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Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2023, n. 25771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25771 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI IA nato il [...] a [...] avverso la ordinanza del 22/09/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite ie conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letti i motivi nuovi trasmessi, a mezzo PEC, dai difensori di fiducia;
uditi gli avvocati Cesare Badolato e Giancarlo Greco, i quali hanno insistito nei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO J. Con l'oFdinariz(3 impuunad, i;
Tribu4aie dei riesarne di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini pi eiiminari dei 'Tribunale di Penale Sent. Sez. 6 Num. 25771 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 07/03/2023 Catanzaro, che, in data 2 agosto 2022, applicava a IA CI la misura della custodia cautelare in carcere. CI è indagato dei reati di partecipazione all'associazione di tipo 'ndranghetistico attiva sul territorio cosentino, che vedeva al vertice ES UC (artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cod. pen. in relazione al capo 1), nonché di molteplici estorsioni pluriaggravate, anche ex art. 416-bis 1 cod. pen., consumate e tentate ai danni di imprenditori della zona (capi 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 103), di danneggiamento seguito da incendio ai danni di un assessore (capo 108), nonché di minaccia a pubblico ufficiale (capo 109). I reati contestati s'inseriscono in una serie di delitti - oggetto del medesimo provvedimento genetico - posti in essere da vari indagati e descritti in ben 298 capi di imputazione. Al capo 1 è rubricato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di 119 indagati, con attribuzione del ruolo rivestito all'interno di ciascuna articolazione della confederazione 'ndranghetistica. Dal capo 2 al capo 172 sono contestati i reati-fine, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e riferiti alla consorteria mafiosa. Al capo 173 è contestata una parallela associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, collegata all'associazione mafiosa e nei capi da 174 a 298 sono contestati i reati-fine dell'associazione dedita al narcotraffico, Il Tribunale narrava innanzitutto, anche mediante il richiamo al provvedimento genetico, le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino (capo 1), caratterizzata dall'essere un'unione confederata fra sette gruppi confinanti e alleati (UC, Porcaro, IN RU detto "Banana", "gli altri IN", Presta, Di UP, D'SI), costituiti al fine di preservare, mantenere e rafforzare il dominio sul territorio, nonché dediti a commettere i diversi delitti sottesi a tale finalità (estorsioni, gioco d'azzardo, narcotraffico, usure ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria), mediante l'organizzazione di un "sistema" i cui proventi illeciti confluivano in un'unica cassa comune ("bacinella"). L'indagato, secondo la ricostruzione accusatoria, era da inserirsi nel gruppo "D'SI. Gli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, dalle evidenze di numerosi procedimenti giudiziari, dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dai servizi di geolocalizzazione, osservazione e controllo, dalle attività di perquisizione e sequestro e dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia - attivi in quel contesto criminale e perciò a conoscenza diretta dei relativi assetti di potere e dei singoli ruoli rivestiti dai partecipi -, compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il complesso quadro sopra descritto. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione CI, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. Non esistono elementi probatori, neppure provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dai quali dedurre l'inserimento di D'SI LF o del presunto gruppo "D'SI" nella confederazione tra le varie associazioni presenti e operanti sul territorio cosentino facenti parte del cosiddetto "sistema". Nelle intercettazioni in atti non risulta che D'SI LF, detenuto per lungo tempo, fosse mantenuto dalla 'ndrangheta; risulta unicamente che CI e TU, amici di vecchia data, lo volevano aiutare economicamente. I collaboratori EM e MI hanno riferito dell'esistenza di una "bacinella" nella quale confluiva una parte del denaro oggetto dei presunti reati posti in essere dell'odierno indagato e dal suo gruppo di appartenenza. Si tratta, in realtà, di dichiarazioni isolate e non concordanti tra loro. Poco significative appaiono le intercettazioni dalle quali si evince che l'indagato, insieme agli altri correi, al momento della scarcerazione di D'SI LF si recò a prenderlo all'aeroporto, né rileva che CI fosse a conoscenza delle dinamiche circa l'acquisto di droga e, in particolare, del cosiddetto "sottobanco", che era un fatto notorio in una piccola cittadina. Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in esame non è emersa alcuna capacità intinnidatrice del vincolo associativo che promanasse dal gruppo D'SI: infatti, molti degli imprenditori oggetto di atti intimidatori si sono rivolti direttamente alle forze dell'ordine. I singoli reati posti in essere dagli indagati costituiscono esternazioni di gesti isolati che mai si caratterizzano quale espressione del gruppo D'SI. Inoltre, vi è da aggiungere che il settore di controllo che avrebbe avuto la presunta associazione mafiosa sarebbe stato soltanto il quartiere di Quattromiglia di Rende, territorio davvero esiguo. Per quanto concerne la posizione di CI, lo stesso non ha mai partecipato a riunioni, nelle quali venivano programmate le sorti del gruppo, né a summit con altri presunti esponenti dei clan. L'intercettazione del 28 agosto 2019 tra CI e D'SI SI, nel corso della quale quest'ultimo chiede al ricorrente di non entrare in questioni che non lo interessano, dimostra, non solo che CI non aveva alcun potere decisionale in seno al presunto gruppo, ma anche che la sua non era una vera e propria partecipazione allo stesso limitandosi solo a compiere reati per proprio conto. CI, infatti, non ha mai ottenuto alcun corrispettivo per i presunti atti illeciti che avrebbe posto in essere;
inoltre D'SI LF è stato detenuto ininterrottamente dal 2013 fino al luglio 2019, 3 ragion per cui non vi sarebbe stato tempo per consentire al presunto gruppo D'SI di farsi conoscere sul territorio come associazione mafiosa. I reati fine dimostrano unicamente il concorso di persone nel reato, ma non una stabile struttura associativa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai singoli reati di estorsione e, in particolare: 2.2.1. Estorsione ai danni della società "La Cascina Global Service". Come emerge dagli atti di indagine, il pagamento delle somme mensili o le assunzioni di personale da parte della suindicata società non sarebbero il frutto di un'attività estorsiva, bensì la controprestazione a cui si sarebbe obbligata la società una volta ottenuta l'aggiudicazione di appalti, grazie all'intervento degli indagati. Ciò risulta chiaramente dal contenuto della conversazione del 18 giugno 2019 tra D'SI SI e TU AN. Manca, quindi la prospettazione del male ingiusto o della violenza rivolta ai rappresentanti della società. 2.2.2. Tentata estorsione ai danni del negozio di frutta e verdura MAB S.r.l. di OT SI. I gravi indizi di colpevolezza sarebbero da rinvenire solo dalle intercettazioni tra presenti, non essendo stata sporta alcuna denuncia. L'atto intimidatorio per pacifica ammissione degli investigatori sembrerebbe compiuto ai danni di un esercizio di vendita di frutta e verdura situato in zona Castiglione Cosentino. In realtà è inesatta l'individuazione del fruttivendolo in quanto lo stesso costituisce il risultato di una errata interpretazione del contenuto della intercettazione. Un'attenta lettura della suddetta porta a ritenere che si fa riferimento "a quello di Castiglione" vale a dire il soggetto persona fisica abiterebbe a Castiglione. Le affermazioni dell'indagato sembrano atti di millanteria della propria persona agli occhi dell'interlocutore e non trovano appiglio fattuale, tant'è vero che nessun contatto viene posto in essere dal proprietario dell'esercizio commerciale. 2.2.3. Tentata estorsione al cantiere edile "ML Group srl" di Montalto Uffugu. Secondo il Tribunale del riesame, tale estorsione è provata dalle intercettazioni nel corso delle quali gli indagati avrebbero pianificato l'atto intimidatorio. Come emerge dalle intercettazioni del 1 novembre 2019 CI, unitamente agli altri indagati, avrebbe iniziato a svolgere l'attività di sopralluogo al fine di poi predisporre l'atto intimidatorio. L'intercettazione suindicata è illuminante laddove emerge anche il diktat dei presunto mandante dell'operazione, e cioè temporeggiare tre o quattro giorni prima di compiere l'atto intimidatorio. Considerato che l'atto viene compiuto il 12 febbraio 2020, giorno in cui viene sporta la querela da parte del legale rappresentante della società, mentre i presunti sopralluoghi verrebbero effettuati il primo di novembre appare evidente 4 come l'atto intimidatorio non sia stato posto in essere da CI. Le condotte poste in essere non superano la fase degli atti preparatori idonei a delineare il delitto tentato. 2.2.4. Estorsione ai danni di VO SI Si contesta al ricorrente la partecipazione alla estorsione nei confronti della suindicata persona offesa, relativa alla riscossione di un debito derivante dal mancato pagamento di una presunta cessione di sostanza stupefacente. Come emerge dal materiale intercettivo, mai si fa riferimento a una associazione a delinquere o alla caratura criminale dei soggetti coinvolti nella vicenda e alla forza intimidatrice da essa promanante. Non è conseguentemente configurabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. Neppure sintomatica di tale aggravante è la aggressione che avrebbe posto in essere l'indagato in danno della persona offesa, dal momento che il presunto pestaggio rientrerebbe nel comportamento tipico del reato di estorsione. Significativa della riferibilità della condotta al singolo soggetto è la conversazione del 31 agosto 2019 tra D'SI SI e CI, laddove si comprende che la vicenda appare svincolata dagli interessi del presunto clan, essendo da riferire solo ad una cessione di droga che avrebbe posto in essere D'SI LF. 2.2.5. Danneggiamento della autovettura di NO TO e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Insussistenza dell'aggravante. L'ipotesi investigativa si sostanzia nel ritenere CI concorrente nel danneggiamento dell'auto nella disponibilità di NO TO. Tale circostanza si ricaverebbe dal contenuto della intercettazione specificamente indicata. In particolare, si dà per scontato che il presunto ideatore del piano criminoso sia da individuare nell'indagato D'SI SI, il quale avrebbe proferito frasi minatorie nei confronti dell'assessore NO. In realtà D'SI SI è stato assolto dal Tribunale di Cosenza dal delitto allo stesso contestato in ordine alle minacce rivolte a NO e, comunque, tali minacce sono state proferite sei mesi dopo il danneggiamento. Non si rinvengono, poi, intercettazioni, dalle quali possa evincersi che sia stato D'SI SI o il presunto gruppo D'SI a dare l'ordine a CI di danneggiare l'auto in uso al NO. Anche a volere ritenere il ricorrente responsabile del predetto delitto, non può, quindi, ritenersi lo stesso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis 1. cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis 1. cod. pen. con riferimento alle estorsioni di cui ai capi 97), 98) e 99). Difetta nei casi in esame la forza di intimidazione del vincolo associativo;
ed infatti i responsabili del negozio si rivolgono alle forze dell'ordine. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il ricorrente è incensurato e privo di carichi pendenti. Lo stesso non viene mai menzionato dai collaboratori di giustizia e il gruppo D'SI è stato smantellato, così come tutti i clan, che avrebbero fatto parte del cosiddetto Sistema, per cui non vi sarebbe il pericolo di reiterazione dei reati. Non si è in presenza di una struttura mafiosa fortemente radicata nel territorio e il gruppo D'OS avrebbe iniziato a operare contemporaneamente all'uscita dal carcere di D'SI LF, e cioè luglio 2013, e l'ultimo fatto di reato si arresta dicembre dello stesso anno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.1 motivi di ricorso che investono, per il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto associativo ascritto all'indagato, sono, per un verso aspecifici, a fronte della congrua e puntuale motivazione del Tribunale della cautela e, per altro verso, manifestamente infondati. 3.Per quanto concerne il primo motivo, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha reso puntuale motivazione sul vizio lamentato. Il Tribunale ha riportato i dialoghi captati, dal contenuto assolutamente esplicito, sottolineando come comprovassero il coinvolgimento di CI in tutte le attività dell'associazione mafiosa, in nome e per conto di LF d'SI e del fratello SI, con specifico riguardo alle estorsioni (« il guadagno mio e il guadagno di NE lo abbiamo messo in una busta e lo diamo ad LF»). Il Tribunale del riesame si sofferma, in particolare, sulla condotta dell'indagato al momento della scarcerazione di D'SI LF. Il ricorrente, infatti, insieme ad altri indagati, quali TU AN e D'SI SI, organizzava un incontro per quello stesso giorno presso l'aeroporto di Lamezia Terme, ove era RA D'SI LF. Nella conversazione intercettata all'interno dell'autovettura, quest'ultimo chiedeva informazioni circa soggetti terzi di comune conoscenza, si rivolgeva ai suoi fedelissimi sostenendo che avrebbero dovuto "parlare di tante cose", escludeva di voler stringere rapporti con i fratelli Di UP e sosteneva di volersi relazionare solo con LO IO detto Renato. 6 Come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, si tratta di affermazioni di tipo programmatico riguardanti la spartizione delle estorsioni con altro gruppo criminale, che denotano la natura strategica e non di mera convivialità dell'incontro tra D'SI e i sodali, tra i quali,. ppunto, figura l'odierno ricorrente. Dalle intercettazioni, inoltre, emergeva comé ,tricorrente fosse attivo nel settore delle armi e anche nel settore dello spaccio di stupefacenti;
nella conversazione del 27 febbraio 2020, infatti, D'OS informava CI dell'imminente arrivo di un carico di marijuana. Con motivazione congrua e immune da vizi logici, il Tribunale del riesame conclude che le intercettazioni in tema di estorsione e in tema di stupefacenti sono di particolare rilievo al fine di dimostrare la piena consapevolezza da parte del ricorrente delle dinamiche associative riguardanti il traffico degli stupefacenti e i rapporti tra le diverse articolazioni della cosca, nella quale era riconosciuto dai compartecipi come componente della compagine, secondo quanto richiesto dalle concordi pronunce di legittimità al riguardo (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Rv. 202904; Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889). A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso propone censure volte soltanto ad ipotizzare una diversa ed inverosimile lettura del compendio indiziario, non consentita in questa sede. 4. Alle medesime conclusioni si deve pervenire con riferimento alle censure, generiche presentate per far valere vizi non consentiti dalla legge, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati-fine. Il ricorso, senza dare conto di alcun travisamento della prova, è fondato esclusivamente sulla rilettura delle intercettazioni ambientali, oltre che dei servizi di appostamento, che le riscontrano, nonostante la questione della loro interpretazione e valutazione costituisca una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto oggetto di imputazione provvisoria. Esse, quando la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 4.1. Per quanto concerne il motivo relativo alla estorsione ai danni della società "La Cascina Global Service", occorre evidenziare che, effettivamente risulta che D'SI e gli altri correi avevano fatto ottenere diversi appalti ai titolari della predetta società, ma il ricorrente non si è confrontato con la parte dell'ordinanza del riesame, nella quale vengono riportate le intercettazioni, nel corso delle quali D'SI LF esplicitava l'importo dovuto a titolo estorsivo e cioè 1.500,00 euro al mese. Sul punto, l'ordinanza impugnata ha richiamato la conversazione, durante la quale la persona offesa ricordava di essere vittima di estorsioni da sei/sette anni. Nell'ordinanza impugnata si fa riferimento anche all'esito della perquisizione, alla quale venne sottoposto CI, che, poi, si sfogava con la moglie dicendo che era l'ultima volta che andava a ritirare i soldi. Fra le intercettazioni riportate nell'ordinanza impugnata, vi è, infine, quella nella quale emerge, quanto alla spartizione dei proventi dell'estorsione ai danni della "Cascina Global Service", che parte degli stessi era destinata proprio alla cosca NZ UÀ UC. Il Tribunale del riesame ha fatto, inoltre, corretto riferimento al principio di diritto secondo il quale non osta alla configurabilità del delitto di estorsione, la circostanza che la violenza o la minaccia siano esercitate per far valere, come nel caso in esame, un diritto riferibile a un negozio illecito. Quanto all'aggravante del metodo mafioso, il Collegio della cautela ha riportato puntualmente le gravi minacce proferite da D'SI e veicolate tramite i suoi adepti. Tali minacce sono state, a ragione, ritenute amplificate da una forte carica intimidatoria proprio perché provenienti da un soggetto la cui caratura criminale era ben nota alle vittime. Sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, l'aggravante è correttamente fondata sulle intercettazioni relative alla spartizione dei proventi dell'estorsione. 