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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/11/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2196/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
AG di AL - Cavrie (TV), Via Mozart n. 11/7, beneficiario della misura dell'Amministrazione di Sostegno pendente avanti al Tribunale di Treviso n. 2576/2018 RG VG giusta provvedimento del Cont 3 – 7 agosto 2018 che ha nominato l'Avv. Michele Sardi del Foro di Treviso, con studio in
Treviso, Via 55° Reggimento Fanteria n. 44, PEC: Email_1
, che assume in sé anche il ruolo di procuratore e domiciliatario, giusta C.F._2 provvedimento del Tribunale di Treviso cro. 10434 del 22/06/2022
e
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._3 residente in [...], Località per Ariano n. 21, con il procuratore, difensore e domiciliatario
Avv. Debora Giusto del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, via Boccaleone n. 12, PEC:
Email_2 CodiceFiscale_4
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito civile nel Comune di San
AG di AL (TV) il 14 agosto 1982; che dalla unione coniugale non sono nati;
di essersi separati consensualmente avanti al Tribunale di Rovigo, che ha omologato la separazione personale senza condizioni di natura economica in data 8 luglio 1983; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 7 novembre 2025.
In data 5 e 6 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 21 giugno 1983, innanzi al presidente del Tribunale di Rovigo nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a San AG di AL (TV) il 14 agosto 1982 fra , nato in [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_2 nata in [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto
è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San AG di AL di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1982 Atto n. 3 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Controparte_2 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2196/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
AG di AL - Cavrie (TV), Via Mozart n. 11/7, beneficiario della misura dell'Amministrazione di Sostegno pendente avanti al Tribunale di Treviso n. 2576/2018 RG VG giusta provvedimento del Cont 3 – 7 agosto 2018 che ha nominato l'Avv. Michele Sardi del Foro di Treviso, con studio in
Treviso, Via 55° Reggimento Fanteria n. 44, PEC: Email_1
, che assume in sé anche il ruolo di procuratore e domiciliatario, giusta C.F._2 provvedimento del Tribunale di Treviso cro. 10434 del 22/06/2022
e
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._3 residente in [...], Località per Ariano n. 21, con il procuratore, difensore e domiciliatario
Avv. Debora Giusto del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, via Boccaleone n. 12, PEC:
Email_2 CodiceFiscale_4
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito civile nel Comune di San
AG di AL (TV) il 14 agosto 1982; che dalla unione coniugale non sono nati;
di essersi separati consensualmente avanti al Tribunale di Rovigo, che ha omologato la separazione personale senza condizioni di natura economica in data 8 luglio 1983; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 7 novembre 2025.
In data 5 e 6 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 21 giugno 1983, innanzi al presidente del Tribunale di Rovigo nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a San AG di AL (TV) il 14 agosto 1982 fra , nato in [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_2 nata in [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto
è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San AG di AL di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1982 Atto n. 3 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Controparte_2 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri