ritardo rilevante di tali operazioni capace di incidere sulla regolarità del gioco e sulla tempestività della sua conclusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2003, n. 6257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6257 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
dott. Adolfo DI VIRGINIO "
dott. Ilario MARTELLA "
dott. Francesco IPPOLITO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON NT;
Avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 12/7/2001;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. Gianfranco Iadecola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Dato atto che il difensore del ricorrente non é comparso. OSSERVA
Ricorre ON NT avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 12.7.2001, con la quale è stata confermata la sua condanna per i reati di cui agli artt. 633-639 bis e 340 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione: reati ascrittigli per avere egli, in concorso con altre persone (già imputate degli stessi reati e non ricorrenti), arbitrariamente invaso, al fine di occuparli, alcuni locali dell'Intendenza di Finanza di Napoli e turbato la regolarità delle operazioni di estrazione del giuoco del lotto. Deduce inosservanza dell'art 51 c.p., sostenendo che la sua condotta sarebbe scriminata dall'esercizio del diritto di sciopero o del diritto di manifestazione;
erronea applicazione dell'art. 633 c.p., secondo lui non configurabile nel caso in cui l'invasione non avvenga a fine di profitto patrimoniale;
erronea applicazione dell'art 340 c.p., dal momento che le operazioni vennero ritardate per una durata di tempo trascurabile, senza che esistesse un orario perentorio per la loro effettuazione, e dal momento che esse non potrebbero comunque rientrare nella nozione di servizio pubblico;
difetto e manifesta illogicità della motivazione nell'attribuzione dei fatti, avvenuta sulla sola base delle postume deposizioni di funzionar! di polizia e senza alcuna formale identificazione sul posto e nell'immediatezza dei fatti.
I rilievi del ricorrente sono solo parzialmente fondati. Non è chiaro, dal testo del ricorso, se si sia inteso invocare come scriminante l'esercizio del diritto di sciopero o quello del diritto di riunione anche in luogo pubblico. È peraltro in ogni caso evidente che, come correttamente osserva la sentenza impugnata, l'esercizio di tali diritti costituzionalmente garantiti scrimina esclusivamente il sacrificio di quei diritti e di quegli interessi la cui compressione si presenti come strettamente necessaria e funzionale ad esso;
e non già qualsiasi comportamento posto in essere in occasione di uno sciopero o di una manifestazione. L'invasione dei locali dell'Intendenza e la paralisi arrecata alle operazioni di estrazione non possono ritenersi come necessariamente ed inevitabilmente collegate all'esercizio del diritto di riunione, che non è quindi invocabile come causa di non punibilità. II fatto che i partecipanti alla manifestazione non siano stati identificati sul posto con le formalità previste dall'art. 349 c.p.p. non toglie valore all'annotazione di servizio della polizia giudiziaria e alle successive deposizioni degli operanti circa la loro identità. Non vi è dubbio, poi, che la gestione del giuoco del lotto, in quanto regolata dalla legge statale e svolta direttamente, per quanto attiene alle operazioni di estrazione, in pubblici uffici e sotto la direzione e il controllo di pubblici funzionari rappresenti un servizio pubblico.
Ciò posto, per integrare gli estremi del reato di cui all'art 340 c.p. occorre peraltro che il turbamento (sotto questo profilo il reato è stato contestato) riguardi il servizio nel suo complesso e non già soltanto un settore limitato della attività di pubblico interesse su cui la condotta dell'agente incida. Nel caso, quindi, esso può essere ravvisato ove si ritenga che tale condotta abbia avuto un'incidenza apprezzabile sulla regolarità complessiva delle operazioni di estrazione e non già su quelle soltanto dell'ufficio direttamente interessato dalla protesta;
e cioè che vi sia stato, in conseguenza di questa, un ritardo rilevante di tali operazioni, capace di incidere sulla regolarità del giuoco e sulla tempestività della sua conclusione. Tale accertamento non è stato operato in sede di merito e non può esser operato nella presente sede, comportando una valutazione di fatto che non rientra nei poteri del giudice di legittimità. Limitatamente al punto deve essere pertanto pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio - per nuovo giudizio - al giudice competente.
Per quanto attiene al reato di cui all'art. 633 c.p., la giurisprudenza di questa Corte (cf. da ultimo Sez. 2^, 30.5.2000 n. 8107, Pompei) è costante nel ritenere la sua configurabilità anche quando il profitto che si propone l'agente non sia strettamente patrimoniale e l'invasione sia strumentale a fini di protesta e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, come nel caso. Sul punto il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo b) e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 FEBBRAIO 2003.