Sentenza 10 marzo 2000
Massime • 1
Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l'autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l'evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l'ha subita. (Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto - sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi - per arbitrario esercizio dei poteri del Sindaco).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2000, n. 5593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5593 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 10.3.2000
Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
Dott. Carlo Casini Consigliere N. 532
Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N.36.615/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LA IG, n. il 3.3.1948 a S. Stefano Camastra, contro la sentenza della C.A. di Messina del 25.5.1999. Visti gli atti, udite in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Sandro Occhionero, le conclusioni del pubblico ministero Mario Favalli per il rigetto del ricorso e quelle del difensore del ricorrente, avv. Ottavio Marotta, per l'accoglimento, la Corte osserva quanto segue.
Motivi della decisione
1. IG LA è stato tratto a giudizio per rispondere del reati continuati di abuso d'ufficio, artt. 81 cpv. e 323 co. 1 c.p., capo d'imputazione sub a), e di tentata violenza privata, artt. 56, 81 cpv. e 610 c.p. sub b), reati commessi a S. Stefano di Camastra il primo dal 6.3.1982 e il secondo dal 10.8.1992, fino all'8.7.1996. Egli, nella sua qualità di sindaco aveva cercato di impedire che i coniugi BE ER e LA AR realizzassero una costruzione edilizia, per la quale avevano ottenuto la licenza, previa demolizione di un precedente fabbricato. A questo solo scopo, prescindendo volutamente dalla loro legittimità, aveva adottato provvedimenti amministrativi diversi e reiterati nel tempo (annullamento della concessione in sanatoria, diffide etc.), tutti dichiarati illegittimi e annullati dal TAR Sicilia. Aveva, inoltre, tentato di intimidire i ER, per indurli a desistere dalla utilizzazione della licenza edilizia, con la minaccia di adottare provvedimenti amministrativi pretestuosi, al solo fine di impedire i lavori, tanto da "ridurli sul lastrico" per le spese che avrebbero dovuto sostenere.
2. LA in primo grado è stato assolto da entrambi i reati con la formula "perché il fatto non sussiste".
La Corte di Appello di Messina con sentenza del 25.5.1999 ha confermato l'assoluzione dall'imputazione di abuso di ufficio, in conseguenza della nuova formulazione legislativa del progetto contenuto nell'art. 323 c.p. per effetto della novella del '97. Inoltre, in parziale riforma dalla decisione di primo grado, lo ha dichiarato colpevole del delitto di tentata violenza privata (esclusa implicitamente la continuazione e dichiarate prevalenti le attenuanti generiche sull'aggravante contestatagli di cui all'art. 61 n. 9 c.p.), condannandolo a quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio in favore dei coniugi ER, costituitisi parti civili.
3. LA ha proposto ricorso per cassazione, per erronea interpretazione dell'art. 610 c.p. e per vizi della motivazione. Il delitto in oggetto e' estinto per prescrizione. Infatti, dalle sentenze di primo grado e di appello - nonostante la contestazione del delitto come reato continuato dal 10.8.1992 al marzo 1996 - emerge l'accertamento di un solo episodio di tentata violenza privata a carico dell'imputato e deve, quindi, ritenersi esclusa la continuazione. Quanto allo specifico episodio accertato la corte d'appello non ne ha precisato la data, che è stata però indicata dal primo giudice in quella del 10.8.1992. Ne deriva, quanto meno, una situazione di oggettiva incertezza in ordine al tempus commissi delicti che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, va individuato ex art. 531 co. 2 c.p.p. nella data più favorevole all'imputato, corrispondente al 10 agosto 1992 (orientamento pacifico confermato anche recentemente: Cass. Sz. V 98/12.5 99, rv. 211.930, e Sz. VI 98/ 10.72 1, rv. 211.74 1). E, poiché per la prevalenza delle generiche sull'aggravante la pena edittale nel massimo è inferiore ai cinque anni, il termine di prescrizione è scaduto il 10.2.2000, ai sensi degli artt. 157, co. 1 n. 4 e co. 2, e 160, co. 3, c.p..
La sentenza impugnata deve per questo motivo essere annullata senza rinvio, ma il ricorso deve essere rigettato ai soli effetti civili, ex art. art. 576 c.p.p.. Infatti, contrariamente all'assunto del ricorrente, la circostanza che oggetto della minaccia sia stata la dichiarata volontà di assumere provvedimenti amministrativi di sua competenza, per indurre i minacciati a desistere da una edificazione che riteneva dannosa per la comunità, per il danno paesaggistico che ne sarebbe derivato, non esclude la sussistenza del reato, per le particolari modalità della condotta. Il delitto di violenza privata (reato istantaneo: Cass. V, 88/1738, rv. 177.56 2), si consuma ogni qual volta l'autore con la violenza o, come nel caso di specie, con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altruì e l'evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l'ha subita (Cass. V, 98/1.195, rv. 211. 230, e 8 9/9.08 2, rv, 181.71 6). È orientamento pacifico che la coazione esercitata dall'autore del reato debba essere illegittima (anche se non diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, ipotesi che integra il più grave delitto di estorsione: Cass. I, 97/ 7.85 6, rv 208. 262, e 97/9.95 8, rv, 208.93 8). E, nel caso di specie, come hanno accertato i giudici di merito, il tentativo di coazione esercitato sui coniugi ER era qualificabile come illegittimo. Infatti, è irrilevante l'opinione del sindaco che fosse riprovevole l'intento dei soggetti lesi. La coazione è, infatti, lecita o in presenza di una causa di giustificazione tra quelle previste dal codice penale ex artt. 51 e segg., o se è diretta a impedire l'esecuzione o la permanenza di un reato, ma non se con essa si vuole costringere altri dal compiere atti meramente riprovevoli secondo il proprio modo di sentire (Cass.V, 89/54 23, rv. 181.03 1). Nè la condotta. nella fattispecie concreta, era scusabile, come ritiene l'interessato, spettandogli ex lege il potere di emettere i provvedimenti amministrativi minacciati (affermazione che in altri termini equivale a dedurre la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.), perché l'uso di questi poteri era stato da lui stesso prospettato in termini arbitrari, come adozione di provvedimenti consapevolmente illegittimi. Infatti la 6orte d'appello ha accertato che il LA minacciò gli interessati in presenza di testi "che mai e poi mai avrebbe fatto portare avanti la costruzione e che potevano vincere tutte le cause che volevano, perché lui avrebbe trovato una nuova motivazione per bloccarli tanto da ridurli sul lastrico". Ed esattamente, con una valutazione immune da vizi logici, la Corte ha ravvisato nella condotta - in presenza del riscontro oggettivo dell'annullamento, da parte del TAR, di tutti i provvedimenti precedenti e successivi all'episodio - gli estremi della minaccia consapevole di un danno ingiusto, la sospensione dei lavori e le spese dei giudizi amministrativi, per effetto dell'arbitrario esercizio dei propri poteri di sindaco.
Per le ragioni indicate, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo prescritto il reato, e il ricorso deve essere rigettato agli effetti delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti delle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2000