4.2. Relativamente al motivo avente ad oggetto la tentata estorsione ai danni del negozio di frutta e verdura MAB S.r.l. di OT SI, occorre evidenziare che l'ordinanza riporta interamente la intercettazione dalle quale emergono i gravi indizi della commissione del reato e ne fornisce una interpretazione univoca. Il ricorrente si limita a prospettare una inammissibile ricostruzione alternativa. 4.3. Per quanto concerne la tentata estorsione al cantiere edile "ML Group S.r.l. di Montalto Uffugu", il ricorrente non si confronta con quanto evidenziato dal Tribunale del riesame circa il rilevamento degli spostamenti degli indagati il 12 febbraio 2020, giorno del rinvenimento della bottiglia con liquido infiammabile. Il luogo, ove la bottiglia è stata ritrovata coincide, infatti, con quello in cui si trovavano gli indagati allorquando si riferivano esplicitamente al posizionamento 8 della bottiglia. La difesa, peraltro, non ha allegato l'intercettazione della quale fa menzione nel ricorso. 4.4. Avendo riguardo alla estorsione ai danni di TE SI, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha richiamato puntualmente intercettazioni dal contenuto univoco, dalle quali emergeva che TE era debitore di D'SI per l'acquisto di droga non pagata e che l'ordine di appropriarsi della sua autovettura a garanzia del credito era partito proprio dal capo clan e cioè da D'SI LF. E' del tutto congrua e logica la conclusione del Tribunale della cautela, secondo la quale l'indagato era stato l'autore del pestaggio voluto da D'SI per minacciare TE. 4.5. Con riferimento ai reati di danneggiamento della autovettura di NO TO e di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, si osserva che, anche in questo caso, correttamente il Tribunale del riesame ha richiamato l'esito di intercettazioni dal significato univoco. Le stesse disvelavano come l'evento incendiario, all'epoca rimasto senza autore, fosse da ricondurre al ricorrente, il quale aveva agito su commissione di D'SI SI, a sua volta autore delle minacce rivolte nei confronti di NO (procedimento archiviato a seguito di remissione di querela) al fine di coartarne l'azione pubblica in relazione al rilascio di licenze. 5. Risulta parimenti privo di pregio il motivo di ricorso, peraltro generico, avente ad oggetto la denunzia dell'erroneo riconoscimento da parte dei giudici del riesame dell'aggravante della finalità dell'agevolazione mafiosa. Ed invero, il Tribunale, nel ribadire l'apprezzamento favorevole alla sussistenza dell'aggravante in parola, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), secondo cui l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale. Occorre anche ricordare che la ratio sottesa alla aggravante non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma anche quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525). 9 Nel caso in esame, gli estremi dell'aggravante mafiosa, anche per lo specifico profilo soggettivo, sono stati ravvisati, con riguardo ai singoli reati-satellite (e, quindi anche con riguardo ai reati di danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale), nell'utilizzo di un metodo in cui la tipologia degli atti intimidatori risulta concretamente collegata alla forza del vincolo associativo evocato. Il Tribunale ha rappresentato che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, le pretese di denaro, la paura di azioni ritorsive indotta nelle vittime era ben presente e conseguiva al comportamento concreto dell'indagato (e dei concorrenti), espressione della forza intimidatrice di una consorteria criminosa accreditata nel territorio cosentino come indiscutibile centro di potere. Correttamente il Tribunale ha rappresentato che i fatti in esame sono esemplificativi di un generalizzato contegno prevaricatorio finalizzato a dimostrare la forza del clan e il dominio sul territorio, grazie al quale il ricorrente si è sentito legittimato ad agire e a intimidire le vittime e dunque dimostrativo del dolo intenzionale. Si tratta di metodo indubbiamente percepibile dalle vittime ed obiettivamente caratterizzato da una forza intimidatoria di particolare cogenza al punto da instillare nelle stesse quelle situazioni di assoggettamento ed omertà tipiche di chi è vittima di attività poste direttamente in essere dalle organizzazioni mafiose. 6. Anche con riguardo alle esigenze cautelari, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Il Tribunale del riesame, alla luce dei descritti dati fattuali, tenuto conto della risalente contiguità, in posizione molto vicina al capo del clan, della comunanza di interessi economici, dell'ampio arco temporale in cui si erano svolti i fatti e della persistente operatività della cosca, ha ritenuto, con motivazione puntuale e logicamente congrua, perciò insindacabile in sede di legittimità, non superata la presunzione legale di pericolosità (in termini di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa) e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per i delitti contestati. 7. I motivi nuovi depositati dalla difesa sono, in realtà, reiterativi di quanto già esposto nel ricorso in relazione al contenuto delle conversazioni intercettate e alla mancanza della struttura del reato associativo. 8.11 ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione si trasmette ai motivi nuovi per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01). o Il ricorrente deve, conseguentemente, essere condannato al pagamento delle spese processuali e a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite ie conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letti i motivi nuovi trasmessi, a mezzo PEC, dai difensori di fiducia;
