Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2000, n. 5593
CASS
Sentenza 10 marzo 2000

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Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l'autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l'evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l'ha subita. (Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto - sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi - per arbitrario esercizio dei poteri del Sindaco).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2000, n. 5593
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5593
    Data del deposito : 10 marzo 2000

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