uditi gli avvocati Cesare Badolato e Giancarlo Greco, i quali hanno insistito nei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO J. Con l'oFdinariz(3 impuunad, i;
Tribu4aie dei riesarne di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini pi eiiminari dei 'Tribunale di Penale Sent. Sez. 6 Num. 25771 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 07/03/2023 Catanzaro, che, in data 2 agosto 2022, applicava a IA CI la misura della custodia cautelare in carcere. CI è indagato dei reati di partecipazione all'associazione di tipo 'ndranghetistico attiva sul territorio cosentino, che vedeva al vertice ES UC (artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cod. pen. in relazione al capo 1), nonché di molteplici estorsioni pluriaggravate, anche ex art. 416-bis 1 cod. pen., consumate e tentate ai danni di imprenditori della zona (capi 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 103), di danneggiamento seguito da incendio ai danni di un assessore (capo 108), nonché di minaccia a pubblico ufficiale (capo 109). I reati contestati s'inseriscono in una serie di delitti - oggetto del medesimo provvedimento genetico - posti in essere da vari indagati e descritti in ben 298 capi di imputazione. Al capo 1 è rubricato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di 119 indagati, con attribuzione del ruolo rivestito all'interno di ciascuna articolazione della confederazione 'ndranghetistica. Dal capo 2 al capo 172 sono contestati i reati-fine, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e riferiti alla consorteria mafiosa. Al capo 173 è contestata una parallela associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, collegata all'associazione mafiosa e nei capi da 174 a 298 sono contestati i reati-fine dell'associazione dedita al narcotraffico, Il Tribunale narrava innanzitutto, anche mediante il richiamo al provvedimento genetico, le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino (capo 1), caratterizzata dall'essere un'unione confederata fra sette gruppi confinanti e alleati (UC, Porcaro, IN RU detto "Banana", "gli altri IN", Presta, Di UP, D'SI), costituiti al fine di preservare, mantenere e rafforzare il dominio sul territorio, nonché dediti a commettere i diversi delitti sottesi a tale finalità (estorsioni, gioco d'azzardo, narcotraffico, usure ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria), mediante l'organizzazione di un "sistema" i cui proventi illeciti confluivano in un'unica cassa comune ("bacinella"). L'indagato, secondo la ricostruzione accusatoria, era da inserirsi nel gruppo "D'SI. Gli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, dalle evidenze di numerosi procedimenti giudiziari, dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dai servizi di geolocalizzazione, osservazione e controllo, dalle attività di perquisizione e sequestro e dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia - attivi in quel contesto criminale e perciò a conoscenza diretta dei relativi assetti di potere e dei singoli ruoli rivestiti dai partecipi -, compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il complesso quadro sopra descritto. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione CI, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. Non esistono elementi probatori, neppure provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dai quali dedurre l'inserimento di D'SI LF o del presunto gruppo "D'SI" nella confederazione tra le varie associazioni presenti e operanti sul territorio cosentino facenti parte del cosiddetto "sistema". Nelle intercettazioni in atti non risulta che D'SI LF, detenuto per lungo tempo, fosse mantenuto dalla 'ndrangheta; risulta unicamente che CI e TU, amici di vecchia data, lo volevano aiutare economicamente. I collaboratori EM e MI hanno riferito dell'esistenza di una "bacinella" nella quale confluiva una parte del denaro oggetto dei presunti reati posti in essere dell'odierno indagato e dal suo gruppo di appartenenza. Si tratta, in realtà, di dichiarazioni isolate e non concordanti tra loro. Poco significative appaiono le intercettazioni dalle quali si evince che l'indagato, insieme agli altri correi, al momento della scarcerazione di D'SI LF si recò a prenderlo all'aeroporto, né rileva che CI fosse a conoscenza delle dinamiche circa l'acquisto di droga e, in particolare, del cosiddetto "sottobanco", che era un fatto notorio in una piccola cittadina. Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in esame non è emersa alcuna capacità intinnidatrice del vincolo associativo che promanasse dal gruppo D'SI: infatti, molti degli imprenditori oggetto di atti intimidatori si sono rivolti direttamente alle forze dell'ordine. I singoli reati posti in essere dagli indagati costituiscono esternazioni di gesti isolati che mai si caratterizzano quale espressione del gruppo D'SI. Inoltre, vi è da aggiungere che il settore di controllo che avrebbe avuto la presunta associazione mafiosa sarebbe stato soltanto il quartiere di Quattromiglia di Rende, territorio davvero esiguo. Per quanto concerne la posizione di CI, lo stesso non ha mai partecipato a riunioni, nelle quali venivano programmate le sorti del gruppo, né a summit con altri presunti esponenti dei clan. L'intercettazione del 28 agosto 2019 tra CI e D'SI SI, nel corso della quale quest'ultimo chiede al ricorrente di non entrare in questioni che non lo interessano, dimostra, non solo che CI non aveva alcun potere decisionale in seno al presunto gruppo, ma anche che la sua non era una vera e propria partecipazione allo stesso limitandosi solo a compiere reati per proprio conto. CI, infatti, non ha mai ottenuto alcun corrispettivo per i presunti atti illeciti che avrebbe posto in essere;
inoltre D'SI LF è stato detenuto ininterrottamente dal 2013 fino al luglio 2019, 3 ragion per cui non vi sarebbe stato tempo per consentire al presunto gruppo D'SI di farsi conoscere sul territorio come associazione mafiosa. I reati fine dimostrano unicamente il concorso di persone nel reato, ma non una stabile struttura associativa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai singoli reati di estorsione e, in particolare: 2.2.1. Estorsione ai danni della società "La Cascina Global Service". Come emerge dagli atti di indagine, il pagamento delle somme mensili o le assunzioni di personale da parte della suindicata società non sarebbero il frutto di un'attività estorsiva, bensì la controprestazione a cui si sarebbe obbligata la società una volta ottenuta l'aggiudicazione di appalti, grazie all'intervento degli indagati. Ciò risulta chiaramente dal contenuto della conversazione del 18 giugno 2019 tra D'SI SI e TU AN. Manca, quindi la prospettazione del male ingiusto o della violenza rivolta ai rappresentanti della società. 2.2.2. Tentata estorsione ai danni del negozio di frutta e verdura MAB S.r.l. di OT SI. I gravi indizi di colpevolezza sarebbero da rinvenire solo dalle intercettazioni tra presenti, non essendo stata sporta alcuna denuncia. L'atto intimidatorio per pacifica ammissione degli investigatori sembrerebbe compiuto ai danni di un esercizio di vendita di frutta e verdura situato in zona Castiglione Cosentino. In realtà è inesatta l'individuazione del fruttivendolo in quanto lo stesso costituisce il risultato di una errata interpretazione del contenuto della intercettazione. Un'attenta lettura della suddetta porta a ritenere che si fa riferimento "a quello di Castiglione" vale a dire il soggetto persona fisica abiterebbe a Castiglione. Le affermazioni dell'indagato sembrano atti di millanteria della propria persona agli occhi dell'interlocutore e non trovano appiglio fattuale, tant'è vero che nessun contatto viene posto in essere dal proprietario dell'esercizio commerciale. 2.2.3. Tentata estorsione al cantiere edile "ML Group srl" di Montalto Uffugu. Secondo il Tribunale del riesame, tale estorsione è provata dalle intercettazioni nel corso delle quali gli indagati avrebbero pianificato l'atto intimidatorio. Come emerge dalle intercettazioni del 1 novembre 2019 CI, unitamente agli altri indagati, avrebbe iniziato a svolgere l'attività di sopralluogo al fine di poi predisporre l'atto intimidatorio. L'intercettazione suindicata è illuminante laddove emerge anche il diktat dei presunto mandante dell'operazione, e cioè temporeggiare tre o quattro giorni prima di compiere l'atto intimidatorio. Considerato che l'atto viene compiuto il 12 febbraio 2020, giorno in cui viene sporta la querela da parte del legale rappresentante della società, mentre i presunti sopralluoghi verrebbero effettuati il primo di novembre appare evidente 4 come l'atto intimidatorio non sia stato posto in essere da CI. Le condotte poste in essere non superano la fase degli atti preparatori idonei a delineare il delitto tentato. 2.2.4. Estorsione ai danni di VO SI Si contesta al ricorrente la partecipazione alla estorsione nei confronti della suindicata persona offesa, relativa alla riscossione di un debito derivante dal mancato pagamento di una presunta cessione di sostanza stupefacente. Come emerge dal materiale intercettivo, mai si fa riferimento a una associazione a delinquere o alla caratura criminale dei soggetti coinvolti nella vicenda e alla forza intimidatrice da essa promanante. Non è conseguentemente configurabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. Neppure sintomatica di tale aggravante è la aggressione che avrebbe posto in essere l'indagato in danno della persona offesa, dal momento che il presunto pestaggio rientrerebbe nel comportamento tipico del reato di estorsione. Significativa della riferibilità della condotta al singolo soggetto è la conversazione del 31 agosto 2019 tra D'SI SI e CI, laddove si comprende che la vicenda appare svincolata dagli interessi del presunto clan, essendo da riferire solo ad una cessione di droga che avrebbe posto in essere D'SI LF. 2.2.5. Danneggiamento della autovettura di NO TO e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Insussistenza dell'aggravante. L'ipotesi investigativa si sostanzia nel ritenere CI concorrente nel danneggiamento dell'auto nella disponibilità di NO TO. Tale circostanza si ricaverebbe dal contenuto della intercettazione specificamente indicata. In particolare, si dà per scontato che il presunto ideatore del piano criminoso sia da individuare nell'indagato D'SI SI, il quale avrebbe proferito frasi minatorie nei confronti dell'assessore NO. In realtà D'SI SI è stato assolto dal Tribunale di Cosenza dal delitto allo stesso contestato in ordine alle minacce rivolte a NO e, comunque, tali minacce sono state proferite sei mesi dopo il danneggiamento. Non si rinvengono, poi, intercettazioni, dalle quali possa evincersi che sia stato D'SI SI o il presunto gruppo D'SI a dare l'ordine a CI di danneggiare l'auto in uso al NO. Anche a volere ritenere il ricorrente responsabile del predetto delitto, non può, quindi, ritenersi lo stesso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis 1. cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis 1. cod. pen. con riferimento alle estorsioni di cui ai capi 97), 98) e 99). Difetta nei casi in esame la forza di intimidazione del vincolo associativo;
ed infatti i responsabili del negozio si rivolgono alle forze dell'ordine. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il ricorrente è incensurato e privo di carichi pendenti. Lo stesso non viene mai menzionato dai collaboratori di giustizia e il gruppo D'SI è stato smantellato, così come tutti i clan, che avrebbero fatto parte del cosiddetto Sistema, per cui non vi sarebbe il pericolo di reiterazione dei reati. Non si è in presenza di una struttura mafiosa fortemente radicata nel territorio e il gruppo D'OS avrebbe iniziato a operare contemporaneamente all'uscita dal carcere di D'SI LF, e cioè luglio 2013, e l'ultimo fatto di reato si arresta dicembre dello stesso anno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.1 motivi di ricorso che investono, per il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto associativo ascritto all'indagato, sono, per un verso aspecifici, a fronte della congrua e puntuale motivazione del Tribunale della cautela e, per altro verso, manifestamente infondati. 3.Per quanto concerne il primo motivo, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha reso puntuale motivazione sul vizio lamentato. Il Tribunale ha riportato i dialoghi captati, dal contenuto assolutamente esplicito, sottolineando come comprovassero il coinvolgimento di CI in tutte le attività dell'associazione mafiosa, in nome e per conto di LF d'SI e del fratello SI, con specifico riguardo alle estorsioni (« il guadagno mio e il guadagno di NE lo abbiamo messo in una busta e lo diamo ad LF»). Il Tribunale del riesame si sofferma, in particolare, sulla condotta dell'indagato al momento della scarcerazione di D'SI LF. Il ricorrente, infatti, insieme ad altri indagati, quali TU AN e D'SI SI, organizzava un incontro per quello stesso giorno presso l'aeroporto di Lamezia Terme, ove era RA D'SI LF. Nella conversazione intercettata all'interno dell'autovettura, quest'ultimo chiedeva informazioni circa soggetti terzi di comune conoscenza, si rivolgeva ai suoi fedelissimi sostenendo che avrebbero dovuto "parlare di tante cose", escludeva di voler stringere rapporti con i fratelli Di UP e sosteneva di volersi relazionare solo con LO IO detto Renato. 6 Come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, si tratta di affermazioni di tipo programmatico riguardanti la spartizione delle estorsioni con altro gruppo criminale, che denotano la natura strategica e non di mera convivialità dell'incontro tra D'SI e i sodali, tra i quali,. ppunto, figura l'odierno ricorrente. Dalle intercettazioni, inoltre, emergeva comé ,tricorrente fosse attivo nel settore delle armi e anche nel settore dello spaccio di stupefacenti;
nella conversazione del 27 febbraio 2020, infatti, D'OS informava CI dell'imminente arrivo di un carico di marijuana. Con motivazione congrua e immune da vizi logici, il Tribunale del riesame conclude che le intercettazioni in tema di estorsione e in tema di stupefacenti sono di particolare rilievo al fine di dimostrare la piena consapevolezza da parte del ricorrente delle dinamiche associative riguardanti il traffico degli stupefacenti e i rapporti tra le diverse articolazioni della cosca, nella quale era riconosciuto dai compartecipi come componente della compagine, secondo quanto richiesto dalle concordi pronunce di legittimità al riguardo (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Rv. 202904; Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889). A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso propone censure volte soltanto ad ipotizzare una diversa ed inverosimile lettura del compendio indiziario, non consentita in questa sede. 4. Alle medesime conclusioni si deve pervenire con riferimento alle censure, generiche presentate per far valere vizi non consentiti dalla legge, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati-fine. Il ricorso, senza dare conto di alcun travisamento della prova, è fondato esclusivamente sulla rilettura delle intercettazioni ambientali, oltre che dei servizi di appostamento, che le riscontrano, nonostante la questione della loro interpretazione e valutazione costituisca una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto oggetto di imputazione provvisoria. Esse, quando la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 4.1. Per quanto concerne il motivo relativo alla estorsione ai danni della società "La Cascina Global Service", occorre evidenziare che, effettivamente risulta che D'SI e gli altri correi avevano fatto ottenere diversi appalti ai titolari della predetta società, ma il ricorrente non si è confrontato con la parte dell'ordinanza del riesame, nella quale vengono riportate le intercettazioni, nel corso delle quali D'SI LF esplicitava l'importo dovuto a titolo estorsivo e cioè 1.500,00 euro al mese. Sul punto, l'ordinanza impugnata ha richiamato la conversazione, durante la quale la persona offesa ricordava di essere vittima di estorsioni da sei/sette anni. Nell'ordinanza impugnata si fa riferimento anche all'esito della perquisizione, alla quale venne sottoposto CI, che, poi, si sfogava con la moglie dicendo che era l'ultima volta che andava a ritirare i soldi. Fra le intercettazioni riportate nell'ordinanza impugnata, vi è, infine, quella nella quale emerge, quanto alla spartizione dei proventi dell'estorsione ai danni della "Cascina Global Service", che parte degli stessi era destinata proprio alla cosca NZ UÀ UC. Il Tribunale del riesame ha fatto, inoltre, corretto riferimento al principio di diritto secondo il quale non osta alla configurabilità del delitto di estorsione, la circostanza che la violenza o la minaccia siano esercitate per far valere, come nel caso in esame, un diritto riferibile a un negozio illecito. Quanto all'aggravante del metodo mafioso, il Collegio della cautela ha riportato puntualmente le gravi minacce proferite da D'SI e veicolate tramite i suoi adepti. Tali minacce sono state, a ragione, ritenute amplificate da una forte carica intimidatoria proprio perché provenienti da un soggetto la cui caratura criminale era ben nota alle vittime. Sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, l'aggravante è correttamente fondata sulle intercettazioni relative alla spartizione dei proventi dell'estorsione. 4.2. Relativamente al motivo avente ad oggetto la tentata estorsione ai danni del negozio di frutta e verdura MAB S.r.l. di OT SI, occorre evidenziare che l'ordinanza riporta interamente la intercettazione dalle quale emergono i gravi indizi della commissione del reato e ne fornisce una interpretazione univoca. Il ricorrente si limita a prospettare una inammissibile ricostruzione alternativa. 4.3. Per quanto concerne la tentata estorsione al cantiere edile "ML Group S.r.l. di Montalto Uffugu", il ricorrente non si confronta con quanto evidenziato dal Tribunale del riesame circa il rilevamento degli spostamenti degli indagati il 12 febbraio 2020, giorno del rinvenimento della bottiglia con liquido infiammabile. Il luogo, ove la bottiglia è stata ritrovata coincide, infatti, con quello in cui si trovavano gli indagati allorquando si riferivano esplicitamente al posizionamento 8 della bottiglia. La difesa, peraltro, non ha allegato l'intercettazione della quale fa menzione nel ricorso. 4.4. Avendo riguardo alla estorsione ai danni di TE SI, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha richiamato puntualmente intercettazioni dal contenuto univoco, dalle quali emergeva che TE era debitore di D'SI per l'acquisto di droga non pagata e che l'ordine di appropriarsi della sua autovettura a garanzia del credito era partito proprio dal capo clan e cioè da D'SI LF. E' del tutto congrua e logica la conclusione del Tribunale della cautela, secondo la quale l'indagato era stato l'autore del pestaggio voluto da D'SI per minacciare TE. 4.5. Con riferimento ai reati di danneggiamento della autovettura di NO TO e di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, si osserva che, anche in questo caso, correttamente il Tribunale del riesame ha richiamato l'esito di intercettazioni dal significato univoco. Le stesse disvelavano come l'evento incendiario, all'epoca rimasto senza autore, fosse da ricondurre al ricorrente, il quale aveva agito su commissione di D'SI SI, a sua volta autore delle minacce rivolte nei confronti di NO (procedimento archiviato a seguito di remissione di querela) al fine di coartarne l'azione pubblica in relazione al rilascio di licenze. 5. Risulta parimenti privo di pregio il motivo di ricorso, peraltro generico, avente ad oggetto la denunzia dell'erroneo riconoscimento da parte dei giudici del riesame dell'aggravante della finalità dell'agevolazione mafiosa. Ed invero, il Tribunale, nel ribadire l'apprezzamento favorevole alla sussistenza dell'aggravante in parola, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), secondo cui l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale. Occorre anche ricordare che la ratio sottesa alla aggravante non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma anche quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525). 9 Nel caso in esame, gli estremi dell'aggravante mafiosa, anche per lo specifico profilo soggettivo, sono stati ravvisati, con riguardo ai singoli reati-satellite (e, quindi anche con riguardo ai reati di danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale), nell'utilizzo di un metodo in cui la tipologia degli atti intimidatori risulta concretamente collegata alla forza del vincolo associativo evocato. Il Tribunale ha rappresentato che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, le pretese di denaro, la paura di azioni ritorsive indotta nelle vittime era ben presente e conseguiva al comportamento concreto dell'indagato (e dei concorrenti), espressione della forza intimidatrice di una consorteria criminosa accreditata nel territorio cosentino come indiscutibile centro di potere. Correttamente il Tribunale ha rappresentato che i fatti in esame sono esemplificativi di un generalizzato contegno prevaricatorio finalizzato a dimostrare la forza del clan e il dominio sul territorio, grazie al quale il ricorrente si è sentito legittimato ad agire e a intimidire le vittime e dunque dimostrativo del dolo intenzionale. Si tratta di metodo indubbiamente percepibile dalle vittime ed obiettivamente caratterizzato da una forza intimidatoria di particolare cogenza al punto da instillare nelle stesse quelle situazioni di assoggettamento ed omertà tipiche di chi è vittima di attività poste direttamente in essere dalle organizzazioni mafiose. 6. Anche con riguardo alle esigenze cautelari, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Il Tribunale del riesame, alla luce dei descritti dati fattuali, tenuto conto della risalente contiguità, in posizione molto vicina al capo del clan, della comunanza di interessi economici, dell'ampio arco temporale in cui si erano svolti i fatti e della persistente operatività della cosca, ha ritenuto, con motivazione puntuale e logicamente congrua, perciò insindacabile in sede di legittimità, non superata la presunzione legale di pericolosità (in termini di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa) e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per i delitti contestati. 7. I motivi nuovi depositati dalla difesa sono, in realtà, reiterativi di quanto già esposto nel ricorso in relazione al contenuto delle conversazioni intercettate e alla mancanza della struttura del reato associativo. 8.11 ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione si trasmette ai motivi nuovi per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01). o Il ricorrente deve, conseguentemente, essere condannato al pagamento delle spese processuali e a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 marzo 2023